Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4936/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4936/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ; Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. ZANATI FABIO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia (PV), Viale Libertà n. 25;
i quali hanno contratto matrimonio il 15/09/2009 in OU (Repubblica Araba d'Egitto), trascritto il 23.07.2024 presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di NA
(atto n. 14, Parte II, Serie C, anno 2024); con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidamento condiviso dei figli minori
I figli , e Persona_1 Persona_2
saranno affidati in via condivisa e congiunta ad Persona_3
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e la residenza stabilita presso la casa coniugale in NA (MI), Via Volta n. 7.
pag. 1 di 10
3) Assegnazione della casa familiare
L'abitazione familiare di NA (MI), via Volta n. 7, di proprietà esclusiva della SI.ra
, sarà assegnata con tutti gli arredi, alla madre, che Parte_2
continuerà ad abitarla insieme ai figli minori.
Le spese, ordinarie e straordinarie, nonché le utenze saranno a carico del coniuge assegnatario in ragione del titolo di proprietà. Le rate di mutuo fino ad estinzione sono a carico del SI. . Persona_2
4) Contenuti e permanenza dei figli minori presso ciascun genitore.
I figli minori saranno collocati in via prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in NA (MI), via Volta n. 7.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati, dalle ore 9 alle ore 17 del sabato e lo stesso la domenica, quando li riporterà a casa della madre;
il martedì tutte le settimane, dalle ore 16.30 fino alle ore 08.00 del mattino seguente, quando li accompagnerà a scuola ed all'asilo.
Per le festività natalizie, il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro, alternando di anno in anno;
il restante periodo di vacanza sarà suddiviso in parti uguali tra i genitori alternando di anno in anno.
Per le festività pasquali, a periodi alternati di anno in anno, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
Per le vacanze estive due settimane con il padre ad agosto, le prime due o le ultime due alternate con la madre.
Entrambi i genitori si obbligano a comunicare l'eventuale periodo e luogo di disponibilità entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
Ponti accorpati al week end di pertinenza.
Le altre festività da suddividersi in alternanza tra le parti.
pag. 2 di 10 Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti nel rispetto delle eSIenze e dei bisogni dei minori.
Ulteriori accordi in deroga ai presenti potranno essere presi dai genitori, nell'interesse comune dei figli, previa comunicazione telefonica intervenuta almeno un giorno prima della richiesta, per quanto attiene le variazioni giornaliere e con congruo anticipo per quelle di maggiore importanza.
I coniugi si impongono il divieto reciproco di assoggettare a regime di convivenza e/o di semplice frequentazione occasionale i figli minori con nuovi ed eventuali partners durante l'esercizio del diritto di visita ed allo stesso di modo di presentare ai medesimi proprie nuove frequentazioni, salvo che siano divenute consolidate e durature e previo assenso dell'altro genitore.
5) Mantenimento figli minori
Il padre SI. verserà alla OR Parte_1 Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo anticipato al mantenimento
[...] indiretto dei figli, l'importo mensile di Euro 750,00 (euro 250,00 a ciascun figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Oltre al 50% delle spese extra assegno, secondo quanto disposto dal Protocollo del
09.11.2016 tra il Tribunale di Pavia e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, secondo il seguente schema:
1 – A) Spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1-B) Spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2-A) Spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso,
l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e pag. 3 di 10 materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico , anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2-B) Spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e,
a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3-A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre – scuola e dopo scuola se necessitati da eSIenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per eSIenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3-B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, whatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative pag. 4 di 10 SInificative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
Qualora non sia previsto un assegno di mantenimento o la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro 15 giorni dalla trasmissione dei documenti.
I genitori potranno dedurre le spese per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono a carico di ognuno di loro indicata nelle dichiarazioni dei redditi.
Le parti si riservano, di proporre, una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate eSIenze della figlia nel corso degli anni a venire, anche a seguito, di possibili modifiche reddituali dei genitori.
6) Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno.
Previa comunicazione all'altro coniuge, almeno 30 gg prima, della località prescelta ed espressa indicazione dell'itinerario, con preventiva trasmissione dei biglietti di andata e ritorno.
7) Mantenimento del coniuge
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto economicamente indipendenti, anche in relazione a quanto meglio si rappresenterà infra;
- prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
8) trasferimento in favore della OR dell'immobile Parte_3
ubicato in NA (MI), Via Roma n. 2
a) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi il SI. si impegna a trasferire alla OR Parte_1 CP_1
pag. 5 di 10 , il diritto di proprietà degli immobili di seguito descritti, a fronte Parte_2 dell'accollo della rata di mutuo gravante sul bene n. 1, a decorrere dall'intervenuta locazione del bene a terzi da parte della SI.ra . Parte_3
Più specificamente:
1) In Comune di NA (MI), nel fabbricato in via Roma, angolo via Galvani n. 2, costituito da (v. visura catastale doc. 6):
- appartamento ad uso abitazione al piano primo, composto da tre locali oltre servizi, censito al catasto fabbricati al Foglio 1, particella 164, subalterno 4, Via Roma n. 2, piano 1, categoria A/3, classe 3, vani 4,5, totale superficie catastale mq. 90, rendita catastale Euro 360, 23.
2) In Comune di NA, nel fabbricato posto all'angolo tra la via Roma e la via Galvani
(v. sempre visura catastale doc. 6):
- un vano a uso negozio con retro, oltre a locale ad uso deposito, ingresso, disimpegno, due bagni e spogliatoio al piano terra censito al catasto dei fabbricati al Foglio 1, particella 164, subalterno 702, via Roma n. 27, piano T, categoria C/1, classe 4, consistenza mq. 141, totale superficie catastale mq. 142, rendita catastale Euro 2.483,18;
- due vani ad uso magazzino al piano terra censiti al catasto dei fabbricati al Foglio 1, particella 164, subalterno 703, via Galvani n. 2/A, piano T, categoria C/2, classe 3, consistenza mq, totale superficie catastale mq. 72, rendita catastale Euro 130,92;
- vano ad uso magazzino oltre servizi al piano terra censito al catasto fabbricati al Foglio
1, particella 164, subalterno 704, Via Galvani n. 2/A, piano T, categoria C/2, classe 3, consistenza mq 101, totale superficie catastale mq. 114, rendita catastale Euro 203,43.
Si precisa che i subalterni 702,703 e 704 derivano dal frazionamento del subalterno 701
(Estremi trascrizione precedente: Foglio 1, particella 164, subalterno 701);
- Box ad uso autorimessa al piano terra censito al catasto fabbricati al Foglio 1, particella 164, subalterno 1, Via Roma n. 2, piano T, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 43, totale superficie catastale mq 43, rendita catastale Euro 95,49;
- box ad uso autorimessa al paino terra con attiguo vano censito al Foglio 1, particella
164, subalterno 3, Via Roma n. 2, piano T, categoria C/6, classe 4, consistenza mq 12, totale superficie catastale mq 12, rendita catastale Euro 30,99.
pag. 6 di 10 c) l'unità immobiliare costituita da un vano a uso negozio con retro, oltre a locale ad uso deposito, ingresso, disimpegno, due bagni e spogliatoio al piano terra censito al catasto dei fabbricati al Foglio 1, particella 164, subalterno 702, Via Roma n. 27, piano T, categoria C/1, classe 4, consistenza mq 141, totale Euro 2.483,18 può essere concessa in locazione ad uso commerciale di ristorante e/o bar;
Il trasferimento di proprietà degli immobili di cui ai punti a.1.1) e a.1.2) interverrà a ministero di Notaio individuato dal SI. , entro tre mesi Parte_1
dalla sentenza di omologa delle condizioni di separazione, con oneri e spese a carico del medesimo.
9) Trasferimento in favore della OR della quota di Parte_3 proprietà dell'immobile ubicato in NO (PV), alla Via Circonvallazione n. 13.
a) Il SI. è comproprietario in comunione pro indiviso Parte_1
per la quota di ¼ (un quarto), unitamente ai SIg.ri per la quota di ½ (un Parte_4 mezzo) e per la quota di ¼ (un quarto) dell'immobile Parte_5
in NO (PV), alla via Circonvallazione n. 13, il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune, come segue (v. visura catastale doc. 7):
- Sezione A, foglio 2, mappale 1435, subalterno 1, Via Vigentina n. 13, piano T-S1, categoria C/1, classe 2, consistenza mq. 277, superficie catastale mq. 510, rendita catastale Euro 4.921,22;
- Sezione A, foglio 2, mappale 1435, subalterno 2, Via Vigentina, piano 1, categoria A/3, classe 1, vani 4, superficie catastale mq. 71, (Totale escluse aree scoperte mq. 71), rendita catastale Euro 247,90;
- Sezione A, foglio 2, mappale 1435, subalterno 3, Via Vigentina n. 11, piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza mq 18, superficie catastale mq. 18, rendita catastale
Euro 55,78;
- Sezione A, foglio 2, mappale 1435, subalterno 4, via Vigentina n. 11, piano S1, categoria
C/6, classe 2, consistenza mq. 18, superficie catastale mq. 18, rendita catastale Euro
55,78;
b) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi il SI. si impegna a trasferire alla OR Parte_1 Parte_3
il diritto di proprietà per la quota indivisa di ¼ (un quarto) ed in
[...]
pag. 7 di 10 comunione pro - indiviso degli immobili descritti nella precedente lettera a), con diritto ad incassare quota parte del canone di locazione e contestuale accollo interno da parte della cessionaria del pagamento della quota parte del mutuo acceso presso Cassa Rurale
Artigiana di NA, rata mensile di euro 1.230,00 (310,00 mensili pro-quota).
c) il trasferimento di proprietà sarà redatto da un Notaio, individuato dal SI.
[...]
entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di Parte_1
separazione, con oneri e spese a carico del medesimo.
*
10) Iscrizione ipotecaria in favore della OR , Parte_3 sull'immobile, sito in NA (MI), Via Binaschi n. 4, di proprietà della Società “Gazebo snc di Akhnoukh Hosam”, a garanzia delle obbligazioni di mantenimento dei figli.
a) Il SI. in qualità di legale rappresentante della Parte_1
Società “Gazebo snc di Akhnoukh Hosam” c.f. e p.iva , proprietaria P.IVA_1 dell'unità immobiliare, ubicata nel Comune di NA (MI), via Filippo Binaschi, n. 4,
Piano T, censito e distinto al N.C.E.U. del suddetto Comune al Foglio 3, Particella 300,
Sub. 7, Cat. C/1, Classe 05, Consistenza 58 m2, rendita catastale Euro 1.189,19 (visura catastale immobile NA (MI), via Binaschi n. 4: doc. 8), si impegna ad iscrivere ipoteca volontaria sull'immobile a garanzia delle obbligazioni di mantenimento dei figli entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
b) L'iscrizione dell'ipoteca avverrà, con spese a carico del SI. Parte_1
entro un mese dalla sentenza di omologa delle condizioni di separazione dei
[...]
coniugi.
11) In ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi
I coniugi dichiarano di avere provveduto a regolare integralmente ogni questione economica e patrimoniale e rinunciano a reciproche richieste economiche di qualsivoglia natura (cfr. saldi dei due coniugi al 31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023 doc. 14).
12) Spese del procedimento
I coniugi concordano per la dichiarazione di compensazione delle spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali,
pag. 8 di 10 patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto
[...] Parte_3 CP_1
matrimonio il 15/09/2009 in OU (Repubblica Araba d'Egitto), trascritto in data 23.07.2024 presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di NA
(atto n. 14, Parte II, Serie C, anno 2024);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pag. 9 di 10 5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 17.2.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 10 di 10