Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00434/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02613/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2613 del 2025, proposto da
EB LL, IA AR MO, IA De IT, RI AN, NE AR, IS TE, RI RC, AR GG, SC Di Flumeri, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Per l’ottemperanza
alla sentenza n. 370/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.05.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 il dott. IO TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con sentenza n. 370/2024, pubblicata in data 02.05.2025, il Tribunale di Monza ha così disposto:
“1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 L n. 107/2015 e in particolare di:
EB ER per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; MA EL NT per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; MA DE TO per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; IC CH per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; EN AR per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; IS TE per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; SA AI per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; AR GG per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e PRISCA DI FLUMERI, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l’effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione dei ricorrenti detta Carta docenti, o altra equipollente, così che gli stessi ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; 2) rigetta per il resto il ricorso di MA EL NT; 3) condanna il MINISTERO convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.854,00 per compenso e in €288,00 per contributi unificati, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge con distrazione a favore dei procuratori antistatari”.
I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza alla sentenza indicata, al fine di conseguire il rilascio della carta docente per gli anni indicati.
Va precisato che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Monza, in quanto in relazione ad esse, distratte in favore dei difensori, non è stata esperita l’azione di ottemperanza nel presente giudizio.
2) Il ricorso è inammissibile in relazione alla posizione di IA AR MO, mentre è ammissibile per gli altri ricorrenti.
Premesso che la relativa questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 cpa nel corso della discussione in camera di consiglio, va osservato che la relata di notifica del titolo da eseguire, depositata in giudizio, palesa che la notificazione, rilevante ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 14 del d.l. 1996 n. 669, è stata eseguita dall’avv. Francesca Lideo nell’interesse dei ricorrenti suindicati tranne IA AR MO.
Ne deriva che rispetto alla posizione della ricorrente MO non è possibile accertare il decorso del termine di 120 giorni di cui al citato art. 14 d.l. 1996 n. 669.
Si tratta di un termine da osservare a pena di inammissibilità, perché prima del suo decorso il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, con la precisazione che all’istituto dell’esecuzione è riconducibile il giudizio di ottemperanza proposto in relazione a sentenze del giudice ordinario che condannano al pagamento di somme di denaro, come nel caso di specie.
Va, pertanto, ribadito che in parte qua il ricorso è inammissibile.
3) Il ricorso è fondato nel resto.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Si precisa sin d’ora che l’incarico assegnato al Commissario integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.
La fondatezza solo parziale del ricorso collettivo proposto conduce a compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara il ricorso inammissibile in relazione alla posizione di IA AR MO;
2) accoglie il ricorso in relazione alla posizione degli altri ricorrenti e accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
3) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
4) compensa tra le parti le spese della lite;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OS, Presidente
IO TA, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO TA | RI OS |
IL SEGRETARIO