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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 327 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
, nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Cacciatore Giuseppe Fabio, giusta procura allegata al ricorso intro- duttivo attrice
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall' Controparte_1
avv. Vinciguerra Giuseppe, giusta procura allegata alla memoria di costituzio- ne convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 13 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato l'8 febbraio 2024, , premettendo Parte_1
di avere – in data 10 settembre 2021 – contratto matrimonio con CP_1
, dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto che il Tribunale pro-
[...]
nunciasse la separazione giudiziale dal marito, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che la convivenza coniugale sarebbe divenuta intollerabile a causa della gelosia del e CP_1
della condotta violenta tenuta da quest'ultimo, il quale - in un'occasione -
l'avrebbe aggredita fisicamente, causandole delle lesioni.
Ha chiesto, inoltre, di onerare il a provvedere - mediante terze CP_1
persone - al ritiro dei propri effetti personali e di quelli della di lui madre col- locati presso la casa coniugale.
Costituitosi, con memoria depositata il 29 aprile 2024, Controparte_1
non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha contestato i fatti dedotti dalla ricorrente, deducendo che la causa della crisi sarebbe imputabile alla
[...]
la quale gli avrebbe dedicato delle scarse attenzioni. Inoltre, ha ecce- Pt_2
pito l'inammissibilità della domanda volta alla consegna dei beni personali del
CP_1
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 28 maggio 2024, il giudice delegato, non ravvisando i presup-
- 2 - posti per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c., ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 6 dicembre 2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attrice, conside- rato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si- tuazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Ebbene, nel caso di specie, si osserva come parte attrice ha allegato che a seguito del litigio avvenuto il 16 luglio 2023 il ha adoperato violenza CP_1
fisica, causandole degli evidenti ematomi al braccio.
Tale assunto, non contestato dal il quale ha dichiarato di essersi CP_1
semplicemente difeso ( cfr. verbale di udienza del 28 maggio 2024: rispetto all'episodio narrato in ricorso, preciso che ho dovuto difendermi afferrandole le braccia, in quanto lei, dapprima, ha iniziato a scagliarmi contro degli oggetti, poi, ha provato a graf-
- 3 - fiarmi e a colpirmi con le forbici che teneva in mano), risulta dimostrato dalla produ- zione fotografica, peraltro non contestata dal convenuto, da cui si evince la vasta ecchimosi sull'arto superiore della causata dal in Parte_1 CP_1
quell'occasione, usando violenza fisica nei confronti della moglie, non essen- do, di contro, dimostrato nel corso del giudizio, che lo stesso si sia semplice- mente difesa in modo proporzionale all'asserita aggressione.
A tal proposito, il Collegio intende richiamare il consolidato orienta- mento della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti pro- vato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass.
433/2016).
È stato, altresì, precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebita- bilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriori- tà temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass.
7388/2017; Cass. 35249/2023). Le violenze, infatti, integrano atti che, in ra- gione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti
- 4 - omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente ri- spetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis
(Cass.3925/2018; Cass.31351/2022).
Pertanto, la domanda di addebito proposta dalla va accolta. Parte_1
Venendo al resto, va inammissibile la domanda avanzata dalla Parte_1
volta a condannare il al ritiro dei propri effetti personali dalla casa CP_1
coniugale, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario e non legata a un vincolo di connessione “forte”, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. con la domanda di separazione.
Essendo il soccombente rispetto alla domanda di addebito, va con- CP_1
dannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secon- do i criteri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm., secondo i valori tra i minimi e i medi, tenuto conto della non complessità delle difese.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, defini- tivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio il 10 settembre 2021, tra- CP_2
scritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Palma di Monte- chiaro, anno 2021, parte 2, Serie A, numero 72, con addebito a carico del
CP_1
condanna al pagamento delle spese di lite, sostenute Controparte_1
dalla che liquida in complessivi € 2900,00, oltre € 98,00 quale Parte_1
esborsi, oltre iva e cpa, se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie.
- 5 - Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 28 gennaio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 327 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
, nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Cacciatore Giuseppe Fabio, giusta procura allegata al ricorso intro- duttivo attrice
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall' Controparte_1
avv. Vinciguerra Giuseppe, giusta procura allegata alla memoria di costituzio- ne convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 13 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato l'8 febbraio 2024, , premettendo Parte_1
di avere – in data 10 settembre 2021 – contratto matrimonio con CP_1
, dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto che il Tribunale pro-
[...]
nunciasse la separazione giudiziale dal marito, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che la convivenza coniugale sarebbe divenuta intollerabile a causa della gelosia del e CP_1
della condotta violenta tenuta da quest'ultimo, il quale - in un'occasione -
l'avrebbe aggredita fisicamente, causandole delle lesioni.
Ha chiesto, inoltre, di onerare il a provvedere - mediante terze CP_1
persone - al ritiro dei propri effetti personali e di quelli della di lui madre col- locati presso la casa coniugale.
Costituitosi, con memoria depositata il 29 aprile 2024, Controparte_1
non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha contestato i fatti dedotti dalla ricorrente, deducendo che la causa della crisi sarebbe imputabile alla
[...]
la quale gli avrebbe dedicato delle scarse attenzioni. Inoltre, ha ecce- Pt_2
pito l'inammissibilità della domanda volta alla consegna dei beni personali del
CP_1
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 28 maggio 2024, il giudice delegato, non ravvisando i presup-
- 2 - posti per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c., ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 6 dicembre 2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attrice, conside- rato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si- tuazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Ebbene, nel caso di specie, si osserva come parte attrice ha allegato che a seguito del litigio avvenuto il 16 luglio 2023 il ha adoperato violenza CP_1
fisica, causandole degli evidenti ematomi al braccio.
Tale assunto, non contestato dal il quale ha dichiarato di essersi CP_1
semplicemente difeso ( cfr. verbale di udienza del 28 maggio 2024: rispetto all'episodio narrato in ricorso, preciso che ho dovuto difendermi afferrandole le braccia, in quanto lei, dapprima, ha iniziato a scagliarmi contro degli oggetti, poi, ha provato a graf-
- 3 - fiarmi e a colpirmi con le forbici che teneva in mano), risulta dimostrato dalla produ- zione fotografica, peraltro non contestata dal convenuto, da cui si evince la vasta ecchimosi sull'arto superiore della causata dal in Parte_1 CP_1
quell'occasione, usando violenza fisica nei confronti della moglie, non essen- do, di contro, dimostrato nel corso del giudizio, che lo stesso si sia semplice- mente difesa in modo proporzionale all'asserita aggressione.
A tal proposito, il Collegio intende richiamare il consolidato orienta- mento della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti pro- vato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass.
433/2016).
È stato, altresì, precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebita- bilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriori- tà temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass.
7388/2017; Cass. 35249/2023). Le violenze, infatti, integrano atti che, in ra- gione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti
- 4 - omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente ri- spetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis
(Cass.3925/2018; Cass.31351/2022).
Pertanto, la domanda di addebito proposta dalla va accolta. Parte_1
Venendo al resto, va inammissibile la domanda avanzata dalla Parte_1
volta a condannare il al ritiro dei propri effetti personali dalla casa CP_1
coniugale, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario e non legata a un vincolo di connessione “forte”, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. con la domanda di separazione.
Essendo il soccombente rispetto alla domanda di addebito, va con- CP_1
dannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secon- do i criteri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm., secondo i valori tra i minimi e i medi, tenuto conto della non complessità delle difese.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, defini- tivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio il 10 settembre 2021, tra- CP_2
scritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Palma di Monte- chiaro, anno 2021, parte 2, Serie A, numero 72, con addebito a carico del
CP_1
condanna al pagamento delle spese di lite, sostenute Controparte_1
dalla che liquida in complessivi € 2900,00, oltre € 98,00 quale Parte_1
esborsi, oltre iva e cpa, se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie.
- 5 - Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 28 gennaio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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