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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. SE CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n.1889 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 04.02.2025, vertente
TRA
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Marra, giusta procura in C.F._1
atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Vittorio Veneto n.20 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. SE Lo Presti, giusta procura in C.F._2
atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Nazionale Pentimele n.238 ha eletto domicilio.
-resistente-
pagina 1 di 5 NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 04 febbraio 2025, svoltasi con modalità cartolare, la ricorrente chiedeva l'emissione della sentenza parziale sullo status
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.07.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare la separazione personale dal proprio marito, Parte_2
, assumendo che:
[...]
-il 24.04.2004 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (13.09.2005), maggiorenne ma Per_1
economicamente non autosufficiente, e SE (31.01.2009), ancora minorenne;
-la convivenza si era da qualche tempo irreversibilmente deteriorata e divenuta impossibile a causa delle condizioni di vita del marito che aveva iniziato a fare uso frequente e smodato di alcolici, rientrando a casa in condizioni di ebbrezza così da determinare una situazione di forte tensione, poiché la moglie e/o i figli divenivano bersaglio di insulti o di rimproveri per futili motivi da parte del , il quale Parte_2
lasciava senza soldi la moglie che si trovava perciò impossibilitata a provvedere alle esigenze primarie e quotidiane della famiglia;
-aveva scoperto, tramite il figlio primogenito, che il marito aveva contratto dei prestiti senza che ella fosse messa a conoscenza delle ragioni che lo avevano spinto a ricorrere a tali finanziamenti;
-la situazione era divenuta sempre più insostenibile con l'acuirsi dei comportamenti negativi dell'uomo, che non si limitava più a episodi di aggressività verbale nei confronti di moglie e figli, tant'è che la sera del 05.04.2023 intorno alle ore 20,00,
pagina 2 di 5 rientrando a casa con il figlio minore SE, veniva aggredita sia con insulti che fisicamente dal che l'afferrava dalle spalle con l'intento di percuoterla e che Parte_2
l'intento violento non veniva portato a compimento grazie all'intervento del figlio
; Per_1
-il giorno successivo aveva provveduto a denunciare tutto l'accaduto e che in conseguenza di ciò era stato instaurato un procedimento penale per il reato di cui all'art.572 commi 1 e 2 c.p.;
-dalla sera del 05.04.2023 ella e i suoi due figli non avevano fatto più ritorno nella abitazione familiare, dove continua a vivere il marito, essendo ospitati dai suoi genitori.
-il svolgeva attività lavorativa quale dipendente a tempo indeterminato della Parte_2
società Sistemi Integrati s.r.l., percependo uno stipendio mensile medio di € 1.600,00, nonché anche un assegno di invalidità mensile di € 527,92, e che era proprietario di alcune unità immobiliari, da alcune dei quali percepiva un canone locativo;
-ella non svolgeva alcuna attività lavorativa.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) fosse disposto l'affidamento in via esclusiva del figlio minore alla madre, prevedendo per il padre la possibilità di vedere ed incontrare SE compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo;
c) fosse posto a carico del marito l'obbligo del versamento mensile in suo favore della complessiva somma di € 1.300,00, di cui €
300,00 per moglie e € 500,00 per ciascun figlio, oltre al 75% delle spese straordinarie, con vittoria di spese e competenze di causa.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale contestava l'esposizione dei fatti per come denunciati dalla Parte_2
moglie, interessata ad offrire una falsa rappresentazione della realtà, evidenziando in particolare che la causa della crisi coniugale andava ricercata nell'abbandono immotivato del tetto coniugale e del marito gravemente malato di sclerosi multipla, da parte della peraltro indagata in diversi procedimenti penali generati dalle Pt_1
pagina 3 di 5 diverse denunce-querele sporte;
rilevava che la moglie, durante la convivenza, era stata titolare di un'attività commerciale dedita al commercio al dettaglio di abbigliamento
Chiedeva, pertanto, che la separazione fosse addebitata alla moglie e fossero rigettate tutte le richieste formulate dalla ricorrente.
Alla prima udienza tenutasi il 14.01.2025, entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi per le ragioni ivi illustrate;
quindi con ordinanza depositata il 07.02.2025 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, e la causa veniva contestualmente riservata al
Collegio sulla richiesta di pronuncia parziale sullo status formulata dalla Pt_1
La domanda di separazione personale proposta dalla appare fondata e merita Pt_1
accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ritiene, infatti, il Collegio che sulla scorta delle eloquenti deduzioni ed emergenze processuali non pare possa seriamente dubitarsi che nel caso di specie sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, non sussistendo i presupposti perché la convivenza dei coniugi possa essere ripristinata, la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro richiesto espressamente dalla ricorrente con la sostanziale non opposizione del resistente, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
La causa va quindi rimessa in istruttoria all'udienza già fissata del 03.06.2025 per l'espletamento dell'attività istruttoria.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta con ricorso depositato il 19.07.2024, da nei confronti di nonché sulla domanda di Parte_1 Parte_2
addebito formulata da quest'ultimo, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_3
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa in istruttoria per il prosieguo all'udienza già fissata del 03.06.2025
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.02.2025
Il Presidente rel.
dott. SE Campagna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. SE CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n.1889 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 04.02.2025, vertente
TRA
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Marra, giusta procura in C.F._1
atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Vittorio Veneto n.20 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. SE Lo Presti, giusta procura in C.F._2
atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Nazionale Pentimele n.238 ha eletto domicilio.
-resistente-
pagina 1 di 5 NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 04 febbraio 2025, svoltasi con modalità cartolare, la ricorrente chiedeva l'emissione della sentenza parziale sullo status
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.07.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare la separazione personale dal proprio marito, Parte_2
, assumendo che:
[...]
-il 24.04.2004 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (13.09.2005), maggiorenne ma Per_1
economicamente non autosufficiente, e SE (31.01.2009), ancora minorenne;
-la convivenza si era da qualche tempo irreversibilmente deteriorata e divenuta impossibile a causa delle condizioni di vita del marito che aveva iniziato a fare uso frequente e smodato di alcolici, rientrando a casa in condizioni di ebbrezza così da determinare una situazione di forte tensione, poiché la moglie e/o i figli divenivano bersaglio di insulti o di rimproveri per futili motivi da parte del , il quale Parte_2
lasciava senza soldi la moglie che si trovava perciò impossibilitata a provvedere alle esigenze primarie e quotidiane della famiglia;
-aveva scoperto, tramite il figlio primogenito, che il marito aveva contratto dei prestiti senza che ella fosse messa a conoscenza delle ragioni che lo avevano spinto a ricorrere a tali finanziamenti;
-la situazione era divenuta sempre più insostenibile con l'acuirsi dei comportamenti negativi dell'uomo, che non si limitava più a episodi di aggressività verbale nei confronti di moglie e figli, tant'è che la sera del 05.04.2023 intorno alle ore 20,00,
pagina 2 di 5 rientrando a casa con il figlio minore SE, veniva aggredita sia con insulti che fisicamente dal che l'afferrava dalle spalle con l'intento di percuoterla e che Parte_2
l'intento violento non veniva portato a compimento grazie all'intervento del figlio
; Per_1
-il giorno successivo aveva provveduto a denunciare tutto l'accaduto e che in conseguenza di ciò era stato instaurato un procedimento penale per il reato di cui all'art.572 commi 1 e 2 c.p.;
-dalla sera del 05.04.2023 ella e i suoi due figli non avevano fatto più ritorno nella abitazione familiare, dove continua a vivere il marito, essendo ospitati dai suoi genitori.
-il svolgeva attività lavorativa quale dipendente a tempo indeterminato della Parte_2
società Sistemi Integrati s.r.l., percependo uno stipendio mensile medio di € 1.600,00, nonché anche un assegno di invalidità mensile di € 527,92, e che era proprietario di alcune unità immobiliari, da alcune dei quali percepiva un canone locativo;
-ella non svolgeva alcuna attività lavorativa.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) fosse disposto l'affidamento in via esclusiva del figlio minore alla madre, prevedendo per il padre la possibilità di vedere ed incontrare SE compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo;
c) fosse posto a carico del marito l'obbligo del versamento mensile in suo favore della complessiva somma di € 1.300,00, di cui €
300,00 per moglie e € 500,00 per ciascun figlio, oltre al 75% delle spese straordinarie, con vittoria di spese e competenze di causa.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale contestava l'esposizione dei fatti per come denunciati dalla Parte_2
moglie, interessata ad offrire una falsa rappresentazione della realtà, evidenziando in particolare che la causa della crisi coniugale andava ricercata nell'abbandono immotivato del tetto coniugale e del marito gravemente malato di sclerosi multipla, da parte della peraltro indagata in diversi procedimenti penali generati dalle Pt_1
pagina 3 di 5 diverse denunce-querele sporte;
rilevava che la moglie, durante la convivenza, era stata titolare di un'attività commerciale dedita al commercio al dettaglio di abbigliamento
Chiedeva, pertanto, che la separazione fosse addebitata alla moglie e fossero rigettate tutte le richieste formulate dalla ricorrente.
Alla prima udienza tenutasi il 14.01.2025, entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi per le ragioni ivi illustrate;
quindi con ordinanza depositata il 07.02.2025 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, e la causa veniva contestualmente riservata al
Collegio sulla richiesta di pronuncia parziale sullo status formulata dalla Pt_1
La domanda di separazione personale proposta dalla appare fondata e merita Pt_1
accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ritiene, infatti, il Collegio che sulla scorta delle eloquenti deduzioni ed emergenze processuali non pare possa seriamente dubitarsi che nel caso di specie sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, non sussistendo i presupposti perché la convivenza dei coniugi possa essere ripristinata, la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro richiesto espressamente dalla ricorrente con la sostanziale non opposizione del resistente, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
La causa va quindi rimessa in istruttoria all'udienza già fissata del 03.06.2025 per l'espletamento dell'attività istruttoria.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta con ricorso depositato il 19.07.2024, da nei confronti di nonché sulla domanda di Parte_1 Parte_2
addebito formulata da quest'ultimo, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_3
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa in istruttoria per il prosieguo all'udienza già fissata del 03.06.2025
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.02.2025
Il Presidente rel.
dott. SE Campagna
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