Versione
14 dicembre 1954
14 dicembre 1954
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 7.500.000 all'Istituto per l'Oriente.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 7.500.000 all'Istituto per l'Oriente.