Articolo 6 della Legge 13 marzo 1958, n. 308
Articolo 5Articolo 7
Versione
30 aprile 1958
Art. 6.
L'idoneita' specifica all'esercizio delle mansioni nel sordomuto, che aspira ad essere assunto in qualita' di impiegato o salariato in esecuzione della presente legge, e' accordata dal medico fiscale dell'Amministrazione interessata, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Il cittadino sordomuto, che ha conseguito una qualificazione professionale presso gli Istituti professionali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, e' considerato idoneo all'esercizio dell'attivita' salariale per la quale e' qualificato.
La Commissione per gli esami di qualificazione di cui sopra e' nominata, per ogni corso di qualificazione o specializzazione professionale indetto dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e' cosi' composta:
a) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dove ha sede l'Istituto professionale Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, che la presiede;
b) dal direttore dei corsi professionali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
c) da un rappresentante dei lavoratori nominato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
d) dal medico provinciale;
e) da un medico specialista in otorinolaringologia nominato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
f) da due esperti nelle materie professionali oggetto di esami, nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 30 aprile 1958
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