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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1254/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2497/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLL.PAGAMENTO n. 18586967 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 15/12/2023 al Comune di Paternò e a AR s.r.l., qui inviato con PEC del 22/03/2024 e iscritto al n. 2497/2024 R.G.R., Ricorrente_1 ha proposto ricorso, avverso l'intimazione di pagamento n. 18586967 del 22.09.2023 notificata il 03.11.2023 della complessiva somma di € 482,21 per IMU 2016. La ricorrente deduceva:
1. Nullità e comunque invalidità dell'atto di sollecito per mancanza di atti prodromici;
2. Carenza di legittimazione passiva della ricorrente in relazione all'atto impugnato;
3. Intervenuta prescrizione;
4. Carenza di potere del concessionario;
5. In subordine, invalida sottoscrizione del sollecito di pagamento. Chiedeva
l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite.
§2. Si costituivano in giudizio AR e il Comune di Paternò, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
§3. Con successiva memoria, depositata in data 28/01/2026, la ricorrente ulteriormente precisava e dettagliava le proprie difese.
§4. All'odierna udienza era presente soltanto il difensore di AR, che ha insistito nelle proprie deduzioni. Nessun altro era presente. Indi il Giudice ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Il ricorso è infondato.
§6. Con il primo motivo, la ricorrente impugna il sollecito di pagamento n. 18586967 relativo all'IMU per l'anno 2016, dovuta al Comune di Paternò, deducendo vizi afferenti alla legittimità della pretesa impositiva.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Dagli atti di causa risulta che, in relazione al tributo in contestazione, il Comune di Paternò ha emesso l'avviso di accertamento n. 3872 in data 24 settembre 2021, provvedendo alla sua notificazione a mezzo posta in data 9 novembre 2021 (cfr. doc. 1), con avviso di giacenza e deposito presso la casa comunale.
La notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza (dopo dieci giorni) alla data del 19/11/2021, in conseguenza del mancato ritiro dell'atto da parte della destinataria.
Non ha pregio l'eccezione, formulata dalla ricorrente nella memoria illustrativa, con la quale si contesta la mancata corrispondenza tra l'identificativo della raccomandata n. 618463318264 e l'avviso di accertamento che avrebbe dovuto essere contenuto nel relativo plico e, correlativamente, si assume mancare la prova che l'avviso di accertamento prodotto sia stato inviato con la predetta raccomandata. Dalla busta in atti si desume che l'avviso di accertamento in questione è stato inviato a mezzo raccomandata n. 61846331826-4 all'indirizzo della ricorrente in Ragalna, Indirizzo_1, né la ricorrente, che ne aveva l'onere – atteso il principio di vicinanza della prova – ha allegato o provato che tale busta contenesse un atto diverso da quello sottostante all'impugnata intimazione.
Inoltre, la notificazione è stata eseguita direttamente dall'Amministrazione comunale a mezzo del servizio postale ordinario, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi di notifica diretta degli atti impositivi effettuata dall'ente impositore a mezzo posta, trovano applicazione le norme che disciplinano il servizio postale ordinario, e non quelle di cui alla legge n. 890 del 1982, con la conseguenza che non è richiesta la comunicazione di avvenuta notifica (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 8293/2018).
La Suprema Corte ha inoltre precisato che, in caso di mancato recapito dell'atto per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale (Cass. n. 10131/2020).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha mai impugnato l'avviso di accertamento in sede giurisdizionale, sicché lo stesso è divenuto definitivo. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione del successivo sollecito di pagamento per motivi che attengono al merito della pretesa tributaria, risultando la contribuente decaduta dal diritto di farli valere.
Pertanto, il ricorso proposto avverso il sollecito di pagamento per vizi diversi da quelli propri dell'atto deve ritenersi tardivo e inammissibile, essendo la pretesa impositiva ormai definitivamente cristallizzata.
La rituale notifica dell'avviso di accertamento legittima, altresì, la successiva attività di riscossione, ivi compresa la notifica del sollecito di pagamento da parte del concessionario. Sul punto, l'eccezione sollevata dalla ricorrente è priva di fondamento.
§6. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non essere titolare di immobili siti nel Comune di Paternò.
L'assunto è smentito dalla documentazione in atti. Dalla visura catastale prodotta (docc. 3-4) risulta, infatti, che la ricorrente è stata nuda proprietaria, in regime di separazione dei beni, fino al 2 dicembre 2023, dell'immobile sito in Paternò, Indirizzo_2.
Ne consegue l'infondatezza della censura.
§7. Con il terzo motivo, la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Anche tale doglianza non coglie nel segno.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, gli enti locali devono notificare gli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Trattandosi di IMU per l'anno 2016, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre
2021. Come sopra evidenziato, il Comune di Paternò ha notificato l'avviso di accertamento n. 3872/2021 in data 9 novembre 2021, dunque nel pieno rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge.
Dalla notifica dell'avviso di accertamento decorre il termine di prescrizione del credito tributario. Ai tributi locali si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., trattandosi di prestazioni periodiche. Nel caso di specie, la notificazione dell'avviso di accertamento ha determinato, ai sensi degli artt. 2943 e
2945 c.c., l'interruzione del termine di prescrizione e la sua rinnovazione per ulteriori cinque anni. Ne consegue che il termine prescrizionale risulta tuttora pendente, essendo destinato a spirare non prima del
10 dicembre 2026.
Il sollecito di pagamento opposto, notificato in data 23 ottobre 2023, deve pertanto ritenersi tempestivo e la pretesa tributaria del Comune di Paternò pienamente esigibile.
§8. Sono infondati anche i motivi quarto e quinto, con i quali la ricorrente deduce la nullità dell'atto opposto per carenza di potere e di legittimazione del soggetto emittente.
L'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997 consente agli enti locali di affidare a soggetti terzi, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del medesimo decreto, le attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate. Nel caso di specie, Area S.r.l. risulta regolarmente iscritta al predetto albo ed ha ricevuto dal
Comune di Paternò l'incarico di procedere alla riscossione dei tributi comunali in forza della
Determinazione n. 29 del 22 giugno 2023 (doc. 2).
Nell'atto opposto è, peraltro, espressamente indicato che Area S.r.l., in persona del legale rappresentante, è concessionaria della riscossione iscritta al n. 178 dell'albo ministeriale ed è stata incaricata dall'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 477, della legge n. 266 del 2005.
Non merita accoglimento neppure la censura secondo cui il sollecito di pagamento sarebbe atto di esclusiva competenza dell'ente impositore. L'art. 1, commi 792 e 795, della legge n. 160 del 2019, nel disciplinare l'accertamento esecutivo dei tributi locali, non prevede alcun divieto in capo al concessionario di procedere alla notificazione del sollecito, una volta che l'avviso di accertamento sia divenuto titolo esecutivo ed il carico sia stato affidato al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
Ne consegue che Area S.r.l., in forza dell'incarico ricevuto, ha legittimamente proseguito l'iter di riscossione, provvedendo alla notificazione del sollecito di pagamento ex art. 1, comma 795, della legge n. 160 del 2019.
§9. È infondato, infine, il motivo di ricorso relativo alla dedotta nullità dell'atto per mancanza di sottoscrizione autografa.
L'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995 dispone che la firma autografa sugli atti di liquidazione e accertamento dei tributi locali è validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora gli atti siano prodotti mediante sistemi informativi automatizzati. Trattasi di norma speciale, tuttora vigente, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 9079/2015; Cass. n. 6736/2015; Cass. n. 20362/2017; Cass. n. 29820/2021).
Nel caso di specie, l'atto opposto risulta chiaramente emesso mediante sistemi informativi automatizzati ed è munito di sottoscrizione a stampa, idonea a ricondurre con certezza l'atto al soggetto emittente. Ne consegue la piena legittimità dell'operato di Area S.r.l.
§10. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
§11. Le spese vanno con la soccombenza, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, quelle in favore di AR, al procuratore di questa dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.300,00= oltre accessori, per ciascuno, in favore di AR e del Comune di Paternò. Distrae le spese in favore di AR al procuratore di questa, dichiaratosi antistatario.
Catania, 09.02.2026.
Il Giudice Estensore
ES PU
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2497/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLL.PAGAMENTO n. 18586967 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 15/12/2023 al Comune di Paternò e a AR s.r.l., qui inviato con PEC del 22/03/2024 e iscritto al n. 2497/2024 R.G.R., Ricorrente_1 ha proposto ricorso, avverso l'intimazione di pagamento n. 18586967 del 22.09.2023 notificata il 03.11.2023 della complessiva somma di € 482,21 per IMU 2016. La ricorrente deduceva:
1. Nullità e comunque invalidità dell'atto di sollecito per mancanza di atti prodromici;
2. Carenza di legittimazione passiva della ricorrente in relazione all'atto impugnato;
3. Intervenuta prescrizione;
4. Carenza di potere del concessionario;
5. In subordine, invalida sottoscrizione del sollecito di pagamento. Chiedeva
l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite.
§2. Si costituivano in giudizio AR e il Comune di Paternò, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
§3. Con successiva memoria, depositata in data 28/01/2026, la ricorrente ulteriormente precisava e dettagliava le proprie difese.
§4. All'odierna udienza era presente soltanto il difensore di AR, che ha insistito nelle proprie deduzioni. Nessun altro era presente. Indi il Giudice ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Il ricorso è infondato.
§6. Con il primo motivo, la ricorrente impugna il sollecito di pagamento n. 18586967 relativo all'IMU per l'anno 2016, dovuta al Comune di Paternò, deducendo vizi afferenti alla legittimità della pretesa impositiva.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Dagli atti di causa risulta che, in relazione al tributo in contestazione, il Comune di Paternò ha emesso l'avviso di accertamento n. 3872 in data 24 settembre 2021, provvedendo alla sua notificazione a mezzo posta in data 9 novembre 2021 (cfr. doc. 1), con avviso di giacenza e deposito presso la casa comunale.
La notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza (dopo dieci giorni) alla data del 19/11/2021, in conseguenza del mancato ritiro dell'atto da parte della destinataria.
Non ha pregio l'eccezione, formulata dalla ricorrente nella memoria illustrativa, con la quale si contesta la mancata corrispondenza tra l'identificativo della raccomandata n. 618463318264 e l'avviso di accertamento che avrebbe dovuto essere contenuto nel relativo plico e, correlativamente, si assume mancare la prova che l'avviso di accertamento prodotto sia stato inviato con la predetta raccomandata. Dalla busta in atti si desume che l'avviso di accertamento in questione è stato inviato a mezzo raccomandata n. 61846331826-4 all'indirizzo della ricorrente in Ragalna, Indirizzo_1, né la ricorrente, che ne aveva l'onere – atteso il principio di vicinanza della prova – ha allegato o provato che tale busta contenesse un atto diverso da quello sottostante all'impugnata intimazione.
Inoltre, la notificazione è stata eseguita direttamente dall'Amministrazione comunale a mezzo del servizio postale ordinario, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi di notifica diretta degli atti impositivi effettuata dall'ente impositore a mezzo posta, trovano applicazione le norme che disciplinano il servizio postale ordinario, e non quelle di cui alla legge n. 890 del 1982, con la conseguenza che non è richiesta la comunicazione di avvenuta notifica (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 8293/2018).
La Suprema Corte ha inoltre precisato che, in caso di mancato recapito dell'atto per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale (Cass. n. 10131/2020).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha mai impugnato l'avviso di accertamento in sede giurisdizionale, sicché lo stesso è divenuto definitivo. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione del successivo sollecito di pagamento per motivi che attengono al merito della pretesa tributaria, risultando la contribuente decaduta dal diritto di farli valere.
Pertanto, il ricorso proposto avverso il sollecito di pagamento per vizi diversi da quelli propri dell'atto deve ritenersi tardivo e inammissibile, essendo la pretesa impositiva ormai definitivamente cristallizzata.
La rituale notifica dell'avviso di accertamento legittima, altresì, la successiva attività di riscossione, ivi compresa la notifica del sollecito di pagamento da parte del concessionario. Sul punto, l'eccezione sollevata dalla ricorrente è priva di fondamento.
§6. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non essere titolare di immobili siti nel Comune di Paternò.
L'assunto è smentito dalla documentazione in atti. Dalla visura catastale prodotta (docc. 3-4) risulta, infatti, che la ricorrente è stata nuda proprietaria, in regime di separazione dei beni, fino al 2 dicembre 2023, dell'immobile sito in Paternò, Indirizzo_2.
Ne consegue l'infondatezza della censura.
§7. Con il terzo motivo, la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Anche tale doglianza non coglie nel segno.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, gli enti locali devono notificare gli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Trattandosi di IMU per l'anno 2016, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre
2021. Come sopra evidenziato, il Comune di Paternò ha notificato l'avviso di accertamento n. 3872/2021 in data 9 novembre 2021, dunque nel pieno rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge.
Dalla notifica dell'avviso di accertamento decorre il termine di prescrizione del credito tributario. Ai tributi locali si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., trattandosi di prestazioni periodiche. Nel caso di specie, la notificazione dell'avviso di accertamento ha determinato, ai sensi degli artt. 2943 e
2945 c.c., l'interruzione del termine di prescrizione e la sua rinnovazione per ulteriori cinque anni. Ne consegue che il termine prescrizionale risulta tuttora pendente, essendo destinato a spirare non prima del
10 dicembre 2026.
Il sollecito di pagamento opposto, notificato in data 23 ottobre 2023, deve pertanto ritenersi tempestivo e la pretesa tributaria del Comune di Paternò pienamente esigibile.
§8. Sono infondati anche i motivi quarto e quinto, con i quali la ricorrente deduce la nullità dell'atto opposto per carenza di potere e di legittimazione del soggetto emittente.
L'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997 consente agli enti locali di affidare a soggetti terzi, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del medesimo decreto, le attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate. Nel caso di specie, Area S.r.l. risulta regolarmente iscritta al predetto albo ed ha ricevuto dal
Comune di Paternò l'incarico di procedere alla riscossione dei tributi comunali in forza della
Determinazione n. 29 del 22 giugno 2023 (doc. 2).
Nell'atto opposto è, peraltro, espressamente indicato che Area S.r.l., in persona del legale rappresentante, è concessionaria della riscossione iscritta al n. 178 dell'albo ministeriale ed è stata incaricata dall'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 477, della legge n. 266 del 2005.
Non merita accoglimento neppure la censura secondo cui il sollecito di pagamento sarebbe atto di esclusiva competenza dell'ente impositore. L'art. 1, commi 792 e 795, della legge n. 160 del 2019, nel disciplinare l'accertamento esecutivo dei tributi locali, non prevede alcun divieto in capo al concessionario di procedere alla notificazione del sollecito, una volta che l'avviso di accertamento sia divenuto titolo esecutivo ed il carico sia stato affidato al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
Ne consegue che Area S.r.l., in forza dell'incarico ricevuto, ha legittimamente proseguito l'iter di riscossione, provvedendo alla notificazione del sollecito di pagamento ex art. 1, comma 795, della legge n. 160 del 2019.
§9. È infondato, infine, il motivo di ricorso relativo alla dedotta nullità dell'atto per mancanza di sottoscrizione autografa.
L'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995 dispone che la firma autografa sugli atti di liquidazione e accertamento dei tributi locali è validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora gli atti siano prodotti mediante sistemi informativi automatizzati. Trattasi di norma speciale, tuttora vigente, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 9079/2015; Cass. n. 6736/2015; Cass. n. 20362/2017; Cass. n. 29820/2021).
Nel caso di specie, l'atto opposto risulta chiaramente emesso mediante sistemi informativi automatizzati ed è munito di sottoscrizione a stampa, idonea a ricondurre con certezza l'atto al soggetto emittente. Ne consegue la piena legittimità dell'operato di Area S.r.l.
§10. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
§11. Le spese vanno con la soccombenza, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, quelle in favore di AR, al procuratore di questa dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.300,00= oltre accessori, per ciascuno, in favore di AR e del Comune di Paternò. Distrae le spese in favore di AR al procuratore di questa, dichiaratosi antistatario.
Catania, 09.02.2026.
Il Giudice Estensore
ES PU