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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2094/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PO ON e dell'avv. AIELLO ANGELA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PO ON RICORRENTE contro Contr
(C.F. - (C.F. - P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 [...]
Controparte_3
(C.F. , con il patrocinio della dott. ssa
[...] P.IVA_3
, della dott. ssa , della dott. ssa Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e della dot. ssa , elettivamente domiciliato presso il difensore
[...] Controparte_7 dott. ssa Controparte_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 28.7.2025 adiva il Tribunale di Bologna chiedendo che: Parte_1
1) fosse accertato il suo diritto al riconoscimento del punteggio pieno pari a sei punti e fosse condannata - anche in via cautelare – l'Amministrazione alla rettifica del relativo punteggio, con ogni effetto giuridico ed economico, nella graduatoria ATA di III fascia, cui era iscritto.
A tal proposto affermava che: 1) dal 22.4.1992 al 21.4.1993 aveva svolto il servizio militare;
2) era iscritto nelle graduatorie quale personale ATA e Assistente Amministrativo della Provincia di Bologna dall'anno 2011, nella Terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto finalizzate all'attribuzione delle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario ATA – profilo di Assistente Amministrativo (AA); 3) nell'aggiornamento della graduatoria si era visto negare – come in passato – il punteggio per il servizio civile, visto pagina 1 di 4 che il non le aveva mai riconosciuto il punteggio pari a 6 punti per il servizio civile CP_8 svolto non in costanza di rapporto di lavoro;
4) la mancata equiparazione dei punteggi – disposta nei vari DD. MM., da ultimo quelli nn. 50/21 e 89/24 era illegittima perché priva di ogni giustificazione.
Svolgeva, inoltre, insieme alle indicate domande di merito, la relativa domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., affermando la sussistenza del fumus boni iuris in ragione dell'illegittimità degli atti impugnati e, quindi, del suo diritto all'attribuzione del maggior punteggio e quella del periculum in mora in ragione dell'imminente scorrimento delle graduatorie che lo vedeva in una posizione deteriore rispetto a quella che avrebbe dovuto occupare se gli fosse stato riconosciuto il dovuto punteggio e che quindi lo privava di maggiori chance lavorative.
Benché ritualmente evocato in giudizio il non si Controparte_9 costituiva;
all'udienza dell'1.9.2025, all'esito della discussione, il giudice riservava la decisione e con ordinanza del 4.9.2025 rigettava le domande cautelari per difetto del fumus boni iuris.
Nella fase di merito si costituiva il chiedendo il Controparte_9 rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto.
Affermava che il punteggio era stato assegnato sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente nella domanda presentata e che i punteggi stabiliti dai vari DD.MM. erano legittimi.
Integrato il contraddittorio ex art. 102 c.p.c., la causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza del 18.12.2025 con lettura del dispositivo e motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate. Oggetto della presente controversia è costituito dal riconoscimento di 6,00 punti in favore del ricorrente per il servizio militare prestato, non in costanza di rapporto di impiego e dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'inserimento nelle relative graduatorie del personale ATA. Afferma il ricorrente che il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego deve essere equiparato a quello reso in costanza di nomina, con conseguente illegittimità dei DD. MM. nn. 42/09, 44/11, 235/14 e 640/17, nella parte in cui, ai fini della formazione delle graduatorie ATA, non attribuiscono 6 punti agli iscritti che hanno svolto il servizio militare di leva o quelli equiparati non in costanza di nomina, ma anche quella dei DD. MM. n. 50/21 e 89/24 che distinguono fra servizio prestato in costanza di nomina e servizio prestato non in costanza di nomina, attribuendo nel primo caso 6,0 punti e nel secondo solo 0,60. A tal proposito deve anzitutto rilevarsi che lo stesso ricorrente, nelle sue difese, afferma che gli ultimi due DD.MM. distinguono a seconda che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre quelli prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Dunque, secondo i citati DD.MM. nelle graduatorie del personale ATA in esame, il servizio militare di leva o civile prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno - e cioè è valutato come servizio prestato alle dipendenze delle Amministrazioni statali - mentre il servizio militare di leva o civile prestato in costanza di nomina vale 6 punti per anno – e cioè è valutato come servizio prestato presso l'Amministrazione scolastica.
pagina 2 di 4 Afferma il ricorrente che tale disciplina contrasta con quella primaria (e segnatamente con gli artt. 485 e 569 D.l.vo n. 297/94) e, per tale motivo, è illegittima, dovendosi ritenere legittima l'attribuzione – in entrambi i casi – di 6,00 punti senza distinzione. La difesa non convince. L'art. 52, comma 2, Cost. stabilisce che: “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”; l'art. 485, comma 7, D.l.vo n. 297/94 prescrive invece che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”; l'art. 2050 D.l.vo n. 66/10 precisa, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; il successivo comma 2 aggiunge che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”; il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato a un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi: “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu” concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” e che “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit.”, sicché “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore e anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente” (Cass. civ., sez. lav., n. 5679/20; da ultimo ricostruisce in tal senso il rapporto fra norme anche Cass. civ., sez. lav., n. 8586/24 che si pronuncia su DD.MM. anteriori a quello n. 50/21 che non prevedevano nessun punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro). L'art. 2050 citato, sulla valutazione del servizio militare, riguarda anche le graduatorie a esaurimento per l'accesso ai ruoli e il periodo di servizio di leva obbligatorio (e il servizio civile sostitutivo) è sempre utilmente valutabile e, in particolare, deve essere valutato in misura non inferiore di quanto previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici;
è dunque illegittima la disciplina di fonte regolamentare che, per le graduatorie del personale docente, prevede la valutazione del solo servizio militare (o civile) prestato in costanza di nomina.
pagina 3 di 4 I DD.MM. n. 50/21 e n. 89/24 prevedono invece in ogni caso la valutazione del servizio militare o civile, sia di quello prestato in costanza di nomina che di quello prestato in assenza: 6,00 punti per anno per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per anno per i servizi svolti alle dipendenze di altra Amministrazione statale o Ente pubblico;
dunque per il servizio militare, o civile, espletato durante il rapporto di lavoro scolastico assegna lo stesso punteggio che sarebbe spettato al lavoratore qualora il servizio scolastico fosse effettivamente prestato;
se invece non v'è alcuna nomina, il servizio militare o civile prestato è equiparato a qualsiasi altro impiego presso l'Amministrazione, in ciò dovendosi ritenere conforme al citato art. 2050, comma 1. Un effettivo pregiudizio alla posizione di lavoro del personale A.T.A. deriva solo qualora, in presenza di un rapporto di lavoro, sia pure con contratto a tempo determinato, il soggetto sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, vi sarebbe disparità di trattamento in danno di chi svolge il servizio militare o civile;
non altrettanto può ripetersi per chi svolga lo stesso servizio, in assenza di rapporto di lavoro. Non può dunque ritenersi illegittima l'attribuzione di chi ha prestato il servizio militare o civile non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra Amministrazione;
nell'uno come nell'altro caso, il servizio è valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone in contrasto con la normativa richiamata dalla ricorrente, essendo comunque valutato, sia pure diversamente, in ragione della differente situazione. In conseguenza di ciò, poiché nel caso in esame il punteggio deve essere valutato alla luce del D.M. n. 89/24 ed è lo stesso ricorrente ad affermare che ha svolto il servizio militare non in costanza di nomina, non risulta sussistente il suo diritto a vedersi riconosciuto il punteggio di 6,00 punti, come richiesto. Per tali assorbenti ragioni le domande del ricorrente devono essere rigettate, non sussistendo il suo diritto a vedersi attribuito il punteggio richiesto. L'obiettivo contrasto giurisprudenziale sulla questione principale (evidenziato dalla giurisprudenza invocata dal ricorrente) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, comprese quelle della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente decidendo nella controversia n. 2094/25 R. G. LAV. promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, ogni contraria Controparte_9 istanza, domanda ed eccezione respinta, così decide:
- rigetta le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 18.12.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2094/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PO ON e dell'avv. AIELLO ANGELA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PO ON RICORRENTE contro Contr
(C.F. - (C.F. - P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 [...]
Controparte_3
(C.F. , con il patrocinio della dott. ssa
[...] P.IVA_3
, della dott. ssa , della dott. ssa Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e della dot. ssa , elettivamente domiciliato presso il difensore
[...] Controparte_7 dott. ssa Controparte_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 28.7.2025 adiva il Tribunale di Bologna chiedendo che: Parte_1
1) fosse accertato il suo diritto al riconoscimento del punteggio pieno pari a sei punti e fosse condannata - anche in via cautelare – l'Amministrazione alla rettifica del relativo punteggio, con ogni effetto giuridico ed economico, nella graduatoria ATA di III fascia, cui era iscritto.
A tal proposto affermava che: 1) dal 22.4.1992 al 21.4.1993 aveva svolto il servizio militare;
2) era iscritto nelle graduatorie quale personale ATA e Assistente Amministrativo della Provincia di Bologna dall'anno 2011, nella Terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto finalizzate all'attribuzione delle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario ATA – profilo di Assistente Amministrativo (AA); 3) nell'aggiornamento della graduatoria si era visto negare – come in passato – il punteggio per il servizio civile, visto pagina 1 di 4 che il non le aveva mai riconosciuto il punteggio pari a 6 punti per il servizio civile CP_8 svolto non in costanza di rapporto di lavoro;
4) la mancata equiparazione dei punteggi – disposta nei vari DD. MM., da ultimo quelli nn. 50/21 e 89/24 era illegittima perché priva di ogni giustificazione.
Svolgeva, inoltre, insieme alle indicate domande di merito, la relativa domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., affermando la sussistenza del fumus boni iuris in ragione dell'illegittimità degli atti impugnati e, quindi, del suo diritto all'attribuzione del maggior punteggio e quella del periculum in mora in ragione dell'imminente scorrimento delle graduatorie che lo vedeva in una posizione deteriore rispetto a quella che avrebbe dovuto occupare se gli fosse stato riconosciuto il dovuto punteggio e che quindi lo privava di maggiori chance lavorative.
Benché ritualmente evocato in giudizio il non si Controparte_9 costituiva;
all'udienza dell'1.9.2025, all'esito della discussione, il giudice riservava la decisione e con ordinanza del 4.9.2025 rigettava le domande cautelari per difetto del fumus boni iuris.
Nella fase di merito si costituiva il chiedendo il Controparte_9 rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto.
Affermava che il punteggio era stato assegnato sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente nella domanda presentata e che i punteggi stabiliti dai vari DD.MM. erano legittimi.
Integrato il contraddittorio ex art. 102 c.p.c., la causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza del 18.12.2025 con lettura del dispositivo e motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate. Oggetto della presente controversia è costituito dal riconoscimento di 6,00 punti in favore del ricorrente per il servizio militare prestato, non in costanza di rapporto di impiego e dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'inserimento nelle relative graduatorie del personale ATA. Afferma il ricorrente che il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego deve essere equiparato a quello reso in costanza di nomina, con conseguente illegittimità dei DD. MM. nn. 42/09, 44/11, 235/14 e 640/17, nella parte in cui, ai fini della formazione delle graduatorie ATA, non attribuiscono 6 punti agli iscritti che hanno svolto il servizio militare di leva o quelli equiparati non in costanza di nomina, ma anche quella dei DD. MM. n. 50/21 e 89/24 che distinguono fra servizio prestato in costanza di nomina e servizio prestato non in costanza di nomina, attribuendo nel primo caso 6,0 punti e nel secondo solo 0,60. A tal proposito deve anzitutto rilevarsi che lo stesso ricorrente, nelle sue difese, afferma che gli ultimi due DD.MM. distinguono a seconda che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre quelli prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Dunque, secondo i citati DD.MM. nelle graduatorie del personale ATA in esame, il servizio militare di leva o civile prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno - e cioè è valutato come servizio prestato alle dipendenze delle Amministrazioni statali - mentre il servizio militare di leva o civile prestato in costanza di nomina vale 6 punti per anno – e cioè è valutato come servizio prestato presso l'Amministrazione scolastica.
pagina 2 di 4 Afferma il ricorrente che tale disciplina contrasta con quella primaria (e segnatamente con gli artt. 485 e 569 D.l.vo n. 297/94) e, per tale motivo, è illegittima, dovendosi ritenere legittima l'attribuzione – in entrambi i casi – di 6,00 punti senza distinzione. La difesa non convince. L'art. 52, comma 2, Cost. stabilisce che: “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”; l'art. 485, comma 7, D.l.vo n. 297/94 prescrive invece che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”; l'art. 2050 D.l.vo n. 66/10 precisa, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; il successivo comma 2 aggiunge che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”; il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato a un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi: “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu” concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” e che “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit.”, sicché “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore e anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente” (Cass. civ., sez. lav., n. 5679/20; da ultimo ricostruisce in tal senso il rapporto fra norme anche Cass. civ., sez. lav., n. 8586/24 che si pronuncia su DD.MM. anteriori a quello n. 50/21 che non prevedevano nessun punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro). L'art. 2050 citato, sulla valutazione del servizio militare, riguarda anche le graduatorie a esaurimento per l'accesso ai ruoli e il periodo di servizio di leva obbligatorio (e il servizio civile sostitutivo) è sempre utilmente valutabile e, in particolare, deve essere valutato in misura non inferiore di quanto previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici;
è dunque illegittima la disciplina di fonte regolamentare che, per le graduatorie del personale docente, prevede la valutazione del solo servizio militare (o civile) prestato in costanza di nomina.
pagina 3 di 4 I DD.MM. n. 50/21 e n. 89/24 prevedono invece in ogni caso la valutazione del servizio militare o civile, sia di quello prestato in costanza di nomina che di quello prestato in assenza: 6,00 punti per anno per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per anno per i servizi svolti alle dipendenze di altra Amministrazione statale o Ente pubblico;
dunque per il servizio militare, o civile, espletato durante il rapporto di lavoro scolastico assegna lo stesso punteggio che sarebbe spettato al lavoratore qualora il servizio scolastico fosse effettivamente prestato;
se invece non v'è alcuna nomina, il servizio militare o civile prestato è equiparato a qualsiasi altro impiego presso l'Amministrazione, in ciò dovendosi ritenere conforme al citato art. 2050, comma 1. Un effettivo pregiudizio alla posizione di lavoro del personale A.T.A. deriva solo qualora, in presenza di un rapporto di lavoro, sia pure con contratto a tempo determinato, il soggetto sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, vi sarebbe disparità di trattamento in danno di chi svolge il servizio militare o civile;
non altrettanto può ripetersi per chi svolga lo stesso servizio, in assenza di rapporto di lavoro. Non può dunque ritenersi illegittima l'attribuzione di chi ha prestato il servizio militare o civile non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra Amministrazione;
nell'uno come nell'altro caso, il servizio è valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone in contrasto con la normativa richiamata dalla ricorrente, essendo comunque valutato, sia pure diversamente, in ragione della differente situazione. In conseguenza di ciò, poiché nel caso in esame il punteggio deve essere valutato alla luce del D.M. n. 89/24 ed è lo stesso ricorrente ad affermare che ha svolto il servizio militare non in costanza di nomina, non risulta sussistente il suo diritto a vedersi riconosciuto il punteggio di 6,00 punti, come richiesto. Per tali assorbenti ragioni le domande del ricorrente devono essere rigettate, non sussistendo il suo diritto a vedersi attribuito il punteggio richiesto. L'obiettivo contrasto giurisprudenziale sulla questione principale (evidenziato dalla giurisprudenza invocata dal ricorrente) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, comprese quelle della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente decidendo nella controversia n. 2094/25 R. G. LAV. promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, ogni contraria Controparte_9 istanza, domanda ed eccezione respinta, così decide:
- rigetta le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 18.12.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 4 di 4