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Articolo 3 della Legge 23 maggio 1956, n. 491
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Legge 23 maggio 1956, n. 491
Articolo 3 della Legge 23 maggio 1956, n. 491
Versione
24 giugno 1956
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio con proprio decreto le occorrenti variazioni.
Entrata in vigore il 24 giugno 1956
Vedi fonte istituzionale
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