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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3106 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nelle cause riunite iscritte al n 12527/2021(cui sono riuniti i proc n 2469/2022, 5129/2022, 7274,2022, 7387/2022,
7539/2022, 12134/2022, 732/2024,729/2024) promosse da
, rapp.ta e difesa dall' avv. Inguscio Anna Cosima Parte_1
RICORRENTE contro
, rappr e difeso dagli Controparte_1 avv. Salvatore Graziuso e Marsico Angela Maria
RESISTENTE
Oggetto: ricorso avverso mancata iscrizione elenchi dei lavoratori agricoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.11.2021 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della azienda agricola di NO OS, con sede in Leverano alla C.da Calieri, negli anni dal 2015 al 2020, per n.52 giornate in ciascun anno, esponeva che l' aveva disconosciuto i suoi rapporti di lavoro in agricoltura CP_1 per gli anni indicati, per l'effetto cancellandola dagli elenchi anagrafici del Comune di residenza. Ritenuta ingiustificata siffatta determinazione, stante la genuinità dei rapporti di lavoro in agricoltura intrattenuti nel periodo in considerazione, chiedeva annullarsi il provvedimento di cancellazione e confermarsi la sua iscrizione negli elenchi per il numero di giornate indicato.
Instaurato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda richiamando le risultanze del verbale di accertamento ispettivo del 15.12.2020. Con successivi ricorsi parte istante chiedeva accertare il proprio diritto a percepire l' indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2017,
2018, 2019 e 2020; dichiarare illegittimo il provvedimento del febbraio
2023 con il quale l' chiedeva la restituzione della somma di euro CP_1
3502,58 a titolo di disoccupazione agricola relativamente al periodo dal
1.1.2017 al 31.12.2018; dichiarare illegittima la richiesta di restituzione della somma di euro 1100,00 pagata a titolo di indennità di emergenza covid-19 per il periodo dal 1.3.2020 al 30.4.2020; dichiarare il proprio diritto a percepire l' indennità di malattia per i periodi dal 9.1.2015 al
27.1.2015, dal 20.3.2015 al 9.4.2015, dal 17.7.2015 al 28.7.2015, dal
15.1.2016 al 5.2.2016, dal 21.7.2017 al 10.8.2017, dal 25.8.2017 al
5.9.2017, dal 1.12.2017 al 19.12.2017, dal 9.2.2017 al 14.2.2018, dal
5.10.2018 al 25.10.2018 e dal 23.11.2018 al 16.12.2018; dichiarare il proprio diritto al congedo per maternità per il periodo dal 27.8.2016 al
27.1.2017; accertare il proprio diritto al congedo parentale per il periodo dal 28.1.2017 al 18.7.2017; dichiarare illegittima la richiesta di restituzione della somma di euro 22.229,73 pagata a titolo di indennità di malattia e maternità negli anni dal 2015 al 2020 con condanna dell' CP_1 al pagamento delle somme dovute e/o alla restituzione delle somme eventualmente trattenute.
Riuniti i procedimenti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva ed espletata la prova testimoniale all'esito dell' odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda giudiziale ha ad oggetto il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad essere iscritta nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni dal 2015 al 2020
e a beneficiare delle conseguenti prestazioni previdenziali.
E' bene precisare che il diritto all'iscrizione nell' elenco dei lavoratori agricoli sussiste quale che sia il numero di giornate lavorative effettivamente prestate ed ha come presupposto la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo di riferimento.
L' iscrizione costituisce una vera e propria condizione per l' erogazione delle relative prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela (cfr. Cass. n. 16667/2004).
Com'è noto, il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall (subentrato allo SCAU dal 01.07.1995), il quale – sulla base CP_1 delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro – provvede a compilare gli elenchi in questione. Una volta avvenuta, l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375)
e di cancellazione. Infatti l'Istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.).
Ai fini della prova circa la sussistenza del rapporto, considerato che l'iscrizione avviene senza alcun controllo preventivo circa la effettiva ricorrenza delle condizioni legittimanti (svolgendo una funzione di agevolazione probatoria destinata a venir meno qualora l a seguito CP_1 di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro), una volta che l abbia disconosciuto la sussistenza del rapporto, è “onere CP_1 dell'interessato provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”
(Cass. n. 7845/2003; n. 7995/2000).
Nel caso di specie, l ha disconosciuto il rapporto di lavoro dedotto CP_1 in giudizio sulla scorta dell'accertamento ispettivo conclusosi in data
15.12.2020, prodotto in allegato alla memoria difensiva. In tale verbale gli ispettori hanno diffusamente dato conto delle irregolarità riscontrate, incrociando i dati relativi alle giornate di manodopera denunciate dal datore di lavoro NO OS negli anni dal 2015 al 2020 con quelle necessarie per la esecuzione delle colture praticate sui fondi secondo le comuni tecniche di stima agraria;
verificando quali fondi, tra quelli denunciati dal datore di lavoro come costituenti la propria azienda agricola, fossero o meno effettivamente posseduti dallo stesso, alla luce dei documenti e delle dichiarazioni raccolte;
ponendo in rilievo l'assoluta sproporzione tra gli esborsi per retribuzioni ed i ricavi dichiarati, nonché le contraddizioni emerse dalle dichiarazioni dei lavoratori in ordine alle lavorazioni effettuate.
Riguardo a detto verbale possono svolgersi le seguenti considerazioni.
Per quanto la stima condotta in sede ispettiva debba essere considerata un dato tendenziale, nel senso di ammettere ragionevoli discrepanze tra detta stima e le giornate denunciate dall'azienda, specie laddove vengano offerti dei seri elementi di valutazione a sostegno della effettività del maggior fabbisogno aziendale, l'accertamento effettuato dagli ispettori costituisce pur sempre un serio elemento probatorio da tenere presente ai fini della decisione. In particolare “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa CP_1 contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. Sez. L., sent. n.14965/2012).
Nella specie, la sproporzione - invero macroscropica e non giustificata né dal datore di lavoro, né dalla odierna parte ricorrente - sussiste non già tra le giornate di manodopera denunciate ai fini previdenziali da NO
OS (rispettivamente nn.5060, 6217, 7408, 5506, 5505 e 1397 in ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, per quest'ultimo anno limitatamente ai primi due trimestri) e le giornate stimate dagli ispettori come necessarie a soddisfare il fabbisogno di coltivazione dei terreni (non più di 459 giornate all'anno), bensì tra le giornate denunciate da NO OS e quelle preventivate da egli stesso nelle denunce aziendali presentate all (550 nell'ultima denuncia). CP_1
Al riscontro in esame, allora, è doveroso attribuire la massima serietà ai fini probatori atteso che lo stesso non si fonda su di una stima teorica del fabbisogno di manodopera ma sui dati oggettivi forniti dallo stesso datore di lavoro, senza che né egli (in sede ispettiva), né l'odierna parte istante, abbiano mai dato conto delle ragioni per le quali l'azienda abbia necessitato di più manodopera rispetto al fabbisogno previsto. Quanto alle altre irregolarità riscontrate dagli ispettori (mancanza di titoli giustificativi del possesso di terreni, antieconomicità della gestione, insoluto contributivo pari al 100% in tutti gli anni), delle stesse deve tenersi conto quantomeno quali gravi elementi indiziari nell'ambito di una valutazione presuntiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2729 c.c.
Per non dire poi delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dallo stesso datore di lavoro, il quale ha riferito testualmente che “I dipendenti degli ultimi 5 anni sono stati sempre gli stessi: Persona_1 [...]
, e . Per_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
In presenza di un quadro istruttorio di tal fatta, l'abnorme sproporzione tra la manodopera denunciata e quella indicata come necessaria prima dallo stesso datore di lavoro nelle denunce aziendali, poi dagli ispettori autori dell'accertamento (sproporzione in rapporto di 1/10 circa), non ha trovato e non trova nessuna spiegazione, con l'unica conseguenza possibile di ritenere che una larghissima parte dei rapporti lavorativi denunciati siano fittizi e formalmente instaurati al solo di fine di consentire la fruizione di prestazioni previdenziali.
*
Tanto premesso, venendo ad esaminare la fattispecie oggetto del presente giudizio si deve rilevare in primo luogo l' assoluta genericità del ricorso quanto agli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro subordinato ex art 2094 c.c., non essendo stati indicati nell' atto introduttivo (nemmeno genericamente) l' orario di lavoro e la retribuzione percepita. Anche con riferimento alle mansioni svolte il ricorso appare assolutamente generico, essendovi solo un generico riferimento a “coltivazione e raccolta di ortaggi in serra”, senza ulteriori precisazioni.
Oltre ai suddetti profili di genericità assoluta dell' atto introduttivo, si deve rilevare che all' esito della prova orale non sono emersi elementi sufficienti a sostegno della tesi di parte ricorrente.
Passando alla valutazione della prova testimoniale espletata, la medesima genericità si riscontra nelle dichiarazioni dei testi escussi atteso che, pur avendo gli stessi riferito di aver lavorato con la ricorrente, nessuno dei testimoni ha saputo precisare il numero di giornate lavorative prestate dalla ricorrente.
Gli stessi testi inoltre hanno reso deposizioni contraddittorie con riferimento al luogo di svolgimento delle prestazioni lavorative e alle mansioni espletate dalla ricorrente atteso che a fronte di quanto dedotto in ricorso secondo cui la ricorrente si sarebbe occupata soltanto di
“coltivazione e raccolta di ortaggi in serra” i testimoni escussi hanno invece riferito, in termini confliggenti, che la ricorrente si era occupata di “raccolta ortaggi (zucchine, funghi, ecc) solo in campo aperto mentre i funghi in serra “(v. deposizione del teste , Testimone_1
“raccolta di ortaggi e verdure, olive ecc;
quanto agli ortaggi preciso zucchine, peperoni, melanzane, funghi;
gli ortaggi sia in campo aperto sia in serra (v. deposizione del teste;
o genericamente di Tes_2
“coltivazione e raccolta di funghi, fagiolini e zucchine” (v. deposizione del teste ). Testimone_3
Tutti i testi escussi inoltre hanno riferito di essere destinatari di provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro e di aver incardinato analogo giudizio, per cui la loro attendibilità-che pure non può essere per ciò solo esclusa- è fortemente ridimensionata.
In definitiva, pure in presenza di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti quali quelli emergenti dal verbale di accertamento e sopra richiamati, non sono stati forniti al Tribunale elementi sufficienti sulla scorta dei quali poter giungere ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella effettuata dagli ispettori, che risulta essere l'unica possibile alla luce delle (allo stato insuperate) osservazioni circa l'impossibilità di ricondurre al datore di lavoro la disponibilità di una azienda sufficiente a giustificare il numero enorme di assunzioni denunciate.
La vicenda resta eccessivamente incerta nei suoi contorni e non può escludersi che parte istante abbia lavorato per un numero ridotto ed imprecisato di giornate, ma facendo applicazione delle regole sulla ripartizione dell' onere della prova di cui all' art 2967 c.c., la domanda volta alla reiscrizione negli elenchi agricoli per le giornate cancellate deve essere rigettata.
Da tanto consegue il rigetto delle conseguenti domande formulate nei ricorsi riuniti volte all' accertamento del diritto di parte ricorrente alle prestazioni previdenziali.
La vasta natura del contenzioso e le forti difficoltà di accertamento giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, disattesa ogni diversa richiesta od eccezione, così decide:
- Rigetta i ricorsi riuniti;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 19.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa