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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 21/03/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 379/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ronzone - Via Mendola 18 38011 Ronzone TN
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Trento - Largo Porta Nuova, 9 38120 Trento TN
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
EN SC S.p.a. - P.IVA_Reistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00000202452000015081 IMIS 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, presenta ricorso avverso il provvedimento di Fermo Amministrativo di Beni Mobili Registrati comunicato con Atto n° 0000020242000015081 datato 11/11/2024, notificato alla parte ricorrente con raccomandata R.R. A.G. n° 386669565182. Precedente all'avviso di fermo amministrativo alla contribuente era stato notificato l'avviso di accertamento n° 98/2020 emesso dal Comune di Ronzone dell'importo di € 238,57 relativo all'Imposta IMIS (anno 2015) applicata alle seguenti particelle fondiarie site nel Comune di Ronzone (TN):
- Dati _Catstali_1;
- Dati_Catastali_2;
- Dati_Catastali_3;
- Dati_Catastali_4;
- Dati_Catastali_5.
Successivamente la sig.ra Ricorrente_1 pagamento provvedeva al pagamento di € 294,64, come richiesto da EN SC SpA.
La ricorrente risulta comproprietario al 12,5% delle sopradette particelle catastali. Secondo la ricorrente l'imposta Imis applicata è inaccettabile perché contrasterebbe con la L.P. 14/2014. Si originava un contenzioso nel quale il ricorrente presentava ricorso avverso il provvedimento del comune. La Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento, Sezione 1, con sentenza N. 368/2024 Sez. 1 depositata il
28/06/2024, ha accolto il ricorso escludendo l'assoggettamento a IMIS limitatamente nei confronti del sign.
Difensore_1. Infatti, nella summenzionata sentenza veniva decisa l'inammissibilità del ricorso per gli altri ricorrenti a seguito della “mancata osservanza dell'art. 12, comma 7, d.lgs. n. 546/1992, cioè mancherebbero i presupposti formali di rappresentanza del sig. Ricorrente_1 nei confronti degli altri contribuenti. Al riguardo parte ricorrente ha presentato sufficiente documentazione per giustificare l'assegnazione della rappresentanza, da parte di tutti i contribuenti, al sig. Ricorrente_1. Ne consegue che l'eccezione di parte resistente non è accolta”.
Il comune di Ronzone, attraverso Trenino Riscossione SpA, procedeva ad attivare la riscossione coattiva degli Accertamenti IMIS 2015, nei confronti della signora Ricorrente_1 . Il giorno 25/11/2024 la ricorrente riceveva il Preavviso di Fermo Amministrativo di Beni Mobili Registrati, emesso il giorno 11/11/2024 da EN SC SpA con Atto n° 0000020245200001581 (avente ad oggetto il Fermo amministrativo dell'autoveicolo targato Targa_1), intimando il pagamento di € 294,32 più gli interessi di mora.
La ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con revoca del provvedimento di fermo amministrativo.
Controdeduzioni del comune di Ronzone Si costituisce il comune di Ronzone tramite l'Avvocatura dello Stato eccependo “In via pregiudiziale subordinata, in rito: irricevibilità/inammissibilità del ricorso per definitività dell'avviso di accertamento prodromico al preavviso di fermo”. In subordine chiede l'infondatezza del ricorso con il rigetto dello stesso e vittoria delle spese di giudizio.
Costituzione di EN SC
Eccepisce di essere estranea alle vicende sottese alla formazione del titolo. Essa si è limitata ad attuare le azioni previste ex lege per la riscossione. Per tali motivi chiede in via preliminare la carenza di legittimazione passiva;
nel merito di dichiarare inammissibile il ricorso notificato a EN SC S.p.A; in via subordinata: nella denegata ipotesi di annullamento del provvedimento opposto, di tenere indenne EN
SC S.p.A. da eventuali spese di giudizio e dal rimborso del contributo unificato, in considerazione della circostanza che la stessa è del tutto estranea nel merito della pretesa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento ritiene il ricorso infondato per cui lo rigetta.
Preliminarmente si osserva la carenza di legittimazione passiva di EN SC essendo il soggetto incaricato della riscossione coattiva. Nel caso di specie il ricorrente non contesta vizi propri del fermo amministrativo ma l'atto prodromico emesso dal comune di Ronzone.
Nel caso di specie il comune di Ronzone ha inviato, correttamente, alla sig.ra Ricorrente_1 il fermo ammnistrativo a seguito della sentenza n. 368/2024 di codesta Corte di Giustizia di primo grado di Trento. Tale decisione accoglieva il ricorso limitatamente nei confronti del sign. Difensore_1. Infatti, nei confronti degli altri ricorrenti era stata eccepita la mancanza della delega al sig. Difensore_1 determinando la fondatezza del ricorso solo nei confronti del sig, Difensore_1.
Per tali motivi, la CGT in via preliminare dichiara il difetto di legittimazione passiva di EN Riscossione;
nel merito, si rigetta il ricorso compensando integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 21/03/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 379/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ronzone - Via Mendola 18 38011 Ronzone TN
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Trento - Largo Porta Nuova, 9 38120 Trento TN
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
EN SC S.p.a. - P.IVA_Reistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00000202452000015081 IMIS 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, presenta ricorso avverso il provvedimento di Fermo Amministrativo di Beni Mobili Registrati comunicato con Atto n° 0000020242000015081 datato 11/11/2024, notificato alla parte ricorrente con raccomandata R.R. A.G. n° 386669565182. Precedente all'avviso di fermo amministrativo alla contribuente era stato notificato l'avviso di accertamento n° 98/2020 emesso dal Comune di Ronzone dell'importo di € 238,57 relativo all'Imposta IMIS (anno 2015) applicata alle seguenti particelle fondiarie site nel Comune di Ronzone (TN):
- Dati _Catstali_1;
- Dati_Catastali_2;
- Dati_Catastali_3;
- Dati_Catastali_4;
- Dati_Catastali_5.
Successivamente la sig.ra Ricorrente_1 pagamento provvedeva al pagamento di € 294,64, come richiesto da EN SC SpA.
La ricorrente risulta comproprietario al 12,5% delle sopradette particelle catastali. Secondo la ricorrente l'imposta Imis applicata è inaccettabile perché contrasterebbe con la L.P. 14/2014. Si originava un contenzioso nel quale il ricorrente presentava ricorso avverso il provvedimento del comune. La Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento, Sezione 1, con sentenza N. 368/2024 Sez. 1 depositata il
28/06/2024, ha accolto il ricorso escludendo l'assoggettamento a IMIS limitatamente nei confronti del sign.
Difensore_1. Infatti, nella summenzionata sentenza veniva decisa l'inammissibilità del ricorso per gli altri ricorrenti a seguito della “mancata osservanza dell'art. 12, comma 7, d.lgs. n. 546/1992, cioè mancherebbero i presupposti formali di rappresentanza del sig. Ricorrente_1 nei confronti degli altri contribuenti. Al riguardo parte ricorrente ha presentato sufficiente documentazione per giustificare l'assegnazione della rappresentanza, da parte di tutti i contribuenti, al sig. Ricorrente_1. Ne consegue che l'eccezione di parte resistente non è accolta”.
Il comune di Ronzone, attraverso Trenino Riscossione SpA, procedeva ad attivare la riscossione coattiva degli Accertamenti IMIS 2015, nei confronti della signora Ricorrente_1 . Il giorno 25/11/2024 la ricorrente riceveva il Preavviso di Fermo Amministrativo di Beni Mobili Registrati, emesso il giorno 11/11/2024 da EN SC SpA con Atto n° 0000020245200001581 (avente ad oggetto il Fermo amministrativo dell'autoveicolo targato Targa_1), intimando il pagamento di € 294,32 più gli interessi di mora.
La ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con revoca del provvedimento di fermo amministrativo.
Controdeduzioni del comune di Ronzone Si costituisce il comune di Ronzone tramite l'Avvocatura dello Stato eccependo “In via pregiudiziale subordinata, in rito: irricevibilità/inammissibilità del ricorso per definitività dell'avviso di accertamento prodromico al preavviso di fermo”. In subordine chiede l'infondatezza del ricorso con il rigetto dello stesso e vittoria delle spese di giudizio.
Costituzione di EN SC
Eccepisce di essere estranea alle vicende sottese alla formazione del titolo. Essa si è limitata ad attuare le azioni previste ex lege per la riscossione. Per tali motivi chiede in via preliminare la carenza di legittimazione passiva;
nel merito di dichiarare inammissibile il ricorso notificato a EN SC S.p.A; in via subordinata: nella denegata ipotesi di annullamento del provvedimento opposto, di tenere indenne EN
SC S.p.A. da eventuali spese di giudizio e dal rimborso del contributo unificato, in considerazione della circostanza che la stessa è del tutto estranea nel merito della pretesa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento ritiene il ricorso infondato per cui lo rigetta.
Preliminarmente si osserva la carenza di legittimazione passiva di EN SC essendo il soggetto incaricato della riscossione coattiva. Nel caso di specie il ricorrente non contesta vizi propri del fermo amministrativo ma l'atto prodromico emesso dal comune di Ronzone.
Nel caso di specie il comune di Ronzone ha inviato, correttamente, alla sig.ra Ricorrente_1 il fermo ammnistrativo a seguito della sentenza n. 368/2024 di codesta Corte di Giustizia di primo grado di Trento. Tale decisione accoglieva il ricorso limitatamente nei confronti del sign. Difensore_1. Infatti, nei confronti degli altri ricorrenti era stata eccepita la mancanza della delega al sig. Difensore_1 determinando la fondatezza del ricorso solo nei confronti del sig, Difensore_1.
Per tali motivi, la CGT in via preliminare dichiara il difetto di legittimazione passiva di EN Riscossione;
nel merito, si rigetta il ricorso compensando integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.