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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2024, n. 39710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39710 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LL TO nato a [...] il [...] LL TO EA nato a [...] il [...] MA AG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, dott. Luigi Cuomo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39710 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 24/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 novembre 2023, la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta, tra gli altri, da TA RI, OR IE e VI RE IE avverso il provvedimento con cui il medesimo ufficio giudiziario, il 14 dicembre 2021, ha rigettato la richiesta, avanzata dai soggetti sopra indicati, di revoca della confisca di taluni beni immobili, loro intestati, disposta, ai sensi dell'art. 12 -sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nel procedimento penale promosso nei confronti di IO MA IE, marito, al tempo, di TA RI e padre di OR e VI RE IE, e conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna dell'imputato. La Corte etnea ha, a tal fine, rilevato che le conclusioni raggiunte nel processo a carico di IO MA IE, al quale la moglie ed i figli non hanno partecipato, non risultano contraddette dall'esito del procedimento di prevenzione, pure instaurato nei confronti di IO MA IE, suggellato dal rigetto della richiesta di confisca avanzata con riferimento a beni diversi da quelli di cui è qui invocata la restituzione, in relazione ai quali il giudice della prevenzione si è, invece, limitato a prendere atto, ai sensi dell'art. 30, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dell'avvenuta esecuzione della confisca in sede penale. Ha, ulteriormente, osservato che gli opponenti hanno introdotto, in sede esecutiva, argomenti già trattati, in massima parte, in ambito penale (ove è stato accertato che IO MA IE si è reso responsabile dei reati di partecipazione ad associazione mafiosa e fittizia attribuzione a terzi, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., delle quote della società Agrosì di VI ES RO & C. s.a.s. e di alcuni terreni in Catania) e che le espletate indagini patrimoniali hanno messo in luce la sproporzione tra il vastissimo patrimonio detenuto da IE — ivi compreso il terreno, dell'estensione di circa venticinque ettari, intestato a PI GL e ritenuto nella sua materiale disponibilità — e le fonti lecite di reddito, relativo al periodo 2000-2010, del suo nucleo familiare. 2. TA RI, OR IE e VI RE IE propongono, con l'assistenza dell'avv. Vincenza Pirracchio, ricorso per cassazione articolato su due motivi — preceduti dall'esposizione degli elementi di fatto sottoposti all'attenzione del giudice dell'esecuzione e, a loro modo di vedere, mai valutati nel corso del procedimento penale al cui esito è stata disposta la confisca di cui hanno chiesto la revoca — che saranno enunciati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2 2.1. Con il primo motivo, deducono violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per essere stata disposta la confisca di cui è chiesta la revoca all'esito di un procedimento penale al quale non hanno avuto la possibilità di partecipare e sulla scorta di considerazioni, afferenti all'assenza, in capo a tutti i componenti del nucleo familiare, di redditi significativi, che risultano apertamente smentite da quanto esposto dallo stesso perito d'ufficio. Rilevano, peraltro, che l'opposizione, nei loro confronti, del giudicato formatosi con riferimento ad altri soggetti si risolve nella violazione di primari principi di ordine sovranazionale, come, del resto, sancito dalla Corte EDU nell'affermare la contrarietà alla Convenzione ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di una normativa nazionale, quale quella italiana, che permette la confisca, a favore dello Stato, di un bene intestato a persona diversa dall'autore del reato, cui sia inibita la facoltà di intervenire nel procedimento di confisca al fine di prevenire l'adozione di una decisione per lui pregiudizievole. Osservano, al riguardo, che al tempo della celebrazione del processo a carico del congiunto la legislazione interna non prevedeva strumenti finalizzati ad agevolare la partecipazione dei terzi, che era meramente eventuale, posponendosi, per il resto, alla fase esecutiva la tutela ex post di diritti, significativamente incisi dalla confisca, disposta all'esito di un procedimento svoltosi nella loro, incolpevole, assenza. Considerata l'inidoneità dell'incidente di esecuzione ad assicurare l'effettiva restitutio in integrum, chiedono che la Corte di cassazione voglia «sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n 185) nella parte in cui non prevede che qualora i beni appartengano a terzi questi siano legittimati ad intervenire nel procedimento ovvero siano parti necessarie del procedimento con conseguente obbligo della pubblica accusa, ovvero del giudice di merito di citarli in giudizio, nonché dell'art. 60 cod. proc. pen. laddove non prevede, oltre all'imputato, quale parte processuale anche il terzo proprietario del bene di cui viene chiesta la confisca con estensione allo stesso di ogni garanzia, diritto e facoltà prevista a favore dell'imputato per violazione degli artt. 3 - 24 - 25 - 41 e 117 Costituzione». Aggiungono, in punto di rilevanza della questione, che dall'accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale «deriverebbe la possibilità di celebrazione di un nuovo procedimento a contraddittorio pieno, inerente da una parte l'effettiva proprietà del bene in capo ai terzi e dall'altra la dimostrazione della lecita provenienza delle risorse utilizzate per l'acquisto dei beni». Sotto altro, connesso aspetto, i ricorrenti si dolgono dell'avere il giudice ...._. dell'esecuzione omesso di disporre, alla luce della documentazione prodotta, e mai , 3 esaminata nel procedimento penale nei confronti di IO MA IE, un nuovo accertamento peritale. Ribadiscono, conclusivamente, che l'esigenza di porre rimedio all'adozione di un provvedimento di confisca ingiusto, perché frutto dell'incompleta e fallace valutazione delle emergenze fattuali, tanto più pressante in ragione della natura sanzionatoria dell'istituto, non viene meno laddove lo si assimili, in ossequio all'orientamento sino ad oggi prevalente a livello giurisprudenziale, alle misure di sicurezza, che non esclude, in concreto, l'elevata attitudine pregiudizievole del provvedimento, cui, rebus sic stantibus, può porsi rimedio solo attraverso l'attivazione dell'incidente di esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo, TA RI, OR IE e VI RE IE lamentano, ancora, violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione disatteso l'opposizione sulla scorta di considerazioni illogiche ed infondate. Segnalano, in primo luogo, che l'esito, favorevole al proposto, del procedimento di prevenzione promosso nei confronti di IO MA IE assume, a dispetto di quanto opinato dalla Corte di appello, precipua rilevanza in vista della revoca della confisca, disposta in ragione della ritenuta sproporzione tra redditi di fonte lecita ed acquisti che, qualora effettivamente sussistente, avrebbe imposto l'estensione del provvedimento ablatorio ai beni residui, per i quali, invece, la relativa istanza è stata rigettata. Evidenziano, poscia, la portata degli elementi (la relazione di consulenza del dott. Massimo Lello;
documentazione bancaria con indicazione della allocazione delle somme residuate nell'anno di competenza ed indi disponibili in quelli successivi;
assegni; documentazione comprovante che le somme per l'acquisto degli immobili erano state versate, oltre che nell'anno di acquisto, in quelli precedenti e successivi) introdotti, per la prima volta, con l'incidente di esecuzione, tale da imporre, quantomeno, l'esecuzione di un ulteriore approfondimento tecnico. Si dolgono della ricostruzione, compiuta dai giudici della cognizione ed avallata dalla Corte di appello in fase esecutiva, della vicenda concernente l'acquisto dei fondi, siti in AD TO, operato tramite il mandatario PI GL, assumendo, al riguardo, che la RI, qualora avesse potuto esercitare il proprio diritto di difesa, avrebbe senz'altro confutato le asserzioni sottese al provvedimento ablatorio in termini sicuramente sufficienti a soddisfare l'onere di allegazione richiesto per vincere la presunzione di illecita accumulazione correlata alla confisca allargata per sproporzione. Rilevano, ulteriormente, che nel giudizio di cognizione conclusosi con la condanna di IO MA IE e la confisca dei beni di cui è invocata la restituzione 4 non si è giunti, ad onta di quanto sostenuto dalla Corte di appello, al positivo e definitivo accertamento della sproporzione tra i redditi di matrice lecita dell'imputato e del suo nucleo familiare e gli acquisti a lui riconducibili. Rimarcano, da ultimo, che il giudizio di sproporzione è stato formulato in termini cumulativamente riferiti all'insieme dei beni coinvolti e non già, come normativamente previsto, avendo cura di verificare la congruità di ogni singolo acquisto in relazione alle risorse disponibili al tempo della sua acquisizione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, passibili di rigetto. 2. Con il primo motivo, i ricorrenti dubitano della legittimità costituzionale della disciplina processuale dell'art. 12 -sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, nel testo vigente al tempo della confisca di cui è chiesta la revoca, che, non contemplando la necessaria partecipazione dei terzi titolari dei beni (successivamente introdotta dall'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, a tenore del quale «Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo»), ammetteva che costoro potessero subire gli effetti pregiudizievoli di una pronuncia emessa all'esito di un accertamento giurisdizionale al quale non avevano avuto modo di partecipare, restando affidata la salvaguardia delle loro posizioni giuridiche alla fase esecutiva e, quindi, ad un'epoca posteriore alla formazione del giudicato. Trattasi di questione che, in passato, è già stata devoluta da questa Sezione (cfr. ordinanza n. 8371 del 14/01/2016, Gatto) alla Corte costituzionale, sia pure dal diverso angolo prospettico della possibilità che, all'esito del giudizio di primo grado, i terzi titolari di diritti sui beni confiscati propongano, limitatamente a tale profilo, appello. Nell'occasione, la Corte di cassazione enucleò, nella disciplina interna, un vulnus ai principi consacrati negli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost., ravvisato nella circostanza che, nel sistema disegnato dall'art. 12 -sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, nel testo illo tempore vigente, il terzo titolare di diritto reale è portatore di specifiche facoltà procedimentali che realizzano tutela esclusivamente durante la fase delle indagini preliminari e nel corso del giudizio di primo grado, ove è possibile instaurare apposito incidente cautelare finalizzato al dissequestro ed alla) 5 restituzione dei beni, e in sede di esecuzione, mediante la proposizione di incidente ex art. 676 cod. proc. pen.; facoltà, queste, meno estese e complete rispetto a quelle assicurate ai terzi nel procedimento di prevenzione patrimoniale finalizzato alla confisca che, pur nelle differenze degli istituti, presenta notevoli affinità con quello del quale qui si discute. La Corte di cassazione, con l'ordinanza in commento, rilevò, ulteriormente, che la tutela della posizione del terzo risulta notevolmente affievolita nel segmento processuale che va dall'emissione della sentenza di primo grado alla formazione del giudicato in cui, venuto meno il potere di sollecitare, in via cautelare, la restituzione del bene sequestrato, non è ancora possibile attivare l'incidente di esecuzione. Ravvisò, da questo punto di vista, la frizione tra la disciplina in commento ed i principi consacrati nelle norme sovranazionali, quali la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n.2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, e gli artt. 6, comma 1, 13 e 1 prot. 1 della Convenzione EDU, per come interpretati dalla Corte di Strasburgo. Tanto, in ragione del fatto che i terzi, privati della facoltà di contestare il fondamento della decisione di confisca nel giudizio principale di secondo grado, sono costretti a svolgere le proprie difese in un contesto, quello dell'incidente di esecuzione, che non assicura la pienezza dei diritti difensivi, avuto riguardo sia alla peculiare conformazione dei poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. che all'inevitabile influenza che, sul piano cognitivo, viene esercitata dalla decisione irrevocabile posta a monte dell'incidente di esecuzione, nel cui ambito ben potrebbero essere state presi in esame — senza contraddittorio effettivo con il titolare formale del diritto di proprietà — profili di ricostruzione probatoria e valutativi rilevanti anche in rapporto alla condizione giuridica del terzo, in potenziale violazione del principio del contraddittorio inteso come garanzia partecipativa del soggetto interessato ai momenti di elaborazione probatoria di cui all'art. 111 Cost.. Per quanto, allora — continuava la Corte di cassazione — sia stata riconosciuta, a livello ermeneutico (cfr. Sez.1, n. 30738 del 20/06/2013, Costa, Rv. 256633 - 01) la necessità, pure in sede esecutiva, di assicurare, in simili casi, l'ingresso nel quadro cognitivo di nuovi elementi di fatto, tenendosi conto della precedente assenza di contraddittorio effettivo con il terzo, l'incidente di esecuzione è strumento che sconta, sul piano della effettività della tutela dei diritti del terzo, la sua natura sistematica e funzionale, ben diversa da quella di una impugnazione straordinaria o di una opposizione di terzo al provvedimento definitivo. yi 6 2.1. Le perplessità esplicitate con l'ordinanza di rimessione — sovrapponibili, per larga parte, a quelle sviluppate dagli odierni ricorrenti — furono, nondimeno, fugate dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 253 del 24 ottobre 2017, stimò l'inammissibilità delle questioni sollevate in considerazione della praticabilità, non sperimentata dal giudice remittente, di un'interpretazione della cornice normativa di riferimento costituzionalmente e convenzionalmente compatibile, imperniata, in primis, sull'attribuzione ai terzi estranei della possibilità di attivare i rimedi cautelari in ogni grado di giudizio, nonché di chiedere, in ossequio all'indicazione promanante dal massimo organo nomofilattico (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 - 01), che ha in tal modo risolto il preesistente contrasto interpretativo, la restituzione dei beni confiscati e di proporre appello contro l'eventuale diniego. Con la menzionata pronunzia, la Corte costituzionale è pervenuta ad una conclusione che, mutatis mutandis, vale ad attestare la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale qui proposta, perché muove dall'espresso riconoscimento dell'attitudine della disciplina de qua agitur (cioè di quella applicata a seguito della definizione, con sentenza irrevocabile, del procedimento promosso nei confronti di IO MA IE e della successiva instaurazione, da parte dei terzi intestatari dei beni risultati nella disponibilità dell'imputato e confiscati, di incidente di esecuzione finalizzato alla dimostrazione dell'insussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento ablatorio e, per converso, del loro buon diritto alla restituzione ad escludere) a garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti. In proposito, va, peraltro, aggiunto, a confutazione degli ulteriori argomenti condensati nel primo motivo — che però, a ben vedere, anticipano, al contempo, quelli che sostanziano la seconda doglianza e dei quali si darà, nell'immediato prosieguo, compiutamente conto — che la Corte di appello, lungi dall'adagiarsi, acriticamente, sulle risultanze del giudizio di cognizione, ha avuto cura di esaminare tutte le deduzioni articolate dai terzi che, tuttavia, ha reputato non idonee a mettere in dubbio la validità delle conclusioni ivi raggiunte ed a rendere necessaria l'effettuazione di un ulteriore accertamento peritale. 3. Errano, in primo luogo, i ricorrenti nel rivendicare, con l'atto di impugnazione, la rilevanza, ai fini qui considerati, del rigetto, da parte del giudice della prevenzione, della richiesta di confisca di beni, diversi da quelli dei quali qui si dibatte, asseritamente nella disponibilità di IO MA IE. Correttamente, invero, la Corte di appello, con l'ordinanza impugnata, ha rilevato che quella decisione non tange il compendio immobiliare già confiscato dal giudice penale, dovendo quello della prevenzione, in tal caso, limitarsi a pren re 7 atto, ai sensi dell'art. 30, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dell'intervenuta esecuzione del provvedimento ablatorio. Palesemente generica appare, d'altro canto, la deduzione svolta, sul punto, dai ricorrenti, i quali ventilano — senza, però, confortare l'assunto sul piano fattuale o argomentativo — che il rigetto della proposta di confisca sarebbe stato originato da valutazioni, specificamente inerenti alla proporzione tra proventi legittimi ed incrementi patrimoniali, suscettibili di incidere sulla legittimità della confisca disposta in sede penale e, oggi, sulla sussistenza delle condizioni per procedere alla revoca. 3.1. L'ordinanza impugnata risulta, parimenti, ineccepibile nella parte in cui ritiene che atti e documenti prodotti dalla RI e dai figli non valgano a giustificare la rivisitazione delle conclusioni raggiunte nel procedimento penale nei confronti di IO MA IE in ordine, precipuamente, alla sussistenza dei presupposti per disporre la confisca allargata dei beni acquistati tra il 2008 ed il 2010. I ricorrenti pongono, invero, l'accento sull'attitudine delle nuove allegazioni a dimostrare l'inesistenza dello squilibrio tra redditi di fonte lecita ed investimenti, che, stando alla perizia d'ufficio svolta in sede penale, si sarebbe verificato negli anni 2004 e 2007. Sottolineano, in particolare: che, per il 2004, tenendo conto dell'incasso, grazie alla vendita di un immobile, avvenuta l'anno precedente, della somma di 40.000 euro e dell'inesistenza della minusvalenza di 9.000 euro, derivata dal trasferimento di un veicolo che, però, era rimasto nella disponibilità del nucleo familiare, le risorse di fonte lecita superano, nella misura di 31.010,72 euro, quelle destinate agli incrementi patrimoniali;
che, per il 2007, la corretta imputazione del prezzo pagato, nell'arco di un triennio, da IO MA IE per l'acquisto di un terzo delle quote della società Agrosì di RO VI ES & C. s.a.s. e la considerazione delle somme versate, tramite assegni, da PI GL inducono a ritenere l'insussistenza della sperequazione e l'esistenza, piuttosto, di un saldo positivo di euro 29.957,12. Per quanto astrattamente pertinenti e confortati, in certa misura, dal giudizio espresso dal perito d'ufficio, dott. Giuffrida, nel procedimento di prevenzione, i predetti rilievi non giovano, a ben vedere, alla causa dei ricorrenti, perché del tutto ininfluenti sull'asse portante della decisione impugnata e, prima ancora, della confisca disposta a carico di IO MA IE, che è costituito dalla vicenda che sfociò nell'acquisizione, con la cooperazione di PI GU, dei fondi in AD TO. 8 Al riguardo, va, innanzitutto, ricordato che la complessa operazione, principiata nel 2006, si è concretizzata tra il 2008 ed il 2010, anni in cui la RI risulta avere impiegato ingentissime somme, per un valore complessivo prossimo al milione di euro, la cui provenienza appare — secondo quanto ribadito dalla Corte di appello alle pagg.
8-10 dell'ordinanza impugnata — avvolta in un velo di insuperabile opacità, assumendosi, tra l'altro, che GL avrebbe corrisposto alla RI 650.000 euro, a fondo perduto, in vista dell'acquisto, mai avvenuto, di un capannone che, in realtà, risulta essere stato trasferito ad altro soggetto. Ora, a fronte dell'assunto secondo cui quel titolo avrebbe avuto palese natura fittizia e sarebbe stato funzionale a giustificare movimenti di denaro di illecita provenienza, riconducibili ad IO MA IE, i ricorrenti, alle pagg. 34-36, oppongono obiezioni di tenore meramente confutativo, volte ad accreditare una ricostruzione dei fatti di interesse processuale opposta rispetto a quella operata sia dal giudice della cognizione che da quello dell'esecuzione, che appare esente da qualsivoglia vizio rilevabile in sede di legittimità. La complessiva delibazione delle emergenze istruttorie induce a stimare l'inutilità dell'invocato approfondimento istruttorio che, volto a ricalibrare il rapporto tra entrate lecite ed impieghi del nucleo familiare di IO MA IE, non varrebbe, per quanto sin qui esposto ed in ottica prognostica, a supportare la tesi — che si è detto essere stata smentita dalla Corte di appello con dovizia di pertinenti argomentazioni — secondo cui la RI avrebbe acquisito l'effettiva e sostanziale titolarità di un terreno che, medio tempore, era stato promesso in vendita ad una società di gestione immobiliare per l'esorbitante importo di euro 3.846.000, grazie alla disponibilità di somme di fonte lecita, che le avrebbero consentito, tra il 2008 ed il 2010, di effettuare acquisti per complessivi 918.000 euro, senza accendere muti né finanziamenti. Alla prova dei fatti, priva del benché minimo riscontro si rivela, dunque, la censura avanzata dai ricorrenti in ordine al pregiudizio da loro asseritamente patito per non avere potuto esercitare, nell'ambito del procedimento instaurato a carico del congiunto, facoltà partecipative che, compiutamente dispiegatesi in sede esecutiva, non hanno condotto al superamento della presunzione di illecita accumulazione correlata alla confisca allargata per sproporzione. Né, va conclusivamente notato in replica ad ulteriore doglianza dei ricorrenti, può in alcun modo dubitarsi dell'ortodossia del procedimento seguito, connotato dall'apprezzamento della sproporzione con riferimento all'epoca dei singoli acquisti, oltre che della militanza mafiosa di IO MA IE, ed alle risorse di fonte lecita al tempo disponibili anziché, come adombrato nei ricorsi, all'indistinto e generalizzato insieme degli incrementi del patrimonio dei soggetti coinvolti. 9 4. Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna di TA RI, OR IE e VI RE IE al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/05/2024.
lette le conclusioni del PG, dott. Luigi Cuomo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39710 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 24/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 novembre 2023, la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta, tra gli altri, da TA RI, OR IE e VI RE IE avverso il provvedimento con cui il medesimo ufficio giudiziario, il 14 dicembre 2021, ha rigettato la richiesta, avanzata dai soggetti sopra indicati, di revoca della confisca di taluni beni immobili, loro intestati, disposta, ai sensi dell'art. 12 -sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nel procedimento penale promosso nei confronti di IO MA IE, marito, al tempo, di TA RI e padre di OR e VI RE IE, e conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna dell'imputato. La Corte etnea ha, a tal fine, rilevato che le conclusioni raggiunte nel processo a carico di IO MA IE, al quale la moglie ed i figli non hanno partecipato, non risultano contraddette dall'esito del procedimento di prevenzione, pure instaurato nei confronti di IO MA IE, suggellato dal rigetto della richiesta di confisca avanzata con riferimento a beni diversi da quelli di cui è qui invocata la restituzione, in relazione ai quali il giudice della prevenzione si è, invece, limitato a prendere atto, ai sensi dell'art. 30, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dell'avvenuta esecuzione della confisca in sede penale. Ha, ulteriormente, osservato che gli opponenti hanno introdotto, in sede esecutiva, argomenti già trattati, in massima parte, in ambito penale (ove è stato accertato che IO MA IE si è reso responsabile dei reati di partecipazione ad associazione mafiosa e fittizia attribuzione a terzi, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., delle quote della società Agrosì di VI ES RO & C. s.a.s. e di alcuni terreni in Catania) e che le espletate indagini patrimoniali hanno messo in luce la sproporzione tra il vastissimo patrimonio detenuto da IE — ivi compreso il terreno, dell'estensione di circa venticinque ettari, intestato a PI GL e ritenuto nella sua materiale disponibilità — e le fonti lecite di reddito, relativo al periodo 2000-2010, del suo nucleo familiare. 2. TA RI, OR IE e VI RE IE propongono, con l'assistenza dell'avv. Vincenza Pirracchio, ricorso per cassazione articolato su due motivi — preceduti dall'esposizione degli elementi di fatto sottoposti all'attenzione del giudice dell'esecuzione e, a loro modo di vedere, mai valutati nel corso del procedimento penale al cui esito è stata disposta la confisca di cui hanno chiesto la revoca — che saranno enunciati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2 2.1. Con il primo motivo, deducono violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per essere stata disposta la confisca di cui è chiesta la revoca all'esito di un procedimento penale al quale non hanno avuto la possibilità di partecipare e sulla scorta di considerazioni, afferenti all'assenza, in capo a tutti i componenti del nucleo familiare, di redditi significativi, che risultano apertamente smentite da quanto esposto dallo stesso perito d'ufficio. Rilevano, peraltro, che l'opposizione, nei loro confronti, del giudicato formatosi con riferimento ad altri soggetti si risolve nella violazione di primari principi di ordine sovranazionale, come, del resto, sancito dalla Corte EDU nell'affermare la contrarietà alla Convenzione ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di una normativa nazionale, quale quella italiana, che permette la confisca, a favore dello Stato, di un bene intestato a persona diversa dall'autore del reato, cui sia inibita la facoltà di intervenire nel procedimento di confisca al fine di prevenire l'adozione di una decisione per lui pregiudizievole. Osservano, al riguardo, che al tempo della celebrazione del processo a carico del congiunto la legislazione interna non prevedeva strumenti finalizzati ad agevolare la partecipazione dei terzi, che era meramente eventuale, posponendosi, per il resto, alla fase esecutiva la tutela ex post di diritti, significativamente incisi dalla confisca, disposta all'esito di un procedimento svoltosi nella loro, incolpevole, assenza. Considerata l'inidoneità dell'incidente di esecuzione ad assicurare l'effettiva restitutio in integrum, chiedono che la Corte di cassazione voglia «sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n 185) nella parte in cui non prevede che qualora i beni appartengano a terzi questi siano legittimati ad intervenire nel procedimento ovvero siano parti necessarie del procedimento con conseguente obbligo della pubblica accusa, ovvero del giudice di merito di citarli in giudizio, nonché dell'art. 60 cod. proc. pen. laddove non prevede, oltre all'imputato, quale parte processuale anche il terzo proprietario del bene di cui viene chiesta la confisca con estensione allo stesso di ogni garanzia, diritto e facoltà prevista a favore dell'imputato per violazione degli artt. 3 - 24 - 25 - 41 e 117 Costituzione». Aggiungono, in punto di rilevanza della questione, che dall'accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale «deriverebbe la possibilità di celebrazione di un nuovo procedimento a contraddittorio pieno, inerente da una parte l'effettiva proprietà del bene in capo ai terzi e dall'altra la dimostrazione della lecita provenienza delle risorse utilizzate per l'acquisto dei beni». Sotto altro, connesso aspetto, i ricorrenti si dolgono dell'avere il giudice ...._. dell'esecuzione omesso di disporre, alla luce della documentazione prodotta, e mai , 3 esaminata nel procedimento penale nei confronti di IO MA IE, un nuovo accertamento peritale. Ribadiscono, conclusivamente, che l'esigenza di porre rimedio all'adozione di un provvedimento di confisca ingiusto, perché frutto dell'incompleta e fallace valutazione delle emergenze fattuali, tanto più pressante in ragione della natura sanzionatoria dell'istituto, non viene meno laddove lo si assimili, in ossequio all'orientamento sino ad oggi prevalente a livello giurisprudenziale, alle misure di sicurezza, che non esclude, in concreto, l'elevata attitudine pregiudizievole del provvedimento, cui, rebus sic stantibus, può porsi rimedio solo attraverso l'attivazione dell'incidente di esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo, TA RI, OR IE e VI RE IE lamentano, ancora, violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione disatteso l'opposizione sulla scorta di considerazioni illogiche ed infondate. Segnalano, in primo luogo, che l'esito, favorevole al proposto, del procedimento di prevenzione promosso nei confronti di IO MA IE assume, a dispetto di quanto opinato dalla Corte di appello, precipua rilevanza in vista della revoca della confisca, disposta in ragione della ritenuta sproporzione tra redditi di fonte lecita ed acquisti che, qualora effettivamente sussistente, avrebbe imposto l'estensione del provvedimento ablatorio ai beni residui, per i quali, invece, la relativa istanza è stata rigettata. Evidenziano, poscia, la portata degli elementi (la relazione di consulenza del dott. Massimo Lello;
documentazione bancaria con indicazione della allocazione delle somme residuate nell'anno di competenza ed indi disponibili in quelli successivi;
assegni; documentazione comprovante che le somme per l'acquisto degli immobili erano state versate, oltre che nell'anno di acquisto, in quelli precedenti e successivi) introdotti, per la prima volta, con l'incidente di esecuzione, tale da imporre, quantomeno, l'esecuzione di un ulteriore approfondimento tecnico. Si dolgono della ricostruzione, compiuta dai giudici della cognizione ed avallata dalla Corte di appello in fase esecutiva, della vicenda concernente l'acquisto dei fondi, siti in AD TO, operato tramite il mandatario PI GL, assumendo, al riguardo, che la RI, qualora avesse potuto esercitare il proprio diritto di difesa, avrebbe senz'altro confutato le asserzioni sottese al provvedimento ablatorio in termini sicuramente sufficienti a soddisfare l'onere di allegazione richiesto per vincere la presunzione di illecita accumulazione correlata alla confisca allargata per sproporzione. Rilevano, ulteriormente, che nel giudizio di cognizione conclusosi con la condanna di IO MA IE e la confisca dei beni di cui è invocata la restituzione 4 non si è giunti, ad onta di quanto sostenuto dalla Corte di appello, al positivo e definitivo accertamento della sproporzione tra i redditi di matrice lecita dell'imputato e del suo nucleo familiare e gli acquisti a lui riconducibili. Rimarcano, da ultimo, che il giudizio di sproporzione è stato formulato in termini cumulativamente riferiti all'insieme dei beni coinvolti e non già, come normativamente previsto, avendo cura di verificare la congruità di ogni singolo acquisto in relazione alle risorse disponibili al tempo della sua acquisizione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, passibili di rigetto. 2. Con il primo motivo, i ricorrenti dubitano della legittimità costituzionale della disciplina processuale dell'art. 12 -sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, nel testo vigente al tempo della confisca di cui è chiesta la revoca, che, non contemplando la necessaria partecipazione dei terzi titolari dei beni (successivamente introdotta dall'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, a tenore del quale «Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo»), ammetteva che costoro potessero subire gli effetti pregiudizievoli di una pronuncia emessa all'esito di un accertamento giurisdizionale al quale non avevano avuto modo di partecipare, restando affidata la salvaguardia delle loro posizioni giuridiche alla fase esecutiva e, quindi, ad un'epoca posteriore alla formazione del giudicato. Trattasi di questione che, in passato, è già stata devoluta da questa Sezione (cfr. ordinanza n. 8371 del 14/01/2016, Gatto) alla Corte costituzionale, sia pure dal diverso angolo prospettico della possibilità che, all'esito del giudizio di primo grado, i terzi titolari di diritti sui beni confiscati propongano, limitatamente a tale profilo, appello. Nell'occasione, la Corte di cassazione enucleò, nella disciplina interna, un vulnus ai principi consacrati negli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost., ravvisato nella circostanza che, nel sistema disegnato dall'art. 12 -sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, nel testo illo tempore vigente, il terzo titolare di diritto reale è portatore di specifiche facoltà procedimentali che realizzano tutela esclusivamente durante la fase delle indagini preliminari e nel corso del giudizio di primo grado, ove è possibile instaurare apposito incidente cautelare finalizzato al dissequestro ed alla) 5 restituzione dei beni, e in sede di esecuzione, mediante la proposizione di incidente ex art. 676 cod. proc. pen.; facoltà, queste, meno estese e complete rispetto a quelle assicurate ai terzi nel procedimento di prevenzione patrimoniale finalizzato alla confisca che, pur nelle differenze degli istituti, presenta notevoli affinità con quello del quale qui si discute. La Corte di cassazione, con l'ordinanza in commento, rilevò, ulteriormente, che la tutela della posizione del terzo risulta notevolmente affievolita nel segmento processuale che va dall'emissione della sentenza di primo grado alla formazione del giudicato in cui, venuto meno il potere di sollecitare, in via cautelare, la restituzione del bene sequestrato, non è ancora possibile attivare l'incidente di esecuzione. Ravvisò, da questo punto di vista, la frizione tra la disciplina in commento ed i principi consacrati nelle norme sovranazionali, quali la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n.2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, e gli artt. 6, comma 1, 13 e 1 prot. 1 della Convenzione EDU, per come interpretati dalla Corte di Strasburgo. Tanto, in ragione del fatto che i terzi, privati della facoltà di contestare il fondamento della decisione di confisca nel giudizio principale di secondo grado, sono costretti a svolgere le proprie difese in un contesto, quello dell'incidente di esecuzione, che non assicura la pienezza dei diritti difensivi, avuto riguardo sia alla peculiare conformazione dei poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. che all'inevitabile influenza che, sul piano cognitivo, viene esercitata dalla decisione irrevocabile posta a monte dell'incidente di esecuzione, nel cui ambito ben potrebbero essere state presi in esame — senza contraddittorio effettivo con il titolare formale del diritto di proprietà — profili di ricostruzione probatoria e valutativi rilevanti anche in rapporto alla condizione giuridica del terzo, in potenziale violazione del principio del contraddittorio inteso come garanzia partecipativa del soggetto interessato ai momenti di elaborazione probatoria di cui all'art. 111 Cost.. Per quanto, allora — continuava la Corte di cassazione — sia stata riconosciuta, a livello ermeneutico (cfr. Sez.1, n. 30738 del 20/06/2013, Costa, Rv. 256633 - 01) la necessità, pure in sede esecutiva, di assicurare, in simili casi, l'ingresso nel quadro cognitivo di nuovi elementi di fatto, tenendosi conto della precedente assenza di contraddittorio effettivo con il terzo, l'incidente di esecuzione è strumento che sconta, sul piano della effettività della tutela dei diritti del terzo, la sua natura sistematica e funzionale, ben diversa da quella di una impugnazione straordinaria o di una opposizione di terzo al provvedimento definitivo. yi 6 2.1. Le perplessità esplicitate con l'ordinanza di rimessione — sovrapponibili, per larga parte, a quelle sviluppate dagli odierni ricorrenti — furono, nondimeno, fugate dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 253 del 24 ottobre 2017, stimò l'inammissibilità delle questioni sollevate in considerazione della praticabilità, non sperimentata dal giudice remittente, di un'interpretazione della cornice normativa di riferimento costituzionalmente e convenzionalmente compatibile, imperniata, in primis, sull'attribuzione ai terzi estranei della possibilità di attivare i rimedi cautelari in ogni grado di giudizio, nonché di chiedere, in ossequio all'indicazione promanante dal massimo organo nomofilattico (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 - 01), che ha in tal modo risolto il preesistente contrasto interpretativo, la restituzione dei beni confiscati e di proporre appello contro l'eventuale diniego. Con la menzionata pronunzia, la Corte costituzionale è pervenuta ad una conclusione che, mutatis mutandis, vale ad attestare la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale qui proposta, perché muove dall'espresso riconoscimento dell'attitudine della disciplina de qua agitur (cioè di quella applicata a seguito della definizione, con sentenza irrevocabile, del procedimento promosso nei confronti di IO MA IE e della successiva instaurazione, da parte dei terzi intestatari dei beni risultati nella disponibilità dell'imputato e confiscati, di incidente di esecuzione finalizzato alla dimostrazione dell'insussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento ablatorio e, per converso, del loro buon diritto alla restituzione ad escludere) a garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti. In proposito, va, peraltro, aggiunto, a confutazione degli ulteriori argomenti condensati nel primo motivo — che però, a ben vedere, anticipano, al contempo, quelli che sostanziano la seconda doglianza e dei quali si darà, nell'immediato prosieguo, compiutamente conto — che la Corte di appello, lungi dall'adagiarsi, acriticamente, sulle risultanze del giudizio di cognizione, ha avuto cura di esaminare tutte le deduzioni articolate dai terzi che, tuttavia, ha reputato non idonee a mettere in dubbio la validità delle conclusioni ivi raggiunte ed a rendere necessaria l'effettuazione di un ulteriore accertamento peritale. 3. Errano, in primo luogo, i ricorrenti nel rivendicare, con l'atto di impugnazione, la rilevanza, ai fini qui considerati, del rigetto, da parte del giudice della prevenzione, della richiesta di confisca di beni, diversi da quelli dei quali qui si dibatte, asseritamente nella disponibilità di IO MA IE. Correttamente, invero, la Corte di appello, con l'ordinanza impugnata, ha rilevato che quella decisione non tange il compendio immobiliare già confiscato dal giudice penale, dovendo quello della prevenzione, in tal caso, limitarsi a pren re 7 atto, ai sensi dell'art. 30, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dell'intervenuta esecuzione del provvedimento ablatorio. Palesemente generica appare, d'altro canto, la deduzione svolta, sul punto, dai ricorrenti, i quali ventilano — senza, però, confortare l'assunto sul piano fattuale o argomentativo — che il rigetto della proposta di confisca sarebbe stato originato da valutazioni, specificamente inerenti alla proporzione tra proventi legittimi ed incrementi patrimoniali, suscettibili di incidere sulla legittimità della confisca disposta in sede penale e, oggi, sulla sussistenza delle condizioni per procedere alla revoca. 3.1. L'ordinanza impugnata risulta, parimenti, ineccepibile nella parte in cui ritiene che atti e documenti prodotti dalla RI e dai figli non valgano a giustificare la rivisitazione delle conclusioni raggiunte nel procedimento penale nei confronti di IO MA IE in ordine, precipuamente, alla sussistenza dei presupposti per disporre la confisca allargata dei beni acquistati tra il 2008 ed il 2010. I ricorrenti pongono, invero, l'accento sull'attitudine delle nuove allegazioni a dimostrare l'inesistenza dello squilibrio tra redditi di fonte lecita ed investimenti, che, stando alla perizia d'ufficio svolta in sede penale, si sarebbe verificato negli anni 2004 e 2007. Sottolineano, in particolare: che, per il 2004, tenendo conto dell'incasso, grazie alla vendita di un immobile, avvenuta l'anno precedente, della somma di 40.000 euro e dell'inesistenza della minusvalenza di 9.000 euro, derivata dal trasferimento di un veicolo che, però, era rimasto nella disponibilità del nucleo familiare, le risorse di fonte lecita superano, nella misura di 31.010,72 euro, quelle destinate agli incrementi patrimoniali;
che, per il 2007, la corretta imputazione del prezzo pagato, nell'arco di un triennio, da IO MA IE per l'acquisto di un terzo delle quote della società Agrosì di RO VI ES & C. s.a.s. e la considerazione delle somme versate, tramite assegni, da PI GL inducono a ritenere l'insussistenza della sperequazione e l'esistenza, piuttosto, di un saldo positivo di euro 29.957,12. Per quanto astrattamente pertinenti e confortati, in certa misura, dal giudizio espresso dal perito d'ufficio, dott. Giuffrida, nel procedimento di prevenzione, i predetti rilievi non giovano, a ben vedere, alla causa dei ricorrenti, perché del tutto ininfluenti sull'asse portante della decisione impugnata e, prima ancora, della confisca disposta a carico di IO MA IE, che è costituito dalla vicenda che sfociò nell'acquisizione, con la cooperazione di PI GU, dei fondi in AD TO. 8 Al riguardo, va, innanzitutto, ricordato che la complessa operazione, principiata nel 2006, si è concretizzata tra il 2008 ed il 2010, anni in cui la RI risulta avere impiegato ingentissime somme, per un valore complessivo prossimo al milione di euro, la cui provenienza appare — secondo quanto ribadito dalla Corte di appello alle pagg.
8-10 dell'ordinanza impugnata — avvolta in un velo di insuperabile opacità, assumendosi, tra l'altro, che GL avrebbe corrisposto alla RI 650.000 euro, a fondo perduto, in vista dell'acquisto, mai avvenuto, di un capannone che, in realtà, risulta essere stato trasferito ad altro soggetto. Ora, a fronte dell'assunto secondo cui quel titolo avrebbe avuto palese natura fittizia e sarebbe stato funzionale a giustificare movimenti di denaro di illecita provenienza, riconducibili ad IO MA IE, i ricorrenti, alle pagg. 34-36, oppongono obiezioni di tenore meramente confutativo, volte ad accreditare una ricostruzione dei fatti di interesse processuale opposta rispetto a quella operata sia dal giudice della cognizione che da quello dell'esecuzione, che appare esente da qualsivoglia vizio rilevabile in sede di legittimità. La complessiva delibazione delle emergenze istruttorie induce a stimare l'inutilità dell'invocato approfondimento istruttorio che, volto a ricalibrare il rapporto tra entrate lecite ed impieghi del nucleo familiare di IO MA IE, non varrebbe, per quanto sin qui esposto ed in ottica prognostica, a supportare la tesi — che si è detto essere stata smentita dalla Corte di appello con dovizia di pertinenti argomentazioni — secondo cui la RI avrebbe acquisito l'effettiva e sostanziale titolarità di un terreno che, medio tempore, era stato promesso in vendita ad una società di gestione immobiliare per l'esorbitante importo di euro 3.846.000, grazie alla disponibilità di somme di fonte lecita, che le avrebbero consentito, tra il 2008 ed il 2010, di effettuare acquisti per complessivi 918.000 euro, senza accendere muti né finanziamenti. Alla prova dei fatti, priva del benché minimo riscontro si rivela, dunque, la censura avanzata dai ricorrenti in ordine al pregiudizio da loro asseritamente patito per non avere potuto esercitare, nell'ambito del procedimento instaurato a carico del congiunto, facoltà partecipative che, compiutamente dispiegatesi in sede esecutiva, non hanno condotto al superamento della presunzione di illecita accumulazione correlata alla confisca allargata per sproporzione. Né, va conclusivamente notato in replica ad ulteriore doglianza dei ricorrenti, può in alcun modo dubitarsi dell'ortodossia del procedimento seguito, connotato dall'apprezzamento della sproporzione con riferimento all'epoca dei singoli acquisti, oltre che della militanza mafiosa di IO MA IE, ed alle risorse di fonte lecita al tempo disponibili anziché, come adombrato nei ricorsi, all'indistinto e generalizzato insieme degli incrementi del patrimonio dei soggetti coinvolti. 9 4. Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna di TA RI, OR IE e VI RE IE al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/05/2024.