Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 31 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/04/2026, n. 6538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6538 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06538/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03664/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3664 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Curium Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Bottacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio CA AZ in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Abruzzo, Regione Sicilia Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Astrim S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore Generale dell''Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul B.U.R. n. 151 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici;
nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti:
per l’annullamento
- del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul B.U.R. n. 151 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Abruzzo e della Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. AN OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente ha aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. con l. 8 agosto 2025, n. 118;
Ritenuto che la dichiarazione di avvenuto pagamento determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano essere compensate, come previsto dalla norma richiamata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN OL, Presidente FF, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN OL |
IL SEGRETARIO