Art. 3.
Agli oneri di lire 1.500.000.000 e lire 5.000.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvedera' mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli di parte ordinaria e straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Agli oneri di lire 1.500.000.000 e lire 5.000.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvedera' mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli di parte ordinaria e straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.