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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 06/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 445/2024 R.G.L., avente ad oggetto “restituzione d'indebito”, promosso da
, con l'avv. Giovanni Di Martino;
Parte_1
- ricorrente –
CONTRO
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
- resistente –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 3 aprile 2024, parte attrice ha promosso il presente giudizio formulando le seguenti domande giudiziali “Condannare il resistente a rimborsare al ricorrente Prof. CP_1
la somma di euro 4.295,25, pagata per onorario di difesa in relazione al Parte_1
procedimento penale dal quale è scaturita la sentenza di proscioglimento n. 94/22 più volte citata, con interessi legali dalla richiesta amministrativa fino all'effettivo soddisfo”;
- si è costituito il convenuto rappresentando “l'avvenuto rimborso della quota di €. CP_1
4.467,06 in favore del ricorrente, a seguito dell'intervenuto parere di congruità reso dall'Avvocatura distrettuale di Caltanissetta”;
- l'udienza del 26 febbraio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
- nelle proprie note, parte ricorrente ha dato atto che “dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, avvenuto in data 11.04.2024, ha provveduto in data 29.07.2024 al pagamento della somma di euro 4.467,06 in favore del proprio assistito”, chiedendo dunque che “il giudice pronunci sentenza che dichiari la cessazione della materia del contendere” e insistendo nella condanna alle spese dell'ente convenuto;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- a seguito del documentato pagamento, è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come anche da espressa dichiarazione delle stesse;
- le spese di lite seguono la soccombenza in quanto appare evidente come parte ricorrente abbia dovuto affrontare il giudizio de quo, affrontando le relative spese, e che solo successivamente il ha provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento di restituzione;
CP_1
- le stesse sono liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, del valore della controversia, della materia oggetto del contendere (lavoro) e delle fasi svolte (sole fasi di studio, introduttiva e decisionale).
- non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il , in persona del , al Controparte_1 Controparte_3 pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €
1.030,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 445/2024 R.G.L., avente ad oggetto “restituzione d'indebito”, promosso da
, con l'avv. Giovanni Di Martino;
Parte_1
- ricorrente –
CONTRO
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
- resistente –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 3 aprile 2024, parte attrice ha promosso il presente giudizio formulando le seguenti domande giudiziali “Condannare il resistente a rimborsare al ricorrente Prof. CP_1
la somma di euro 4.295,25, pagata per onorario di difesa in relazione al Parte_1
procedimento penale dal quale è scaturita la sentenza di proscioglimento n. 94/22 più volte citata, con interessi legali dalla richiesta amministrativa fino all'effettivo soddisfo”;
- si è costituito il convenuto rappresentando “l'avvenuto rimborso della quota di €. CP_1
4.467,06 in favore del ricorrente, a seguito dell'intervenuto parere di congruità reso dall'Avvocatura distrettuale di Caltanissetta”;
- l'udienza del 26 febbraio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
- nelle proprie note, parte ricorrente ha dato atto che “dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, avvenuto in data 11.04.2024, ha provveduto in data 29.07.2024 al pagamento della somma di euro 4.467,06 in favore del proprio assistito”, chiedendo dunque che “il giudice pronunci sentenza che dichiari la cessazione della materia del contendere” e insistendo nella condanna alle spese dell'ente convenuto;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- a seguito del documentato pagamento, è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come anche da espressa dichiarazione delle stesse;
- le spese di lite seguono la soccombenza in quanto appare evidente come parte ricorrente abbia dovuto affrontare il giudizio de quo, affrontando le relative spese, e che solo successivamente il ha provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento di restituzione;
CP_1
- le stesse sono liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, del valore della controversia, della materia oggetto del contendere (lavoro) e delle fasi svolte (sole fasi di studio, introduttiva e decisionale).
- non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il , in persona del , al Controparte_1 Controparte_3 pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €
1.030,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo