TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/11/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – g.o.t.c. -
All'udienza del 6/11/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 2282/2024 RG, promossa da:
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato in Teramo,
Viale Bovio n. 27, nello studio dell'Avv. Stefania Dezio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
Contro Co
c.f. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Armando
Gambino, in virtù di procura generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data Persona_1
22/03/2024 (rep. 37875 – racc. 7313), elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Periferico CP_2 in Teramo, c.so San Giorgio n. 14/16
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso in opposizione avverso le risultanze dell'a.t.p. previdenziale ex art. 445 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/11/2024, ha proposto opposizione avverso le Parte_2 risultanze del procedimento di a.t.p. previdenziale ex art. 445 bis c.p.c., nel quale gli era stato negato il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984, chiedendo in questa sede la rinnovazione della c.t.u svolta nel predetto procedimento.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha resistito all'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, CP_2 riportandosi agli accertamenti effettuati in sede di a.t.p.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinnovazione della c.t.u. svolta in sede di a.t.p. previdenziale. La causa, quindi, è stata rinviata – per la discussione con termine per note - all'udienza del 6/11/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
°°°°°°
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' sul CP_2 presupposto che parte ricorrente si sarebbe limitata a un mero dissenso diagnostico rispetto alla c.t.u. espletata in sede di a.t.p. In merito, infatti, va detto che il sig. , con il presente giudizio, nel Parte_2 contestare le conclusioni dell'accertamento peritale, ha evidenziato l'errore nel quale è incorso il consulente in sede di a.t.p.o., il quale ha sostenuto che “dagli atti si evidenzia che la frattura del corpo vertebrale CP_ e lo stato di silicosi sono stati coperti da rendita quindi potrebbero non essere congrua una loro valutazione nel novero delle patologie che dovrebbero ridurre la capacità lavorativa a meno di due terzi”, mentre il ricorrente risulterebbe CP_ essere titolare di rendita esclusivamente per malattia professionale da silicosi (e non per infortunio sul lavoro), riconosciuta nell'anno 1991. Quindi, la patologia a carico del rachide avrebbe dovuto essere valutata in termini di riduzione della capacità lavorativa.
Passando al merito processuale, il CTU nominato nel presente giudizio ha accertato – in capo al ricorrente
– la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per beneficiare della prestazione richiesta (AOI ex art. 1 L.
222/1984). In particolare, il CTU ha così concluso: “Lo stato psicofisico del Sig. è Parte_2 gravato dalla critica condizione dell'apparato osteoarticolare segnatamente dalla presenza della coxoartrosi femorale bilateralmente, dai fenomeni artrosici a carico della sacro-iliaca, della colonna al tratto cervicale, con interessamento del cingolo scapolare, e maggiormente del tratto lombare e delle ginocchia. La limitazione funzionale che ne deriva determina una difficoltà alla deambulazione ed al mantenimento della stazione eretta prolungata, l'incapacità all'esecuzione di movimenti sotto carico. Insiste anche limitazione a medio impegno funzionale dell'arto superiore destro ed una iniziale limitazione a quello di sinistra (sindrome ipocinetica) per l'intrappolamento del nervo ulnare bilateralmente. Il Sig.
[...]
difatti, mostra uno stato di prostrazione indotto dalla sofferenza psicofisica per il coinvolgimento Parte_2 dell'apparato osteoarticolare, con limitazione funzionale dolorosa della deambulazione (conseguenza del restringimento del canale vertebrale) il che contribuisce ad aggravare ulteriormente la componente psichica già inizialmente implicata.
La componente algica e la limitazione funzionale dell'articolazione scapolo-omerale bilateralmente, delle ginocchia, nonché quella dovuta alla disco-artrosi diffusa (maggiormente localizzata nel tratto cervicale ed in quello lombo-sacrale) compromette
e riduce l'efficienza prestazionale nell'attività lavorativa quotidiana. Pertanto, in considerazione del carattere evolutivo delle forme morbose che affliggono l'interessato, segnatamente alla condizione psicopatologica ma in maggior misura ai fenomeni degenerativi del rachide in toto come riportato nei referti radiologici, ed elettromiografici del gennaio e marzo 2024; per quanto ad oggi acclarato dall'obiettività clinica, la capacità lavorativa di risulta ridotta ed usurante anche Parte_3 in relazione all'attività lavorativa specifica che comporta sforzi continui, posture fisse prolungate e movimenti ripetitivi degli arti superiori. Il quadro clinico presentato dall'interessato risulta connesso l'attività svolta da oltre quaranta anni, sempre nel medesimo inquadramento operativo. Non emerge la possibilità di altra utile collocazione in attività di concetto a carattere non usurante. Le patologie riscontrate e l'effetto logorante del lavoro svolto, dunque, configurano la riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini di minatore fochino e l'impossibilità di attendere ad altre proficue attività lavorative. Tutte le patologie rilevate erano presenti e documentate al momento della presentazione della domanda ma nel corso di questi ultimi anni hanno subito un aggravamento tale da rendere evidente
l'invalidità”. Conseguentemente, “Il Sig. in conseguenza delle limitazioni da cui è affetto, Parte_2 aparere dello scrivente, presenta la condizione di: INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA
CAPACITA' LAVORATIVA, IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE SUE ATTITUDINI,
RIDOTTA IN MODO PERMANENTE A MENO DI UN TERZO (art. 1 legge n. 222/1984). La decorrenza a far data dal mese di gennaio 2024 epoca dei referti radiologici”.
Il parere espresso dal perito appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è, inoltre, sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione, anche in ordine alle patologie coperte dalla rendita , opportunamente non prese in CP_3 considerazione dall'ausiliario. D'altro canto, nessuna osservazione o contestazione o richiesta è pervenuta dall' avverso le conclusioni provvisorie della perizia. CP_2
Stante il riconoscimento del beneficio richiesto successivamente alla proposizione della domanda amministrativa (7/04/2022) e del deposito del ricorso giurisdizionale (28/11/2023) per a.t.p.o., le spese di lite del procedimento per a.t.p.o vengono integralmente compensate tra le parti, così come le spese della c.t.u. parimenti resa in detta sede. Diversamente, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, dell' e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo. Parimenti, le spese di CP_2
c.t.u. svolte nel presente giudizio vengono poste definitivamente a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
n. 2282/2024 così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- Dichiara che il sig. è in possesso del requisito sanitario ai fini dell'erogazione del Parte_2 beneficio dell'Assegno Ordinario di Invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984 a far data dal mese di gennaio
2024;
- Compensa le spese di lite relativamente al procedimento per a.t.p.o. iscritto al n. 2031/2023 RG, nonché le spese di c.t.u. del predetto giudizio;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida CP_2 in complessivi euro 1.200,00 oltre spese forfetarie (15%), Iva. C.p.a. se dovuti;
- Pone le spese della c.t.u. svolta nel presente giudizio, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_2
Teramo, addì 6/11/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale