CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 682/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8019/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220014675189000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 13.9.2024 alla Regione Siciliana, Assessorato Economia e Finanza, ed all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
Ricorrente1 impugnava la cartella, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 22.6.2024, (di pagamento della somma di € 884,65, dovuta per tasse auto non versate nel 2016), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per difetto di notifica del prodromico avviso di accertamento;
2. per conseguente intervenuta prescrizione del credito azionato.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
La Regione Siciliana, Assessorato Economia e Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di impugnazione parte ricorrente lamenta l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
L'eccezione è infondata, atteso che, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11.08.2015, di istituzione in
Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, la regione Sicilia, quale ente impositore, è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dei crediti tributari in questione, allo scadere del termine previsto per il pagamento degli stessi, senza che sia intervenuto il pagamento medesimo.
A fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto e non a richiesta dell'ente impositore, la normativa di riferimento citata, vigente nell'anno di imposta del 2016 per cui si procede, prescrive una automatica iscrizione a ruolo, con conseguente eliminazione della preliminare fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e nella notifica della cartella di pagamento;
mentre la riscossione così affidata all'Agente della Riscossione territorialmente competente, è basata sulle mere notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo, come comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica.
In difetto della prodromica fase di accertamento, non sussistono pertanto in specie prodromici atti di accertamento da comunicare al contribuente, con la conseguenza che la cartella di pagamento costituisce correttamente la prima intimazione di pagamento, (cfr. sentenza n. 152/2018 della Corte Costituzionale).
Merita invece di essere accolto il secondo motivo di gravame, con cui la ricorrente rileva l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Ritiene invero il decidente, in conformità, in esito all'esame della documentazione in atti, che la pretesa tributaria per cui si procede sia in effetti infondata, dovendosi considerare estinto per maturata prescrizione triennale alla data del 31.12.2019 il credito tributario azionato, siccome relativo all'anno di imposta 2016, in assenza di alcun atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale in questione, se non la tardiva notifica in data 22.6.2024 della cartella impugnata;
ed in difetto di applicabilità alla fattispecie concreta, della normativa emergenziale di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID, in quanto introdotta successivamente alla maturata prescrizione in questione.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
• condanna le parti convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in via solidale tra loro, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che quantifica in complessivi € 200,00, oltre IVA ed accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in data 22.1.2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8019/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220014675189000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 13.9.2024 alla Regione Siciliana, Assessorato Economia e Finanza, ed all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
Ricorrente1 impugnava la cartella, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 22.6.2024, (di pagamento della somma di € 884,65, dovuta per tasse auto non versate nel 2016), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per difetto di notifica del prodromico avviso di accertamento;
2. per conseguente intervenuta prescrizione del credito azionato.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
La Regione Siciliana, Assessorato Economia e Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di impugnazione parte ricorrente lamenta l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
L'eccezione è infondata, atteso che, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11.08.2015, di istituzione in
Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, la regione Sicilia, quale ente impositore, è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dei crediti tributari in questione, allo scadere del termine previsto per il pagamento degli stessi, senza che sia intervenuto il pagamento medesimo.
A fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto e non a richiesta dell'ente impositore, la normativa di riferimento citata, vigente nell'anno di imposta del 2016 per cui si procede, prescrive una automatica iscrizione a ruolo, con conseguente eliminazione della preliminare fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e nella notifica della cartella di pagamento;
mentre la riscossione così affidata all'Agente della Riscossione territorialmente competente, è basata sulle mere notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo, come comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica.
In difetto della prodromica fase di accertamento, non sussistono pertanto in specie prodromici atti di accertamento da comunicare al contribuente, con la conseguenza che la cartella di pagamento costituisce correttamente la prima intimazione di pagamento, (cfr. sentenza n. 152/2018 della Corte Costituzionale).
Merita invece di essere accolto il secondo motivo di gravame, con cui la ricorrente rileva l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Ritiene invero il decidente, in conformità, in esito all'esame della documentazione in atti, che la pretesa tributaria per cui si procede sia in effetti infondata, dovendosi considerare estinto per maturata prescrizione triennale alla data del 31.12.2019 il credito tributario azionato, siccome relativo all'anno di imposta 2016, in assenza di alcun atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale in questione, se non la tardiva notifica in data 22.6.2024 della cartella impugnata;
ed in difetto di applicabilità alla fattispecie concreta, della normativa emergenziale di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID, in quanto introdotta successivamente alla maturata prescrizione in questione.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
• condanna le parti convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in via solidale tra loro, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che quantifica in complessivi € 200,00, oltre IVA ed accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in data 22.1.2026