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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/10/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4166/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Falciglia
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI, Francesco
CE e RI TI
- Resistente -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12.5.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla erogazione degli arretrati relativi alla domanda di assegno per il nucleo familiare, quale persona sola titolare di pensione ai superstiti, accolta dall' in data 26.7.2022 ma solo con CP_1 decorrenza retrodatata al gennaio 2021.
Asseriva infatti di non aver ottenuto il riconoscimento della prestazione dall'1.9.2017 così come richiesta, e quindi anche per il periodo dal 01.09.2017 al 31.12.2020. Si costituiva l' , deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il CP_1 rigetto.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Invero, risulta dato pacifico, in quanto non contestato, che alla ricorrente, sia stato riconosciuto in data 26 luglio 2022 la ricostituzione della propria pensione per ANF in relazione alla propria inabilità, per il periodo dal gennaio 2021 in poi.
La circostanza controversa attiene alla data di decorrenza di tale prestazione, e quindi se debba fissarsi nei cinque anni precedenti, come richiesto in ricorso, ovvero nella data della visita medica effettuata presso l' CP_1
Orbene, quanto alla insorgenza del requisito sanitario, l'indagine tecnica espletata ha consentito di accertare che parte ricorrente risulta affetta da patologie che ne comportino l'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Tuttavia, chiarisce il CTU, che “il probabile decorso clinico delle patologie accertate in sede di visita peritale non consente di ritenere che nel periodo fra il 01/09/2017 ed il
31/12/2020 tali patologie fossero di gravità ed incidenza funzionale pari a quanto testé riscontrato”. Allo stato, conclude il ctu, non risulta alcuna documentazione utile, né vi sono elementi clinici idonei a fare ritenere che la ricorrente potesse essere inabile a proficuo lavoro al 01/09/2017 o comunque in periodo da collocarsi fra tale data ed il
31/12/2020.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE
2009 N° 10123).
Non ricorrono, pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per i periodi pregressi al gennaio 2021 come richiesto dalla ricorrente.
°°°°°°°°°°
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso.
Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell' , che deve farne CP_1 anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio
(art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6
MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Taranto, 21.10.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4166/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Falciglia
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI, Francesco
CE e RI TI
- Resistente -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12.5.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla erogazione degli arretrati relativi alla domanda di assegno per il nucleo familiare, quale persona sola titolare di pensione ai superstiti, accolta dall' in data 26.7.2022 ma solo con CP_1 decorrenza retrodatata al gennaio 2021.
Asseriva infatti di non aver ottenuto il riconoscimento della prestazione dall'1.9.2017 così come richiesta, e quindi anche per il periodo dal 01.09.2017 al 31.12.2020. Si costituiva l' , deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il CP_1 rigetto.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Invero, risulta dato pacifico, in quanto non contestato, che alla ricorrente, sia stato riconosciuto in data 26 luglio 2022 la ricostituzione della propria pensione per ANF in relazione alla propria inabilità, per il periodo dal gennaio 2021 in poi.
La circostanza controversa attiene alla data di decorrenza di tale prestazione, e quindi se debba fissarsi nei cinque anni precedenti, come richiesto in ricorso, ovvero nella data della visita medica effettuata presso l' CP_1
Orbene, quanto alla insorgenza del requisito sanitario, l'indagine tecnica espletata ha consentito di accertare che parte ricorrente risulta affetta da patologie che ne comportino l'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Tuttavia, chiarisce il CTU, che “il probabile decorso clinico delle patologie accertate in sede di visita peritale non consente di ritenere che nel periodo fra il 01/09/2017 ed il
31/12/2020 tali patologie fossero di gravità ed incidenza funzionale pari a quanto testé riscontrato”. Allo stato, conclude il ctu, non risulta alcuna documentazione utile, né vi sono elementi clinici idonei a fare ritenere che la ricorrente potesse essere inabile a proficuo lavoro al 01/09/2017 o comunque in periodo da collocarsi fra tale data ed il
31/12/2020.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE
2009 N° 10123).
Non ricorrono, pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per i periodi pregressi al gennaio 2021 come richiesto dalla ricorrente.
°°°°°°°°°°
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso.
Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell' , che deve farne CP_1 anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio
(art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6
MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Taranto, 21.10.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)