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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/10/2025, n. 4496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4496 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3925/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AU GH Presidente relatrice
AN IN CE
RE RC CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3925/2025 , avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CASTAURO MARIA GRAZIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. BORSADOLI FRANCESCA, che unitamente all'Avv. SCARONI SILVIA, lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 21.10.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“Le parti dopo un proficuo confronto hanno raggiunto un accordo ed intendono consensualizzare la separazione personale pendente e alle seguenti condizioni:
- vita separata con obbligo di reciproco rispetto;
- affido condiviso dei figli che vivranno prevalentemente con la mamma presso l'abitazione in
Brescia, 25125, Villaggio Sereno Via I n. 19 che le verrà assegnata sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
- il padre si impegna a lasciare la casa coniugale e ad asportare tutti i suoi beni il prima possibile reperendo una soluzione abitativa diversa e non appena potrà trasferendosi nell'immobile in comproprietà della coppia ed attualmente locato a terzi;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desidera previo accordo con la mamma e compatibilmente agli impegni dei figli e comunque almeno cinque giorni a settimana, prevedendo che dal lunedì al venerdì li prelevi dalla casa materna alle ore 17 e ve li riaccompagni alle ore 19. Le vacanze estive, di Pasqua e di Natale manterranno la regolamentazione delle frequentazioni prevista per il restante periodo dell'anno,salvo accordi tra gli ex coniugi;
- il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre la somma di euro 250,00 a figlio mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT e il 100% delle spese straordinarie secondo Protocollo in uso al Tribunale di Brescia;
- la signora incasserà direttamente anche il 100% dell'assegno unico, le detrazioni fiscali Pt_1 per i figli saranno al 100% in capo al Sig. . CP_1
- la sig.ra nulla percepirà a titolo di assegno di mantenimento desiderando Ella rendersi Pt_1 autonoma e provvedere a sè stessa con le sue forze;
- quanto ai rapporti patrimoniali tra le parti, il sig. seguiterà a farsi carico del mutuo sulla CP_1 casa familiare e del pagamento del finanziamento relativo all'ulteriore immobile in comproprietà tra le parti, attualmente locato, percependo il 100% del canone di locazione relativo allo stesso immobile che verrà utilizzato per il pagamento del mutuo;
- spese di lite compensate tra le parti .”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Forlì (FC) in data 18.2.2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Forlì al n. 20, parte I, anno 2009, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione sono nati i figli il 3.6.2009 e il 4.1.2017. Per_1 Per_2
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente si è costituito in giudizio, e, anteriormente alla prima udienza dinanzi al CE delegato, le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia, e hanno precisato congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe;
il CE delegato, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti i figli minori - la cui audizione può essere esclusa in quanto superflua in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità, le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse degli stessi e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.10.2025
La Presidente estensora
AU GH
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AU GH Presidente relatrice
AN IN CE
RE RC CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3925/2025 , avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CASTAURO MARIA GRAZIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. BORSADOLI FRANCESCA, che unitamente all'Avv. SCARONI SILVIA, lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 21.10.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“Le parti dopo un proficuo confronto hanno raggiunto un accordo ed intendono consensualizzare la separazione personale pendente e alle seguenti condizioni:
- vita separata con obbligo di reciproco rispetto;
- affido condiviso dei figli che vivranno prevalentemente con la mamma presso l'abitazione in
Brescia, 25125, Villaggio Sereno Via I n. 19 che le verrà assegnata sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
- il padre si impegna a lasciare la casa coniugale e ad asportare tutti i suoi beni il prima possibile reperendo una soluzione abitativa diversa e non appena potrà trasferendosi nell'immobile in comproprietà della coppia ed attualmente locato a terzi;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desidera previo accordo con la mamma e compatibilmente agli impegni dei figli e comunque almeno cinque giorni a settimana, prevedendo che dal lunedì al venerdì li prelevi dalla casa materna alle ore 17 e ve li riaccompagni alle ore 19. Le vacanze estive, di Pasqua e di Natale manterranno la regolamentazione delle frequentazioni prevista per il restante periodo dell'anno,salvo accordi tra gli ex coniugi;
- il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre la somma di euro 250,00 a figlio mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT e il 100% delle spese straordinarie secondo Protocollo in uso al Tribunale di Brescia;
- la signora incasserà direttamente anche il 100% dell'assegno unico, le detrazioni fiscali Pt_1 per i figli saranno al 100% in capo al Sig. . CP_1
- la sig.ra nulla percepirà a titolo di assegno di mantenimento desiderando Ella rendersi Pt_1 autonoma e provvedere a sè stessa con le sue forze;
- quanto ai rapporti patrimoniali tra le parti, il sig. seguiterà a farsi carico del mutuo sulla CP_1 casa familiare e del pagamento del finanziamento relativo all'ulteriore immobile in comproprietà tra le parti, attualmente locato, percependo il 100% del canone di locazione relativo allo stesso immobile che verrà utilizzato per il pagamento del mutuo;
- spese di lite compensate tra le parti .”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Forlì (FC) in data 18.2.2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Forlì al n. 20, parte I, anno 2009, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione sono nati i figli il 3.6.2009 e il 4.1.2017. Per_1 Per_2
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente si è costituito in giudizio, e, anteriormente alla prima udienza dinanzi al CE delegato, le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia, e hanno precisato congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe;
il CE delegato, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti i figli minori - la cui audizione può essere esclusa in quanto superflua in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità, le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse degli stessi e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.10.2025
La Presidente estensora
AU GH
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209