Art. 18. Disposizioni transitorie e finali 1. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove leggi regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale e regionale vigente.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 17 e dal successivo comma 3, il trasferimento delle funzioni previste dal presente decreto decorre dal trentesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, fermo il compimento dei procedimenti gia' iniziati, alla data del trasferimento delle funzioni, con oneri a carico dello Stato.
3. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, rimangono ferme le funzioni amministrative degli organi dello Stato riguardanti il procedimento di elezione degli enti locali.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 17 e dal successivo comma 3, il trasferimento delle funzioni previste dal presente decreto decorre dal trentesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, fermo il compimento dei procedimenti gia' iniziati, alla data del trasferimento delle funzioni, con oneri a carico dello Stato.
3. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, rimangono ferme le funzioni amministrative degli organi dello Stato riguardanti il procedimento di elezione degli enti locali.