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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11118 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19490 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “appello, solo danni a cose”,
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CE AN, presso il cui studio sito in LI, alla Via Domenico Cimarosa n. 29, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, (p.Iva ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
NONCHÉ
, (c.f. ); CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, impugnava la sentenza n. Parte_1
649/2024, emessa dal Giudice di Pace di Barra e pubblicata in data 15.02.2024, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dall'odierna appellante, con compensazione delle spese di lite. Il gravame, in particolare, era fondato sui seguenti motivi: 1) mancata valutazione della documentazione depositata, in quanto il Giudice di prime cure, erroneamente, riteneva non provata la titolarità del diritto al risarcimento in capo all'istante; 2) omessa motivazione in ordine
1 all'accertamento della responsabilità; 3) motivazione illogica in ordine alla mancata prova delle riparazioni. Concludeva, chiedendo, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata pronuncia, di dichiarare l'esclusiva responsabilità di , quale proprietario del veicolo CP_2
Smart, tg. DS333HY, per i danni subiti e per l'effetto di condannare e la CP_2 Controparte_1
, in p.l.r.p.t., in solido fra loro, al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 2.919,39, o
[...]
del diverso importo ritenuto di giustizia, per i danni riportati dalla propria autovettura, oltre Iva, danno da sosta tecnica, interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite da distarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 17.01.2025, veniva dichiarata la contumacia dell' e di Controparte_3
, ritualmente citati e non costituitisi. CP_2
In data 16.10.25, si costituiva la società appellata, che evidenziava l'infondatezza dell'appello, precisando come la sentenza fosse correttamente motivata. Il Giudice di primo grado, infatti, aveva disatteso la domanda risarcitoria per assenza della prova del danno conseguenza, stante la mancata prova della riparazione del veicolo e della demolizione dello stesso. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata pronuncia, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 28.11.25, a seguito della discussione orale, il procedimento veniva riservato in decisione.
Tanto premesso, l'appello è fondato e trova accoglimento nei limiti che saranno di seguito indicati.
Con il primo motivo, in particolare, l'appellante deduceva l'erroneità e/o contraddittorietà della sentenza, nella parte in cui non aveva ritenuto provata la titolarità del diritto al risarcimento dei danni subiti dal veicolo OP ER tg. CM493SN.
Tale motivo di gravame trova accoglimento, avendo l'istante fornito una piena prova del fatto che, alla data del sinistro (9.2.2019), era proprietario del veicolo OP ER targato CM493SN (come da certificato in atti). La circostanza relativa alla successiva demolizione del veicolo, inoltre, non consente di escludere, sic et simpliciter, la titolarità attiva e rileva, invece, ai fini della quantificazione del danno, come sarà di seguito indicato.
In ordine al secondo motivo di appello, ritiene, in particolare, il Tribunale che la parte istante abbia fornito una piena prova del verificarsi del sinistro, come descritto in citazione.
2 Invero, il teste chiaramente riferiva che, nelle circostanze di tempo e di luogo Testimone_1
descritte in citazione, il sinistro veniva causato dal veicolo Smart targato DS333HY, il cui conducente, nell'eseguire una manovra di retromarcia dal lato sinistro della strada, colpiva con la propria parte posteriore la fiancata sinistra della Hyundai Atos in transito, la quale, per effetto di tale urto, veniva spinta, con il lato anteriore destro, contro la fiancata destra della , di proprietà CP_4
dell'attrice.
Il teste, in particolare, all'udienza del 15.5.23, tenutasi innanzi al Giudice di primo grado, riferiva: “Ho assistito ad un incidente stradale avvenuto a LI (Ponticelli) in Via Franciosa, nel Febbraio 2019, più o meno nella prima metà del mese;
erano le ore 15:00/15:15, mi trovavo a piedi in Via Franciosa, sul marciapiede nei pressi di un palazzo, dove sono situati gli alloggi popolari su entrambi i lati della strada;
ho assistito ad un sinistro stradale tra tre veicoli, ho visto infatti una Smart di colore nero che effettuava una retromarcia dal lato sinistro della strada, preciso che era parcheggiata a spina di pesce ed effettuava retromarcia per uscire dalla sosta;
nell'effettuare detta manovra, la Smart colpiva con la sua parte posteriore una macchina Hyundai Atos, di colore blu, che stava transitando lungo la Via
Franciosa; la Hyundai veniva colpita nel lato sinistro ed a causa di tale urto, sbandava e finiva a sua volta contro un altro veicolo – una OP ER grigia – che si trovava parcheggiata sulla destra;
la
Hyundai colpiva con il lato anteriore destro, la fiancata destra, più o meno tra i due sportelli, della
. Preciso che la OP era parcheggiata sul lato destro della strada, con il suo anteriore CP_4
rivolto in senso contrario della direzione di marcia della strada che è a senso unico. Trovandomi a pochi metri, sul marciapiede, vicino alla OP ER, mi sono avvicinato ai veicoli coinvolti. Ho potuto constatare che nei due veicoli in movimento vi erano solo i conducenti, dopo pochi istanti sopraggiunse anche il proprietario o comunque l'utilizzatore della che si trovava a pochi metri da me, CP_4
sul marciapiede in compagnia di altre persone. Ricordo di aver visto che la OP ER aveva un danno sulla fiancata destra, sui due sportelli che erano ammaccati;
La Hyundai aveva un danno sul lato sinistro dove venne colpita dalla Smart e sull'anteriore destro;
Nessuno riportava lesioni, mi ricordo che il conducente della Smart era piuttosto contrariato per l'incidente causato ma si assunse la responsabilità e fornii le generalità agli altri due proprietari dei veicoli coinvolti;
non c'è stato intervento di autorità giudiziaria. Riconosco dai rilievi fotografici la OP ER i danni riportati […] preciso che la Smart aveva un danno alla parte posteriore”.
È indubbio che il teste abbia descritto i tratti essenziali del sinistro in modo sovrapponibile rispetto alla descrizione effettuata dall'attrice nell'atto di citazione;
coincidono, infatti, il luogo, i soggetti
3 coinvolti e la dinamica, cioè la circostanza che l'autoveicolo Smart, nell'effettuare manovra di retromarcia, dapprima tamponava, con la propria parte posteriore, la fiancata sinistra della Hyundai
Atos in transito, la quale, per effetto di tale urto, collideva, con il proprio lato anteriore destro, contro la fiancata destra della OP ER di proprietà dell'istante.
Ritiene, pertanto, il Tribunale provata la responsabilità del conducente del veicolo Smart tg. DS333HY, nella causazione del sinistro oggetto di causa.
In ordine ai danni subiti dal veicolo, si rileva che le parti del veicolo danneggiate risultano dalle fotografie agli atti, riconosciute dal teste come ritraenti lo stato del veicolo successivo al sinistro.
In particolare, si osserva che l'appellante chiedeva, a titolo di risarcimento per i danni subiti dal veicolo, la somma di euro in euro 2.919,39.
Orbene, ritiene il Tribunale, che il diritto al risarcimento del danno non possa essere escluso per il solo fatto della rottamazione del veicolo stesso, consistendo il danno proprio nella perdita del veicolo rottamato.
Tuttavia, in tale caso, se il costo di riparazione del veicolo supera il valore dello stesso al momento del sinistro, il danno va parametrato al secondo, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del danneggiato.
Nel caso di specie, il danno va quantificato, in via equitativa, in considerazione dell'avvenuta demolizione del veicolo (in data 13.06.2020, come da certificato in atti), del tipo del veicolo (OP
ER), dell'anno di immatricolazione (2004) e dello stato complessivo dello stesso, nella somma di euro 1.500,00.
Nei limiti di tale somma, pertanto, la domanda attorea trova accoglimento.
Riformando l'impugnata pronuncia, gli appellanti vengono condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della somma di euro 1.500,00, oltre interessi al tasso legale Parte_1
dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e sull'importo devalutato di euro
1.260,50, annualmente rivalutato, dal 09.02.2019 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Non trova, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo, non avendo l'appellante fornito una piena e convincente prova in merito alla sussistenza concreta di tale danno e non potendo lo stesso essere provato in via presuntiva (Cassazione ord. n. 9348/2019).
4 Alla riforma della sentenza di primo grado consegue la riforma dell'impugnata pronuncia in merito alla disciplina delle spese di lite.
Le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la sostanziale soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 5.200,00 euro), ridotti del 50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto. Si dispone l'attribuzione in favore dell'avv. CE AN, dichiaratosi antistatario in entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di LI, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Robustella, sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 649/2024, emessa dal Giudice di Pace Parte_1
di Barra, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e riformando l'impugnata pronuncia, dichiara, in relazione al sinistro oggetto di causa, l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Smart tg.
DS333HY;
- condanna, per l'effetto, e la società , in p.l.r.p.t., in CP_2 Controparte_5
solido tra loro, al pagamento, in favore di i euro 1.500,00, oltre gli interessi al Parte_1
tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro 1.260,50, annualmente rivalutato, dal 09.02.2019 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
- condanna, per l'effetto, e la società , in p.l.r.p.t., in CP_2 Controparte_5
solido tra loro, al pagamento, delle spese processuali sostenute da n relazione Parte_1
al giudizio di primo grado, che liquida in euro 125,00 per spese ed euro 1.045,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. CE AN;
- condanna, per l'effetto, e la , in p.l.r.p.t., in solido tra loro, Controparte_6 Controparte_1
al pagamento, delle spese processuali sostenute da er questo grado di giudizio, Parte_1
che liquida in euro 147,00 per spese ed euro € 1.276,00 per compensi, oltre spese generali al
15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. CE
AN.
Così deciso in LI in data 28.11.25
5 Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
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