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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/12/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
DI AI E ID AD
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'assistenza dell'avv. MUSACCHIO MARIA GRAZIA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/10/2025, sostituito da note scritte, le parti hanno depositato istanza congiunta con cui hanno chiesto “Che il Tribunale di Grosseto, recepisca integralmente l'accordo dei Sigg.ri e – Parte_1 Controparte_1 ritenutolo non in contrasto all'interesse dei minori e alle seguenti Per_1 CP_2 condizioni: I minori (nato a [...] il [...]) e nata a [...]_2 Persona_3 il 17.11.2019) rimangono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, ai sensi di legge, con collocamento prevalente presso la madre.
Premesso che il padre soggiorna in Manciano secondo un'alternanza temporale che prevede due settimane consecutive di permanenza, cui si alternano due settimane consecutive in cui è assente da Manciano, i genitori – avuto conto anche delle indicazioni che provengono dalla proposta del giudice articolata a verbale di udienza del 18 settembre
2025 - convengono di adottare il seguente calendario di frequentazione dei figli minori:
Regime ordinario di frequentazione
Durante le due settimane consecutive in cui il padre non si trova in Manciano, i minori rimangono presso la madre in via esclusiva;
Durante le due settimane consecutive di permanenza del padre in Manciano, i minori trascorreranno il tempo con ciascun genitore secondo il seguente calendario:
• con il padre, dal venerdì all'uscita da scuola (o dalla mattina, entro le ore 10.00) fino al lunedì, quando il padre li riaccompagnerà a scuola o, in alternativa, dalla madre entro le ore 10.00; e
• dal martedì all'uscita da scuola (o dalla mattina, entro le ore 10.00) fino al giovedì mattina, quando il padre li riaccompagnerà a scuola o, in alternativa, dalla madre entro le ore 10.00.
Festività natalizie
In deroga al regime ordinario, i minori trascorreranno le festività natalizie ad anni alterni secondo lo schema seguente:
• Un genitore avrà con sé i figli dal 24 dicembre ore 10:00 al 25 dicembre ore 10:00 e dal
31 dicembre ore 10.00 al 5 gennaio ore 19.30;
• L'altro genitore avrà i figli dal 25 dicembre ore 10.00 al 31 dicembre ore 10.00 e dal 5 gennaio ore 19.30 al 7 gennaio ore 10.00 (o rientro a scuola).
L'alternanza dei periodi sarà annuale. Le prime festività natalizie (2025/2026) saranno: il padre avrà con sé i figli il 24 dicembre e dal 31 dicembre ore 10.00 al 5 gennaio ore
19.30; la madre avrà i figli dal 25 dicembre ore 10.00 al 31 dicembre ore 10.00 e dal 5 gennaio ore 19.30 al 7 gennaio ore 10.00 (o rientro a scuola).
Settimana di febbraio (viaggio o attività)
In deroga al regime ordinario, una settimana di febbraio di spettanza del padre, comunicata con almeno un mese di preavviso, potrà essere utilizzata dal padre per trascorrere con i figli un periodo esclusivo, anche fuori sede, per viaggi o attività.
Se il periodo si svolge a Manciano, resta valido il calendario ordinario.
Festività pasquali
Il giorno di Pasqua sarà trascorso con un genitore e quello del Lunedì dell'Angelo con l'altro, alternando annualmente.
Ferma la circostanza espressa al punto che precede, in deroga al regime ordinario, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 5 giorni consecutivi nel periodo pasquale
(includendo il giorno di spettanza), previa comunicazione all'altro genitore, anche per viaggi o attività.
Periodo estivo Dal 1 giugno al 30 settembre, pur rimanendo invariata l'alternanza delle due settimane di permanenza in Manciano del padre, in deroga al regime ordinario:
• il padre potrà tenere con sé i figli in via esclusiva durante le settimane di sua spettanza, anche per viaggi o attività;
• per due settimane estive, da dichiarare entro il 30 maggio, tra quelle comunque di sua spettanza, i minori staranno con il padre in via esclusiva, indipendentemente dal luogo di soggiorno (Manciano o altra località);
• Al di fuori delle predette due settimane, qualora i minori permangano in Manciano, si applicherà il regime ordinario;
Accessi straordinari durante le settimane non di spettanza
Qualora il padre si trovi in Manciano nelle settimane non di sua spettanza, la madre consentirà al padre di tenere i bambini:
• tre giornate al di fuori del fine settimana, in una delle settimane comprese nel periodo estivo.
• tre giornate al di fuori del fine settimana, in una delle settimane nel periodo ordinario. da concordarsi compatibilmente con le esigenze familiari e le ferie della madre con un preavviso minimo di 30 giorni.
Contatti telefonici e videochiamate
Durante i giorni di spettanza di ciascun genitore, l'altro potrà avere contatti telefonici o in videochiamata con i figli tra le ore 19.00 e le ore 21.00.
Il genitore collocatario si impegna a farsi parte diligente per l'avvio della chiamata. La durata delle comunicazioni terrà conto delle volontà e delle necessità dei minori.
Aspetti economici
Il contributo al mantenimento dei figli è fissato in € 640,00 mensili, rivalutabili che il padre verserà alla madre entro il giorno 10 di ogni mese.
Il padre parteciperà inoltre al 65% delle spese straordinarie sostenute per i figli, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa del Tribunale di Grosseto (febbraio 2017) in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.
Kindergeld e AS NI
La madre, percettrice del Kindergeld tedesco (attualmente circa €410,00 mensili), si impegna – in conformità al §1612b BGB (Codice Civile tedesco) – a corrisponderne la metà al padre, entro il giorno 15 di ogni mese.
Il padre si impegna a fornire tempestivamente la documentazione necessaria per le pratiche di rinnovo del Kindergeld.
La madre percepirà integralmente l'AS NI Universale italiano (attualmente circa
€105,00 mensili).
Entrambe le parti rinunciano a qualsiasi pretesa sui ratei pregressi anteriori ad agosto
2025 e dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro, salvo l'adempimento delle presenti pattuizioni.
Con compensazione di spese del giudizio
*** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE A fronte dell'introduzione del giudizio volto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale le parti hanno consensualizzato la lite rassegnando le sopra trascritte conclusioni.
Queste ultime meritano accoglimento risultando conformi alla legge ed all'interesse della prole, il cui ascolto – tenuto conto delle condizioni concordate dalla parti – risulta del tutto superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate nell'istanza congiunta depositata in data
15.10.2025 e sopra trascritte, prendendo atto delle condizioni nelle medesime incorporate.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Grosseto, in data 20/11/2025.
il giudice relatore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
DI AI E ID AD
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'assistenza dell'avv. MUSACCHIO MARIA GRAZIA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/10/2025, sostituito da note scritte, le parti hanno depositato istanza congiunta con cui hanno chiesto “Che il Tribunale di Grosseto, recepisca integralmente l'accordo dei Sigg.ri e – Parte_1 Controparte_1 ritenutolo non in contrasto all'interesse dei minori e alle seguenti Per_1 CP_2 condizioni: I minori (nato a [...] il [...]) e nata a [...]_2 Persona_3 il 17.11.2019) rimangono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, ai sensi di legge, con collocamento prevalente presso la madre.
Premesso che il padre soggiorna in Manciano secondo un'alternanza temporale che prevede due settimane consecutive di permanenza, cui si alternano due settimane consecutive in cui è assente da Manciano, i genitori – avuto conto anche delle indicazioni che provengono dalla proposta del giudice articolata a verbale di udienza del 18 settembre
2025 - convengono di adottare il seguente calendario di frequentazione dei figli minori:
Regime ordinario di frequentazione
Durante le due settimane consecutive in cui il padre non si trova in Manciano, i minori rimangono presso la madre in via esclusiva;
Durante le due settimane consecutive di permanenza del padre in Manciano, i minori trascorreranno il tempo con ciascun genitore secondo il seguente calendario:
• con il padre, dal venerdì all'uscita da scuola (o dalla mattina, entro le ore 10.00) fino al lunedì, quando il padre li riaccompagnerà a scuola o, in alternativa, dalla madre entro le ore 10.00; e
• dal martedì all'uscita da scuola (o dalla mattina, entro le ore 10.00) fino al giovedì mattina, quando il padre li riaccompagnerà a scuola o, in alternativa, dalla madre entro le ore 10.00.
Festività natalizie
In deroga al regime ordinario, i minori trascorreranno le festività natalizie ad anni alterni secondo lo schema seguente:
• Un genitore avrà con sé i figli dal 24 dicembre ore 10:00 al 25 dicembre ore 10:00 e dal
31 dicembre ore 10.00 al 5 gennaio ore 19.30;
• L'altro genitore avrà i figli dal 25 dicembre ore 10.00 al 31 dicembre ore 10.00 e dal 5 gennaio ore 19.30 al 7 gennaio ore 10.00 (o rientro a scuola).
L'alternanza dei periodi sarà annuale. Le prime festività natalizie (2025/2026) saranno: il padre avrà con sé i figli il 24 dicembre e dal 31 dicembre ore 10.00 al 5 gennaio ore
19.30; la madre avrà i figli dal 25 dicembre ore 10.00 al 31 dicembre ore 10.00 e dal 5 gennaio ore 19.30 al 7 gennaio ore 10.00 (o rientro a scuola).
Settimana di febbraio (viaggio o attività)
In deroga al regime ordinario, una settimana di febbraio di spettanza del padre, comunicata con almeno un mese di preavviso, potrà essere utilizzata dal padre per trascorrere con i figli un periodo esclusivo, anche fuori sede, per viaggi o attività.
Se il periodo si svolge a Manciano, resta valido il calendario ordinario.
Festività pasquali
Il giorno di Pasqua sarà trascorso con un genitore e quello del Lunedì dell'Angelo con l'altro, alternando annualmente.
Ferma la circostanza espressa al punto che precede, in deroga al regime ordinario, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 5 giorni consecutivi nel periodo pasquale
(includendo il giorno di spettanza), previa comunicazione all'altro genitore, anche per viaggi o attività.
Periodo estivo Dal 1 giugno al 30 settembre, pur rimanendo invariata l'alternanza delle due settimane di permanenza in Manciano del padre, in deroga al regime ordinario:
• il padre potrà tenere con sé i figli in via esclusiva durante le settimane di sua spettanza, anche per viaggi o attività;
• per due settimane estive, da dichiarare entro il 30 maggio, tra quelle comunque di sua spettanza, i minori staranno con il padre in via esclusiva, indipendentemente dal luogo di soggiorno (Manciano o altra località);
• Al di fuori delle predette due settimane, qualora i minori permangano in Manciano, si applicherà il regime ordinario;
Accessi straordinari durante le settimane non di spettanza
Qualora il padre si trovi in Manciano nelle settimane non di sua spettanza, la madre consentirà al padre di tenere i bambini:
• tre giornate al di fuori del fine settimana, in una delle settimane comprese nel periodo estivo.
• tre giornate al di fuori del fine settimana, in una delle settimane nel periodo ordinario. da concordarsi compatibilmente con le esigenze familiari e le ferie della madre con un preavviso minimo di 30 giorni.
Contatti telefonici e videochiamate
Durante i giorni di spettanza di ciascun genitore, l'altro potrà avere contatti telefonici o in videochiamata con i figli tra le ore 19.00 e le ore 21.00.
Il genitore collocatario si impegna a farsi parte diligente per l'avvio della chiamata. La durata delle comunicazioni terrà conto delle volontà e delle necessità dei minori.
Aspetti economici
Il contributo al mantenimento dei figli è fissato in € 640,00 mensili, rivalutabili che il padre verserà alla madre entro il giorno 10 di ogni mese.
Il padre parteciperà inoltre al 65% delle spese straordinarie sostenute per i figli, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa del Tribunale di Grosseto (febbraio 2017) in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.
Kindergeld e AS NI
La madre, percettrice del Kindergeld tedesco (attualmente circa €410,00 mensili), si impegna – in conformità al §1612b BGB (Codice Civile tedesco) – a corrisponderne la metà al padre, entro il giorno 15 di ogni mese.
Il padre si impegna a fornire tempestivamente la documentazione necessaria per le pratiche di rinnovo del Kindergeld.
La madre percepirà integralmente l'AS NI Universale italiano (attualmente circa
€105,00 mensili).
Entrambe le parti rinunciano a qualsiasi pretesa sui ratei pregressi anteriori ad agosto
2025 e dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro, salvo l'adempimento delle presenti pattuizioni.
Con compensazione di spese del giudizio
*** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE A fronte dell'introduzione del giudizio volto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale le parti hanno consensualizzato la lite rassegnando le sopra trascritte conclusioni.
Queste ultime meritano accoglimento risultando conformi alla legge ed all'interesse della prole, il cui ascolto – tenuto conto delle condizioni concordate dalla parti – risulta del tutto superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate nell'istanza congiunta depositata in data
15.10.2025 e sopra trascritte, prendendo atto delle condizioni nelle medesime incorporate.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Grosseto, in data 20/11/2025.
il giudice relatore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti