TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 02.10.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 19.09.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 16,15.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2075 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Eros Badalucco) Parte_1
attrice
E
(Avv. Francesco Miceli) Controparte_1
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da con ricorso notificato il Parte_1
29.03.2022, condanna al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1
somma di € 4.562,17 (Iva compresa), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
- Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.276,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- Provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione ex art. 83, comma
III bis, DPR n. 115 del 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premettendo di essere usufruttuaria di un immobile sito al II piano dell'edificio Parte_1
della cittadina via Calcante n. 29 e lamentando di avere, circa tre anni addietro, riscontrato danni cagionati da fenomeni di infiltrazione di acqua provenienti dal soprastante appartamento, di proprietà di e condotto in locazione dal a seguito della Parte_2 Controparte_1
rottura del flessibile del bidet a servizio del bagno, ha instato per la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patiti.
Costituendosi in giudizio, , eccependo gradatamente l'incompetenza per Controparte_1
valore dell'adìto Tribunale e il proprio difetto di legittimazione passiva, ha, nel merito, escluso la sussistenza del nesso di causalità tra i lamentati danni e le perdite d'acqua causate dalla rottura di un sifone del bagno dell'appartamento dallo stesso condotto in locazione.
Svolte le superiori premesse in fatto, va preliminarmente precisato che, in ordine all'eccezione di incompetenza per valore, la Suprema Corte di Cassazione, adìta dal convenuto con regolamento di competenza avverso l'ordinanza resa da questo Giudice in data 11.05.2022, dichiarativa della competenza per valore del Tribunale, detta statuizione ha confermato (cfr. ord. Cass. Civ.,
20.12.2022 in atti).
Va disattesa, altresì, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto sul presupposto che non sarebbe provata la sua qualità di conduttore dell'immobile del terzo piano: sul punto, basti dire che è lo stesso a qualificarsi tale nella missiva datata 02.02.2021 trasmessa alla CP_1 Pt_1
in riscontro alla richiesta risarcitoria ricevuta dalla stessa il 14.10.2020 (all. 2 e 3 fascicolo attoreo).
Vero è, infatti, che, con la richiamata missiva , quale proprietario dell'immobile, e Parte_2
, “quale conduttore del predetto immobile”, non solo hanno confermato le Controparte_1
rispettive qualità (appunto) – ciò che rende del tutto infondata l'eccezione formulata in questa sede giudiziaria – ma hanno finanche ammesso il fatto storico, id est l'improvvisa rottura del flessibile del bidet del bagno “quando in casa non vi era nessuno”.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice – formulata dal convenuto soltanto nelle note conclusive e in ordine alla quale nulla ha potuto controdedurre la –, deve Pt_1
osservarsi che, con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini del risarcimento del danno patito, anche ove si tratti di danneggiamento da dispersioni d'acqua, non v'è alcuna coincidenza tra il titolo di responsabilità ed il titolo di proprietà.
Il diritto a percepire il risarcimento del danno, a fronte di un illecito civile, non coincide, necessariamente, con il titolo di proprietà del bene danneggiato: è sufficiente che il danneggiato abbia la disponibilità materiale della cosa, vale a dire che si trovi nella posizione di vigilare sulla medesima, gravando essa nella sua sfera di controllo (Cass. Civ., n. 15913/2022).
Anche l'usufruttuario, poiché ha una relazione diretta con il bene oggetto del suo godimento, in ragione di una detenzione qualificata, è legittimato a domandare il risarcimento del danno ai terzi, sui quali incombe l'obbligo generale di astenersi dal compiere atti che possano ledere l'oggetto del suo diritto.
In buona sostanza, l'usufruttuario ha un'autonoma legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni da infiltrazione d'acqua causati all'alloggio goduto e derivanti dai beni comuni o da altre proprietà dei vicini.
Sgombrato il campo dalle superiori eccezioni preliminari, passando al merito, va osservato in diritto che l'azione tendente ad ottenere il risarcimento dei danni provocati ad un immobile da infiltrazioni di acqua causate da difetti di funzionamento o di manutenzione di immobili appartenenti ad un diverso proprietario deve ritenersi disciplinata dall'art. 2051 c.c., in quanto nella categoria generale degli eventi dannosi cagionati da cose in custodia rientrano quelli riconducibili a fattori estranei al comportamento umano che abbiano diretta fonte nelle intrinseche caratteristiche lesive di una parte del fabbricato.
Individuando nel custode il soggetto su cui deve gravare il dovere di manutenzione, e quindi il soggetto responsabile della mancata o errata eliminazione della lesività insita nella cosa, la norma è espressione del principio per cui la responsabilità deve ricadere su chi si trova in una certa relazione di fatto con la cosa, che gli consenta di prevedere e controllare i rischi ad essa inerenti. In altri termini, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è basata sulla presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa (sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc.) e può riguardare anche i danni che dipendono dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso, come nel caso di infiltrazioni di acqua da un immobile ad un altro.
Pertanto, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova dell'esistenza di un rapporto eziologico tra il danno subito e il bene in custodia, spettando poi al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo, concretato da quel fattore che, per l'assoluta eccezionalità e imprevedibilità, sia idoneo ad interrompere il predetto nesso causale.
Fermo quanto precede, va ribadito che il fatto storico non è contestato: parte convenuta, infatti, non contesta la rottura del sifone esterno del bidet del bagno dell'immobile condotto in locazione, ma piuttosto la sussistenza del nesso causale tra la rottura e le conseguenti perdite di acqua e i danni lamentati dall'attrice nell'appartamento sottostante, di cui è usufruttuaria.
Ebbene, la soluzione della presente controversia va affidata alle risultanze peritali e alle conclusioni
(confermate anche a seguito delle osservazioni di parte convenuta, cui il perito ha risposto), cui è pervenuto, sulla base di considerazioni tecniche e dati pratici e all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, il nominato Ctu.
Ebbene, il Ctu, incaricato di accertare e quantificare i danni subiti dall'immobile dell'attrice in connessione causale con il dedotto evento e di indicare le lavorazioni necessarie per il ripristino dei luoghi, ha concluso nel senso che “dallo studio dei fascicoli depositati agli atti, è inequivocabile che il danno subito dall'attore, talaltro mai contestato da controparte, sia dovuto all'allagamento dell'appartamento soprastante, causato della rottura di un flessibile del bagno cieco posto in fondo al corridoio, successivamente sostituito e pertanto ripristinato”.
Ora, pur negando che il convenuto non abbia contestato i danni, resta il fatto che il perito ha ritenuto inequivocabile la sussistenza del nesso causale tra evento e danni.
Ancor più incisivamente, il Ctu ha ribadito che “lo stato di degrado riscontrato nei soffitti dell'appartamento di proprietà da una sola ispezione visiva, è attribuibile alle pregresse Pt_1
infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento soprastante così come rappresentato all'interno dei fascicoli depositati, poiché nell'appartamento non si riscontrano macchie di infiltrazioni attive, efflorescenze cristalline o muffe”. D'altra parte, è bene ricordare che, in tema di accertamento del nesso causale in materia civile si applica il principio del 'più probabile che non' - detto anche della 'preponderanza dell'evidenza'-, secondo il quale è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui e la cui concreta operatività risulta dall'applicazione della regola della c.d. probabilità logica.
In sostanza, il Giudice deve scegliere l'ipotesi che, in base alle prove disponibili, gode di un grado di conferma logica superiore alle altre e ritenere come vero l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili.
Ora, in concreto, deve opinarsi, sulla scorta dei dati acquisiti dalle parti stesse e delle emergenze tecniche, e tenuto conto della natura e localizzazione dei danni, che l'origine dei danni sia strettamente correlabile con la rottura del flessibile del bidet del bagno dell'immobile del terzo piano, che ha provocato la perdita di una copiosa quantità di acqua e cagionato i danni rilevati dal
Ctu.
Secondo le conclusioni del perito, il costo necessario per il ripristino dei luoghi è pari ad € 2.783,79 oltre I.V.A. al 10 % pari a € 278,38, per un costo complessivo di € 3.062,17, a cui vanno aggiunti gli oneri per la direzione lavori quantificabili in € 1.500,00 onnicomprensivi.
Peraltro, il Ctu ha ben chiarito la necessità dell'esborso relativo alla direzione dei lavori, se solo si consideri – precisa il perito nella relazione integrativa – che alcuni interventi “riguardano il risanamento degli intradossi dei solai e pertanto è un intervento che riguarda parti strutturali che necessitino diverse fasi lavorative, come meglio rappresentato in perizia, da eseguirsi a perfetta regola d'arte al fine di non rendere l'intervento inefficace”.
La somma al cui pagamento va condannato il convenuto è pari a complessivi € 4.562,17 (Iva compresa); sul detto importo vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo.
In ossequio al principio della soccombenza, il convenuto deve essere condannato a rifondere all'attrice le spese del giudizio, quantificate, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 1.276,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, e liquidate in favore dell'Erario, essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio con delibera del
COA di Palermo del 26.05.2022.
Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore dell'attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che ne ha fatto istanza.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 02 ottobre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 16,15.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2075 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Eros Badalucco) Parte_1
attrice
E
(Avv. Francesco Miceli) Controparte_1
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da con ricorso notificato il Parte_1
29.03.2022, condanna al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1
somma di € 4.562,17 (Iva compresa), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
- Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.276,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- Provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione ex art. 83, comma
III bis, DPR n. 115 del 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premettendo di essere usufruttuaria di un immobile sito al II piano dell'edificio Parte_1
della cittadina via Calcante n. 29 e lamentando di avere, circa tre anni addietro, riscontrato danni cagionati da fenomeni di infiltrazione di acqua provenienti dal soprastante appartamento, di proprietà di e condotto in locazione dal a seguito della Parte_2 Controparte_1
rottura del flessibile del bidet a servizio del bagno, ha instato per la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patiti.
Costituendosi in giudizio, , eccependo gradatamente l'incompetenza per Controparte_1
valore dell'adìto Tribunale e il proprio difetto di legittimazione passiva, ha, nel merito, escluso la sussistenza del nesso di causalità tra i lamentati danni e le perdite d'acqua causate dalla rottura di un sifone del bagno dell'appartamento dallo stesso condotto in locazione.
Svolte le superiori premesse in fatto, va preliminarmente precisato che, in ordine all'eccezione di incompetenza per valore, la Suprema Corte di Cassazione, adìta dal convenuto con regolamento di competenza avverso l'ordinanza resa da questo Giudice in data 11.05.2022, dichiarativa della competenza per valore del Tribunale, detta statuizione ha confermato (cfr. ord. Cass. Civ.,
20.12.2022 in atti).
Va disattesa, altresì, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto sul presupposto che non sarebbe provata la sua qualità di conduttore dell'immobile del terzo piano: sul punto, basti dire che è lo stesso a qualificarsi tale nella missiva datata 02.02.2021 trasmessa alla CP_1 Pt_1
in riscontro alla richiesta risarcitoria ricevuta dalla stessa il 14.10.2020 (all. 2 e 3 fascicolo attoreo).
Vero è, infatti, che, con la richiamata missiva , quale proprietario dell'immobile, e Parte_2
, “quale conduttore del predetto immobile”, non solo hanno confermato le Controparte_1
rispettive qualità (appunto) – ciò che rende del tutto infondata l'eccezione formulata in questa sede giudiziaria – ma hanno finanche ammesso il fatto storico, id est l'improvvisa rottura del flessibile del bidet del bagno “quando in casa non vi era nessuno”.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice – formulata dal convenuto soltanto nelle note conclusive e in ordine alla quale nulla ha potuto controdedurre la –, deve Pt_1
osservarsi che, con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini del risarcimento del danno patito, anche ove si tratti di danneggiamento da dispersioni d'acqua, non v'è alcuna coincidenza tra il titolo di responsabilità ed il titolo di proprietà.
Il diritto a percepire il risarcimento del danno, a fronte di un illecito civile, non coincide, necessariamente, con il titolo di proprietà del bene danneggiato: è sufficiente che il danneggiato abbia la disponibilità materiale della cosa, vale a dire che si trovi nella posizione di vigilare sulla medesima, gravando essa nella sua sfera di controllo (Cass. Civ., n. 15913/2022).
Anche l'usufruttuario, poiché ha una relazione diretta con il bene oggetto del suo godimento, in ragione di una detenzione qualificata, è legittimato a domandare il risarcimento del danno ai terzi, sui quali incombe l'obbligo generale di astenersi dal compiere atti che possano ledere l'oggetto del suo diritto.
In buona sostanza, l'usufruttuario ha un'autonoma legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni da infiltrazione d'acqua causati all'alloggio goduto e derivanti dai beni comuni o da altre proprietà dei vicini.
Sgombrato il campo dalle superiori eccezioni preliminari, passando al merito, va osservato in diritto che l'azione tendente ad ottenere il risarcimento dei danni provocati ad un immobile da infiltrazioni di acqua causate da difetti di funzionamento o di manutenzione di immobili appartenenti ad un diverso proprietario deve ritenersi disciplinata dall'art. 2051 c.c., in quanto nella categoria generale degli eventi dannosi cagionati da cose in custodia rientrano quelli riconducibili a fattori estranei al comportamento umano che abbiano diretta fonte nelle intrinseche caratteristiche lesive di una parte del fabbricato.
Individuando nel custode il soggetto su cui deve gravare il dovere di manutenzione, e quindi il soggetto responsabile della mancata o errata eliminazione della lesività insita nella cosa, la norma è espressione del principio per cui la responsabilità deve ricadere su chi si trova in una certa relazione di fatto con la cosa, che gli consenta di prevedere e controllare i rischi ad essa inerenti. In altri termini, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è basata sulla presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa (sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc.) e può riguardare anche i danni che dipendono dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso, come nel caso di infiltrazioni di acqua da un immobile ad un altro.
Pertanto, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova dell'esistenza di un rapporto eziologico tra il danno subito e il bene in custodia, spettando poi al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo, concretato da quel fattore che, per l'assoluta eccezionalità e imprevedibilità, sia idoneo ad interrompere il predetto nesso causale.
Fermo quanto precede, va ribadito che il fatto storico non è contestato: parte convenuta, infatti, non contesta la rottura del sifone esterno del bidet del bagno dell'immobile condotto in locazione, ma piuttosto la sussistenza del nesso causale tra la rottura e le conseguenti perdite di acqua e i danni lamentati dall'attrice nell'appartamento sottostante, di cui è usufruttuaria.
Ebbene, la soluzione della presente controversia va affidata alle risultanze peritali e alle conclusioni
(confermate anche a seguito delle osservazioni di parte convenuta, cui il perito ha risposto), cui è pervenuto, sulla base di considerazioni tecniche e dati pratici e all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, il nominato Ctu.
Ebbene, il Ctu, incaricato di accertare e quantificare i danni subiti dall'immobile dell'attrice in connessione causale con il dedotto evento e di indicare le lavorazioni necessarie per il ripristino dei luoghi, ha concluso nel senso che “dallo studio dei fascicoli depositati agli atti, è inequivocabile che il danno subito dall'attore, talaltro mai contestato da controparte, sia dovuto all'allagamento dell'appartamento soprastante, causato della rottura di un flessibile del bagno cieco posto in fondo al corridoio, successivamente sostituito e pertanto ripristinato”.
Ora, pur negando che il convenuto non abbia contestato i danni, resta il fatto che il perito ha ritenuto inequivocabile la sussistenza del nesso causale tra evento e danni.
Ancor più incisivamente, il Ctu ha ribadito che “lo stato di degrado riscontrato nei soffitti dell'appartamento di proprietà da una sola ispezione visiva, è attribuibile alle pregresse Pt_1
infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento soprastante così come rappresentato all'interno dei fascicoli depositati, poiché nell'appartamento non si riscontrano macchie di infiltrazioni attive, efflorescenze cristalline o muffe”. D'altra parte, è bene ricordare che, in tema di accertamento del nesso causale in materia civile si applica il principio del 'più probabile che non' - detto anche della 'preponderanza dell'evidenza'-, secondo il quale è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui e la cui concreta operatività risulta dall'applicazione della regola della c.d. probabilità logica.
In sostanza, il Giudice deve scegliere l'ipotesi che, in base alle prove disponibili, gode di un grado di conferma logica superiore alle altre e ritenere come vero l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili.
Ora, in concreto, deve opinarsi, sulla scorta dei dati acquisiti dalle parti stesse e delle emergenze tecniche, e tenuto conto della natura e localizzazione dei danni, che l'origine dei danni sia strettamente correlabile con la rottura del flessibile del bidet del bagno dell'immobile del terzo piano, che ha provocato la perdita di una copiosa quantità di acqua e cagionato i danni rilevati dal
Ctu.
Secondo le conclusioni del perito, il costo necessario per il ripristino dei luoghi è pari ad € 2.783,79 oltre I.V.A. al 10 % pari a € 278,38, per un costo complessivo di € 3.062,17, a cui vanno aggiunti gli oneri per la direzione lavori quantificabili in € 1.500,00 onnicomprensivi.
Peraltro, il Ctu ha ben chiarito la necessità dell'esborso relativo alla direzione dei lavori, se solo si consideri – precisa il perito nella relazione integrativa – che alcuni interventi “riguardano il risanamento degli intradossi dei solai e pertanto è un intervento che riguarda parti strutturali che necessitino diverse fasi lavorative, come meglio rappresentato in perizia, da eseguirsi a perfetta regola d'arte al fine di non rendere l'intervento inefficace”.
La somma al cui pagamento va condannato il convenuto è pari a complessivi € 4.562,17 (Iva compresa); sul detto importo vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo.
In ossequio al principio della soccombenza, il convenuto deve essere condannato a rifondere all'attrice le spese del giudizio, quantificate, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 1.276,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, e liquidate in favore dell'Erario, essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio con delibera del
COA di Palermo del 26.05.2022.
Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore dell'attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che ne ha fatto istanza.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 02 ottobre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina