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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.3230/2024 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.3230/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. INCARDONA FRANCESCO MARIA parte ricorrente
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. INCARDONA FRANCESCO MARIA parte ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: “• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_2
• ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) il sig. assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da Parte_2 pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla sig.ra che accetta, la quota di proprietà del seguente bene Parte_1 immobile, sito in Comune di Novara, per la quota di 1000/100: IDENTIFICAZIONE Appartamento posto al piano terra, distinto con il numero d'interno 8, composto da 5 vani, ingresso, cucina, bagno e tre camere, confinante a nord con vano scala ed atrio comuni, ad est con cortile comune, a sud con passaggio pedonale ed a ovest con Corso Risorgimento, con cantina di pertinenza;
confinante quest'ultima con a nord corridoio comune, ad est corridoio e cantina “g”, a sud passaggio pedonale e ad ovest con fontana. Contraddistinti al N.C.E.U. del Comune Censuario di Novara al foglio n. 37, mappale n. 1123/2, zona censuaria 2, cat. A/3, classe 2, vani 5,0, R.C. euro 387,34.
PROVENIENZA quanto trasferito è pervenuto al sig in forza del seguente atto: Parte_2
- Compravendita da parte di e a rogito Notaio repertorio n. 209394, raccolta n. 24724 CP_1 Persona_1 in data .17.05.2002, registrato presso l'Ufficio del Registro di Novara in data 29.05.2002 al n. 2460 serie 1 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara in data 07.06.2002 al n. 10254 d'ordine e n. 7075 di formalità. LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 Ai sensi della citata legge e successive modifiche ed integrazioni, il sig. dichiara e garantisce, edotto delle Parte_2 sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del T.U. n. 445/2000: che la costruzione degli immobili in oggetto risulta avvenuta in epoca anteriore al 1.9.1967 in conseguenza di licenza edilizia in conformità e che da detta data ad oggi nessuna opera soggetta a concessione edilizia in sanatoria è stata posta in essere. LEGGE 30 LUGLIO 2010 N.122 Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data 03/12/1965, prot. n. T310493, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante sostanziale. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa. La Parte alienante dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, la sig.ra diviene piena ed esclusiva Parte_1 proprietaria degli immobili dianzi descritti. In ogni caso il sig. rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca Parte_2 legale nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento alla sig.ra delle quote di beni Parte_1 immobili a questa trasferite e descritte dianzi con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità. All'atto della sottoscrizione del verbale di udienza la sig.ra è immessa nel possesso esclusivo dell'immobile di Parte_1 cui il sig. restituisce le chiavi. Parte_2
2) La trascrizione del suddetto atto nei registri catastali sarà a carico esclusivo della sig.r ; Parte_1
3) in subordine, che il Giudice autorizzi le parti, in sede di omologa della separazione consensuale, a stipulare un atto notarile per la trasmissione della proprietà dell'immobile di cui alle condizioni di separazione, avanti il notaio da concordare tra le parti.
******** CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all''esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili
• dichiarare la cessazione degli effetti civili tra di loro contratto in Novara il 19.12.2008 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Novara all'atto n. 207 parte I - anno 2008;
• ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione di cui al punto 1 1) il sig. assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da Parte_2 pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla sig.ra che accetta, la quota di proprietà del seguente bene Parte_1 immobile, sito in Comune di Novara, per la quota di 1000/100: IDENTIFICAZIONE Appartamento posto al piano terra, distinto con il numero d'interno 8, composto da 5 vani, ingresso, cucina, bagno e tre camere, confinante a nord con vano scala ed atrio comuni, ad est con cortile comune, a sud con passaggio pedonale ed a ovest con Corso Risorgimento, con cantina di pertinenza;
confinante quest'ultima con a nord corridoio comune, ad est corridoio e cantina “g”, a sud passaggio pedonale e ad ovest con fontana. Contraddistinti al N.C.E.U. del Comune Censuario di Novara al foglio n. 37, mappale n. 1123/2, zona censuaria 2, cat. A/3, classe 2, vani 5,0, R.C. euro 387,34. PROVENIENZA quanto trasferito è pervenuto al sig in forza del seguente atto: Parte_2
- Compravendita da parte di e a rogito Notaio repertorio n. 209394, raccolta n. 24724 CP_1 Persona_1 in data .17.05.2002, registrato presso l'Ufficio del Registro di Novara in data 29.05.2002 al n. 2460 serie 1 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara in data 07.06.2002 al n. 10254 d'ordine e n. 7075 di formalità. LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 Ai sensi della citata legge e successive modifiche ed integrazioni, il sig. dichiara e garantisce, edotto delle Parte_2 sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del T.U. n. 445/2000: che la costruzione degli immobili in oggetto risulta avvenuta in epoca anteriore al 1.9.1967 in conseguenza di licenza edilizia in conformità e che da detta data ad oggi nessuna opera soggetta a concessione edilizia in sanatoria è stata posta in essere. LEGGE 30 LUGLIO 2010 N.122 Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data 03/12/1965, prot. n. T310493, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante sostanziale. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa. La Parte alienante dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, la sig.ra diviene piena ed esclusiva Parte_1 proprietaria degli immobili dianzi descritti. In ogni caso il sig. rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di separazione relativamente Parte_2 al trasferimento alla sig.ra . delle quote di beni immobili a questa trasferite e descritte dianzi con esonero del Parte_1 signor Conservatore da qualsiasi responsabilità. All'atto della sottoscrizione del verbale di udienza la sig.ra è immessa nel possesso esclusivo dell'immobile di Parte_1 cui il sig. restituisce le chiavi. Parte_2
2) La trascrizione del suddetto atto nei registri catastali sarà a carico esclusivo della sig.r . Parte_1
3) in subordine, che il Giudice autorizzi le parti, in sede di omologa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a stipulare un atto notarile per la trasmissione della proprietà dell'immobile di cui alle condizioni di separazione, avanti il notaio da concordare tra le parti.”
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2024, le parti hanno adito il Tribunale per chiedere la separazione personale e la successiva declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le conclusioni di cui sopra.
All'udienza dell'11/11/2025, dato atto della regolare costituzione del contraddittorio, alla presenza del Funzionario AUPP, è stata data lettura delle condizioni di separazione e delle condizioni di cui al verbale di udienza, da intendersi in questa sede integralmente richiamato. Quindi, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
****
Va pronunciata la separazione personale tra e ricorrendo i presupposti Parte_1 Controparte_2 di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di entrambe le parti il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Il Collegio ritiene di dover ratificare le altre condizion concordate tra le parti, in quanto conformi alle norme di legge.
Le spese saranno valutate all'esito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) omologa e prende atto delle condizioni concordate tra le parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) dispone la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, con separata ordinanza;
5) spese valutate all'esito della procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 27/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.3230/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. INCARDONA FRANCESCO MARIA parte ricorrente
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. INCARDONA FRANCESCO MARIA parte ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: “• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_2
• ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) il sig. assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da Parte_2 pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla sig.ra che accetta, la quota di proprietà del seguente bene Parte_1 immobile, sito in Comune di Novara, per la quota di 1000/100: IDENTIFICAZIONE Appartamento posto al piano terra, distinto con il numero d'interno 8, composto da 5 vani, ingresso, cucina, bagno e tre camere, confinante a nord con vano scala ed atrio comuni, ad est con cortile comune, a sud con passaggio pedonale ed a ovest con Corso Risorgimento, con cantina di pertinenza;
confinante quest'ultima con a nord corridoio comune, ad est corridoio e cantina “g”, a sud passaggio pedonale e ad ovest con fontana. Contraddistinti al N.C.E.U. del Comune Censuario di Novara al foglio n. 37, mappale n. 1123/2, zona censuaria 2, cat. A/3, classe 2, vani 5,0, R.C. euro 387,34.
PROVENIENZA quanto trasferito è pervenuto al sig in forza del seguente atto: Parte_2
- Compravendita da parte di e a rogito Notaio repertorio n. 209394, raccolta n. 24724 CP_1 Persona_1 in data .17.05.2002, registrato presso l'Ufficio del Registro di Novara in data 29.05.2002 al n. 2460 serie 1 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara in data 07.06.2002 al n. 10254 d'ordine e n. 7075 di formalità. LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 Ai sensi della citata legge e successive modifiche ed integrazioni, il sig. dichiara e garantisce, edotto delle Parte_2 sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del T.U. n. 445/2000: che la costruzione degli immobili in oggetto risulta avvenuta in epoca anteriore al 1.9.1967 in conseguenza di licenza edilizia in conformità e che da detta data ad oggi nessuna opera soggetta a concessione edilizia in sanatoria è stata posta in essere. LEGGE 30 LUGLIO 2010 N.122 Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data 03/12/1965, prot. n. T310493, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante sostanziale. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa. La Parte alienante dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, la sig.ra diviene piena ed esclusiva Parte_1 proprietaria degli immobili dianzi descritti. In ogni caso il sig. rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca Parte_2 legale nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento alla sig.ra delle quote di beni Parte_1 immobili a questa trasferite e descritte dianzi con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità. All'atto della sottoscrizione del verbale di udienza la sig.ra è immessa nel possesso esclusivo dell'immobile di Parte_1 cui il sig. restituisce le chiavi. Parte_2
2) La trascrizione del suddetto atto nei registri catastali sarà a carico esclusivo della sig.r ; Parte_1
3) in subordine, che il Giudice autorizzi le parti, in sede di omologa della separazione consensuale, a stipulare un atto notarile per la trasmissione della proprietà dell'immobile di cui alle condizioni di separazione, avanti il notaio da concordare tra le parti.
******** CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all''esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili
• dichiarare la cessazione degli effetti civili tra di loro contratto in Novara il 19.12.2008 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Novara all'atto n. 207 parte I - anno 2008;
• ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione di cui al punto 1 1) il sig. assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da Parte_2 pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla sig.ra che accetta, la quota di proprietà del seguente bene Parte_1 immobile, sito in Comune di Novara, per la quota di 1000/100: IDENTIFICAZIONE Appartamento posto al piano terra, distinto con il numero d'interno 8, composto da 5 vani, ingresso, cucina, bagno e tre camere, confinante a nord con vano scala ed atrio comuni, ad est con cortile comune, a sud con passaggio pedonale ed a ovest con Corso Risorgimento, con cantina di pertinenza;
confinante quest'ultima con a nord corridoio comune, ad est corridoio e cantina “g”, a sud passaggio pedonale e ad ovest con fontana. Contraddistinti al N.C.E.U. del Comune Censuario di Novara al foglio n. 37, mappale n. 1123/2, zona censuaria 2, cat. A/3, classe 2, vani 5,0, R.C. euro 387,34. PROVENIENZA quanto trasferito è pervenuto al sig in forza del seguente atto: Parte_2
- Compravendita da parte di e a rogito Notaio repertorio n. 209394, raccolta n. 24724 CP_1 Persona_1 in data .17.05.2002, registrato presso l'Ufficio del Registro di Novara in data 29.05.2002 al n. 2460 serie 1 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara in data 07.06.2002 al n. 10254 d'ordine e n. 7075 di formalità. LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 Ai sensi della citata legge e successive modifiche ed integrazioni, il sig. dichiara e garantisce, edotto delle Parte_2 sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del T.U. n. 445/2000: che la costruzione degli immobili in oggetto risulta avvenuta in epoca anteriore al 1.9.1967 in conseguenza di licenza edilizia in conformità e che da detta data ad oggi nessuna opera soggetta a concessione edilizia in sanatoria è stata posta in essere. LEGGE 30 LUGLIO 2010 N.122 Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data 03/12/1965, prot. n. T310493, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante sostanziale. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa. La Parte alienante dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, la sig.ra diviene piena ed esclusiva Parte_1 proprietaria degli immobili dianzi descritti. In ogni caso il sig. rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di separazione relativamente Parte_2 al trasferimento alla sig.ra . delle quote di beni immobili a questa trasferite e descritte dianzi con esonero del Parte_1 signor Conservatore da qualsiasi responsabilità. All'atto della sottoscrizione del verbale di udienza la sig.ra è immessa nel possesso esclusivo dell'immobile di Parte_1 cui il sig. restituisce le chiavi. Parte_2
2) La trascrizione del suddetto atto nei registri catastali sarà a carico esclusivo della sig.r . Parte_1
3) in subordine, che il Giudice autorizzi le parti, in sede di omologa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a stipulare un atto notarile per la trasmissione della proprietà dell'immobile di cui alle condizioni di separazione, avanti il notaio da concordare tra le parti.”
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2024, le parti hanno adito il Tribunale per chiedere la separazione personale e la successiva declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le conclusioni di cui sopra.
All'udienza dell'11/11/2025, dato atto della regolare costituzione del contraddittorio, alla presenza del Funzionario AUPP, è stata data lettura delle condizioni di separazione e delle condizioni di cui al verbale di udienza, da intendersi in questa sede integralmente richiamato. Quindi, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
****
Va pronunciata la separazione personale tra e ricorrendo i presupposti Parte_1 Controparte_2 di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di entrambe le parti il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Il Collegio ritiene di dover ratificare le altre condizion concordate tra le parti, in quanto conformi alle norme di legge.
Le spese saranno valutate all'esito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) omologa e prende atto delle condizioni concordate tra le parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) dispone la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, con separata ordinanza;
5) spese valutate all'esito della procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 27/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO