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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1438/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
all'esito dell'udienza del 30/06/2025 ha emesso, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1438/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F.: in qualità di Parte_1 C.F._1
rappresentante legale p.t della “ ”, P.IVA Controparte_1
, con sede in Pizzo Calabro, Via Marcello S., elettivamente domiciliato in Pizzo Calabro, P.IVA_1
via Nazionale n. 103, presso lo studio dell'Avv. Vincenza Curatolo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
“ , corrente in Cosenza, Via Montevideo Controparte_2
n.49/P, in persona del legale rappresentante p.t., , P.IVA Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cosenza, via Sabotino, 45, presso lo studio dell'Avv. Francesca Barca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti pagina 1 di 7 OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c. del 30/06/2025 le parti hanno concluso come da verbale e note conclusive depositate telematicamente.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 241/2019 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 27/05/2019 e notificato in data 25/07/2019, è stato ingiunto alla Controparte_1
di pagare, in favore della la somma di €. 10.645,26, Controparte_2
oltre agli interessi e spese, corrispondente al residuo credito vantato dall'odierna opposta a fronte di una fornitura di merce, come da fatture in atti (fatture n. 52 del 31.05.2011, di € 12.553,38 e n. 61 del
15.06.2011, di € 3.092,08).
Con atto di citazione regolarmente notificato, in qualità di legale rappr.te p.t. Controparte_1
della ha proposto opposizione avverso il suddetto Controparte_1
decreto, eccependo la prescrizione del diritto di credito vantato da controparte (essendo state emesse le fatture in data 31.05.2011 e 15.06.2011 e il decreto ingiuntivo notificato in data 25.07.2019),
contestando, previo disconoscimento della firma apposta nell'avviso di ricevimento della raccomandata del 25.06.2014, l'assenza di alcun atto prodromico al recupero del credito, non avendo mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento e messa in mora;
e deducendo di aver ricevuto dalla
[...]
merce caratterizzata da vizi tali da renderla inidonea rispetto all'uso Controparte_2
convenuto. Per tali motivi l'opponente ha concluso chiedendo di “1) dichiarare l'intervenuta
prescrizione per decorrenza dei termini per i motivi in narrativa dedotti;
2) dichiarare il decreto
ingiuntivo opposto inammissibile e/o invalido e/o inefficace e come tale revocarlo per tutti i motivi in
narrativa dedotti;
3) accertare e dichiarare i vizi della merce venduta e che l'opponente nulla deve
pagina 2 di 7 all'opposto a nessun titolo e/o ragione per i motivi di cui in premessa con conseguente caducazione del
decreto opposto;
4) revocare, annullare, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto con ogni
altra statuizione di legge e/o di giustizia. In ogni caso, con favore di spese, competenze ed onorari di
causa da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”.
Con ordinanza del 18/03/2020 il Giudice precedente titolare concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Espletata l'istruttoria con l'escussione di un testimone ed esaminata la documentazione prodotta, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per precisazione delle conclusioni, in data 25/01/2024 il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente e all'udienza del 27/01/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, il GOT
rinviava per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30/06/2025, ove le parti discutevano come da verbale.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Infatti, la materia oggetto del presente giudizio non rientra tra quelle per le quali il d.lgs. n. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda. In ogni caso, tale eccezione è da considerarsi tardiva, in quanto formulata solo nell'ambito delle memorie ex art 183, comma 6, n. 2 c.p.c., posto che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal d.lgs. n. 28/2010 deve essere eccepito a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (Cass. civ. n. 22736/2021).
Nel merito, l'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture oggetto del procedimento monitorio e l'effettuazione della prestazione da parte della Controparte_2
a favore della non è contestata. Tuttavia
[...] Controparte_1
l'opponente ha affermato che ricevuta la merce ha provveduto al pagamento della somma di € 5.000,00,
non essendo “minimamente a conoscenza del totale residuo di codeste fatture, poiché dopo aver
pagina 3 di 7 ottemperato con diligenza a pagare una parte delle stesse, non ricevevano nessuna richiesta di
pagamento relativa al residuo fatture né dalla nè in nome e per conto della stessa”, CP_2
eccependo, dunque la prescrizione del credito, essendo state emesse le fatture in data 31.05.2011 e
15.06.2011 e il decreto ingiuntivo notificato in data 25.07.2019.
Orbene, in ordine all'eccepita prescrizione va osservato come il credito di parte opposta è
sostenuto dagli atti interruttivi della prescrizione costituiti dalle diffide inoltrate a mezzo racc. a.r., tutte indirizzate alla di e presso la relativa sede e regolarmente CP_1 CP_1 Controparte_1
ricevute (vd. avvisi di ricevimento in atti).
In particolare, va evidenziato che in relazione alla racc. a.r. del 25.06.2014, l'opponente ha operato il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della stessa senza, però,
nulla dedurre in relazione al destinatario e all'indirizzo ove detta diffida venne inviata, coincidente con la sede della Disconoscimento che, pertanto, non è bastevole a minare l'efficacia CP_1
interruttiva della prescrizione della diffida e messa in mora contenuta in seno alla stessa, in quanto formulato in maniera assolutamente generica e con clausola di stile.
Sul punto può farsi riferimento all'insegnamento della Suprema Corte per il quale “Il
disconoscimento di una scrittura privata (nella specie, la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ritorno
della raccomandata, contenente un atto di diffida interruttivo della prescrizione), pur non richiedendo,
ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della
determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione
in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente
e logicamente motivato” (Cassazione civile, sez. lav., 20/08/2014, n. 18042; cfr. Cass. Civ., sez. I,
15.10.2014, n. 21842).
In ogni caso, giova ricordare che l'indicata raccomandata ha ad oggetto una lettera di messa in pagina 4 di 7 mora inoltrata tra privati con il mezzo del servizio postale. Non viene quindi in rilievo la notifica di un atto giudiziario, né l'invio di un atto sottoposto al regime di notifica degli atti giudiziari. Tale
precisazione è dirimente per escludere che l'agente postale sia un pubblico ufficiale e per escludere la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento, con la conseguenza che l'avviso di ricevimento è
elemento costitutivo della presunzione di conoscenza, che è superabile con gli ordinari rimedi e non necessita di querela di falso. Infatti, dall'apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento si può
semplicemente presumere che il plico sia stato consegnato all'indirizzo indicato al legale rappresentante o altra persona incaricata. In materia, la Cassazione ha più volte specificato che “nel caso di notifica a
mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata
di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a
mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta
consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.)
piuttosto che la consegna a mani del destinatario” (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016). Sicchè,
non è sufficiente disconoscere la firma, ma è necessario dedurre e comprovare che la firma non proviene nemmeno da alcuno degli altri soggetti legittimati a ricevere l'atto.
Nel caso in questione, trattandosi di raccomandata A.R. recapitata presso la sede della società,
deve ritenersi che la stessa possa essere validamente consegnata oltre che al legale rappresentante, anche ad eventuali addetti presenti in sede. Ed allora, risulta irrilevante accertare la riferibilità o meno della sottoscrizione al legale rappresentante, attesa la concreta possibilità che la raccomandata sia stata ricevuta da altri addetti alle dipendenze della società, presenti presso la sede. D'altro canto la giurisprudenza ha più volte affermato che “Essendo la messa in mora un mero atto giuridico, è sufficiente che l'intimazione
di pagamento pervenga nella sfera di conoscenza dell'opponente per produrre la messa in mora del
debitore. Pertanto, una volta dimostrato che la lettera di messa in mora è pervenuta al domicilio del
pagina 5 di 7 convenuto, era onere di quest'ultimo fornire la prova di non averne avuto notizia senza colpa (art. 1335
c.c.). A tal fine non è sufficiente il disconoscimento della firma del convenuto-debitore apposta
sull'avviso di ricevimento della raccomandata in messa in mora. Infatti, essendo la raccomandata
pervenuta all'indirizzo del convenuto, la cartolina avrebbe potuto venire validamente firmata anche da
persona diversa dal convenuto, rinvenuta presso il suo domicilio. Si deve infatti presumere che l'atto sia
giunto a conoscenza del destinatario, essendo pervenuto all'indirizzo dello stesso e non essendovi prova
di una mancata ed incolpevole conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.» (Tribunale Milano sez. X,
13.02.2009, n. 1967, in Giustizia a Milano 2009, 3, 22)”, ciò a maggior ragione nel caso di specie ove il plico è stato recapitato proprio all'indirizzo indicato finanche nell'atto di opposizione come quello della sede della CP_1
D'altro canto, la ha ricevuto due ulteriori lettere di diffida e messa in mora: tramite CP_1
la pec, inviata in data 20.04.2016 all'indirizzo elettronico certificato , riferibile Email_1
alla stessa in base a quanto indicato nel registro imprese della Camera di Commercio, ove emerge che tale indirizzo era condiviso tra alcune imprese, tra le quali anche la giusto elenco camerale CP_1
in atti;
nonché tramite raccomandata a.r., inviata in data 17.01.2018 presso la sede della CP_1
di cui l'avviso di ricevimento risulta debitamente firmato.
Consegue, pertanto, che la spiegata eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
Infine, parte opponente eccepisce che la merce consegnata si presentava viziata.
In proposito occorre rilevare, sul piano del riparto dell'onere della prova (in tema cfr. Cass.
4464/1997; Cass. 7863/1995; Cass. 7986/1991) che è onere del compratore non soltanto denunciare genericamente dei vizi in modo tempestivo, ma anche specificarne la natura ed, all'esito, provare che gli stessi non siano mere imperfezioni, bensì rendano la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscano il valore in modo apprezzabile.
pagina 6 di 7 Ebbene, si ritiene che parte opponente non abbia assolto all'onere della prova su di lui gravante,
essendosi limitato ad affermare genericamente di aver denunciato telefonicamente i vizi della merce,
senza null'altro argomentare.
Sulla base di quanto sopra, la proposta opposizione non può esser accolta ed il decreto ingiuntivo n. 241/2019 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 27.05.2019 va confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (valore € 10.645,00, tariffa media per le fasi del giudizio), seguono la soccombenza, in assenza dei presupposti di legge per la compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1438/2019:
1) rigetta l'opposizione proposta da in qualità di rappresentante legale p.t. della Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 241/2019 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 27.05.2019 in favore della Controparte_2
che per l'effetto deve essere interamente confermato;
[...]
2) condanna parte opponente, alla rifusione delle spese di lite in favore della
[...]
che liquida in euro 5.000,00 per compenso Controparte_2
professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario Avv. Francesca Barca.
Così deciso in Vibo Valentia, il 30 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
all'esito dell'udienza del 30/06/2025 ha emesso, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1438/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F.: in qualità di Parte_1 C.F._1
rappresentante legale p.t della “ ”, P.IVA Controparte_1
, con sede in Pizzo Calabro, Via Marcello S., elettivamente domiciliato in Pizzo Calabro, P.IVA_1
via Nazionale n. 103, presso lo studio dell'Avv. Vincenza Curatolo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
“ , corrente in Cosenza, Via Montevideo Controparte_2
n.49/P, in persona del legale rappresentante p.t., , P.IVA Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cosenza, via Sabotino, 45, presso lo studio dell'Avv. Francesca Barca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti pagina 1 di 7 OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c. del 30/06/2025 le parti hanno concluso come da verbale e note conclusive depositate telematicamente.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 241/2019 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 27/05/2019 e notificato in data 25/07/2019, è stato ingiunto alla Controparte_1
di pagare, in favore della la somma di €. 10.645,26, Controparte_2
oltre agli interessi e spese, corrispondente al residuo credito vantato dall'odierna opposta a fronte di una fornitura di merce, come da fatture in atti (fatture n. 52 del 31.05.2011, di € 12.553,38 e n. 61 del
15.06.2011, di € 3.092,08).
Con atto di citazione regolarmente notificato, in qualità di legale rappr.te p.t. Controparte_1
della ha proposto opposizione avverso il suddetto Controparte_1
decreto, eccependo la prescrizione del diritto di credito vantato da controparte (essendo state emesse le fatture in data 31.05.2011 e 15.06.2011 e il decreto ingiuntivo notificato in data 25.07.2019),
contestando, previo disconoscimento della firma apposta nell'avviso di ricevimento della raccomandata del 25.06.2014, l'assenza di alcun atto prodromico al recupero del credito, non avendo mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento e messa in mora;
e deducendo di aver ricevuto dalla
[...]
merce caratterizzata da vizi tali da renderla inidonea rispetto all'uso Controparte_2
convenuto. Per tali motivi l'opponente ha concluso chiedendo di “1) dichiarare l'intervenuta
prescrizione per decorrenza dei termini per i motivi in narrativa dedotti;
2) dichiarare il decreto
ingiuntivo opposto inammissibile e/o invalido e/o inefficace e come tale revocarlo per tutti i motivi in
narrativa dedotti;
3) accertare e dichiarare i vizi della merce venduta e che l'opponente nulla deve
pagina 2 di 7 all'opposto a nessun titolo e/o ragione per i motivi di cui in premessa con conseguente caducazione del
decreto opposto;
4) revocare, annullare, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto con ogni
altra statuizione di legge e/o di giustizia. In ogni caso, con favore di spese, competenze ed onorari di
causa da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”.
Con ordinanza del 18/03/2020 il Giudice precedente titolare concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Espletata l'istruttoria con l'escussione di un testimone ed esaminata la documentazione prodotta, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per precisazione delle conclusioni, in data 25/01/2024 il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente e all'udienza del 27/01/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, il GOT
rinviava per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30/06/2025, ove le parti discutevano come da verbale.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Infatti, la materia oggetto del presente giudizio non rientra tra quelle per le quali il d.lgs. n. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda. In ogni caso, tale eccezione è da considerarsi tardiva, in quanto formulata solo nell'ambito delle memorie ex art 183, comma 6, n. 2 c.p.c., posto che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal d.lgs. n. 28/2010 deve essere eccepito a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (Cass. civ. n. 22736/2021).
Nel merito, l'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture oggetto del procedimento monitorio e l'effettuazione della prestazione da parte della Controparte_2
a favore della non è contestata. Tuttavia
[...] Controparte_1
l'opponente ha affermato che ricevuta la merce ha provveduto al pagamento della somma di € 5.000,00,
non essendo “minimamente a conoscenza del totale residuo di codeste fatture, poiché dopo aver
pagina 3 di 7 ottemperato con diligenza a pagare una parte delle stesse, non ricevevano nessuna richiesta di
pagamento relativa al residuo fatture né dalla nè in nome e per conto della stessa”, CP_2
eccependo, dunque la prescrizione del credito, essendo state emesse le fatture in data 31.05.2011 e
15.06.2011 e il decreto ingiuntivo notificato in data 25.07.2019.
Orbene, in ordine all'eccepita prescrizione va osservato come il credito di parte opposta è
sostenuto dagli atti interruttivi della prescrizione costituiti dalle diffide inoltrate a mezzo racc. a.r., tutte indirizzate alla di e presso la relativa sede e regolarmente CP_1 CP_1 Controparte_1
ricevute (vd. avvisi di ricevimento in atti).
In particolare, va evidenziato che in relazione alla racc. a.r. del 25.06.2014, l'opponente ha operato il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della stessa senza, però,
nulla dedurre in relazione al destinatario e all'indirizzo ove detta diffida venne inviata, coincidente con la sede della Disconoscimento che, pertanto, non è bastevole a minare l'efficacia CP_1
interruttiva della prescrizione della diffida e messa in mora contenuta in seno alla stessa, in quanto formulato in maniera assolutamente generica e con clausola di stile.
Sul punto può farsi riferimento all'insegnamento della Suprema Corte per il quale “Il
disconoscimento di una scrittura privata (nella specie, la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ritorno
della raccomandata, contenente un atto di diffida interruttivo della prescrizione), pur non richiedendo,
ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della
determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione
in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente
e logicamente motivato” (Cassazione civile, sez. lav., 20/08/2014, n. 18042; cfr. Cass. Civ., sez. I,
15.10.2014, n. 21842).
In ogni caso, giova ricordare che l'indicata raccomandata ha ad oggetto una lettera di messa in pagina 4 di 7 mora inoltrata tra privati con il mezzo del servizio postale. Non viene quindi in rilievo la notifica di un atto giudiziario, né l'invio di un atto sottoposto al regime di notifica degli atti giudiziari. Tale
precisazione è dirimente per escludere che l'agente postale sia un pubblico ufficiale e per escludere la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento, con la conseguenza che l'avviso di ricevimento è
elemento costitutivo della presunzione di conoscenza, che è superabile con gli ordinari rimedi e non necessita di querela di falso. Infatti, dall'apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento si può
semplicemente presumere che il plico sia stato consegnato all'indirizzo indicato al legale rappresentante o altra persona incaricata. In materia, la Cassazione ha più volte specificato che “nel caso di notifica a
mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata
di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a
mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta
consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.)
piuttosto che la consegna a mani del destinatario” (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016). Sicchè,
non è sufficiente disconoscere la firma, ma è necessario dedurre e comprovare che la firma non proviene nemmeno da alcuno degli altri soggetti legittimati a ricevere l'atto.
Nel caso in questione, trattandosi di raccomandata A.R. recapitata presso la sede della società,
deve ritenersi che la stessa possa essere validamente consegnata oltre che al legale rappresentante, anche ad eventuali addetti presenti in sede. Ed allora, risulta irrilevante accertare la riferibilità o meno della sottoscrizione al legale rappresentante, attesa la concreta possibilità che la raccomandata sia stata ricevuta da altri addetti alle dipendenze della società, presenti presso la sede. D'altro canto la giurisprudenza ha più volte affermato che “Essendo la messa in mora un mero atto giuridico, è sufficiente che l'intimazione
di pagamento pervenga nella sfera di conoscenza dell'opponente per produrre la messa in mora del
debitore. Pertanto, una volta dimostrato che la lettera di messa in mora è pervenuta al domicilio del
pagina 5 di 7 convenuto, era onere di quest'ultimo fornire la prova di non averne avuto notizia senza colpa (art. 1335
c.c.). A tal fine non è sufficiente il disconoscimento della firma del convenuto-debitore apposta
sull'avviso di ricevimento della raccomandata in messa in mora. Infatti, essendo la raccomandata
pervenuta all'indirizzo del convenuto, la cartolina avrebbe potuto venire validamente firmata anche da
persona diversa dal convenuto, rinvenuta presso il suo domicilio. Si deve infatti presumere che l'atto sia
giunto a conoscenza del destinatario, essendo pervenuto all'indirizzo dello stesso e non essendovi prova
di una mancata ed incolpevole conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.» (Tribunale Milano sez. X,
13.02.2009, n. 1967, in Giustizia a Milano 2009, 3, 22)”, ciò a maggior ragione nel caso di specie ove il plico è stato recapitato proprio all'indirizzo indicato finanche nell'atto di opposizione come quello della sede della CP_1
D'altro canto, la ha ricevuto due ulteriori lettere di diffida e messa in mora: tramite CP_1
la pec, inviata in data 20.04.2016 all'indirizzo elettronico certificato , riferibile Email_1
alla stessa in base a quanto indicato nel registro imprese della Camera di Commercio, ove emerge che tale indirizzo era condiviso tra alcune imprese, tra le quali anche la giusto elenco camerale CP_1
in atti;
nonché tramite raccomandata a.r., inviata in data 17.01.2018 presso la sede della CP_1
di cui l'avviso di ricevimento risulta debitamente firmato.
Consegue, pertanto, che la spiegata eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
Infine, parte opponente eccepisce che la merce consegnata si presentava viziata.
In proposito occorre rilevare, sul piano del riparto dell'onere della prova (in tema cfr. Cass.
4464/1997; Cass. 7863/1995; Cass. 7986/1991) che è onere del compratore non soltanto denunciare genericamente dei vizi in modo tempestivo, ma anche specificarne la natura ed, all'esito, provare che gli stessi non siano mere imperfezioni, bensì rendano la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscano il valore in modo apprezzabile.
pagina 6 di 7 Ebbene, si ritiene che parte opponente non abbia assolto all'onere della prova su di lui gravante,
essendosi limitato ad affermare genericamente di aver denunciato telefonicamente i vizi della merce,
senza null'altro argomentare.
Sulla base di quanto sopra, la proposta opposizione non può esser accolta ed il decreto ingiuntivo n. 241/2019 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 27.05.2019 va confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (valore € 10.645,00, tariffa media per le fasi del giudizio), seguono la soccombenza, in assenza dei presupposti di legge per la compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1438/2019:
1) rigetta l'opposizione proposta da in qualità di rappresentante legale p.t. della Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 241/2019 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 27.05.2019 in favore della Controparte_2
che per l'effetto deve essere interamente confermato;
[...]
2) condanna parte opponente, alla rifusione delle spese di lite in favore della
[...]
che liquida in euro 5.000,00 per compenso Controparte_2
professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario Avv. Francesca Barca.
Così deciso in Vibo Valentia, il 30 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
pagina 7 di 7