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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 696/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
OL FA NC EUG, Relatore
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2775/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via S Anna Ii Tronco Palazzo Cedir 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG n. 8280063250013972 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il rappresentante legale di Ricorrente_1 S.a.s. impugna e chiede l'annullamento del sollecito di pagamento n. 8280063250013972 del 14/01/2025 notificata il 19.03.2025 dal Comune di Reggio Calabria in relazione alla
TARI 2019.
A sostegno del ricorso ha eccepito la prescrizione del credito e degli interessi e sanzioni, nonché il difetto di motivazione dell'atto.
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria, argomentando in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il Comune di Reggio Calabria ha documentato la preventiva notifica, via PEC, dell'avviso di accertamento n. 969 del 31/03/2023, il 05/05/2023; sicché, le eccezioni di prescrizione sono infondate e con queste anche quelle relative alla motivazione dell'atto, giacché, trattandosi di un sollecito, le sue ragioni andavano a reiterare quelle già comunicate con il predetto avviso di accertamento.
Alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quella convenuta le spese di lite, liquidate in
€ 150,00. Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
OL FA NC EUG, Relatore
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2775/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via S Anna Ii Tronco Palazzo Cedir 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG n. 8280063250013972 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il rappresentante legale di Ricorrente_1 S.a.s. impugna e chiede l'annullamento del sollecito di pagamento n. 8280063250013972 del 14/01/2025 notificata il 19.03.2025 dal Comune di Reggio Calabria in relazione alla
TARI 2019.
A sostegno del ricorso ha eccepito la prescrizione del credito e degli interessi e sanzioni, nonché il difetto di motivazione dell'atto.
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria, argomentando in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il Comune di Reggio Calabria ha documentato la preventiva notifica, via PEC, dell'avviso di accertamento n. 969 del 31/03/2023, il 05/05/2023; sicché, le eccezioni di prescrizione sono infondate e con queste anche quelle relative alla motivazione dell'atto, giacché, trattandosi di un sollecito, le sue ragioni andavano a reiterare quelle già comunicate con il predetto avviso di accertamento.
Alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quella convenuta le spese di lite, liquidate in
€ 150,00. Reggio Calabria, 23.1.2026