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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2677/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI GUGLIELMO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 539/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Vle Nominativo_1 86 Sc A Int 16 00198 Roma RM
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401500105 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 09.01.2025 la ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401500105, per omessa dichiarazione TARI e TEFA per le annualità dal 2018 al 2023, emesso dal comune di Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche, e notificato in data 11.11.2024.
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha dedotto:
- L'Illegittimità dell'atto impugnato asserendo di non essere soggetto obbligato al pagamento in quanto titolare della “nuda proprietà” dell'immobile oggetto di imposizione senza possesso, detenzione e occupazione dello stesso.
Si è costituito il Comune di Roma – Ragioneria Generale-Direzione Entrate eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della notifica dello stesso nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso inammissibile per il seguente motivo.
Come è noto, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità con la notifica dello stesso all'Amministrazione entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notifica dell'atto impugnato.
Orbene, il contribuente non ha depositato in atti la prova della notifica dell'atto introduttivo all'Amministrazione. Tale omissione comporta l'inammissibilità del ricorso.
Nulla a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni eccezione disattesa, dichiara il ricorso inammissibile come in motivazione. Nulla a provvedere sulle spese.
Roma, 20/02/2026
Il Giudice
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI GUGLIELMO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 539/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Vle Nominativo_1 86 Sc A Int 16 00198 Roma RM
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401500105 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 09.01.2025 la ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401500105, per omessa dichiarazione TARI e TEFA per le annualità dal 2018 al 2023, emesso dal comune di Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche, e notificato in data 11.11.2024.
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha dedotto:
- L'Illegittimità dell'atto impugnato asserendo di non essere soggetto obbligato al pagamento in quanto titolare della “nuda proprietà” dell'immobile oggetto di imposizione senza possesso, detenzione e occupazione dello stesso.
Si è costituito il Comune di Roma – Ragioneria Generale-Direzione Entrate eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della notifica dello stesso nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso inammissibile per il seguente motivo.
Come è noto, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità con la notifica dello stesso all'Amministrazione entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notifica dell'atto impugnato.
Orbene, il contribuente non ha depositato in atti la prova della notifica dell'atto introduttivo all'Amministrazione. Tale omissione comporta l'inammissibilità del ricorso.
Nulla a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni eccezione disattesa, dichiara il ricorso inammissibile come in motivazione. Nulla a provvedere sulle spese.
Roma, 20/02/2026
Il Giudice