Art. 4.
Le aree di cui all'elenco allegato (allegato B) e gli specchi d'acqua appartenenti allo Stato compresi nel perimetro di cui all'articolo 1, sono ceduti al Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera.
Restano escluse dalla cessione le aree e gli specchi d'acqua che debbono far parte del Demanio marittimo portuale da definire ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1912, n. 327 , nonche' le aree che siano destinate a sede di opere pubbliche.
Le aree, che, anche dopo la loro cessione, venissero a far parte del Demonio marittimo e quelle che verranno destinate a sede di opere pubbliche saranno retrocesse allo Stato, previo scomputo del loro valore, al prezzo di cessione.
Le aree di cui all'elenco allegato (allegato B) e gli specchi d'acqua appartenenti allo Stato compresi nel perimetro di cui all'articolo 1, sono ceduti al Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera.
Restano escluse dalla cessione le aree e gli specchi d'acqua che debbono far parte del Demanio marittimo portuale da definire ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1912, n. 327 , nonche' le aree che siano destinate a sede di opere pubbliche.
Le aree, che, anche dopo la loro cessione, venissero a far parte del Demonio marittimo e quelle che verranno destinate a sede di opere pubbliche saranno retrocesse allo Stato, previo scomputo del loro valore, al prezzo di cessione.