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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente e Relatore
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 298/2023 depositato il 23/03/2023
proposto da
Ricorennte_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Peschici - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 202215821589181973822353 TARES 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 202215821589181973822353 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 202215821589181973822353 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 202215821589181973822353 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso vinte le spese.
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in la società Ricorennte_1. S.R.L., con sede legale in Vieste alla Indirizzo_1
, in persona del suo legale rappresentante Rappresentante_1 proponeva ricorso nei confronti del COMUNE DI PESCHICI avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 202215821589181973822353 del 22.9.2022, emanata e notificata dal Comune di Peschici il 17.10.2022.
Con tale provvedimento il Comune di Peschici comunicava che "dalle verifiche effettuate risulta un debito riferito a diverse entrate tributarie... del Comune di Peschici... Pertanto, considerato che è già decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma primo, D.P.R. n. 602/1973, ai sensi dell'art. 77 del medesimo
D.P.R., si INTIMA... di pagare entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, il complessivo importo di € 22.800,02... In mancanza di integrale pagamento... si provvederà ad iscrivere ipoteca legale su uno o più immobili tra quelli indicati nella tabella che segue...".
A sostegno del ricorso esponeva i seguenti motivi :
1) eccepiva in primo luogo il difetto di sottoscrizione posto che la comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca era stata sottoscritta dal "Dr. Nominativo_1 ", senza prova del potere sostitutivo alla sottoscrizione.
2) eccepiva inoltre l'invalidità dell'atto posto che a fondamento dell'atto impugnato venivano identificati i documenti presupposti idwntificati coi numeri:
-20171582390130000001878 del 27.2.2017, asseritamente notificato il 27.3.2017;
-20171582390300000001464 dell'1.3.2017, asseritamente notificato il 27.3.2017;
-20181582744040000001626 del 14.5.2018, asseritamente notificato il 31.5.2018;
-202115821367481892530060 dell'11.11.2021, asseritamente notificato il
27.12.2021 che in realtà non erano stati mai notificati.
3) eccepiva infine l'omessa allegazione degli atti presupposti Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso e conseguentemente l'annullamento dell'avviso di impugnato.
Vinte le spese del giudizio
Non si costituiva nel giudizio il Comune di Peschicio .
All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte di primo grado di Foggia che il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Si osserva infatti che la società ricorrente ha circostanziato il ricorso con adeguata motivazione ed ha supportato il contenuto del ricorso con documentazione,mentre, non costituendosi, il Comune di Peschici non ha in alcun modo non solo contestato il contenuto del ricorso ma, non ha adotto alcuna valida motivazione valutabile da parte di questa Corte per cui, conseguentemente, si ritiene di accogliere il ricorso proposto.
In relazione alle spese della procedura in relazione all'oggetto della controversia ed alla qualità delle parti processuali le stesse possono essere dichiarate interamente compensate le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Foggia sez 1 così provvede : Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate
Così deciso in Foggia il 27 gennaio 2026
Il Presidente rel
NI de UC
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente e Relatore
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 298/2023 depositato il 23/03/2023
proposto da
Ricorennte_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Peschici - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 202215821589181973822353 TARES 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 202215821589181973822353 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 202215821589181973822353 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 202215821589181973822353 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso vinte le spese.
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in la società Ricorennte_1. S.R.L., con sede legale in Vieste alla Indirizzo_1
, in persona del suo legale rappresentante Rappresentante_1 proponeva ricorso nei confronti del COMUNE DI PESCHICI avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 202215821589181973822353 del 22.9.2022, emanata e notificata dal Comune di Peschici il 17.10.2022.
Con tale provvedimento il Comune di Peschici comunicava che "dalle verifiche effettuate risulta un debito riferito a diverse entrate tributarie... del Comune di Peschici... Pertanto, considerato che è già decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma primo, D.P.R. n. 602/1973, ai sensi dell'art. 77 del medesimo
D.P.R., si INTIMA... di pagare entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, il complessivo importo di € 22.800,02... In mancanza di integrale pagamento... si provvederà ad iscrivere ipoteca legale su uno o più immobili tra quelli indicati nella tabella che segue...".
A sostegno del ricorso esponeva i seguenti motivi :
1) eccepiva in primo luogo il difetto di sottoscrizione posto che la comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca era stata sottoscritta dal "Dr. Nominativo_1 ", senza prova del potere sostitutivo alla sottoscrizione.
2) eccepiva inoltre l'invalidità dell'atto posto che a fondamento dell'atto impugnato venivano identificati i documenti presupposti idwntificati coi numeri:
-20171582390130000001878 del 27.2.2017, asseritamente notificato il 27.3.2017;
-20171582390300000001464 dell'1.3.2017, asseritamente notificato il 27.3.2017;
-20181582744040000001626 del 14.5.2018, asseritamente notificato il 31.5.2018;
-202115821367481892530060 dell'11.11.2021, asseritamente notificato il
27.12.2021 che in realtà non erano stati mai notificati.
3) eccepiva infine l'omessa allegazione degli atti presupposti Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso e conseguentemente l'annullamento dell'avviso di impugnato.
Vinte le spese del giudizio
Non si costituiva nel giudizio il Comune di Peschicio .
All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte di primo grado di Foggia che il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Si osserva infatti che la società ricorrente ha circostanziato il ricorso con adeguata motivazione ed ha supportato il contenuto del ricorso con documentazione,mentre, non costituendosi, il Comune di Peschici non ha in alcun modo non solo contestato il contenuto del ricorso ma, non ha adotto alcuna valida motivazione valutabile da parte di questa Corte per cui, conseguentemente, si ritiene di accogliere il ricorso proposto.
In relazione alle spese della procedura in relazione all'oggetto della controversia ed alla qualità delle parti processuali le stesse possono essere dichiarate interamente compensate le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Foggia sez 1 così provvede : Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate
Così deciso in Foggia il 27 gennaio 2026
Il Presidente rel
NI de UC