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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/02/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
seconda sezione civile
R.P.U. n. 26-2/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO
provvedendo a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza ex art. 48 CCII;
letto l'art. 112 CCII, che individua le specifiche valutazioni che il Tribunale è chiamato a compiere ai fini dell'omologazione,
OSSERVA
a) La regolarità della procedura
Con ricorso depositato l'1.3.2024, (C.F. ), con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
Basiliano (Udine), in Via Pontebbana n. 101, in persona dell'amministratore unico sig. Parte_2
, rappresentata e difesa, per procura unita al ricorso, dagli avv. Stefano Fruttarolo,
[...] [...]
, Francesco Pecile del Foro di Udine, ha promosso il procedimento per CP_1 Parte_3
l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex artt. 37, 40, 44 CCII,
prospettando la presentazione, in via principale, di una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale indiretta, in via subordinata una proposta di concordato preventivo liquidatorio, dichiarando al contempo di non escludere anche la presentazione della richiesta di omologa di un accordo di ristrutturazione che potesse essere raggiunto con i creditori bancari, previa soddisfazione integrale degli altri creditori.
Con decreto del 7.3.2024, questo Tribunale, non constando la pendenza di istanze di apertura della liquidazione giudiziale, ha fissato, ex art. 44 CCII, il termine di sessanta giorni, in scadenza il
30.4.2024, nominando il commissario giudiziale nella persona della dott.ssa Persona_1
stabilendo gli obblighi informativi periodici e determinando l'importo da versare per le spese della procedura relative alla fase “prenotativa”.
La società ricorrente ha regolarmente adempiuto agli obblighi informativi e ha provveduto al versamento della somma indicata per le spese.
Nella pendenza del termine originariamente concesso si è fatto luogo alla procedura competitiva per la cessione del ramo d'azienda in esercizio, espletata sulla base dell'offerta irrevocabile d'acquisto formulata da Atlante s.r.l. con sede a Bolzano Vicentino, procedura all'esito della quale, giusta autorizzazione del Tribunale, è stato stipulato l'atto di compravendita, con incasso del relativo prezzo,
versato sul conto corrente della procedura.
ha ottenuto la richiesta proroga del termine per il deposito della proposta Parte_1
concordataria e del piano, nonché dell'ulteriore documentazione prescritta dalla legge, per ulteriori sessanta giorni ed entro il termine prorogato ha depositato la proposta concordataria, il piano e la documentazione di cui agli artt. 39, 87 c. 3 CCII ed ha successivamente adempiuto alla richiesta di integrazione della proposta e del piano formulata dal Tribunale. La società debitrice ha regolarmente assolto agli obblighi informativi.
E' stato acquisito, ex art. 47 CCII, il parere del commissario giudiziale, che ha ritenuto che dal piano proposto dal debitore non emergessero elementi tali da far ritenere che la proposta concordataria offrisse utilità inferiori o riservasse ai creditori un trattamento deteriore o un soddisfacimento inferiore rispetto alla diversa ipotesi della liquidazione giudiziale e che il piano non potesse considerarsi manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali. Il Tribunale, con decreto del 25.7.2024, ha disposto l'apertura della procedura di concordato preventivo, confermando il commissario giudiziale e determinando l'ammontare dell'accantonamento sulle somme già disponibili sul conto della procedura per le spese della stessa,
nonché fissando per la votazione le date iniziale e finale del 2.12.2024 e del 9.12.2024.
Successivamente all'apertura della procedura, la società debitrice, con memorie depositate il
16.10.2024 e il 31.10.2024, ha apportato le modifiche alle proposte e al piano (con le correlate integrazioni dell'attestazione del professionista indipendente), rese necessarie dall'esecuzione di alcuni pagamenti di debiti pregressi su autorizzazione del giudice delegato.
Il commissario giudiziale ha svolto tutti gli adempimenti previsti a suo carico dagli artt. 104 c. 2, 105,
107 CCII, provvedendo a comunicare ai creditori tutte le relazioni presentate ai sensi delle norme citate.
Avendo il commissario depositato la relazione sull'esito della votazione dalla quale il concordato risultava approvato, senza alcun voto contrario, il Tribunale ha fissato l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale;
quest'ultimo ha depositato il suo motivato parere cinque giorni prima dell'udienza, poi brevemente differita, udienza nella quale sono comparsi soltanto il legale rappresentante della società debitrice, il suo procuratore e il commissario giudiziale.
Nel procedimento di omologazione non è stata proposta alcuna opposizione.
b) L'esito della votazione.
Come risulta dalla relazione del commissario e dall'allegata documentazione relativa all'espressione dei voti, il concordato deve ritenersi approvato.
Ai sensi dell'art. 109 c. 5 CCII, il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore della proposta di concordato. Nel caso di specie, in ciascuna classe hanno votato favorevolmente alla proposta di concordato presentata dalla società debitrice creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, come da tabelle che segue, riprodotte dalla relazione del commissario: Non è pervenuto alcun voto contrario.
c) L'ammissibilità della proposta.
ha formulato una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale Parte_1
indiretta, atteso che si è prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa a mezzo della cessione del ramo d'azienda principale organizzato per la vendita di autoveicoli industriali e l'assistenza tecnica,
oltre alla liquidazione diretta dei beni estranei al perimetro del citato compendio aziendale (autocarri usati, ricambi, lubrificanti, ecc.) e alla realizzazione dei crediti. Ai sensi del comma 3 dell'art. 84
CCII, infatti, deve considerarsi come concordato in continuità aziendale anche quello nel cui ambito i creditori vengano soddisfatti “in misura anche non prevalente” dal ricavato prodotto dalla continuità
aziendale, diretta o indiretta. Nel caso di specie, in ragione dell'urgenza determinata dalla necessità
di evitare la disgregazione e la perdita di valore del compendio aziendale, la vendita dello stesso è
avvenuta, previo espletamento della procedura competitiva, già nella fase “prenotativa”; nel parere reso ai sensi dell'art. 48 c. 2 CCII, il commissario ha evidenziato che persiste l'esercizio di impresa in capo al cessionario, con continuazione dei rapporti di lavoro facenti parte dell'azienda trasferita e risultati sinora positivi.
Ritenuta corretta la qualificazione del concordato proposto come concordato in continuità, deve confermarsi in questa sede la valutazione di ammissibilità già espressa in sede di apertura della procedura. I controlli eseguiti dal commissario giudiziale hanno confermato che il concordato proposto è atto a garantire ai creditori percentuali di soddisfazione superiori rispetto a quelle ritraibili dalla liquidazione giudiziale. Il contenuto della proposta rispetta quanto previsto dall'art. 84 c. 1, 3,
5 e il contenuto del piano è conforme alle previsioni di cui all'art. 87 CCII;
si osserva, che la debitrice,
pur non avendo ricevuto notizia dell'escussione delle garanzie di Mediocredito Centrale, ha inserito nel passivo concordatario un “Fondo rischi specifico per garanzie MCC”, munito del privilegio di cui all'art. 9 D. Lgs. 31.3.1998 n. 123, per importo corrispondente alla parte dei finanziamenti chirografari concessi dagli istituti di credito coperta da garanzia pubblica, pari a complessivi euro
497.437,00. Alla luce delle verifiche condotte dal commissario giudiziale, esposte nella relazione ex art. 105 CCII, deve senz'altro escludersi la manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori così come proposta dalla società debitrice e alla conservazione dei valori aziendali.
Si richiama quanto già ritenuto nel decreto di apertura della procedura, in ordine all'esecuzione di alcuni pagamenti di debiti anteriori (sia privilegiati -erario e dipendenti- che chirografari) eseguiti dalla debitrice in assenza di autorizzazione;
escluso un intento frodatorio, stante la disclosure
spontaneamente operata, non si ritiene ravvisabile un pregiudizio per i creditori, tenuto conto che il piano concordatario prevede l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati, che i pagamenti hanno evitato le decadenze dalle rateazioni tributarie e previdenziali in corso, l'irrogazione di sanzioni e la maturazione di interessi, nonché l'interruzione delle attività dell'officina, cui sarebbe conseguita la dispersione del personale in servizio e la disgregazione del compendio aziendale.
d) La corretta formazione delle classi,
I crediti con privilegio ex art. 2751 bis n.1, inseriti nel passivo concordatario alla data di riferimento della proposta sono stati soddisfatti integralmente e in denaro, con autorizzazione del giudice delegato, alle scadenze previste dagli accordi conciliativi del pari previamente autorizzati dal collegio, prima del deposito della relazione ex art. 105 CCII da parte del commissario. La proposta ha previsto che tutti gli altri creditori muniti di prelazione siano soddisfatti per intero, in denaro, entro La proposta prevedeva originariamente tre classi di creditori chirografari (Classe 1–Fornitori
chirografari; Classe 2-Enti previdenziali e assistenziali;
Classe 3-Banche per crediti chirografari garantiti da terzi). L'entrata in vigore, successivamente all'apertura della procedura, del D.L.vo
13.9.2024, n. 136 ha determinato la formazione di un'ulteriore Classe 4–Fornitori chirografari imprese minori;
inoltre, nella classe 2 sono stati inseriti anche debiti chirografari verso l'IO (per tasse automobilistiche e imposta di registro per registrazione di atti giudiziari di € 581,00).
Correttamente il commissario ha indicato, ai fini della votazione, che le banche garantite da
Mediocredito Centrale, non constando l'escussione della garanzia e considerato l'appostamento del fondo rischi per l'intero importo garantito, dovessero essere ammesse a votare per l'intero credito chirografario e non solo per la parte di credito non garantita.
Le classi previste sono state correttamente formate in relazione a quanto previsto dall'art. 2 lett. r)
CCII, essendo riscontrabile l'omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici tra i creditori in ciascuna inseriti, nonché nel rispetto dell'art. 85 c. 2 CCII, che prevede come obbligatoria la classe dei creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
Il piano concordatario prevede: -la soddisfazione integrale degli oneri prededucibili;
-la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati;
-la soddisfazione integrale dei creditori chirografari di cui alle classi 1, 2, 4, la soddisfazione parziale dei creditori chirografari di cui alla classe 3. La debitrice ha previsto la ripartizione dell'attivo concordatario in applicazione della regola della priorità assoluta sino a concorrenza del valore di liquidazione e per la parte eccedente tale valore, costituita esclusivamente dalle risorse esterne apportate dal socio, sulla base della regola di priorità relativa.
La proposta concordataria, all'esito della modifica conseguente all'autorizzato pagamento dei crediti muniti di privilegio ex art. 2751 bis c.c., prevede i seguenti tempi di adempimento: -integrale pagamento degli altri crediti privilegiati nei primi centoottanta giorni dalla data di omologa del concordato;
-esecuzione entro al massimo trentasei mesi dalla data di omologa del concordato dei riparti a favore dei creditori chirografari. e) La parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.
La proposta concordataria prevede che tutti i creditori chirografari appartenenti a ciascuna classe vengano pagati in denaro, entro il medesimo arco temporale. A tutti i creditori inseriti in ciascuna classe viene dunque assicurato il medesimo trattamento.
f) Il voto favorevole di tutte le classi e le ragionevoli prospettive di superamento
dell'insolvenza.
E' già stato evidenziato al punto e) che tutte le classi hanno approvato il concordato e che in ciascuna di esse si è espressa a favore del concordato una larghissima maggioranza.
Le risorse poste a disposizione dei creditori sono state stimate, alla data della proposta, in complessivi
€ 2.821.142,50, di cui € 1.801.143,00 di attivo concordatario ed € 1.020.000,00 di finanza esterna apportata dal socio, derivanti: ▪dalla cessione del ramo d'azienda in esercizio avente ad oggetto la
CP_ commercializzazione e l'assistenza tecnica dei veicoli industriali a marchio , per l'importo di €
988.558,17 (al netto del debito nei confronti dei dipendenti facenti parte dell'azienda trasferita, pari ad € 89.263,75); ▪dalla cessione di beni non strategici e dall'incasso dei crediti per complessivi €
921.351,58; ▪dall'apporto di finanza esterna da parte del socio , quale “contributo a Parte_2
fondo perduto”, costituito dal ricavato delle alienazioni di tutti gli immobili di proprietà dello stesso,
per un importo stimato in € 1.020.000,00.
A seguito delle verifiche condotte con l'ausilio degli stimatori nominati, il commissario giudiziale ha rettificato il valore dell'attivo concordatario in € 1.795.453,00 e il potenziale ricavato dalla vendita degli immobili di proprietà del socio in € 765.000, a valori di pronto realizzo.
Il passivo concordatario, all'esito delle verifiche del commissario, comprensivo dei vari fondi rischi previsti, ammonta ad € 3.326.479,00.
Alla luce delle rinnovate valutazioni e verifiche sull'andamento finanziario compiute dal commissario giudiziale nel parere di cui all'art. 110 CCII, tenuto conto che si tratta di concordato in continuità indiretta e che alcune operazioni previste dal piano sono già state eseguite, può affermarsi che il piano non è privo di ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza nei tempi e modi previsti. Come evidenziato dal commissario, la liquidità già esistente, frutto della cessione del ramo d'azienda e dell'incasso di parte dei crediti, è tale da assicurare il pagamento integrale di tutti i creditori prededucibili e dei costi stimati fino alla fine della procedura, oltre che del 65% dei crediti privilegiati;
l'incasso dei crediti verso clienti, previsto entro dodici mesi dall'omologazione, è già
avvenuto nella misura del 30% nel periodo compreso tra il deposito dalle proposta concordataria e il
7.1.2025. Si consideri, poi, che, con atto ricevuto in data 1.7.2024 dal notaio di Udine, rep. Per_2
9673 racc. 7922, il sig. , socio di ha stipulato con il dott. Parte_4 Parte_1 Per_3
commercialista iscritto all'albo dei commercialisti di Udine, contratto di mandato con
[...]
rappresentanza, avente ad oggetto la vendita dei tre compendi immobiliari ad uso commerciale di sua esclusiva proprietà -secondo le modalità e i tempi determinati dal piano concordatario, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale, che dovrà intervenire negli atti di vendita- nonché il successivo versamento del prezzo ad al netto delle imposte e degli oneri per gli atti, Parte_1
a titolo di contributo a fondo perduto;
il predetto mandato risulta revocabile soltanto per congiunta determinazione del sig. e del commissario giudiziale, essendo i poteri rappresentativi stati Pt_2
attribuiti anche nell'interesse della procedura. Il piano prevede i prezzi minimi per le vendite degli immobili di proprietà del socio a mezzo di procedure competitive, corrispondenti ai valori di mercato di cui alle stime prodotte e disciplina le tempistiche e i correlati abbattimenti dei prezzi minimi.
g) Le disposizioni sull'esecuzione del concordato e sulla vigilanza del commissario
giudiziale.
Il tenore dell'art. 114 bis, introdotto nel CCII dal D.L.vo n. 136/2024, consente di ritenere che quando,
come nel caso di specie, il piano del concordato in continuità preveda la liquidazione di una parte del patrimonio del debitore, la nomina di un liquidatore non sia indefettibile.
Nel caso di specie, è già stato ceduto il ramo d'azienda, con incasso del corrispettivo. La debitrice deve provvedere a liquidare un insieme eterogeneo di beni mobili rimasti in sua proprietà, in quanto non ritenuti di suo interesse dall'acquirente del ramo d'azienda, costituiti da ricambi e componenti usati di veicoli industriali, cerchioni e pneumatici, nonché da svariati veicoli industriali da qualificarsi come rottami, nonché procedere ad incassare i crediti (il cui recupero è già avvenuto per circa il 30%,
come riferito dal commissario giudiziale). La società debitrice ha prodotto il contratto di mandato da essa stipulato con il commercialista dott.
(già mandatario del socio, come indicato sopra al punto f), per l'assistenza nelle Persona_3
attività materiali e giuridiche necessarie ai fini dell'alienazione dei veicoli usati e dei predetti residui di magazzino, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale e nel rispetto delle istruzioni della debitrice e del commissario, mandato revocabile solo con l'approvazione di quest'ultimo.
In considerazione del citato mandato e delle relative condizioni, si ritiene che la liquidazione dei beni mobili indicati possa essere attuata direttamente dalla società debitrice, con l'assistenza del mandatario da essa nominato, sotto la sorveglianza del Commissario Giudiziale, con procedure celeri,
che assicurino adeguata pubblicità al fine di massimizzare il ricavato. Lo stesso piano prevede che,
nei primi trenta giorni dalla data di omologa del concordato, siano esperite le procedure competitive per la cessione dei beni non strategici rimasti in proprietà della debitrice, in relazione alle manifestazioni d'interesse ricevute. La ricorrente, con l'ausilio del mandatario, sollecitati gli operatori del settore alla formulazione di offerte, dovrà valutare le più convenienti modalità di liquidazione (formazione di lotti o vendita in blocco), sottoponendole preventivamente al commissario giudiziale per la sua approvazione;
in ordine alle offerte ricevute, procederà alla pubblicazione, su siti Internet e/o periodici del settore, dell'invito a presentare offerte migliorative entro un termine stabilito.
La società debitrice provvederà all'incasso dei crediti e farà confluire le somme già disponibili e quelle via via realizzate, anche dalle vendite, su un unico conto corrente dedicato e provvederà a ripartire le stesse, sulla base di piani predisposti in conformità alle previsioni del piano concordatario,
che dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del commissario giudiziale, al quale dovranno essere trasmesse le prove dei pagamenti eseguiti e l'estratto del conto corrente. Per
consentire la corretta e tempestiva esplicazione dei poteri di sorveglianza e di vigilanza del commissario giudiziale, deve stabilirsi che la società debitrice fornisca trimestralmente al commissario, a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, una situazione patrimoniale,
economica e finanziaria, nonché una relazione sull'attività svolta e sullo stato di adempimento della proposta, con allegati gli estratti del conto corrente dedicato, sopra citato e degli altri conti correnti dei quali la debitrice sia titolare.
Il commissario provvederà al deposito e alla trasmissione ai creditori dei rapporti riepilogativi in conformità a quanto previsto dall'art. 118 CCII e dovrà informare il giudice delegato di ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
Il giudice delegato potrà adottare ogni disposizione integrativa rispetto alle suindicate prescrizioni.
h) Le spese processuali.
In assenza di opposizioni, nulla deve statuirsi in punto spese.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 45, 47, 48, 109, 112, 113, 114 bis CCII:
-omologa il concordato preventivo di C.F. , con sede Parte_1 P.IVA_1
legale a Basiliano (Udine), in Via Pontebbana n. 101, in persona dell'amministratore unico sig.
; Parte_2
-conferma le designazioni del giudice delegato dott.ssa Annalisa Barzazi e del commissario giudiziale dott.ssa Persona_1
-dispone che il legale rappresentante della società debitrice e il commissario giudiziale si attengano alle disposizioni indicate nella motivazione, punto g), da intendersi qui integralmente richiamate;
-dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo;
-dispone che la presente sentenza sia notificata alla società debitrice e al pubblico ministero,
comunicata al commissario giudiziale e trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese di
Pordenone-Udine.
Udine, 25 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
180 giorni dall'omologazione. Nessun creditore privilegiato è stato pertanto ammesso al voto.
seconda sezione civile
R.P.U. n. 26-2/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO
provvedendo a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza ex art. 48 CCII;
letto l'art. 112 CCII, che individua le specifiche valutazioni che il Tribunale è chiamato a compiere ai fini dell'omologazione,
OSSERVA
a) La regolarità della procedura
Con ricorso depositato l'1.3.2024, (C.F. ), con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
Basiliano (Udine), in Via Pontebbana n. 101, in persona dell'amministratore unico sig. Parte_2
, rappresentata e difesa, per procura unita al ricorso, dagli avv. Stefano Fruttarolo,
[...] [...]
, Francesco Pecile del Foro di Udine, ha promosso il procedimento per CP_1 Parte_3
l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex artt. 37, 40, 44 CCII,
prospettando la presentazione, in via principale, di una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale indiretta, in via subordinata una proposta di concordato preventivo liquidatorio, dichiarando al contempo di non escludere anche la presentazione della richiesta di omologa di un accordo di ristrutturazione che potesse essere raggiunto con i creditori bancari, previa soddisfazione integrale degli altri creditori.
Con decreto del 7.3.2024, questo Tribunale, non constando la pendenza di istanze di apertura della liquidazione giudiziale, ha fissato, ex art. 44 CCII, il termine di sessanta giorni, in scadenza il
30.4.2024, nominando il commissario giudiziale nella persona della dott.ssa Persona_1
stabilendo gli obblighi informativi periodici e determinando l'importo da versare per le spese della procedura relative alla fase “prenotativa”.
La società ricorrente ha regolarmente adempiuto agli obblighi informativi e ha provveduto al versamento della somma indicata per le spese.
Nella pendenza del termine originariamente concesso si è fatto luogo alla procedura competitiva per la cessione del ramo d'azienda in esercizio, espletata sulla base dell'offerta irrevocabile d'acquisto formulata da Atlante s.r.l. con sede a Bolzano Vicentino, procedura all'esito della quale, giusta autorizzazione del Tribunale, è stato stipulato l'atto di compravendita, con incasso del relativo prezzo,
versato sul conto corrente della procedura.
ha ottenuto la richiesta proroga del termine per il deposito della proposta Parte_1
concordataria e del piano, nonché dell'ulteriore documentazione prescritta dalla legge, per ulteriori sessanta giorni ed entro il termine prorogato ha depositato la proposta concordataria, il piano e la documentazione di cui agli artt. 39, 87 c. 3 CCII ed ha successivamente adempiuto alla richiesta di integrazione della proposta e del piano formulata dal Tribunale. La società debitrice ha regolarmente assolto agli obblighi informativi.
E' stato acquisito, ex art. 47 CCII, il parere del commissario giudiziale, che ha ritenuto che dal piano proposto dal debitore non emergessero elementi tali da far ritenere che la proposta concordataria offrisse utilità inferiori o riservasse ai creditori un trattamento deteriore o un soddisfacimento inferiore rispetto alla diversa ipotesi della liquidazione giudiziale e che il piano non potesse considerarsi manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali. Il Tribunale, con decreto del 25.7.2024, ha disposto l'apertura della procedura di concordato preventivo, confermando il commissario giudiziale e determinando l'ammontare dell'accantonamento sulle somme già disponibili sul conto della procedura per le spese della stessa,
nonché fissando per la votazione le date iniziale e finale del 2.12.2024 e del 9.12.2024.
Successivamente all'apertura della procedura, la società debitrice, con memorie depositate il
16.10.2024 e il 31.10.2024, ha apportato le modifiche alle proposte e al piano (con le correlate integrazioni dell'attestazione del professionista indipendente), rese necessarie dall'esecuzione di alcuni pagamenti di debiti pregressi su autorizzazione del giudice delegato.
Il commissario giudiziale ha svolto tutti gli adempimenti previsti a suo carico dagli artt. 104 c. 2, 105,
107 CCII, provvedendo a comunicare ai creditori tutte le relazioni presentate ai sensi delle norme citate.
Avendo il commissario depositato la relazione sull'esito della votazione dalla quale il concordato risultava approvato, senza alcun voto contrario, il Tribunale ha fissato l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale;
quest'ultimo ha depositato il suo motivato parere cinque giorni prima dell'udienza, poi brevemente differita, udienza nella quale sono comparsi soltanto il legale rappresentante della società debitrice, il suo procuratore e il commissario giudiziale.
Nel procedimento di omologazione non è stata proposta alcuna opposizione.
b) L'esito della votazione.
Come risulta dalla relazione del commissario e dall'allegata documentazione relativa all'espressione dei voti, il concordato deve ritenersi approvato.
Ai sensi dell'art. 109 c. 5 CCII, il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore della proposta di concordato. Nel caso di specie, in ciascuna classe hanno votato favorevolmente alla proposta di concordato presentata dalla società debitrice creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, come da tabelle che segue, riprodotte dalla relazione del commissario: Non è pervenuto alcun voto contrario.
c) L'ammissibilità della proposta.
ha formulato una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale Parte_1
indiretta, atteso che si è prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa a mezzo della cessione del ramo d'azienda principale organizzato per la vendita di autoveicoli industriali e l'assistenza tecnica,
oltre alla liquidazione diretta dei beni estranei al perimetro del citato compendio aziendale (autocarri usati, ricambi, lubrificanti, ecc.) e alla realizzazione dei crediti. Ai sensi del comma 3 dell'art. 84
CCII, infatti, deve considerarsi come concordato in continuità aziendale anche quello nel cui ambito i creditori vengano soddisfatti “in misura anche non prevalente” dal ricavato prodotto dalla continuità
aziendale, diretta o indiretta. Nel caso di specie, in ragione dell'urgenza determinata dalla necessità
di evitare la disgregazione e la perdita di valore del compendio aziendale, la vendita dello stesso è
avvenuta, previo espletamento della procedura competitiva, già nella fase “prenotativa”; nel parere reso ai sensi dell'art. 48 c. 2 CCII, il commissario ha evidenziato che persiste l'esercizio di impresa in capo al cessionario, con continuazione dei rapporti di lavoro facenti parte dell'azienda trasferita e risultati sinora positivi.
Ritenuta corretta la qualificazione del concordato proposto come concordato in continuità, deve confermarsi in questa sede la valutazione di ammissibilità già espressa in sede di apertura della procedura. I controlli eseguiti dal commissario giudiziale hanno confermato che il concordato proposto è atto a garantire ai creditori percentuali di soddisfazione superiori rispetto a quelle ritraibili dalla liquidazione giudiziale. Il contenuto della proposta rispetta quanto previsto dall'art. 84 c. 1, 3,
5 e il contenuto del piano è conforme alle previsioni di cui all'art. 87 CCII;
si osserva, che la debitrice,
pur non avendo ricevuto notizia dell'escussione delle garanzie di Mediocredito Centrale, ha inserito nel passivo concordatario un “Fondo rischi specifico per garanzie MCC”, munito del privilegio di cui all'art. 9 D. Lgs. 31.3.1998 n. 123, per importo corrispondente alla parte dei finanziamenti chirografari concessi dagli istituti di credito coperta da garanzia pubblica, pari a complessivi euro
497.437,00. Alla luce delle verifiche condotte dal commissario giudiziale, esposte nella relazione ex art. 105 CCII, deve senz'altro escludersi la manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori così come proposta dalla società debitrice e alla conservazione dei valori aziendali.
Si richiama quanto già ritenuto nel decreto di apertura della procedura, in ordine all'esecuzione di alcuni pagamenti di debiti anteriori (sia privilegiati -erario e dipendenti- che chirografari) eseguiti dalla debitrice in assenza di autorizzazione;
escluso un intento frodatorio, stante la disclosure
spontaneamente operata, non si ritiene ravvisabile un pregiudizio per i creditori, tenuto conto che il piano concordatario prevede l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati, che i pagamenti hanno evitato le decadenze dalle rateazioni tributarie e previdenziali in corso, l'irrogazione di sanzioni e la maturazione di interessi, nonché l'interruzione delle attività dell'officina, cui sarebbe conseguita la dispersione del personale in servizio e la disgregazione del compendio aziendale.
d) La corretta formazione delle classi,
I crediti con privilegio ex art. 2751 bis n.1, inseriti nel passivo concordatario alla data di riferimento della proposta sono stati soddisfatti integralmente e in denaro, con autorizzazione del giudice delegato, alle scadenze previste dagli accordi conciliativi del pari previamente autorizzati dal collegio, prima del deposito della relazione ex art. 105 CCII da parte del commissario. La proposta ha previsto che tutti gli altri creditori muniti di prelazione siano soddisfatti per intero, in denaro, entro La proposta prevedeva originariamente tre classi di creditori chirografari (Classe 1–Fornitori
chirografari; Classe 2-Enti previdenziali e assistenziali;
Classe 3-Banche per crediti chirografari garantiti da terzi). L'entrata in vigore, successivamente all'apertura della procedura, del D.L.vo
13.9.2024, n. 136 ha determinato la formazione di un'ulteriore Classe 4–Fornitori chirografari imprese minori;
inoltre, nella classe 2 sono stati inseriti anche debiti chirografari verso l'IO (per tasse automobilistiche e imposta di registro per registrazione di atti giudiziari di € 581,00).
Correttamente il commissario ha indicato, ai fini della votazione, che le banche garantite da
Mediocredito Centrale, non constando l'escussione della garanzia e considerato l'appostamento del fondo rischi per l'intero importo garantito, dovessero essere ammesse a votare per l'intero credito chirografario e non solo per la parte di credito non garantita.
Le classi previste sono state correttamente formate in relazione a quanto previsto dall'art. 2 lett. r)
CCII, essendo riscontrabile l'omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici tra i creditori in ciascuna inseriti, nonché nel rispetto dell'art. 85 c. 2 CCII, che prevede come obbligatoria la classe dei creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
Il piano concordatario prevede: -la soddisfazione integrale degli oneri prededucibili;
-la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati;
-la soddisfazione integrale dei creditori chirografari di cui alle classi 1, 2, 4, la soddisfazione parziale dei creditori chirografari di cui alla classe 3. La debitrice ha previsto la ripartizione dell'attivo concordatario in applicazione della regola della priorità assoluta sino a concorrenza del valore di liquidazione e per la parte eccedente tale valore, costituita esclusivamente dalle risorse esterne apportate dal socio, sulla base della regola di priorità relativa.
La proposta concordataria, all'esito della modifica conseguente all'autorizzato pagamento dei crediti muniti di privilegio ex art. 2751 bis c.c., prevede i seguenti tempi di adempimento: -integrale pagamento degli altri crediti privilegiati nei primi centoottanta giorni dalla data di omologa del concordato;
-esecuzione entro al massimo trentasei mesi dalla data di omologa del concordato dei riparti a favore dei creditori chirografari. e) La parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.
La proposta concordataria prevede che tutti i creditori chirografari appartenenti a ciascuna classe vengano pagati in denaro, entro il medesimo arco temporale. A tutti i creditori inseriti in ciascuna classe viene dunque assicurato il medesimo trattamento.
f) Il voto favorevole di tutte le classi e le ragionevoli prospettive di superamento
dell'insolvenza.
E' già stato evidenziato al punto e) che tutte le classi hanno approvato il concordato e che in ciascuna di esse si è espressa a favore del concordato una larghissima maggioranza.
Le risorse poste a disposizione dei creditori sono state stimate, alla data della proposta, in complessivi
€ 2.821.142,50, di cui € 1.801.143,00 di attivo concordatario ed € 1.020.000,00 di finanza esterna apportata dal socio, derivanti: ▪dalla cessione del ramo d'azienda in esercizio avente ad oggetto la
CP_ commercializzazione e l'assistenza tecnica dei veicoli industriali a marchio , per l'importo di €
988.558,17 (al netto del debito nei confronti dei dipendenti facenti parte dell'azienda trasferita, pari ad € 89.263,75); ▪dalla cessione di beni non strategici e dall'incasso dei crediti per complessivi €
921.351,58; ▪dall'apporto di finanza esterna da parte del socio , quale “contributo a Parte_2
fondo perduto”, costituito dal ricavato delle alienazioni di tutti gli immobili di proprietà dello stesso,
per un importo stimato in € 1.020.000,00.
A seguito delle verifiche condotte con l'ausilio degli stimatori nominati, il commissario giudiziale ha rettificato il valore dell'attivo concordatario in € 1.795.453,00 e il potenziale ricavato dalla vendita degli immobili di proprietà del socio in € 765.000, a valori di pronto realizzo.
Il passivo concordatario, all'esito delle verifiche del commissario, comprensivo dei vari fondi rischi previsti, ammonta ad € 3.326.479,00.
Alla luce delle rinnovate valutazioni e verifiche sull'andamento finanziario compiute dal commissario giudiziale nel parere di cui all'art. 110 CCII, tenuto conto che si tratta di concordato in continuità indiretta e che alcune operazioni previste dal piano sono già state eseguite, può affermarsi che il piano non è privo di ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza nei tempi e modi previsti. Come evidenziato dal commissario, la liquidità già esistente, frutto della cessione del ramo d'azienda e dell'incasso di parte dei crediti, è tale da assicurare il pagamento integrale di tutti i creditori prededucibili e dei costi stimati fino alla fine della procedura, oltre che del 65% dei crediti privilegiati;
l'incasso dei crediti verso clienti, previsto entro dodici mesi dall'omologazione, è già
avvenuto nella misura del 30% nel periodo compreso tra il deposito dalle proposta concordataria e il
7.1.2025. Si consideri, poi, che, con atto ricevuto in data 1.7.2024 dal notaio di Udine, rep. Per_2
9673 racc. 7922, il sig. , socio di ha stipulato con il dott. Parte_4 Parte_1 Per_3
commercialista iscritto all'albo dei commercialisti di Udine, contratto di mandato con
[...]
rappresentanza, avente ad oggetto la vendita dei tre compendi immobiliari ad uso commerciale di sua esclusiva proprietà -secondo le modalità e i tempi determinati dal piano concordatario, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale, che dovrà intervenire negli atti di vendita- nonché il successivo versamento del prezzo ad al netto delle imposte e degli oneri per gli atti, Parte_1
a titolo di contributo a fondo perduto;
il predetto mandato risulta revocabile soltanto per congiunta determinazione del sig. e del commissario giudiziale, essendo i poteri rappresentativi stati Pt_2
attribuiti anche nell'interesse della procedura. Il piano prevede i prezzi minimi per le vendite degli immobili di proprietà del socio a mezzo di procedure competitive, corrispondenti ai valori di mercato di cui alle stime prodotte e disciplina le tempistiche e i correlati abbattimenti dei prezzi minimi.
g) Le disposizioni sull'esecuzione del concordato e sulla vigilanza del commissario
giudiziale.
Il tenore dell'art. 114 bis, introdotto nel CCII dal D.L.vo n. 136/2024, consente di ritenere che quando,
come nel caso di specie, il piano del concordato in continuità preveda la liquidazione di una parte del patrimonio del debitore, la nomina di un liquidatore non sia indefettibile.
Nel caso di specie, è già stato ceduto il ramo d'azienda, con incasso del corrispettivo. La debitrice deve provvedere a liquidare un insieme eterogeneo di beni mobili rimasti in sua proprietà, in quanto non ritenuti di suo interesse dall'acquirente del ramo d'azienda, costituiti da ricambi e componenti usati di veicoli industriali, cerchioni e pneumatici, nonché da svariati veicoli industriali da qualificarsi come rottami, nonché procedere ad incassare i crediti (il cui recupero è già avvenuto per circa il 30%,
come riferito dal commissario giudiziale). La società debitrice ha prodotto il contratto di mandato da essa stipulato con il commercialista dott.
(già mandatario del socio, come indicato sopra al punto f), per l'assistenza nelle Persona_3
attività materiali e giuridiche necessarie ai fini dell'alienazione dei veicoli usati e dei predetti residui di magazzino, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale e nel rispetto delle istruzioni della debitrice e del commissario, mandato revocabile solo con l'approvazione di quest'ultimo.
In considerazione del citato mandato e delle relative condizioni, si ritiene che la liquidazione dei beni mobili indicati possa essere attuata direttamente dalla società debitrice, con l'assistenza del mandatario da essa nominato, sotto la sorveglianza del Commissario Giudiziale, con procedure celeri,
che assicurino adeguata pubblicità al fine di massimizzare il ricavato. Lo stesso piano prevede che,
nei primi trenta giorni dalla data di omologa del concordato, siano esperite le procedure competitive per la cessione dei beni non strategici rimasti in proprietà della debitrice, in relazione alle manifestazioni d'interesse ricevute. La ricorrente, con l'ausilio del mandatario, sollecitati gli operatori del settore alla formulazione di offerte, dovrà valutare le più convenienti modalità di liquidazione (formazione di lotti o vendita in blocco), sottoponendole preventivamente al commissario giudiziale per la sua approvazione;
in ordine alle offerte ricevute, procederà alla pubblicazione, su siti Internet e/o periodici del settore, dell'invito a presentare offerte migliorative entro un termine stabilito.
La società debitrice provvederà all'incasso dei crediti e farà confluire le somme già disponibili e quelle via via realizzate, anche dalle vendite, su un unico conto corrente dedicato e provvederà a ripartire le stesse, sulla base di piani predisposti in conformità alle previsioni del piano concordatario,
che dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del commissario giudiziale, al quale dovranno essere trasmesse le prove dei pagamenti eseguiti e l'estratto del conto corrente. Per
consentire la corretta e tempestiva esplicazione dei poteri di sorveglianza e di vigilanza del commissario giudiziale, deve stabilirsi che la società debitrice fornisca trimestralmente al commissario, a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, una situazione patrimoniale,
economica e finanziaria, nonché una relazione sull'attività svolta e sullo stato di adempimento della proposta, con allegati gli estratti del conto corrente dedicato, sopra citato e degli altri conti correnti dei quali la debitrice sia titolare.
Il commissario provvederà al deposito e alla trasmissione ai creditori dei rapporti riepilogativi in conformità a quanto previsto dall'art. 118 CCII e dovrà informare il giudice delegato di ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
Il giudice delegato potrà adottare ogni disposizione integrativa rispetto alle suindicate prescrizioni.
h) Le spese processuali.
In assenza di opposizioni, nulla deve statuirsi in punto spese.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 45, 47, 48, 109, 112, 113, 114 bis CCII:
-omologa il concordato preventivo di C.F. , con sede Parte_1 P.IVA_1
legale a Basiliano (Udine), in Via Pontebbana n. 101, in persona dell'amministratore unico sig.
; Parte_2
-conferma le designazioni del giudice delegato dott.ssa Annalisa Barzazi e del commissario giudiziale dott.ssa Persona_1
-dispone che il legale rappresentante della società debitrice e il commissario giudiziale si attengano alle disposizioni indicate nella motivazione, punto g), da intendersi qui integralmente richiamate;
-dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo;
-dispone che la presente sentenza sia notificata alla società debitrice e al pubblico ministero,
comunicata al commissario giudiziale e trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese di
Pordenone-Udine.
Udine, 25 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
180 giorni dall'omologazione. Nessun creditore privilegiato è stato pertanto ammesso al voto.