Ordinanza collegiale 23 giugno 2025
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 05/02/2026, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03995/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3995 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Circolo Roma Nord - Ass. promozione sociale, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Falzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Valentina Di Vincenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Circolo degli Agrumi - Ass. culturale, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato, in Roma, Largo Generale Gonzaga del Vodice, 4;
per l’annullamento
(ric. e mm.aa. dep. in data 4 giugno 2025)
- della determinazione n. G00608 del 20 gennaio 2025, notificata a mezzo pec il giorno 21 gennaio 2025, recante “Individuazione - ai sensi dell’art. 8, co. 3 e 4, del regolamento regionale 1/2022 - del soggetto destinatario della concessione all’uso esclusivo del bene demaniale costituito da una porzione di area golenale, posta in riva destra del fiume Tevere, compresa tra Ponte Duca d’Aosta e Ponte della Musica, lungo via Capoprati in Comune di Roma, censita in catasto terreni al foglio 394, particelle 29/p e 30/p e al foglio 392, particelle 7/p e 11/p. Domande concorrenti presentate da: Circolo Roma Nord APS, C.F. 96376460588, procedimento EQ-3042 - Associazione Culturale Circolo degli Agrumi, P.IVA 15605681004, procedimento DFP-RM005027” ;
- del provvedimento di diniego di concessione e di archiviazione del procedimento EQ-3042, recante in oggetto: “Domanda di concessione di un bene del Demanio Idrico, costituito da una porzione di area golenale, posta in riva destra del fiume Tevere, compresa tra Ponte Duca d’Aosta e Ponte della Musica, lungo via Capoprati in Comune di Roma, censita in catasto terreni al foglio 394, particelle 29/p e 30/p e al foglio 392, particelle 7/p e 11/p. Richiedente: Circolo Roma Nord APS. Procedimento EQ-3042. Diniego della concessione per improcedibilità della domanda” ;
- del verbale di valutazione della concorrenza ai sensi dell’art. 8, co. 4, del regol. reg. n. 1/2022, anche con riguardo: i) alla documentazione parzialmente consegnata alla ricorrente in data 5 marzo 2025, non firmata digitalmente e presumibilmente manipolata dalla controinteressata in quanto prodotta dalla stessa controinteressata in riscontro all’istanza di accesso agli atti; ii) alla originaria richiesta di integrazione inoltrata alla controinteressata in data 4 ottobre 2024;
- delle valutazioni effettuate dal gruppo di lavoro con riguardo alla domanda di concessione presentata dalla controinteressata, in quanto non ammissibile né valutabile;
(mm.aa. dep. in data 12 agosto 2025)
- dell’ordinanza di sgombero prot. n. U.0577551.29-05-2025, notificata in data 29 maggio 2025, a firma del Direttore della Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio e del dirigente d’Area, con la quale si ordina al Circolo Roma Nord di rilasciare, entro 60 giorni, l’area demaniale in questione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e dell’Associazione Circolo degli Agrumi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 dicembre 2025 la dott.ssa AL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 5 marzo 2025 e depositato il successivo 28 marzo, l’associazione di promozione sociale Circolo Roma Nord (di seguito, solo “Circolo Roma Nord”) ha esposto:
- di aver presentato, in data 2 dicembre 2023, ai sensi del regolamento regionale 3 gennaio 2022, n. 1, formale domanda di concessione dell’area golenale di complessivi 4.483,00 mq sulla riva destra del fiume Tevere, lungo via Capoprati, compresa tra il Ponte Duca d’Aosta e il Ponte della Musica, nel territorio di Roma Capitale, nel possesso della quale la stessa associazione era stata immessa nel 1998, senza che alla consegna delle chiavi fosse seguita l’emissione di un regolare titolo concessorio, pure più volte richiesto negli anni;
- che, in data 1° agosto 2024, la Regione Lazio, “verificata l’ammissibilità e la procedibilità dell’istruttoria” dava corso alla procedura per l’assegnazione della concessione (con numero EQ-3042), ai sensi dell’art. 8, co. 1, del citato regolamento regionale, dando evidenza alla domanda di concessione e invitando a presentare eventuali domande concorrenti, osservazioni e/o opposizioni entro il termine di 30 giorni dalla data della relativa pubblicazione;
- che il successivo 30 agosto presentava domanda l’associazione Circolo degli Agrumi, alla quale con nota del 4 ottobre 2024, la Regione chiedeva di integrare, entro il termine di 15 giorni, la documentazione presentata;
- che tale istanza veniva ritenuta ammissibile successivamente all’acquisizione della documentazione integrativa di cui alla nota prot. n. 1280763 del 18 ottobre 2024;
- che, all’esito della valutazione di un Gruppo di lavoro all’uopo incaricato, con determina del 20 gennaio 2025, veniva individuato quale soggetto destinatario della concessione l’associazione Circolo degli Agrumi e veniva contestualmente avviato il procedimento di diniego dell’istanza presentata dal Circolo Roma Nord, poi comunicato a quest’ultimo con apposito provvedimento.
1.1. Il Circolo Roma Nord ha, dunque, chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, per i seguenti motivi:
- “I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., nonché del regolamento regionale Lazio 1/2022, con particolare riferimento agli artt. 8, 10, 11 e 12; violazione del principio di trasparenza e parità di trattamento; eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria - con riserva di ulteriori motivi aggiunti” - si censura l’ agere della Regione, laddove avrebbe consentito la partecipazione di un partner commerciale della ricorrente all’insaputa di quest’ultima e proprio nel momento in cui i due operatori stavano collaborando alla realizzazione di eventi nella medesima area oggetto della domanda di concessione; si lamenta altresì la circostanza che al Circolo degli Agrumi sarebbe stato permesso di integrare alcuni dei documenti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 10, co. 6, del regolamento regionale n. 1/2022, dopo la proposizione della domanda; in particolare, la relazione tecnico-descrittiva sarebbe stata integrata con la specifica della disciplina dei vincoli, assente nella documentazione originariamente presentata; inoltre, con specifico riguardo al provvedimento che ha pronunciato la improcedibilità della domanda della ricorrente, si rileva che, in esito al procedimento in concorrenza, la Regione, ai sensi dell’art. 12 dello stesso regolamento, avrebbe dovuto solo individuare il soggetto destinatario della concessione, senza pronunciare alcuna improcedibilità ai sensi dell’art. 11, co. 2: quest’ultima previsione sarebbe, infatti, diretta a regolare la diversa ipotesi della richiesta relativa a un bene “già concesso ad altro soggetto” al momento della domanda;
- “II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., nonché del regolamento regionale Lazio 1/2022, con particolare riferimento agli artt. 8, 10 e 12; con riguardo alla valutazione delle domande eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità, difetto di istruttoria, perplessità manifesta, palese parzialità e disparità di trattamento - con riserva di ulteriori motivi aggiunti” - secondo il Circolo Roma Nord, il progetto e l’offerta della controinteressata (comunque, priva di capacità di innovazione o differenziazione) sarebbero palesemente peggiori rispetto ai propri; in particolare, sarebbe illogica la valutazione di equivalenza dei due progetti sotto il profilo della compatibilità delle destinazioni d’uso proposte rispetto all’ambiente interessato, in quanto, mentre la proposta del Circolo ricorrente non comporterebbe alterazione dello stato dei luoghi, bensì cura e manutenzione del verde esistente, l’altra (quella della controinteressata) richiederebbe interventi poderosi di modifica dell’ambiente interessato, anche a causa del previsto posizionamento di 30 gazebo, peraltro in asserita violazione dei vincoli idrogeologici e ambientali ricadenti sull’area; con riguardo al criterio dato dalla utilizzazione del bene maggiormente razionale dal punto di vista economico, la proposta del Circolo degli Agrumi sarebbe stata considerata più meritevole, solo perché sarebbero stati meglio dettagliati i lavori da svolgersi in loco, ma il Gruppo di lavoro della Regione avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti alla ricorrente, in modo da consentirle di integrare la proposta con ulteriori dettagli; vengono, inoltre, rivolte censure alla scelta del Gruppo di lavoro di considerare “aspetti non inerenti al criterio indicato dal regolamento” e comunque di dare rilievo alla mera previsione del posizionamento di un dato numero di estintori, neppure accompagnata da un vero e proprio piano antincendio e da un prezziario; per di più, l’intervento progettato dal Circolo degli Agrumi si prefigurerebbe come “l’ennesimo luogo di ristorazione intensiva fatta dal c.d. cibo da strada consumato su tavolinetti di legno, come tanti altri già ampiamente presenti sulle sponde del Tevere, […] senza alcuna originalità o reale utilità” ; infine, non sarebbe stato attribuito il giusto peso alla rilevanza sociale del progetto della ricorrente, nello specifico all’iniziativa di destinare molti spazi alle attività per i disabili e per i loro accompagnatori.
2. La Regione Lazio si è costituita in giudizio e ha depositato memorie e documenti.
3. Si è costituito altresì il Circolo degli Agrumi, chiedendo il rigetto delle pretese di parte ricorrente.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 4 giugno 2025, il Circolo Roma Nord ha fornito ulteriori argomenti a sostegno della domanda caducatoria già veicolata con il ricorso introduttivo, alla luce della documentazione acquisita in conseguenza dell’ordinanza della Sezione n. 4825/2025, a mezzo della quale, in accoglimento dell’istanza di accesso incidentale, è stata ordinata l’ostensione dei documenti richiesti; in particolare, il documento prodotto dall’Amministrazione come “ns nota prot. 1217622 del 04/10/2024 con oggetto richiesta di integrazione” (doc. 9 - ossia la richiesta di documentazione integrativa inoltrata al Circolo degli Agrumi qualche tempo dopo la presentazione dell’istanza di concorrenza) confermerebbe le censure mosse con il ricorso introduttivo; nello specifico, al momento della valutazione - quando era ormai a conoscenza di chi fossero i partecipanti e addirittura delle rispettive proposte tecniche - l’Amministrazione non avrebbe potuto chiedere integrazioni su elementi essenziali; la ricorrente sostiene, infine, come non risponda al vero che le sia stata concessa identica facoltà di integrazione della documentazione, essendole stata rivolta la richiesta: i) prima che vi fosse qualsiasi concorrente o procedura comparativa (nel mese di luglio 2024); ii) su mere precisazioni delle misurazioni di area (cfr. verbale di comparazione, p. 2).
5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 28 luglio 2025 e depositato il successivo 12 agosto, il Circolo Roma Nord ha impugnato l’ordinanza di sgombero dell’area demaniale nelle more adottata dalla Regione e notificata in data 29 maggio 2025, censurandola sia per illegittimità derivata dagli atti della procedura gravati con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti (cfr. primo motivo) sia per vizi propri dell’ordinanza di sgombero (secondo motivo).
5.1. Con quest’ultimo motivo ( “Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento. Eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta. Carenza di motivazione sulla ponderazione degli interessi” ), il Circolo Roma Nord lamenta, in particolare, che l’atto sarebbe carente dal punto di vista motivazionale, in quanto l’Amministrazione - nell’adottare l’ordinanza di sgombero - avrebbe omesso qualsiasi ponderazione degli interessi in gioco, “agendo in modo automatico e acritico” e ignorando, tra l’altro, la circostanza fondamentale della pendenza del presente giudizio; ancora, l’ordinanza sarebbe stata adottata in violazione del principio del legittimo affidamento, nutrito dall’associazione ricorrente non solo per la lunghissima permanenza sull’area dopo l’immissione in possesso (avvenuta nel 1998), ma anche per il comportamento tenuto dalla stessa Amministrazione, che avrebbe tollerato la situazione per decenni, esigendo e accettando il pagamento di un’indennità per l’occupazione.
6. L’Amministrazione intimata e l’associazione controinteressata hanno presentato memorie.
7. Con ordinanza n. 12329/2025, ritenuto, “impregiudicata ogni questione, che le censure mosse in ordine alla legittimità della procedura espletata ai sensi del regolamento regionale n. 1/2022, con particolare riguardo alla natura delle integrazioni richieste dall’Amministrazione procedente, [andassero] trattate nella più idonea sede di merito e che, nel frattempo, l’ordine di sgombero gravato [andasse] sospeso, al fine di mantenere la res adhuc integra” è stata accolta l’istanza di misure cautelari presentata con gli ultimi motivi aggiunti.
8. All’udienza pubblica del 23 dicembre 2025, fissata per la trattazione del merito, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso e i motivi aggiunti non meritano accoglimento.
2. Giova ricostruire, in via preliminare, l’ agere della Regione, per verificarne la conformità al quadro normativo vigente.
3. Dal verbale di valutazione delle domande si evince (cfr. p. 2) che l’ufficio procedente ha consentito all’associazione Circolo degli Agrumi di integrare, con l’indicazione dei vincoli, gli elaborati tecnici allegati alla domanda in concorrenza, nonché di ripresentare le legende esplicative delle planimetrie, in quanto illeggibili (cfr. la nota del 14 ottobre 2024, nella quale si legge: “Richiamato l’art. 10 […] del Regolamento regionale n. 1 del 3 gennaio 2002, con particolare riferimento alle seguenti lettere del comma 3, inerenti ai contenuti delle relazioni tecniche … Rilevato che la documentazione allegata alla domanda di concessione presenta delle carenze rispetto ai contenuti indicati nelle su richiamate lettere a) e b), in quanto, a parte alcune precisazioni inerenti ai fabbricati riportati nel PRG, non vengono indicati i vincoli cui è sottoposta l’area, né viene analizzata la compatibilità dell’utilizzo con le previsioni dei piani di bacino, le normative e gli strumenti vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale; Rilevato, altresì, che le legende esplicative poste sulle planimetrie progettuali risultano illeggibili; si chiede a codesta Associazione di inviare, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente, la seguente documentazione: - integrazione della relazione descrittiva in riferimento alle su specificate carenze rispetto a quanto stabilito dall’art. 10, comma 3, lettere a) e b) del r.r. n. 1/2022; - tavole progettuali che consentano la piena leggibilità di legende, didascalie, quote” ).
3.1. Acquisite le descritte integrazioni, come emerge dalle stesse premesse della determina del 20 gennaio 2025, la domanda del Circolo degli Agrumi è stata ritenuta ammissibile e le è stato assegnato il numero di procedimento DFP-RM005027.
4. Tanto premesso, non è in discussione che, tra i documenti che “devono essere indicati ed allegati a pena di inammissibilità” della domanda di concessione ex art. 10, co. 6, del regolamento regionale n. 1/2022, figurino: “a) la relazione tecnico descrittiva dello stato attuale dei luoghi, in cui sia riportato chiaramente lo stato di fatto del bene demaniale interessato ed in cui sia specificato se il bene demaniale richiesto ricada all’interno dei confini di aree sottoposte a particolari vincoli; b) la relazione tecnica descrittiva del progetto da realizzare, che specifichi le superfici e le eventuali volumetrie e la destinazione d’uso del bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo e che specifichi per ogni singola voce, se siano compatibili con le previsioni dei piani di bacino e conformi alle normative e agli strumenti vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale”.
4.1. Non è altresì in discussione che, ai sensi del successivo art. 11, co. 1: “La domanda di concessione è dichiarata inammissibile al verificarsi di una delle seguenti cause: a) l’omissione dei dati riportati nella domanda ai sensi dell’art. 10, comma 6; b) l’omissione della documentazione allegata alla domanda ai sensi dell’articolo 10, comma 6 […] ” .
5. Tuttavia, le disposizioni appena riportate vanno lette in combinato disposto con l’art. 11, co. 3, dello stesso regolamento, ai sensi del quale: “L’ufficio procedente, in fase di valutazione di ammissibilità della domanda di concessione ai sensi del comma 1, può richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa, assegnando al richiedente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il relativo adempimento. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’ufficio procedente dichiara la conclusione del procedimento per inammissibilità […] ”.
5.1. Tale previsione deve essere interpretata, in ossequio ai canoni generali, in modo da attribuirle il senso “fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” (art. 12, preleggi) e, comunque, in maniera tale da riconoscerle un significato, dovendosi escludere, per ragioni di coerenza dell’ordinamento, che la stessa sia priva di un senso o addirittura in contrasto con altra disposizione contenuta nel medesimo articolo. Deve, pertanto, ritenersi che - nella fase preliminare di valutazione dell’ammissibilità della domanda e proprio ai fini del giudizio sull’ammissibilità di tale domanda - alla Regione sia permesso non solo richiedere informazioni ulteriori a chi l’abbia presentata, ma anche esigere e acquisire, da questi, documentazione integrativa.
5.2. La correttezza di tale assunto è vieppiù confermata dal confronto con la previsione di cui all’art. 8, co. 2, del previgente regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (abrogato e sostituito dal regolamento n. 1/2022), che, viceversa, consentiva all’ufficio procedente di “richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa” solo una volta “[v]alutata l’ammissibilità della domanda di concessione” , “qualora ciò si rend[esse] necessario ai fini della procedibilità dell’iter istruttorio” .
5.3. È, dunque, chiara l’intenzione del regolatore (cfr. art. 12 preleggi), che, superando il previgente assetto regolamentare, con l’attuale art. 11, co. 3, cit.:
- declina, nella specifica materia de qua , il soccorso istruttorio, istituto che “obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241 del 1990), ad un fondamentale principio antiformalistico che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati” (Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2025, n. 2789);
- traduce, operativamente, nel settore de quo , il canone di leale cooperazione e di reciproco affidamento tra privati e Amministrazione, principio che, anche grazie all’introduzione del comma 2- bis nell’art. 1 della l. n. 241 del 1990 (recante norme generali sul procedimento amministrativo) ha acquisito rilevanza centrale nell’ordinamento.
5.4. Va, inoltre, escluso che lo stesso comma 3 dell’art 11 generi conflitti con l’altro - fondamentale - principio della materia, quello della par condicio competitorum , atteso che - come chiarito - la richiesta di informazioni e di documentazione integrativa può essere formulata dall’Amministrazione solo “in fase di valutazione di ammissibilità della domanda” e, dunque, prima che si apra la successiva fase della valutazione comparativa delle proposte tecniche, che è stata, tra l’altro, affidata nel caso di specie ad uno specifico Gruppo di lavoro.
5.5. Nella fattispecie, dunque, il competente ufficio della Regione ha esercitato un potere attribuitogli dalla norma regolamentare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti dalla stessa posti.
5.5.1. Nello specifico - fermo restando che tutti i documenti la cui presentazione è richiesta dall’art. 10 del regolamento a pena di inammissibilità sono stati prodotti già in prima battuta dal Circolo degli Agrumi - non può dirsi che la richiesta dell’ufficio procedente abbia violato l’invocato principio della par condicio : essa è stata, infatti, veicolata nella fase di verifica dell’ammissibilità, prima della nomina del Gruppo di lavoro incaricato della valutazione comparata delle proposte tecniche, e non ha avuto ad oggetto i contenuti del progetto, essendosi la Regione limitata a richiedere l’indicazione dei vincoli, comunque ricavabili anche aliunde , nonché la produzione di una copia leggibile delle legende delle planimetrie.
6. Va, altresì, esclusa ogni responsabilità della Regione per il fatto che a presentare la domanda in concorrenza sia stato un partner commerciale del Circolo Roma Nord, all’insaputa di quest’ultimo e nel momento in cui i due operatori stavano collaborando alla realizzazione di eventi nella medesima area oggetto della domanda di concessione. Non è infatti nel potere (né rientra tra i doveri) della Regione escludere dalla partecipazione eventuali partner commerciali dei soggetti che abbiano presentato la domanda di concessione di un dato bene.
7. Irrilevante è, inoltre, la circostanza che nel provvedimento di diniego della concessione sia stato menzionato l’art. 11, co. 2, del regolamento, sull’improcedibilità della domanda per indisponibilità del bene demaniale richiesto, in quanto già concesso ad altri.
7.1. Al riguardo, si condivide senz’altro l’assunto per cui, in esito al procedimento in concorrenza, la Regione, ai sensi dell’art. 12 dello stesso regolamento, avrebbe dovuto limitarsi ad individuare il soggetto destinatario della concessione, senza pronunciare alcuna improcedibilità ai sensi dell’art. 11, co. 2: quest’ultima previsione è, infatti, diretta a regolare la diversa ipotesi nella quale venga domandata la concessione di un bene “già concesso ad altro soggetto” al momento della domanda, mentre l’istanza in discussione è stata presentata dall’odierno ricorrente quando il bene non era ancora stato concesso a terzi.
7.2. Tuttavia, nelle premesse del provvedimento, sono state esplicitate, con chiarezza, le ragioni del diniego ( “Vista la determinazione n. G00608 del 20/01/2025 con cui è stato approvato il verbale del gruppo di lavoro […] che ha individuato - a seguito di procedura comparativa ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Regolamento - quale soggetto destinatario della concessione l’Associazione Culturale Circolo degli Agrumi […] Vista la nota prot. n. 70742 del 21/01/2025, di trasmissione della succitata determinazione n. G00608 del 20/01/2025 agli intestatari dei procedimenti in concorrenza; Considerato che l’Associazione Culturale Circolo degli Agrumi è stata individuata quale destinataria della concessione […] ” ); pertanto, il riferimento all’art. 11, co. 2, cit., non è di per sé idoneo a inficiare la legittimità del provvedimento de quo , che è mera conseguenza dell’individuazione di altro soggetto quale destinatario della concessione.
8. Non sono suscettibili di favorevole considerazione neanche le censure che hanno a oggetto le valutazioni del Gruppo di lavoro all’uopo incaricato.
8.1. In proposito, non è superfluo ricordare come sia consolidato in giurisprudenza il principio per cui “[l]a valutazione delle offerte e, del pari, l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice è espressione dell’ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell’ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti” (Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2023, n. 7942).
Dunque, il giudice amministrativo può ripercorrere il ragionamento svolto dall’Amministrazione al fine di verificare, anche in riferimento alle regole tecniche adottate, la ragionevolezza e la coerenza dell’ iter logico seguito, ma non può spingersi fino al punto di rivedere valutazioni per loro natura opinabili, sovrapponendo la propria idea al giudizio dell’organo amministrativo che non risulti contaminato da profili di erroneità e di illogicità, perché ciò si tradurrebbe in un inammissibile sindacato di merito, sostitutivo (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2025, n. 9316; 24 agosto 2023, n. 7931; 3 maggio 2021, n. 3466).
8.2. A ciò deve aggiungersi, con riguardo al caso di specie, che la discrezionalità della Regione si esplica nel rispetto dell’art. 8, co. 3, del regolamento regionale, che indica sei parametri alla stregua dei quali deve essere effettuata la valutazione comparata delle domande in concorrenza; ed è, conseguentemente, nei limiti di tali parametri che può esercitarsi il sindacato giurisdizionale.
9. Tanto premesso, deve rilevarsi come, a mezzo del ricorso in epigrafe e dei motivi aggiunti, il Circolo Roma Nord lamenti, in sintesi, che il proprio progetto - asseritamente migliore rispetto a quello della controinteressata - non sia stato adeguatamente stimato; il medesimo Circolo, tuttavia, non dimostra la sussistenza di profili di illogicità, incoerenza o palese erroneità della valutazione svolta dal Gruppo di lavoro.
9.1. In primo luogo, non coglie nel segno la censura di illogicità nella valutazione di equivalenza delle proposte sotto il profilo della compatibilità della “destinazione d’uso” del bene dichiarata nell’istanza (ovverosia, area attrezzata per promozione sportiva, culturale, ambientale anche per disabili e bambini, in un caso, e area attrezzata al medesimo fine anche “per bambini disabili”, nell’altro) con il “PS5- Piano stralcio per l’area romana nel tratto del Tevere compreso tra Castel Giubileo e la foce”.
A nulla rileva, a tali fini, la circostanza che, mentre la realizzazione del progetto del Circolo ricorrente non avrebbe comportato in concreto alterazioni dello stato dei luoghi, l’altro esigerebbe interventi poderosi di trasformazione dell’ambiente interessato, attraverso il posizionamento di 30 gazebo.
9.1.1. È inoltre solo affermato, ma non dimostrato che tale posizionamento violerebbe i vincoli idrogeologici e ambientali ricadenti sull’area.
9.2. Parimenti, non pare irragionevole la valutazione svolta con riguardo alla “più razionale utilizzazione del bene dal punto di vista economico” (criterio b ); invero, la deduzione per cui la proposta del Circolo degli Agrumi sarebbe stata considerata più meritevole solo perché avrebbe previsto 30 gazebo e perché avrebbe descritto con un maggior grado di dettaglio i lavori da svolgersi in loco, non trova riscontro nel verbale; da quest’ultimo, si evince infatti che “la proposta progettuale di CGAR appare più completa in quanto prevede anche la realizzazione degli impianti elettrico ed idraulico, nonché la gestione del rischio incendio, incrementando il valore patrimoniale dell’area” .
Tanto chiarito, anche volendo prescindere dalla verifica dell’ammissibilità - in tale fase - di una richiesta di chiarimenti da parte del Gruppo di lavoro al Circolo Roma Nord (presumibilmente, in relazione a eventuali impianti elettrici, idraulici o anti-incendio da realizzare), una tale richiesta non avrebbe potuto condurre a risultati diversi, se non stravolgendo i contenuti del progetto presentato. Invero, come rilevato dal Gruppo di lavoro (cfr. p. 5 del verbale), il progetto del Circolo Roma Nord contemplava ben 15 interventi di restauro e ricostruzione; tuttavia, tra queste operazioni “diventate ormai necessarie” e prevalentemente consistenti nel restauro/ripristino di tettoie, prefabbricati, gazebo (cfr. all. 19 alla domanda, p. 3, in atti), non ve n’era alcuna riconducibile alla realizzazione di un impianto elettrico e/o idraulico, nonché alla gestione del rischio antincendio, ovverosia agli elementi cui - non irragionevolmente - il Gruppo di lavoro ha attribuito valore, per l’impatto potenziale in termini di incremento del valore patrimoniale dell’area.
9.2.1. Né può ritenersi che il Gruppo di lavoro abbia considerato “aspetti non inerenti al criterio indicato dal regolamento” (p. 9, ricorso), in quanto è naturale che la realizzazione di impianti di questo tipo, consenta una più efficiente utilizzazione del bene.
9.2.2. Infine, non sembra possa tacciarsi di incongruenza la scelta del Gruppo di lavoro laddove ha valorizzato la previsione dell’installazione di un dato numero di estintori, senza al contempo esigere, già in sede di presentazione del progetto, l’allegazione di un vero e proprio piano antincendio (che il concorrente avrebbe dovuto verosimilmente sottoporre, preventivamente, al vaglio delle competenti autorità).
9.3. Priva di ogni riscontro risulta inoltre la deduzione per cui l’intervento progettato dal Circolo degli Agrumi si prefigurerebbe come “l’ennesimo luogo di ristorazione intensiva fatta dal c.d. cibo da strada consumato su tavolinetti di legno, come tanti altri già ampiamente presenti sulle sponde del Tevere e, in verità, in quasi tutta Roma senza alcuna originalità o reale utilità relativamente al bene in contesa” , in quanto, viceversa, la proposta in questione contempla la realizzazione di ben 8 aree funzionali, da dedicare allo sport, al ciclismo, ad attività educative, ad iniziative socioculturali (come teatro e cinema), a mercatini e workshop , e la predisposizione di un’area attrezzata per bambini e di un giardino sensoriale (cfr. planimetrie in atti e verbale di valutazione).
9.4. Non è, infine, condivisibile la considerazione per cui il Gruppo di lavoro non avrebbe attribuito il giusto peso alla rilevanza sociale del progetto del Circolo Roma Nord e, in particolare, alla proposta di destinare molti spazi alle attività per i disabili e per i loro accompagnatori, in quanto anche la proposta del Circolo degli Agrumi risulta indirizzata a persone con disabilità, a persone affette da Alzheimer e demenza senile e a bambini fragili (per le cui esigenze è annunciata anche la realizzazione di un giardino sensoriale) e prevede la predisposizione di servizi per il sostegno alla multiculturalità e di un apposito “Punto Viola”, dedicato alla lotta alla violenza di genere, alla formazione e al sostegno sul tema (cfr. il verbale, in atti).
10. Vanno, dunque, respinti, in quanto infondati, il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti.
11. Per le ragioni appena esposte, non merita accoglimento neanche la domanda di annullamento dell’ordinanza di sgombero per illegittimità derivata dagli atti della procedura (primo motivo dei secondi motivi aggiunti).
12. Infine, non è suscettibile di favorevole considerazione la censura di violazione del legittimo affidamento nutrito dalla ricorrente non solo per la lunghissima permanenza sull’area (dal 1998), ma anche per il comportamento tenuto dalla Regione, che di fatto avrebbe tollerato la situazione per decenni, chiedendo e accettando il pagamento di un’indennità per l’occupazione.
12.1. Invero, stante l’acclarata mancanza di un valido titolo concessorio, l’occupazione del bene demaniale si connota per il suo carattere abusivo, di talché l’Amministrazione ha il potere/dovere di ordinarne il rilascio, ai sensi dell’art. 823, co. 2, del codice civile.
12.2. In caso di occupazione abusiva di un bene appartenente al demanio, l’Amministrazione, ai sensi del citato articolo 823, co. 2, c.c., è legittimata a esercitare il potere di autotutela possessoria, adottando un’ordinanza di rilascio (cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4554).
“Siffatto provvedimento ha natura doverosa e vincolata e non necessita né della preventiva comparazione con gli interessi del privato occupante, non potendosi giammai ingenerare un affidamento ‘legittimo’ in presenza di una situazione connotata da evidente abusività, né di specifica motivazione, se non quella necessaria a dare atto dell’accertamento dell’abusiva occupazione e nei confronti del quale non è configurabile il vizio di eccesso di potere, perché l’esercizio del potere di autotutela esecutiva si giustifica unicamente in ragione della perdurante occupazione sine titulo del bene pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 29 gennaio 2024, n. 862).
Né rileverebbe una eventuale iniziale tolleranza in merito all’occupazione del bene […] non radicando un simile contegno dell’amministrazione alcuna posizione di diritto o di interesse legittimo in capo all’occupante sine titulo (cfr., per il principio, Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2013, n. 4775)” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 30 marzo 2024, n. 2980).
12.3. A ciò si aggiunga che l’art. 28, co. 2, del regolamento regionale n. 1/2022, specificamente dispone che: “L’ufficio procedente, nel caso di utilizzatori senza titolo dei beni del demanio idrico che non rientrino nella fattispecie di cui al comma 1, fatte salve le sanzioni penali, attiva le procedure: a) per il recupero dell’indennizzo, calcolato ai sensi del comma 1; b) per la ripresa in possesso del bene demaniale”.
13. In conclusione, vanno respinti il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti.
14. Nondimeno, la novità delle questioni oggetto di giudizio consente di compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, sui primi e sui secondi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA AR RL, Presidente FF
AL AR, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AR | NA AR RL |
IL SEGRETARIO