Art. 12.
Il contributo ordinario annuo dello Stato, in favore dell'Istituto fissato con legge 20 febbraio 1951, n. 160 , in lire 10.000: 000 (dieci milioni) e' elevato a lire 30.000.000 (trenta milioni) a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57.
Alla copertura della maggiore spesa di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvedera', per gli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 rispettivamente a carico dello stanziamento dei capitoli n. 627 e n. 623 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.
Disposizione finale
Il contributo ordinario annuo dello Stato, in favore dell'Istituto fissato con legge 20 febbraio 1951, n. 160 , in lire 10.000: 000 (dieci milioni) e' elevato a lire 30.000.000 (trenta milioni) a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57.
Alla copertura della maggiore spesa di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvedera', per gli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 rispettivamente a carico dello stanziamento dei capitoli n. 627 e n. 623 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.
Disposizione finale