Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 2412
CS
Parere definitivo 22 gennaio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’articolo 21-septies della legge n. 241 del 1990

    L'adeguamento dell'algoritmo di calcolo non è riconducibile al paradigma dell'autotutela, ma è espressione del potere di determinazione delle modalità operative per l'erogazione delle tariffe rimodulate. L'erogazione di somme superiori all'ammontare della TFO integra un indebito oggettivo che il Gestore è tenuto a recuperare.

  • Rigettato
    Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito in legge 116 del 2014. Violazione e falsa applicazione del d.m. 5 luglio 2012. Violazione degli articoli 1, 3 e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio di prevedibilità ed irretroattività dell’azione amministrativa. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Irragionevolezza. Arbitrarietà

    Il GSE ha determinato le modalità operative della rimodulazione tariffaria, adeguando la formula matematica al precetto di legge. La tesi dell'appellante contrasta con la lettera e la ratio della normativa "spalma-incentivi", non prevedendo la disciplina due canali di remunerazione ma un'unica fonte costituita dalla tariffa fissa e onnicomprensiva. Non è ravvisabile alcuna penalizzazione degli operatori né lesione dell'affidamento.

  • Rigettato
    Error in iudicando. Violazione dell’articolo 3 della Costituzione. Disparità di trattamento. Irragionevolezza. Sproporzionalità

    Gli impianti di piccola taglia cedono l'energia al GSE a fronte di una tariffa fissa mentre gli impianti di più grandi dimensioni vendono l'energia sul mercato; il rischio di mercato è l'elemento scriminante ed esclude la lamentata disparità di trattamento.

  • Rigettato
    Riproposizione della domanda di accertamento

    La domanda di accertamento è infondata in quanto si basa sulle medesime ragioni addotte a sostegno dell'illegittimità del provvedimento del GSE di rideterminazione della TFO, le quali sono state ritenute infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 2412
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2412
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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