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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/12/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N Sentenza Fasc. n. 220/2025
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 24.12.2025
PROMOSSO DA
, elett.te dom.ta in Pescara, al C.so V. Emanuele II, 147, presso e nello Studio Parte_1
LE De AT e rapp.ta e difesa dall'Avv.Licia Di Camillo, che la rappresenta e difende con procura allegata al ricorso
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. P. Vetrone in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE.
Conclusioni: come da verbale del 24.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.01.2025 la ricorrente in epigrafe esponeva che in data
08.11.2023 aveva inoltrato all' - sede di Pescara - istanza di indennizzo per malattie CP_1 professionali (Epicondilite con Calcificazioni) contratte a causa e nell'esercizio della sua abituale attività di operaia tessile alle dipendenze della di PE (stiratrice di abiti); Controparte_2 domanda che l' , respingeva per mancanza di nesso causale. CP_3
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio e fosse, altresì, disposta l'unificazione con il preesistente danno biologico Cont lavorativo già riconosciuto (6% per e Morbo di De Quervain) con conseguente condanna dell' a corrisponderle i benefici di legge (indennizzo superiore al 6%): il tutto con vittoria di CP_1 spese diritti ed onorari di lite.
L'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda ed insisteva per la reiezione della stessa. Quindi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la controversia era decisa all'udienza del 24.12.2025 tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e va accolta.
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato la sussistenza, nella ricorrente, della malattia rappresentata da
“epicondilite gomito sx con neuropatia dell'ulnare a minimo impatto disfunzionale ”, ritenendone la natura tecnopatica in quanto nell'arco dell'intero turno lavorativo, il numero di volte che i capi vengono manipolati attuando movimenti di flesso-estensione rotazione del capo stesso, devono ritenersi rilevanti lo sforzo esercitato e i movimenti attuati con elevata tensione muscolo- tendinea del gomito. In tal senso il mantenimento in tensione delle braccia in qualsiasi direzione per prolungati periodi di tempo e l'attuazione dei sopradescritti movimenti avviene in maniera antiergonomica perchè, coinvolgendo in maniera continua e ripetitiva le strutture anatomiche del gomito, determinano una forte frizione ed una compressione che possono nel tempo determinare l'entesopatia degenerativa. Inoltre le attività lavorative non sono mutate dopo l'insorgenza della malattia, interferendo pertanto anche con il processo di guarigione. Il ctu ha altresì elencato tra la documentazione esaminata ai fini dello svolgimento dell'incarico il REFERTO
ELETTROMIOGRAFIA del 11.05.2023 (anteriore alla domanda amministrativa) nelle cui conclusioni risulta che dati elettrofisiologici attuali sono indicativi di una lieve neuropatia del mediano dx al polso e di una moderata neuropatia bilaterale dell'ulnare ai gomiti, tale documentazione risulta peraltro allegata al ricorso in opposizione al rigetto della domanda e pertanto conosciuta dall' conseguendone il rigetto della relativa eccezione di inammissibilità CP_1 sollevata dall'ente con le note alla trattazione ex art. 127 ter cpc.
Il ctu ha ritenuto che la patologia ha comportato una riduzione della capacità lavorativa pari al
2% con la quantificazione complessiva del danno nella misura del 8% per effetto dell'unificazione del pregresso riconoscimento del 6%,.
Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.
La domanda va dunque accolta, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Così provvede: dichiara che la ricorrente è affetta da “epicondilite gomito sx con neuropatia dell'ulnare a minimo impatto disfunzionale” ritenendo la natura tecnopatica della patologia con percentuale di danno biologico pari al 2% che, unitamente al danno già riconosciuto del 6%, determina un pregiudizio complessivo dell'integrità psicofisica pari all' 8%.
Condanna l' a corrisponderle il relativo indennizzo al grado complessivo di pregiudizio CP_1 dell'integrità psicofisica dell'8% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con gli interessi come per legge sul credito maturato.
Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro 2.300,000, CP_1 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell' Avv. Licia Di Camillo , antistatario.
Così deciso in Pescara il 24.12.2025.
IL G.O.T.
( Dott.ssa Teodora Ferrante )
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 24.12.2025
PROMOSSO DA
, elett.te dom.ta in Pescara, al C.so V. Emanuele II, 147, presso e nello Studio Parte_1
LE De AT e rapp.ta e difesa dall'Avv.Licia Di Camillo, che la rappresenta e difende con procura allegata al ricorso
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. P. Vetrone in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE.
Conclusioni: come da verbale del 24.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.01.2025 la ricorrente in epigrafe esponeva che in data
08.11.2023 aveva inoltrato all' - sede di Pescara - istanza di indennizzo per malattie CP_1 professionali (Epicondilite con Calcificazioni) contratte a causa e nell'esercizio della sua abituale attività di operaia tessile alle dipendenze della di PE (stiratrice di abiti); Controparte_2 domanda che l' , respingeva per mancanza di nesso causale. CP_3
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio e fosse, altresì, disposta l'unificazione con il preesistente danno biologico Cont lavorativo già riconosciuto (6% per e Morbo di De Quervain) con conseguente condanna dell' a corrisponderle i benefici di legge (indennizzo superiore al 6%): il tutto con vittoria di CP_1 spese diritti ed onorari di lite.
L'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda ed insisteva per la reiezione della stessa. Quindi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la controversia era decisa all'udienza del 24.12.2025 tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e va accolta.
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato la sussistenza, nella ricorrente, della malattia rappresentata da
“epicondilite gomito sx con neuropatia dell'ulnare a minimo impatto disfunzionale ”, ritenendone la natura tecnopatica in quanto nell'arco dell'intero turno lavorativo, il numero di volte che i capi vengono manipolati attuando movimenti di flesso-estensione rotazione del capo stesso, devono ritenersi rilevanti lo sforzo esercitato e i movimenti attuati con elevata tensione muscolo- tendinea del gomito. In tal senso il mantenimento in tensione delle braccia in qualsiasi direzione per prolungati periodi di tempo e l'attuazione dei sopradescritti movimenti avviene in maniera antiergonomica perchè, coinvolgendo in maniera continua e ripetitiva le strutture anatomiche del gomito, determinano una forte frizione ed una compressione che possono nel tempo determinare l'entesopatia degenerativa. Inoltre le attività lavorative non sono mutate dopo l'insorgenza della malattia, interferendo pertanto anche con il processo di guarigione. Il ctu ha altresì elencato tra la documentazione esaminata ai fini dello svolgimento dell'incarico il REFERTO
ELETTROMIOGRAFIA del 11.05.2023 (anteriore alla domanda amministrativa) nelle cui conclusioni risulta che dati elettrofisiologici attuali sono indicativi di una lieve neuropatia del mediano dx al polso e di una moderata neuropatia bilaterale dell'ulnare ai gomiti, tale documentazione risulta peraltro allegata al ricorso in opposizione al rigetto della domanda e pertanto conosciuta dall' conseguendone il rigetto della relativa eccezione di inammissibilità CP_1 sollevata dall'ente con le note alla trattazione ex art. 127 ter cpc.
Il ctu ha ritenuto che la patologia ha comportato una riduzione della capacità lavorativa pari al
2% con la quantificazione complessiva del danno nella misura del 8% per effetto dell'unificazione del pregresso riconoscimento del 6%,.
Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.
La domanda va dunque accolta, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Così provvede: dichiara che la ricorrente è affetta da “epicondilite gomito sx con neuropatia dell'ulnare a minimo impatto disfunzionale” ritenendo la natura tecnopatica della patologia con percentuale di danno biologico pari al 2% che, unitamente al danno già riconosciuto del 6%, determina un pregiudizio complessivo dell'integrità psicofisica pari all' 8%.
Condanna l' a corrisponderle il relativo indennizzo al grado complessivo di pregiudizio CP_1 dell'integrità psicofisica dell'8% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con gli interessi come per legge sul credito maturato.
Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro 2.300,000, CP_1 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell' Avv. Licia Di Camillo , antistatario.
Così deciso in Pescara il 24.12.2025.
IL G.O.T.
( Dott.ssa Teodora Ferrante )