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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 622/2020 depositato il 22/09/2020
proposto da
Comune di San Benedetto Del Tronto - Viale A De Gasperi, 124 63074 San Benedetto Del Tronto AP
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. L.r. Rapppresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 401/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 2 e pubblicata il 18/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 784 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 S.r.l. con ricorso ritualmente notificato impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 784/2018 per l'anno 2013 notificato il 16/11/2018 dal Comune di San Benedetto del Tronto riferito all'omesso o parziale pagamento dell'imposta relativa alla quota di possesso degli immobili indicati in detto ricorso.
Parte ricorrente dichiarava che gli immobili indicati nell'atto impugnato non corrispondevano a quelli nella sua titolarità e di avere comunicato al Comune con lettera del 26/02/2012 protocollata al n. 11340 del
06/03/2012 i danni riportati a seguito delle intervenute precipitazioni nevose. Deduceva il ricorrente la collabenza dei fabbricati posseduti ed all'uopo produceva perizia del Geom. Nominativo_1, attestante lo stato di inagibilità, oltre ad eccepire la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e quindi la inesistenza dei beni tassati sin dal 2012.
Il Comune di San Benedetto del Tronto si costituiva in giudizio laddove contestava le avverse deduzioni precisando che gli immobili in questione non risultavano catastalmente collabenti e che la perizia prodotta in giudizio con gli allegati fotografici era inidonea allo scopo in quanto rappresentativa dello stato degli immobili alla data del 21.10.2017, per cui non sussisteva alcun difetto di imponibilità dei predetti fabbricati.
Rappresentava, altresì l'Ente impositore che, in palese violazione dell'art.13 co.3 del D.L. n.201/2011, la società contribuente non aveva provveduto alla formale richiesta dichiarativa per fruire della riduzione al
50% della base imponibile per inagibilità. Chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
La Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno con sentenza n. 401/2019 pronunciata il 14/10/2019
e depositata in data 18/12/2019 ha accolto parzialmente il ricorso in quanto, ivi si legge: “è innegabile che era dovere del Comune- a fronte della comunicazione pervenutagli – avviare ed espletare la doverosa istruttoria per verificare quali effetti discendessero dalla situazione di fatto comunicata ai propri uffici da un soggetto che, nell'ambito del territorio comunale, è sia un operatore commerciale che un contribuente, cioè un soggetto destinatario di provvedimenti da parte di un Autorità Pubblica cui ha comunicato un fatto occorsogli, non potendo il Comune limitarsi a sostenere di non aver dato alcun esito alla comunicazione stessa e di averne in sostanza solo preso atto. Proprio dalla norma richiamata dal Comune, cioè l'art.13, comma 3, lett.b) del d.l. 201/2011, si evince la doverosità dell'accertamento dello stato di collabenza da parte dell'ufficio tecnico comunale, così come si evince che non è prevista alcun obbligo di variazione catastale da parte del proprietario e che questi ha solo facoltà, ma non l'obbligo, di depositare una dichiarazione sostitutiva in alternativa all'accertamento doveroso da parte dell'ufficio comunale. La perizia di parte depositata dal contribuente ed effettivamente riferita al 2017, come evidenziato dal Comune è utile poi a dimostrare che lo stato di fatiscenza si è protratto fino al 2017, anche se non è possibile stabilire che quelle constatate nel 2017 siano le stesse condizioni di fatiscenza sussistenti nel 2012. Ne deriva che l'avviso di accertamento deve essere annullato e che il Comune dovrà rideterminare la propria pretesa tenendo conto della collabenza dell'immobile in termini di esenzione o di riduzione dell'imposta, con conseguente rigetto della domanda di accertamento della non imponibilità dei beni oggetto della pretesa tributaria. Le spese del giudizio possono essere compensate atteso che il ricorso è solo parzialmente fondato e che deve procedersi alla rideterminazione della pretesa tributaria che non è qui risultata insussistente….”.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello il Comune di San Benedetto del Tronto, c.f. P.IVA_2 in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore Sig. Nominativo_2, elettivamente domiciliato in Indirizzo_1, presso lo studio dell'Difensore_2, e dall'Difensore_1, dai quali è rappresentato e difeso come da procura giusta Determinazione Dirigenziale n.848 del 06.08.2020 in atti.
L'Ente comunale appellante nell'atto di gravame ha criticato la decisione assunta dal giudice di prime cure ed ha proposto motivi di impugnazione che si andranno qui di seguito ad analizzare;
ha rassegnato le conclusioni così come trascritte in atti.
La società “Resistente_1 Srl” (c.f.: P.IVA_Resistente_1), in persona del legale rapp. p.t. Sig. Rapppresentante_1, sedente in Indirizzo_2, rappresentata e difesa dal Difensore_3 e con lui domiciliata presso il suo studio in Indirizzo_3, giusta procura a margine del ricorso introduttivo in primo grado, si è costituita nel presente giudizio di appello depositando le proprie controdeduzioni laddove ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Indi, il difensore dell'Ente comunale ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del giorno 1° dicembre 2025, fissata per la trattazione del merito dell'appello, la causa è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette, in punto di decisione:
In primis, osserva il Collegio che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che le questioni residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, questa Corte di Giustizia Tributaria, letti gli atti del giudizio, statuisce nei seguenti termini.
Questo Collegio di seconda istanza rileva che, esaminando il “merito” della contesa, l'Ente appellante con specifico motivo di appello ha eccepito la “Palese violazione e falsa applicazione dell'art.13 co. 3 e co. 4 del
D.L. n.201/2011” a sostegno del quale ha esposto varie argomentazioni che possono essere in estrema sintesi così riportate e trascritte:
“a) alla data del 01.01.2013, gli immobili oggetto di tassazione risultavano iscritti in catasto fabbricati con categoria catastale e rendita attribuita;
b) alla data del 01.01.2013, niuna denuncia di variazione in categoria catastale F2 (fabbricati collabenti) risultava in atti catastali, né peraltro per il restante periodo dell'anno; c) niuna denuncia di variazione IMU, relativa al periodo di imposta 2013 è stata mai presentata all'ente comunale;
d) niuna somma a titolo di IMU risulta essere stata versata dalla società proprietaria degli immobili.
Da qui l'assoluta illegittimità della sentenza appellata, che va riformata.”.
Il motivo di appello è fondato e da accogliere sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Dunque, osserva questo Collegio di seconda istanza che con Art. 13 comma 3 lettera b del DL 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 così come Modificato dalla Legge n. 44/2012 viene stabilito quanto segue:
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
Oltre a tale disposizione normativa si ritiene opportuno ricordare che l'Agenzia delle Entrate, con Nota n.
29440 del 30 luglio 2013 trasmessa ai Consigli nazionali degli architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti agrari e industriali, precisa il contenuto delle dichiarazioni da effettuare in catasto relative a unità collabenti
(categoria F/2).
Si tratta di costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante. L'Agenzia in tale documento di prassi precisa che il professionista che predispone la dichiarazione con il Mod. DOCFA su incarico della committenza deve redigere una specifica relazione, datata e firmata, che riporti lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture e alla conservazione del manufatto, che deve essere debitamente rappresentato mediante documentazione fotografica.
Inoltre, è necessario che il professionista alleghi l'autocertificazione, resa dall'intestatario dichiarante, ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, attestante l'assenza di allacciamento dell'unità alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. Per tali dichiarazioni, le unità devono essere individuate esclusivamente nell'elaborato planimetrico.
Orbene, osserva questo Collegio di seconda istanza che nel caso di specie parte contribuente, onerata della prova, non ha fornito nei propri scritti processuali elementi probatori inoppugnabili di natura documentale e tali da dimostrare l'osservanza delle suddette disposizioni di legge.
In particolare, occorre sottolineare che la società contribuente giammai ha fatto richiesta di applicazione del regime agevolato per i fabbricati inagibili mediante il deposito della indispensabile e obbligatoria dichiarazione ex art. 13 cit..
Inoltre, occorre altresì sottolineare che non costituisce elemento probatorio valido la comunicazione del 29/02/2012 inviata dalla Resistente_1 Srl al Comune per l'immobile sito in Indirizzo_4.
In effetti, tale missiva non assume la forma di una richiesta di qualificazione dell'immobile come “collabente” ovvero di una domanda di esenzione dell'imposta per lo stato di fatiscenza dell'immobile medesimo, limitandosi esclusivamente a segnalare l'entità dei danni subiti dalle precipitazioni nevose del febbraio 2012.
E neppure costituisce elemento probatorio valido la relazione tecnica del Nominativo_1 del 21/10/2017, asseverata in data 25/10/2017.
Sul punto si condivide “in toto” quanto dedotto dall'Ente appellante allorché sostiene che “Anche dal punto di vista probatorio sussistono evidenti carenze atteso che la stessa CTP ammette che la perizia è temporalmente successiva all'anno di imposizione e non solo ma ammette che la presente documentazione probatoria allegata alla segnalazione del 2012 è stata solo in detto documento enunciata ma non vi è prova che la stessa sia stata comunque prodotta e che abbia una qualsivoglia rilevanza probatoria.”.
In effetti, la perizia in questione non è stata redatta nell'immediatezza dell'evento sicché, essendo stata redatta ben cinque anni dopo, la stessa risulta irrilevante dal punto di vista probatorio.
Oltretutto, e a tutto voler concedere, quand'anche la perizia fosse stata redatta in quel tempo, ossia nel
2012, la società contribuente non ha, in ogni caso, seguito la particolare procedura di variazione catastale innanzi descritta.
Ne consegue che il Comune, in assenza di tale specifica richiesta, ha correttamente applicato l'IMU sulla base delle risultanze catastali.
Occorre infine precisare che anche per il riconoscimento della riduzione dell'IMU al 50 per cento per gli immobili inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati le istruzioni all'IMU prevedono una specifica dichiarazione ad iniziativa del contribuente.
Infatti, le istruzioni alla dichiarazione IMU prevedono che la riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate.
Riassumendo, ai fini della decisione:
- Gli immobili erano iscritti al catasto con rendita attribuita al 1° gennaio di imposizione.
- Il contribuente ai sensi del co.12-ter dell'art.13 del D.L. n.201 cit. doveva presentare la formale dichiarazione attraverso il modello legale per quelle fattispecie in cui erano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, co. 6 del D.Lgs. n.23/2011.
Ebbene, tale adempimento, in base all'esame degli atti del processo, non risulta essere stato effettuato dal contribuente.
- Di conseguenza, questo Collegio in difformità con quanto statuito dal precedente giudicante non ravvisa alcun obbligo di verifica da parte dell'Ufficio tecnico comunale.
- Anche per ciò che concerne una eventuale collabenza dell'immobile occorre specificare che un immobile per essere considerato ai fini fiscali collabente deve essere iscritto nella categoria catastale “F/2” senza attribuzione di rendita sicché per transitare dalla categoria reale a quella fittizia F2 è necessaria la presentazione di un apposita denuncia di variazione catastale, denuncia che non risulta in atti.
- In ordine alla eventuale spettanza della agevolazione della riduzione alla metà della base imponibile ex co. 3 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 occorre rimarcare che nella domanda giudiziale non è stata richiesta l'applicazione della agevolazione consistente nella riduzione della base imponibile, ma solo la nullità dell'atto sicché è inibito al giudicante di riconoscere la riduzione della base imponibile per inagibilità stante il difetto di specifica domanda su tale circostanza.
Per quanto sopra esposto, non avendo i ricorrenti effettuato alcuna specifica e formale richiesta per il riconoscimento della inagibilità degli immobili ovvero per il riconoscimento in capo agli stessi della categoria
F/2, mettendo in condizione il Comune di esperire i dovuti controlli, gli immobili in questione devono essere tassati in base alle risultanze catastali.
Conclusivamente e per le suesposte statuizioni, il suddetto motivo di gravame concernente il merito della contesa si appalesa fondato.
Pertanto, l'appello proposto dal Comune di San Benedetto del Tronto va accolto.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni (viene paventata una pronuncia ultra petitum) le quali sono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Stante la estrema particolarità della fattispecie trattata, questo Collegio dispone la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche, in riforma dell'appellata sentenza, accoglie l'appello proposto dal Comune di San Benedetto del Tronto.
Spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 1° dicembre 2025.
Il Presidente relatore
SS OR
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 622/2020 depositato il 22/09/2020
proposto da
Comune di San Benedetto Del Tronto - Viale A De Gasperi, 124 63074 San Benedetto Del Tronto AP
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. L.r. Rapppresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 401/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 2 e pubblicata il 18/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 784 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 S.r.l. con ricorso ritualmente notificato impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 784/2018 per l'anno 2013 notificato il 16/11/2018 dal Comune di San Benedetto del Tronto riferito all'omesso o parziale pagamento dell'imposta relativa alla quota di possesso degli immobili indicati in detto ricorso.
Parte ricorrente dichiarava che gli immobili indicati nell'atto impugnato non corrispondevano a quelli nella sua titolarità e di avere comunicato al Comune con lettera del 26/02/2012 protocollata al n. 11340 del
06/03/2012 i danni riportati a seguito delle intervenute precipitazioni nevose. Deduceva il ricorrente la collabenza dei fabbricati posseduti ed all'uopo produceva perizia del Geom. Nominativo_1, attestante lo stato di inagibilità, oltre ad eccepire la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e quindi la inesistenza dei beni tassati sin dal 2012.
Il Comune di San Benedetto del Tronto si costituiva in giudizio laddove contestava le avverse deduzioni precisando che gli immobili in questione non risultavano catastalmente collabenti e che la perizia prodotta in giudizio con gli allegati fotografici era inidonea allo scopo in quanto rappresentativa dello stato degli immobili alla data del 21.10.2017, per cui non sussisteva alcun difetto di imponibilità dei predetti fabbricati.
Rappresentava, altresì l'Ente impositore che, in palese violazione dell'art.13 co.3 del D.L. n.201/2011, la società contribuente non aveva provveduto alla formale richiesta dichiarativa per fruire della riduzione al
50% della base imponibile per inagibilità. Chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
La Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno con sentenza n. 401/2019 pronunciata il 14/10/2019
e depositata in data 18/12/2019 ha accolto parzialmente il ricorso in quanto, ivi si legge: “è innegabile che era dovere del Comune- a fronte della comunicazione pervenutagli – avviare ed espletare la doverosa istruttoria per verificare quali effetti discendessero dalla situazione di fatto comunicata ai propri uffici da un soggetto che, nell'ambito del territorio comunale, è sia un operatore commerciale che un contribuente, cioè un soggetto destinatario di provvedimenti da parte di un Autorità Pubblica cui ha comunicato un fatto occorsogli, non potendo il Comune limitarsi a sostenere di non aver dato alcun esito alla comunicazione stessa e di averne in sostanza solo preso atto. Proprio dalla norma richiamata dal Comune, cioè l'art.13, comma 3, lett.b) del d.l. 201/2011, si evince la doverosità dell'accertamento dello stato di collabenza da parte dell'ufficio tecnico comunale, così come si evince che non è prevista alcun obbligo di variazione catastale da parte del proprietario e che questi ha solo facoltà, ma non l'obbligo, di depositare una dichiarazione sostitutiva in alternativa all'accertamento doveroso da parte dell'ufficio comunale. La perizia di parte depositata dal contribuente ed effettivamente riferita al 2017, come evidenziato dal Comune è utile poi a dimostrare che lo stato di fatiscenza si è protratto fino al 2017, anche se non è possibile stabilire che quelle constatate nel 2017 siano le stesse condizioni di fatiscenza sussistenti nel 2012. Ne deriva che l'avviso di accertamento deve essere annullato e che il Comune dovrà rideterminare la propria pretesa tenendo conto della collabenza dell'immobile in termini di esenzione o di riduzione dell'imposta, con conseguente rigetto della domanda di accertamento della non imponibilità dei beni oggetto della pretesa tributaria. Le spese del giudizio possono essere compensate atteso che il ricorso è solo parzialmente fondato e che deve procedersi alla rideterminazione della pretesa tributaria che non è qui risultata insussistente….”.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello il Comune di San Benedetto del Tronto, c.f. P.IVA_2 in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore Sig. Nominativo_2, elettivamente domiciliato in Indirizzo_1, presso lo studio dell'Difensore_2, e dall'Difensore_1, dai quali è rappresentato e difeso come da procura giusta Determinazione Dirigenziale n.848 del 06.08.2020 in atti.
L'Ente comunale appellante nell'atto di gravame ha criticato la decisione assunta dal giudice di prime cure ed ha proposto motivi di impugnazione che si andranno qui di seguito ad analizzare;
ha rassegnato le conclusioni così come trascritte in atti.
La società “Resistente_1 Srl” (c.f.: P.IVA_Resistente_1), in persona del legale rapp. p.t. Sig. Rapppresentante_1, sedente in Indirizzo_2, rappresentata e difesa dal Difensore_3 e con lui domiciliata presso il suo studio in Indirizzo_3, giusta procura a margine del ricorso introduttivo in primo grado, si è costituita nel presente giudizio di appello depositando le proprie controdeduzioni laddove ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Indi, il difensore dell'Ente comunale ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del giorno 1° dicembre 2025, fissata per la trattazione del merito dell'appello, la causa è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette, in punto di decisione:
In primis, osserva il Collegio che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che le questioni residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, questa Corte di Giustizia Tributaria, letti gli atti del giudizio, statuisce nei seguenti termini.
Questo Collegio di seconda istanza rileva che, esaminando il “merito” della contesa, l'Ente appellante con specifico motivo di appello ha eccepito la “Palese violazione e falsa applicazione dell'art.13 co. 3 e co. 4 del
D.L. n.201/2011” a sostegno del quale ha esposto varie argomentazioni che possono essere in estrema sintesi così riportate e trascritte:
“a) alla data del 01.01.2013, gli immobili oggetto di tassazione risultavano iscritti in catasto fabbricati con categoria catastale e rendita attribuita;
b) alla data del 01.01.2013, niuna denuncia di variazione in categoria catastale F2 (fabbricati collabenti) risultava in atti catastali, né peraltro per il restante periodo dell'anno; c) niuna denuncia di variazione IMU, relativa al periodo di imposta 2013 è stata mai presentata all'ente comunale;
d) niuna somma a titolo di IMU risulta essere stata versata dalla società proprietaria degli immobili.
Da qui l'assoluta illegittimità della sentenza appellata, che va riformata.”.
Il motivo di appello è fondato e da accogliere sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Dunque, osserva questo Collegio di seconda istanza che con Art. 13 comma 3 lettera b del DL 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 così come Modificato dalla Legge n. 44/2012 viene stabilito quanto segue:
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
Oltre a tale disposizione normativa si ritiene opportuno ricordare che l'Agenzia delle Entrate, con Nota n.
29440 del 30 luglio 2013 trasmessa ai Consigli nazionali degli architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti agrari e industriali, precisa il contenuto delle dichiarazioni da effettuare in catasto relative a unità collabenti
(categoria F/2).
Si tratta di costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante. L'Agenzia in tale documento di prassi precisa che il professionista che predispone la dichiarazione con il Mod. DOCFA su incarico della committenza deve redigere una specifica relazione, datata e firmata, che riporti lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture e alla conservazione del manufatto, che deve essere debitamente rappresentato mediante documentazione fotografica.
Inoltre, è necessario che il professionista alleghi l'autocertificazione, resa dall'intestatario dichiarante, ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, attestante l'assenza di allacciamento dell'unità alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. Per tali dichiarazioni, le unità devono essere individuate esclusivamente nell'elaborato planimetrico.
Orbene, osserva questo Collegio di seconda istanza che nel caso di specie parte contribuente, onerata della prova, non ha fornito nei propri scritti processuali elementi probatori inoppugnabili di natura documentale e tali da dimostrare l'osservanza delle suddette disposizioni di legge.
In particolare, occorre sottolineare che la società contribuente giammai ha fatto richiesta di applicazione del regime agevolato per i fabbricati inagibili mediante il deposito della indispensabile e obbligatoria dichiarazione ex art. 13 cit..
Inoltre, occorre altresì sottolineare che non costituisce elemento probatorio valido la comunicazione del 29/02/2012 inviata dalla Resistente_1 Srl al Comune per l'immobile sito in Indirizzo_4.
In effetti, tale missiva non assume la forma di una richiesta di qualificazione dell'immobile come “collabente” ovvero di una domanda di esenzione dell'imposta per lo stato di fatiscenza dell'immobile medesimo, limitandosi esclusivamente a segnalare l'entità dei danni subiti dalle precipitazioni nevose del febbraio 2012.
E neppure costituisce elemento probatorio valido la relazione tecnica del Nominativo_1 del 21/10/2017, asseverata in data 25/10/2017.
Sul punto si condivide “in toto” quanto dedotto dall'Ente appellante allorché sostiene che “Anche dal punto di vista probatorio sussistono evidenti carenze atteso che la stessa CTP ammette che la perizia è temporalmente successiva all'anno di imposizione e non solo ma ammette che la presente documentazione probatoria allegata alla segnalazione del 2012 è stata solo in detto documento enunciata ma non vi è prova che la stessa sia stata comunque prodotta e che abbia una qualsivoglia rilevanza probatoria.”.
In effetti, la perizia in questione non è stata redatta nell'immediatezza dell'evento sicché, essendo stata redatta ben cinque anni dopo, la stessa risulta irrilevante dal punto di vista probatorio.
Oltretutto, e a tutto voler concedere, quand'anche la perizia fosse stata redatta in quel tempo, ossia nel
2012, la società contribuente non ha, in ogni caso, seguito la particolare procedura di variazione catastale innanzi descritta.
Ne consegue che il Comune, in assenza di tale specifica richiesta, ha correttamente applicato l'IMU sulla base delle risultanze catastali.
Occorre infine precisare che anche per il riconoscimento della riduzione dell'IMU al 50 per cento per gli immobili inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati le istruzioni all'IMU prevedono una specifica dichiarazione ad iniziativa del contribuente.
Infatti, le istruzioni alla dichiarazione IMU prevedono che la riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate.
Riassumendo, ai fini della decisione:
- Gli immobili erano iscritti al catasto con rendita attribuita al 1° gennaio di imposizione.
- Il contribuente ai sensi del co.12-ter dell'art.13 del D.L. n.201 cit. doveva presentare la formale dichiarazione attraverso il modello legale per quelle fattispecie in cui erano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, co. 6 del D.Lgs. n.23/2011.
Ebbene, tale adempimento, in base all'esame degli atti del processo, non risulta essere stato effettuato dal contribuente.
- Di conseguenza, questo Collegio in difformità con quanto statuito dal precedente giudicante non ravvisa alcun obbligo di verifica da parte dell'Ufficio tecnico comunale.
- Anche per ciò che concerne una eventuale collabenza dell'immobile occorre specificare che un immobile per essere considerato ai fini fiscali collabente deve essere iscritto nella categoria catastale “F/2” senza attribuzione di rendita sicché per transitare dalla categoria reale a quella fittizia F2 è necessaria la presentazione di un apposita denuncia di variazione catastale, denuncia che non risulta in atti.
- In ordine alla eventuale spettanza della agevolazione della riduzione alla metà della base imponibile ex co. 3 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 occorre rimarcare che nella domanda giudiziale non è stata richiesta l'applicazione della agevolazione consistente nella riduzione della base imponibile, ma solo la nullità dell'atto sicché è inibito al giudicante di riconoscere la riduzione della base imponibile per inagibilità stante il difetto di specifica domanda su tale circostanza.
Per quanto sopra esposto, non avendo i ricorrenti effettuato alcuna specifica e formale richiesta per il riconoscimento della inagibilità degli immobili ovvero per il riconoscimento in capo agli stessi della categoria
F/2, mettendo in condizione il Comune di esperire i dovuti controlli, gli immobili in questione devono essere tassati in base alle risultanze catastali.
Conclusivamente e per le suesposte statuizioni, il suddetto motivo di gravame concernente il merito della contesa si appalesa fondato.
Pertanto, l'appello proposto dal Comune di San Benedetto del Tronto va accolto.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni (viene paventata una pronuncia ultra petitum) le quali sono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Stante la estrema particolarità della fattispecie trattata, questo Collegio dispone la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche, in riforma dell'appellata sentenza, accoglie l'appello proposto dal Comune di San Benedetto del Tronto.
Spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 1° dicembre 2025.
Il Presidente relatore
SS OR