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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1272/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MA IN EL MA, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3454/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2023 0072514102 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per il ricorrente l'avv. Nominativo_1, in delega di Difensore1, il quale rinuncia al ricorso stante l'intervenuto sgravio parziale e chiede la compensazione delle spese.
Resistente: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate accetta la rinuncia e, per il resto, si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 18 Aprile 2024, il Sig. CI CO, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso la cartella di pagamento n. 29320230072514102/000, relativa a Imposta sostitutiva IRPEF anno
2019, notificata a mezzo PEC in data 26.01.2024, recante la somma di euro 10.529,97 e
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
- Inesistenza del debito d'imposta, scaturente dall'errata compilazione della dichirazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019. Violazione dell'art. 2 comma 8 d.p.r. 322/1998 per mancato riconoscimento del credito anno
2018. Conseguente illegittimita' dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento impugnata. I redditi del ricorrente derivano dalle Certificazioni Uniche rilasciate dalle varie ASP presso le quali egli ha prestato attività di lavoro autonomo e pertanto tali redditi e le corrispondenti ritenute, sono facilmente verificabili dall'Ufficio.
Con riferimento al credito di euro 1.930,00, derivante dalla precedente dichiarazione dei redditi INTEGRATIVA
UNICOPF/2019, presentata per l'anno d'imposta 2018, prot. telematico 11172826168-0000001 del
21/10/2021, ancorché ad oggi non ancora liquidata dall'Ufficio, si richiede il riconoscimento del suddetto credito, in conformità alle previsioni di cui all'art. 2 comma 8 D.P.R. 322/1998. Nel caso di specie, la dichiarazione originaria UNICOPF/2019, anno d'imposta 2018, è stata presentata in data 22/11/2019 quindi entro il termine di legge;
pertanto, a mente del combinato disposto di cui all'art. 2 comma 8 D.P.R. 322/1998
e dell'art. 43 comma 1 D.P.R. 600/1973, la dichiarazione integrativa poteva essere presentata entro il
31/12/2024, cioè entro il quinto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione originaria, conseguendone che la dichiarazione INTEGRATIVA UNICOPF/2019, presentata in data 21/10/2021 dall'odierno ricorrente, dovrà essere considerata a tutti gli effetti sostitutiva della precedente dichiarazione, con conseguente riconoscimento del maggior credito di euro 1.930,00. Per quanto esposto e documentato, si eccepisce la nullità della cartella di pagamento impugnata in ordine all'inesistenza degli importi iscritti a ruolo, atteso che a fronte dei redditi percepiti dal ricorrente e delle rispettive ritenute d'acconto subite, non sussiste alcun debito d'imposta, anzi per l'anno 2019 il contribuente vanta un credito di complessivi euro
6.657,00.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Per quanto riguarda le ritenute subite, dopo un controllo analitico delle certificazioni uniche presenti in anagrafe tributaria, l'ufficio legale le ha riconosciute nella stessa misura dichiarata dal contribuente, istruendo uno sgravio parziale dell'imposta sostitutiva. Essendo trascorsi i termini per la presentazione della dichiarazione anno d'imposta 2020, il credito potrà essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi per l'anno in corso (a decremento del debito risultante o ad incremento del credito eventuale) nel quadro DI nella colonna relativa all'anno 2018. Tutto questo è disciplinato dall'art.5 del Dlgs del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, che prevede anche l'ipotesi di chiedere il credito a rimborso nello stesso anno in cui si presenta la dichiarazione integrativa ultrannuale. Per questo motivo il credito della dichiarazione integrativa ultrannuale del 2018 non può essere dichiarato né riconosciuto dal sistema nel 2019. Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiamata in causa, non risulta costituita in giudizio.
In data 9 Maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania deposita provvedimento di sgravio.
All'udienza del 11 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, osserva che a seguito della dichiarazione resa e messa a verbale in udienza dalla parte ricorrente di rinuncia al ricorso, va dichiarata la estinzione del processo per rinuncia al ricorso ex art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
Viste le modalità di estinzione del giudizio, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania in data 11 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MA IN EL MA, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3454/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2023 0072514102 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per il ricorrente l'avv. Nominativo_1, in delega di Difensore1, il quale rinuncia al ricorso stante l'intervenuto sgravio parziale e chiede la compensazione delle spese.
Resistente: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate accetta la rinuncia e, per il resto, si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 18 Aprile 2024, il Sig. CI CO, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso la cartella di pagamento n. 29320230072514102/000, relativa a Imposta sostitutiva IRPEF anno
2019, notificata a mezzo PEC in data 26.01.2024, recante la somma di euro 10.529,97 e
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
- Inesistenza del debito d'imposta, scaturente dall'errata compilazione della dichirazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019. Violazione dell'art. 2 comma 8 d.p.r. 322/1998 per mancato riconoscimento del credito anno
2018. Conseguente illegittimita' dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento impugnata. I redditi del ricorrente derivano dalle Certificazioni Uniche rilasciate dalle varie ASP presso le quali egli ha prestato attività di lavoro autonomo e pertanto tali redditi e le corrispondenti ritenute, sono facilmente verificabili dall'Ufficio.
Con riferimento al credito di euro 1.930,00, derivante dalla precedente dichiarazione dei redditi INTEGRATIVA
UNICOPF/2019, presentata per l'anno d'imposta 2018, prot. telematico 11172826168-0000001 del
21/10/2021, ancorché ad oggi non ancora liquidata dall'Ufficio, si richiede il riconoscimento del suddetto credito, in conformità alle previsioni di cui all'art. 2 comma 8 D.P.R. 322/1998. Nel caso di specie, la dichiarazione originaria UNICOPF/2019, anno d'imposta 2018, è stata presentata in data 22/11/2019 quindi entro il termine di legge;
pertanto, a mente del combinato disposto di cui all'art. 2 comma 8 D.P.R. 322/1998
e dell'art. 43 comma 1 D.P.R. 600/1973, la dichiarazione integrativa poteva essere presentata entro il
31/12/2024, cioè entro il quinto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione originaria, conseguendone che la dichiarazione INTEGRATIVA UNICOPF/2019, presentata in data 21/10/2021 dall'odierno ricorrente, dovrà essere considerata a tutti gli effetti sostitutiva della precedente dichiarazione, con conseguente riconoscimento del maggior credito di euro 1.930,00. Per quanto esposto e documentato, si eccepisce la nullità della cartella di pagamento impugnata in ordine all'inesistenza degli importi iscritti a ruolo, atteso che a fronte dei redditi percepiti dal ricorrente e delle rispettive ritenute d'acconto subite, non sussiste alcun debito d'imposta, anzi per l'anno 2019 il contribuente vanta un credito di complessivi euro
6.657,00.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Per quanto riguarda le ritenute subite, dopo un controllo analitico delle certificazioni uniche presenti in anagrafe tributaria, l'ufficio legale le ha riconosciute nella stessa misura dichiarata dal contribuente, istruendo uno sgravio parziale dell'imposta sostitutiva. Essendo trascorsi i termini per la presentazione della dichiarazione anno d'imposta 2020, il credito potrà essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi per l'anno in corso (a decremento del debito risultante o ad incremento del credito eventuale) nel quadro DI nella colonna relativa all'anno 2018. Tutto questo è disciplinato dall'art.5 del Dlgs del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, che prevede anche l'ipotesi di chiedere il credito a rimborso nello stesso anno in cui si presenta la dichiarazione integrativa ultrannuale. Per questo motivo il credito della dichiarazione integrativa ultrannuale del 2018 non può essere dichiarato né riconosciuto dal sistema nel 2019. Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiamata in causa, non risulta costituita in giudizio.
In data 9 Maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania deposita provvedimento di sgravio.
All'udienza del 11 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, osserva che a seguito della dichiarazione resa e messa a verbale in udienza dalla parte ricorrente di rinuncia al ricorso, va dichiarata la estinzione del processo per rinuncia al ricorso ex art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
Viste le modalità di estinzione del giudizio, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania in data 11 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)