Articolo 1 della Legge 16 ottobre 1954, n. 1081
Articolo 2
Versione
14 dicembre 1954
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 7.500.000 all'Istituto per l'Oriente.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1954