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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8850/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Serafina Aceto Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8850/2024 vg promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. MIANO MIRELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
CASTAGNETO PO il 30/12/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTAGNETO PO
(atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 23/08/2001, maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Ivrea in data 22/12/2015.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 03/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTAGNETO PO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il padre si impegni a provvedere al mantenimento del figlio nato a [...], Persona_2 il 23/08/2001, C.F.: , sino a quando non sarà economicamente indipendente. CodiceFiscale_1
Attualmente, a far data dal dicembre 2022, il figlio alloggia presso la casa della nonna materna Per_1 deceduta, e le spese di utenze e condominiali e di occupazione sono interamente a carico della madre;
qualora la situazione per motivi diversi non sia più proseguibile secondo questo regime, il padre assumerà nuovamente a suo carico tali spese, con la precisazione che le spese pregresse già maturate non saranno oggetto di richiesta di rimborso da parte della madre.
DISPONE che le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive saranno a carico del padre, che le concorderà direttamente con il figlio maggiorenne.
DA' ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra.
pagina 2 di 3 sulle spese. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Serafina Aceto Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8850/2024 vg promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. MIANO MIRELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
CASTAGNETO PO il 30/12/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTAGNETO PO
(atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 23/08/2001, maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Ivrea in data 22/12/2015.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 03/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTAGNETO PO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il padre si impegni a provvedere al mantenimento del figlio nato a [...], Persona_2 il 23/08/2001, C.F.: , sino a quando non sarà economicamente indipendente. CodiceFiscale_1
Attualmente, a far data dal dicembre 2022, il figlio alloggia presso la casa della nonna materna Per_1 deceduta, e le spese di utenze e condominiali e di occupazione sono interamente a carico della madre;
qualora la situazione per motivi diversi non sia più proseguibile secondo questo regime, il padre assumerà nuovamente a suo carico tali spese, con la precisazione che le spese pregresse già maturate non saranno oggetto di richiesta di rimborso da parte della madre.
DISPONE che le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive saranno a carico del padre, che le concorderà direttamente con il figlio maggiorenne.
DA' ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra.
pagina 2 di 3 sulle spese. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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