TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7188
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 23 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
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Sentenza 22 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del meccanismo di payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispondente a finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non lesivo dei principi costituzionali.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa ed evidenza pubblica

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano e che la normativa del 2022 abbia reso operative procedure già esistenti senza innovare l'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Violazione delle norme sulla prescrizione e dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A.

    Le censure sono infondate. Già dall'entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2015, il sistema del payback era noto, sia per le quote di ripiano che per la misura del concorso delle singole aziende. La determinazione del tetto di spesa regionale è avvenuta nel 2019, ma la misura del tetto nazionale era già nota e confermata per tutte le regioni. Le imprese dovevano considerare l'alea e i rischi contrattuali.

  • Rigettato
    Violazione delle procedure di evidenza pubblica

    Il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sull'esito delle gare pubbliche né sul prezzo finale dei prodotti. Non altera l'equilibrio economico dei contratti e agisce esternamente sulla sfera patrimoniale dei fornitori in modo prevedibile, dato che le imprese erano consapevoli dell'esistenza di un tetto di spesa e del possibile ripiano.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per difetto di giurisdizione. L'atto regionale ha carattere meramente attuativo-esecutivo e tecnico-contabile, senza esercitare un potere autoritativo discrezionale. Si limita a verificare la coerenza del fatturato e a compilare un elenco di aziende e importi, basandosi su normative e atti statali. La controversia verte su un diritto soggettivo patrimoniale, di competenza del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7188
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7188
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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