Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/04/2026, n. 7395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7395 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07395/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04264/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4264 del 2026, proposto da
Eds UR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Luca Savio De Luca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Rosazza 32, come da procura in atti;
contro
Atac Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Cangiano, Carla Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
nei confronti
Geolab S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego tacito alla ostensione del/i verbale/i di verifica dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 17 D.Lgs. 36/2023, dei documenti, degli atti e/o delle comunicazioni relativi alla fase di verifica dei requisiti della società aggiudicataria, GEOLAB S.r.l., nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto "procedura aperta, indetta ai sensi degli
artt. 71, 141, 149, 153 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di programmazione e coordinamento delle attività afferenti alla linea C - CIG B882AEE158;
E PER L'ACCERTAMENTO
del diritto della società EDS UR S.p.A. a conseguire l'esibizione di tali atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Atac Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il consigliere AC NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato e depositato il 10 aprile 2026, EDSUR S.p.A. ha impugnato il diniego tacito alla ostensione dei verbali di verifica dei requisiti di partecipazione di cui all’art.17D.Lgs. 36/2023, dei documenti, degli atti e/o delle comunicazioni relativi alla fase di verifica dei requisiti della società aggiudicataria, GEOLAB S.r.l., nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto “ Procedura aperta, indetta ai sensi degli 2artt. 71, 141, 149, 153 deld.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di programmazione e coordinamento delle attività afferenti alla linea C ”, gara nella quale ATAC ha disposto l’aggiudicazione in capo alla Società Geolab Srl con punteggio totale pari a 90, mentre il punteggio ottenuto dal RTI EDS UR S.p.A. è stato pari a 82,181;
- che, in particolare, l’istanza di accesso proposta dalla ricorrente in data 2 febbraio 2026 aveva ad oggetto “ la seguente documentazione relativa all'operatore economico primo classificato GEOLAB SRL:
-Documentazione amministrativa (dichiarazione possesso requisiti, documentazione avvalimento, DGUE, dichiarazioni integrative, requisiti partecipazione, Dichiarazione contratto Analogo, ecc);
-Contenuto busta Tecnica, ivi comprese le parti eventualmente oscurate, in quanto la conoscenza integrale è strettamente indispensabile per la difesa in giudizio degli interessi della scrivente (art. 53, co. 6, D.Lgs. 50/2016 e art. 35 D.Lgs. 36/2023);
-Contenuto busta Economica;
-Verbali di gara (tutti), con particolare riferimento ai verbali di valutazione della busta amministrativa sia della scrivente che dell'aggiudicataria ;”
Rilevato che la ricorrente lamenta la mancata pubblicazione degli atti in questione ai sensi degli articoli 35 e 36 del d.lgs. n. 36\2023, oltre che la violazione dell’art. 24 comma 7 L. 241\1990, atteso che gli atti in questione le sarebbero, in tesi, utili alla proposizione di un ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione pronunziata da ATAC in favore della controinteressata;
Considerato che ATAC s.p.a. si è costituita in resistenza depositando articolata memoria difensiva nella quale ha svolto difese in rito e nel merito;
Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, vede la cessazione della materia del contendere, atteso che entrambe le parti, in occasione della stessa camera di consiglio, hanno dato concordemente atto dell’avvenuta ostensione di tutti gli atti esistenti -tra quelli richiesti in accesso- alla ricorrente da parte della stazione appaltante;
Considerato che tali circostanze inducono alla compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
AC NA, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AC NA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO