Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00141/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01431/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2025, proposto da
Saro Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B60D5FDA16, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore IA Galiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pietraperzia, non costituito in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
F.G. Appalti di VA IA RR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
- della determinazione n. 123 del 4 giugno 2025, pubblicata in data 5 giugno 2025 sull'Albo Pretorio del Comune di Pietraperzia, avente ad oggetto “ Lavori di riconversione degli spazi interni inutilizzati al fine di adibirli a servizio di mensa scolastica nell'I.C. “Vincenzo Guarnaccia” di Pietraperzia (EN) - PNRR - Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU” - CUP: J48H24000650006 - CIG: B60D5FDA16 aggiudicazione ex art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 ”, con cui il Comune di Pietraperzia ha aggiudicato l'appalto in favore della ditta F.G. Appalti di VA IA RR;
- della comunicazione ex art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, trasmessa a mezzo P.E.C. in data 6 giugno 2025, con cui veniva comunicata l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore della F.G. Appalti di VA IA RR;
- ove occorrente, della determina n. 116 del 30 maggio 2025, mai comunicata alla società ricorrente, con cui il Comune di Pietraperzia ha disposto l'annullamento della precedente determinazione n. 65 del 31 marzo 2025 (con cui era stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto de quo in favore della Saro Costruzioni s.r.l.), proponendo altresì la nuova aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore della ditta F.G. Appalti di VA IA RR;
- della nota del Comune di Pietraperzia trasmessa a mezzo P.E.C. in data 17 giugno 2025;
- ove ed in quanto occorra, del contratto eventualmente stipulato nelle more tra l'impresa F.G. Appalti di VA IA RR e il Comune di Pietraperzia;
- di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, non conosciuti dalla società ricorrente, che si frapponessero alla tutela dei diritti vantati da quest'ultima;
nonché
- per la declaratoria di nullità della lex specialis di gara, costituita dalla lettera di invito-disciplinare per la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera c) del D.lgs. n. 36/2023, nella parte in cui è stato disposto che le categorie OG9, OS5, OS6, OS28 e OS30, richieste ai fini della partecipazione alla gara, fossero da ritenersi a qualificazione non obbligatoria;
- per la dichiarazione d'inefficacia del contratto che dovesse essere stipulato successivamente alla notifica del presente ricorso e/o nelle more dell'incoando procedimento giudiziale;
- per il conseguimento dell'aggiudicazione dell'appalto, nel caso in cui nelle more dovesse essere stipulato il contratto,
- per l'accoglimento della domanda di subentro che sin d'ora, in quanto occorra, formalmente si esplicita,
nonché
- nell'ipotesi in cui non dovesse essere conseguita l'aggiudicazione del contratto, ovvero in cui (nel caso di parziale esecuzione del contratto da parte dell'impresa controinteressata o per qualsiasi altra causa) venisse affidata soltanto una parte dei lavori oggetto del presente giudizio, per l'accoglimento della domanda di condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente monetario per la rifusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura sin d'ora indicata nel 13% degli importi a base di gara (10% per lucro cessante e 3% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della F.G. Appalti di VA IA RR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa IA VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto la procedura negoziata senza bando, indetta dal Comune di Pietraperzia con determina n. 39 del 27 febbraio 2025, per l'affidamento dei lavori, finanziati con fondi PNRR, di riconversione di spazi interni dell’I.C. “Vincenzo Guarnaccia” al fine di adibirli a uso mensa scolastica, per un importo complessivo di €. 447.045,44.
2. Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società Saro Costruzioni s.r.l. ha impugnato, previa richiesta di sospensione cautelare, il provvedimento di aggiudicazione dei lavori in favore della ditta F.G. Appalti di VA IA RR. La deducente ha chiesto, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e il risarcimento del danno in forma specifica con aggiudicazione dell’appalto e subentro nel contratto, nonché, nell’ipotesi in cui non dovesse essere conseguita l’aggiudicazione del contratto, il risarcimento per equivalente.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di gravame:
I.- Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della lettera di invito nella parte in cui ha classificato le categorie scorporabili OG9, OS5, OS6, OS28 e OS30 come “a qualificazione non obbligatoria” in contrasto con l'art. 226, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024, il quale - avendo espressamente abrogato l’articolo 12 del D.L. 47/2014 (convertito con L. 80/2014) che distingueva tra le SOA a qualificazione obbligatoria e non - avrebbe reso di fatto tutte le categorie a qualificazione obbligatoria. La disposizione della lex specialis sarebbe pertanto nulla per violazione di una norma imperativa, con la conseguenza che anche la categoria OS28 doveva considerarsi a qualificazione obbligatoria.
II.- Con il secondo motivo, ha lamentato la mancata esclusione dell'impresa aggiudicataria in violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della lex specialis , atteso che la controinteressata, non in possesso della qualificazione relativa alla categoria OS28, avrebbe omesso di dichiarare di volersi avvalere del subappalto in relazione alle lavorazioni previste per detta categoria, indicando invece la volontà di subappaltare la categoria OS2, non pertinente all'appalto. Aggiunge che non si tratterebbe di un "mero errore materiale" in quanto esso, nel caso di specie, non sarebbe riconoscibile ictu oculi dal contesto degli atti.
3.- Il Comune di Pietraperzia, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
4.- Si è costituita in giudizio la società controinteressata e, con memoria in data 14.07.2025, ha chiesto il rigetto del ricorso e della domanda cautelare in quanto infondati.
5.- All’esito della camera di consiglio in data 16.07.2025, il Collegio, con ordinanza n.258/2025, ha rigettato l’istanza cautelare per insussistenza del prescritto fumus boni iuris e ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Istruzione e del Merito, quali amministrazioni responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR e, come tali, parti necessarie del giudizio ex art. 12 bis, comma 4, del D.L. n. 68/2022.
6.- La ricorrente ha depositato in data 23 luglio 2024 prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni statali, le quali si sono costituite con atto di mera forma.
7.- In vista della trattazione in pubblica udienza le parti hanno scambiato memorie e repliche.
8.-Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9.1.- Come fondatamente eccepito dalla controinteressata, il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse, atteso che dal suo accoglimento la società ricorrente non conseguirebbe l’utilità sperata, cioè l’aggiudicazione della commessa.
Ed infatti, anche a ritenere e dichiarare, come chiesto dalla ricorrente, che tutte le categorie scorporabili previste dalla lettera di invito (e tra queste la categorie OS28) debbano considerarsi a qualificazione obbligatoria, tale circostanza non condurrebbe, comunque, all'esclusione dell'aggiudicataria ed alla aggiudicazione dell’appalto in favore della Saro Costruzioni s.r.l., avendo la prima fatto legittimo ricorso all’istituto del subappalto “necessario” o “qualificatorio”.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, detto istituto consente, infatti, in ottica concorrenziale, all’operatore economico in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente di partecipare alle gare per l’affidamento di lavori pubblici, anche se privo delle qualificazioni previste dal bando per le categorie scorporabili, alla condizione, però, che affidi le lavorazioni riconducibili alle predette categorie, se a qualificazione obbligatoria, ad imprese in possesso delle necessarie qualificazioni (T.A.R. Campania, Salerno sez. II, 27 novembre 2025, n. 1952 che richiama TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 26 ottobre 2023, n. 782; Tar Piemonte, sez. II, 16 gennaio 2024, n. 23).
Tale istituto presenta delle peculiarità rispetto al subappalto c.d. ordinario.
Difatti, mentre nell’ipotesi di subappalto “classico” o “facoltativo” l’affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell’appalto è frutto di una libera scelta imprenditoriale (essendo il concorrente già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione), il subappalto necessario si caratterizza, al contrario, per la circostanza che il concorrente non possiede tutte le qualifiche relative alle lavorazioni previste dal bando; il subappalto si configura allora come “necessario” perché l’affidamento in subappalto (ad un soggetto in possesso delle pertinenti qualificazioni) dell’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire tali tipo di prestazioni (TAR Lazio, sez. IV, 12.10.2023, n.15165).
E’ stato ancora affermato che la possibilità di partecipazione alla gara insita nell'istituto del subappalto necessario si fondi sull'utilizzo di due fattispecie, quella dei requisiti di partecipazione e quella del subappalto, afferenti rispettivamente a fasi diverse della disciplina delle commesse pubbliche, rispettivamente alla gara e all'esecuzione del contratto, e ha reso necessario mettere in relazione i due aspetti, consentendo l'utilizzo anticipato dell'istituto esecutivo del subappalto a fini qualificatori. Il subappalto necessario presenta, dunque, la particolarità relativa alla necessaria contaminazione delle regole di gara con le regole esecutive (Consiglio di Stato, sez. V, 23/02/2024, n.1793).
Il subappalto necessario essendo previsto e disciplinato dalla legge, si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi" (Cons. St., sez. V, 21 marzo 2023 n. 2873).
Tale impostazione è peraltro conforme all'impianto normativo del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare alla disciplina della qualificazione degli operatori economici ricavabile dall'articolo 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice (richiamato dall'articolo 100, comma 4, del medesimo decreto) secondo cui “Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi ” e che “ I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente ”.
La ratio della normativa è garantire che le lavorazioni, specie quelle specialistiche, siano eseguite da imprese dotate della necessaria competenza tecnica, attestata dalla qualificazione SOA. Tale finalità deve ritenersi pienamente soddisfatta sia quando l'affidatario possiede direttamente la qualificazione, sia quando, essendone privo, affida – come nella fattispecie - l'esecuzione di tali opere a un'impresa terza qualificata, dichiarandolo sin dalla fase di offerta, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.
9.2.- Privo di fondamento è il secondo motivo con cui la ricorrente lamenta la mancata esclusione dell'impresa aggiudicataria per violazione dell'art. 10 della lex specialis , non avendo quest'ultima, priva della qualificazione per la categoria OS28, dichiarato di voler subappaltare i relativi lavori, bensì i lavori della categoria OS2, non prevista in gara.
Ed invero, come già anticipato in sede cautelare con l'ordinanza n. 258/2025, dall'esame della documentazione di gara emerge che l'aggiudicataria, nel compilare il modello di dichiarazione, abbia per mero errore materiale indicato "OS2" in luogo di "OS28" nell'elenco delle categorie da subappaltare.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'errore materiale, anche quando afferente agli elementi costitutivi dell’offerta, consiste in una fortuita divergenza tra la volontà e la sua espressione letterale, riconoscibile ictu oculi dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà chiaramente riconoscibile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30.1.2023 n. 1034).
La sua correzione è ammessa a condizione che si possa pervenire alla rettifica con ragionevole certezza, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta e senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere ad esiti univoci circa la portata dell’impegno assunto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3.2.2025 n. 804 e la giurisprudenza ivi richiamata); deve pertanto trattarsi di un mero refuso (un lapsus calami), univocamente percepibile come tale ovvero come il portato di un errore ostativo nella manifestazione formale della volontà, dovendo escludersi che rilevi come espediente volto a un’indebita manipolazione postuma dei contenuti dell’offerta.
Nel caso di specie, l'errore materiale era facilmente riconoscibile, considerato che la categoria OS2 (relativa a interventi su beni culturali) non era prevista dalla lex specialis per l'appalto in oggetto, mentre la OS28 (impianti termici e di condizionamento) era espressamente prevista tra le lavorazioni da eseguire.
La ripetizione del medesimo refuso nella certificazione integrativa, nel DGUE e nella domanda di ammissione avvalora la tesi del lapsus calami , verosimilmente frutto di un errore di "copia e incolla".
Né vale ad inficiare tale conclusione il richiamo all'art. 10 della lettera d'invito, che esclude il soccorso istruttorio per la " mancanza della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto per la categoria scorporata ". Nel caso di specie, infatti, non si tratta di una totale omissione della dichiarazione, ma di una dichiarazione esistente, seppur viziata da un refuso materiale suscettibile di essere emendato d’ufficio.
Ne consegue che la volontà della controinteressata di subappaltare la categoria OS28 era chiaramente desumibile dal complesso delle dichiarazioni rese e dal contesto della procedura, rendendo legittima la sua ammissione alla gara.
10.- Il ricorso, in definitiva, in quanto le censure sono in parte infondate e in parte inammissibili, deve essere rigettato.
L’infondatezza del ricorso relativamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati, comporta l’infondatezza anche della richiesta risarcitoria, non sussistendo alcuno dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi.
11.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore della parte controinteressata; mentre possono essere compensate con le Amministrazioni statali che si sono costituite con atto di mera forma.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Pietraperzia, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controinteressata, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge; spese compensate con le Amministrazioni statali. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Pietraperzia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO LE, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
IA VE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA VE | RO LE |
IL SEGRETARIO