Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00456/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03074/2025 REG.RIC.
N. 03083/2025 REG.RIC.
N. 03094/2025 REG.RIC.
N. 03102/2025 REG.RIC.
N. 03118/2025 REG.RIC.
N. 03181/2025 REG.RIC.
N. 03202/2025 REG.RIC.
N. 03204/2025 REG.RIC.
N. 03359/2025 REG.RIC.
N. 03366/2025 REG.RIC.
N. 03368/2025 REG.RIC.
N. 03372/2025 REG.RIC.
N. 03426/2025 REG.RIC.
N. 03428/2025 REG.RIC.
N. 03463/2025 REG.RIC.
N. 03465/2025 REG.RIC.
N. 03473/2025 REG.RIC.
N. 03510/2025 REG.RIC.
N. 03529/2025 REG.RIC.
N. 03567/2025 REG.RIC.
N. 03574/2025 REG.RIC.
N. 03075/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3074 del 2025, proposto da
GU AC, AN TA DI, ST AI, rappresentati e difesi dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3083 del 2025, proposto da
DA D'AM, NI De UC, TI IN Di AN, LA AR, rappresentati e difesi dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3094 del 2025, proposto da
OL Di RL, rappresentato e difeso dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3102 del 2025, proposto da
ST AR, rappresentato e difeso dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3118 del 2025, proposto da
BE AN, rappresentato e difeso dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3181 del 2025, proposto da
RI UN, rappresentato e difeso dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3202 del 2025, proposto da
LV NO, RI LE RA, rappresentati e difesi dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3204 del 2025, proposto da
MI DA, SI AN, NA AN, EL SC SS, rappresentati e difesi dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3359 del 2025, proposto da
EL MA, rappresentato e difeso dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3366 del 2025, proposto da
GA ED, rappresentato e difeso dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3368 del 2025, proposto da
MA MI, rappresentato e difeso dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3372 del 2025, proposto da
GA De FE, rappresentato e difeso dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3426 del 2025, proposto da
RIngela IA, rappresentato e difeso dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3428 del 2025, proposto da
ST UA, rappresentato e difeso dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3463 del 2025, proposto da
RI AL, rappresentato e difeso dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3465 del 2025, proposto da
ER IV KH, rappresentato e difeso dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3473 del 2025, proposto da
IO BA, ER BA, ON AZ, rappresentati e difesi dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3510 del 2025, proposto da
MA TO, rappresentato e difeso dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3529 del 2025, proposto da
EM SS, rappresentato e difeso dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3567 del 2025, proposto da
LA LI, rappresentato e difeso dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3574 del 2025, proposto da
DA LE, ER TA, NA LE, AR NA, rappresentati e difesi dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3075 del 2025, proposto da
TI RO, ES EN, SY ZE, RInna LI, rappresentati e difesi dall'avvocato BE Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
quanto al ricorso n. 3074 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Novara, Sezione Lavoro, n.214/2024 pubblicata il 12/09/2024, notificata in forma esecutiva in data 19/09/2024, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: AC GU dell'importo di €. 2.500,00, DI AN TA dell'importo di €. 2.500,00 e AI ST dell'importo di €. 1.500,00..
quanto al ricorso n. 3083 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, n.90/2023 pubblicata il 31/03/2023, notificata in forma esecutiva in data 12/04/2023, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: D'AM DA dell'importo di €. 1.000,00, De UC LÒ dell'importo di €. 2.000,00, Di AN TI IN dell'importo di €. 2.000,00 e AR LA dell'importo di €. 1.500,00..
quanto al ricorso n. 3094 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n.229/2024 pubblicata il 26/03/2024, notificata in forma esecutiva in data 10/04/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: DI CA OL dell'importo di €. 1.000,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2021-2022 e 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo..
quanto al ricorso n. 3102 del 2025:
della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 2979/2024 pubblicata il 13/11//2024, munita di formula esecutiva e notificata il 18/11/2024 al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR PIEMONTE - AT TORINO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con la quale il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro condannava il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 1.000,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107/2015.
quanto al ricorso n. 3118 del 2025:
ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 1733/2022 pubblicata il 06/12/2022, munita di formula esecutiva e notificata in data 10/01/2023 al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR PIEMONTE - AT TORINO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con la quale il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro condannava il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 2.000 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, .
quanto al ricorso n. 3181 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.1612/2025 pubblicata il 18/06/2025, notificata in forma esecutiva in data 01/07/2025, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di NO MA dell'importo di €. 1.000,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2022-2023 / 2023-2024, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo..
quanto al ricorso n. 3202 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 36/2024 pubblicata il 19/01/2024, notificata in forma esecutiva in data 23/01/2024, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: NO LV dell'importo di €. 2.000,00 e RA RI LE dell'importo di €. 2.000,00..
quanto al ricorso n. 3204 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 5/2024 pubblicata il 12/01/2024, notificata in forma esecutiva in data 31/01/2024, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: DA MI dell'importo di €. 1.500,00, AN SI dell'importo di €. 500,00, AN NA dell'importo di €. 1.000,00 e SS EL SC dell'importo di €. 2.500,00..
quanto al ricorso n. 3359 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.996/2025 pubblicata il 09/04/2025, notificata in forma esecutiva in data 15/05/2025, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di MA ON dell'importo di €. 1.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo..
quanto al ricorso n. 3366 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.3286/2024 pubblicata il 10/12/2024, notificata in forma esecutiva in data 17/12/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di ED EL dell'importo di €. 1.000,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2022-2023 e 2023-2024, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo..
quanto al ricorso n. 3368 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, n.236/2024 pubblicata il 28/06/2024, notificata in forma esecutiva in data 22/07/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di MI MA dell'importo di €. 1.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo..
quanto al ricorso n. 3372 del 2025:
per l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 661/2024 pubblicata il 22/11/2024, notificata in forma esecutiva in data 27/11/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di DE EO BR dell'importo di €. 1.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo..
quanto al ricorso n. 3426 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.106/2024 pubblicata il 19/01/2024, notificata in forma esecutiva in data 01/02/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di CI MANGELA dell'importo di €. 2.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo..
quanto al ricorso n. 3428 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.383/2024 pubblicata il 14/02/2024, notificata in forma esecutiva in data 20/02/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di UA EF dell'importo di €. 2.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo..
quanto al ricorso n. 3463 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.189/2024 pubblicata il 25/01/2024, notificata in forma esecutiva in data 16/02/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di LI KA dell'importo di €. 2.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo..
quanto al ricorso n. 3465 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.382/2024 pubblicata il 14/01/2024, notificata in forma esecutiva in data 20/02/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di VO KA HO dell'importo di €. 1.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo..
quanto al ricorso n. 3473 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.2207/2024 pubblicata il 19/11/2024, notificata in forma esecutiva in data 04/04/2025, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: BA IO dell'importo di €. 500,00, BA ER dell'importo di €. 500,00 e AZ ON dell'importo di €. 1.500,00..
quanto al ricorso n. 3510 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.1180/2024 pubblicata il 09/05/2024, notificata in forma esecutiva in data 15/05/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di BI EL dell'importo di €. 2.000,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 e 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo..
quanto al ricorso n. 3529 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.3003/2024 pubblicata il 14/11/2024, notificata in forma esecutiva in data 18/11/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di ME MA dell'importo di €. 1.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo.
.
quanto al ricorso n. 3567 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.3428/2024 pubblicata il 18/12/2024, notificata in forma esecutiva in data 14/01/2025, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di ZZ UR dell'importo di €. 1.000,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo..
quanto al ricorso n. 3574 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.350/2024 pubblicata il 09/02/2024, notificata in forma esecutiva in data 20/02/2024, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: LE DA dell'importo di €. 1.500,00, TA ER dell'importo di €. 2.500,00, LE NA dell'importo di €. 2.000,00 e NA AR dell'importo di €. 1.000,00..
quanto al ricorso n. 3075 del 2025:
ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, n.214/2023 pubblicata il 30/06/2023, notificata in forma esecutiva in data 11/07/2023, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: RO TI dell'importo di €. 2.500,00, EN ES dell'importo di €. 3.000,00, ZE SY dell'importo di €. 3.000,00 e LI RInna di €. 3.000,00.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa OS NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con separati ricorsi gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento dei ricorsi.
All’odierna camera di consiglio le cause sono state trattenute in decisione.
2. – Per ciascun ricorso ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alle sentenze di cui in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento dei provvedimenti in epigrafe compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. All’uopo, per ciascun ricorso occorre onerare la parte ricorrente della comunicazione al Commissario ad Acta del proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Appare infine meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.
3. – – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per ciascun ricorso e indipendentemente dalla riunione dei ricorsi (come da decreto n. 3/2025 del Presidente della Sezione, di cui in epigrafe), sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, che neppure presenta difficoltà interpretative e/o applicative in punto di diritto, sia della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato (id est, l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale. Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
4. – Si ritiene, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione ai titoli di cui in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione. Onera la parte ricorrente di comunicare al Commissario ad Acta il proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
3) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
4) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
5) Manda alla Segreteria per la trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS NA, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
SS Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OS NA |
IL SEGRETARIO