TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8230 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4207/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RA AR Cosmai Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4207/2025 promossa da
Parte_1
Nata il 05/04/1968 a PARMA
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]N. 17 20154 MILANO
con l'avv. DEVERCELLI TERESA e avv. PEPE CECILIA MARIA ELISA come da procura in atti;
Parte ricorrente
Nei confronti di
Parte_2
Nata il 05/10/1968 a ROMA
cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
pagina 1 di 18 residente in [...]N. 11 00198 ROMA ITALIA
con l'avv. GRAGNANI ANDREA come da procura in atti;
Parte convenuta
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni
Oggetto: divorzio contenzioso
Conclusioni di parte ricorrente
in via temporanea e urgente ex art. 473-bis.22 c.p.c. e respinta ogni contraria istanza:
- affidare il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori;
- Per_1 confermare l'assegnazione della casa familiare, sita a Milano, Via Aleandro Aleardi n.17, alla
Signora in qualità di genitore collocatario di , con tutti quanti gli arredi Parte_1 Per_1 ivi esistenti e relative pertinenze;
- porre a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_2 mantenimento dei due figli (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e Per_2
(ancora minorenne) con le seguenti modalità: a) versando alla Signora Per_1 Parte_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda e per dodici mensilità all'anno, l'assegno mensile non inferiore a € 2.200,00 (€ 1.100,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
b) versando il 70% delle spese straordinarie relative ai due figli, così come indicate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano del
14 novembre 2017 e da intendersi qui integralmente trascritto.
In via istruttoria:
- Ordinare ex art. 210 c.p.c. a la produzione in giudizio Parte_2 della dichiarazione di successione della sorella Persona_3
- -Ordinare ex art. 210 c.p.c. a la produzione in giudizio Parte_2 dei contratti di locazione degli immobili di Noto, Contrada Gio, n. SNC, e Roma, Via Lutezia,
n. 11.
pagina 2 di 18 - Ordinare ex art. 210 c.p.c. a ovvero direttamente alle Parte_2 società interessate, la produzione in giudizio dei contratti sottoscritti con (i).
[...]
(ii). (iii). Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- Ammettere i seguenti capitoli di prova:
1. Vero che mensilmente
[...]
madre di riceve dalla figlia l'intero canone di locazione Per_4 Parte_1 dell'immobile sito in Parigi, 10 rue Dauphine 75006, come da come da documenti sub Doc. 31
e Doc. 47 che si rammostrano.
2. Vero che l'appartamento sito in Ameglia (SP), piazza Sforza in comproprietà al 50 % tra ed è disabitato e inutilizzabile dai Parte_1 CP_4 comproprietari, tanto che, nell'anno 2018 sono state disattivate le relative utenze. Si indicano a teste sui predetti capitoli di prova ed residenti rispettivamente in Persona_4 CP_4
Parma e in Milano.
- Dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi di cui in narrativa.
- Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, ammettere la ricorrente alla prova contraria con i testi indicati a prova diretta. Con ogni più ampia riserva istruttoria.
in sentenza definitiva:
respinte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
RA (TR) tra e contratto in data 14 luglio 2005 Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RA al n. 4 parte II serie A, anno 2005
(nonché trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Roma al n. 633, parte II, s.B2, anno 2005 e del Comune di Parma al n. 159, parte II, serie B, anno 2005) con ogni conseguenziale provvedimento di legge.
- Affidare il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori. Per_1
- Assegnare la casa familiare, sita a Milano, Via Aleandro Aleardi n.17, alla
Signora in qualità di genitore collocatario di , con tutti quanti gli arredi Parte_1 Per_1 ivi esistenti e relative pertinenze.
pagina 3 di 18 - Disporre l'obbligo in capo al Signor di contribuire al Parte_2 mantenimento dei due figli (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e Per_2
(ancora minorenne) con le seguenti modalità: a) versando alla Signora Per_1 Parte_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda e per dodici mensilità all'anno, l'assegno mensile non inferiore a € 2.200,00 (€ 1.100,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
b) versando il 70% delle spese straordinarie relative ai due figli, così come indicate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano del
14 novembre 2017 e da intendersi qui integralmente trascritto.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio oltre
CPA, IVA e spese generali.
Conclusioni di parte convenuta
Piaccia al Tribunale illustrissimo, disattesa ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione e premesse tutte le declaratorie del caso, così giudicare:
Nel merito:
- Pronunciare - anche con sentenza non definitiva qualora la causa debba proseguire per gli accertamenti necessaria alle determinazioni economiche - la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei signori e celebrato in Parte_2 Parte_1
RA (TR) in data 14 luglio 2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
RA (TR) come atto n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2005.
- Dare mandato alla Cancelleria di comunicare l'emananda sentenza al
Comune di RA (TR), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni previste dalla legge.
- Nonché, anche a conferma delle vigenti condizioni della separazione consensuale:
1) disporre che il figlio minore resti affidato a entrambi i genitori secondo le norme Per_1 sull'affidamento condiviso di cui all'art. 337-ter cod. civ.;
2) assegnare la casa familiare sita in Milano, via AL Aleardi n. 17, alla signora 5. Pt_1
pagina 4 di 18 3) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nelle seguenti modalità: – a fine Per_1 settimana alternati, dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino alla domenica sera, con riaccompagnamento a casa della madre dopo cena;
– tutte le settimane, per un giorno infrasettimanale, preferibilmente il martedì, con pernottamento, dall'uscita dalla scuola sino al rientro a scuola il giorno successivo;
– durante le vacanze estive, da intendersi coincidenti con il periodo della sospensione scolastica di fine anno scolastico, per una settimana nel mese di giugno, per due settimane consecutive nel mese di luglio, per due settimane consecutive nel mese di agosto, in periodi da concordare con la madre entro il giorno 30 aprile di ogni anno;
– durante le vacanze natalizie, ad anni alterni: dall'inizio della sospensione delle attività scolastiche al 30 dicembre;
oppure dal 30 dicembre alla ripresa delle attività scolastiche;
– per le vacanze invernali (settimana bianca) e per le vacanze pasquali ad anni alterni, nel senso che un genitore che li terrà per la settimana bianca e l'altro genitore per le vacanze pasquali, e così di anno in anno;
– durante le festività nazionali o cittadine (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 7 e 8 dicembre), secondo il principio della loro unione con il fine settimane più vicino, in modo da consentire a ciascun genitore di fare eventuali ponti nei fine settimana di competenza.
4. disporre che i tempi di permanenza del figlio presso la madre siano regolati di conseguenza a quelli del padre.
5. disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli in via diretta nei periodi in cui li terrà con sé, e con riferimento alla figlia maggiorenne anche con versamenti diretti in suo Per_2 favore, e porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie relative ai figli previste dal Protocollo d'intesa sulle spese extra assegno del 14 novembre
2017 in uso presso il Tribunale di Milano.
In via istruttoria:
– Ordinare, ai sensi dell'art. 210 cpc:
1) alla signora personalmente e alla società con sede legale in Parte_1 Controparte_5
Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 2, C.F. e P. IVA n. , in persona dell'amministratore P.IVA_1 delegato e legale rappresentante pro tempore, dottoressa , di produrre in giudizio i Controparte_6 contratti stipulati con i clienti F2i spa, ( e consociate, e CP_7 Controparte_8 CP_9
; Controparte_10
pagina 5 di 18 2) alla signora personalmente di produrre in giudizio copia del cassetto fiscale Parte_1 personale nella parte relativa alle fatture emesse in tutto il 2024 e per quanto concerne il 2025, dal 1° gennaio sino alla data di evasione dell'ordine di esibizione, nonché le fatture medesime;
3) alla società con sede legale in Milano, via AL Aleardi n. 17, C.F. e P. IVA Parte_3
, in persona dell'unica socia e legale rappresentante pro tempore, signora P.IVA_2 Parte_1
di produrre in copia del cassetto fiscale della società nella parte relativa alle fatture emesse in
[...] tutto il 2024 e per quanto concerne il 2025, dal 1° gennaio sino alla data di evasione dell'ordine di esibizione, nonché le fatture medesime;
4) ammettere i seguenti capitoli di prova per testimoni:1) Vero che la signora con la Parte_1 cessazione della collaborazione con l'agenzia di comunicazione Esclapon & Co. srl, con sede in Roma, via dell'Archetto n. 20 (C.F. e P. IVA n. , ha portato con sé i principali clienti dalla stessa P.IVA_3 seguiti presso la medesima agenzia, vale a dire F2i spa, ( e consociate, CP_7 Controparte_8
e . Si indica a teste sul predetto capitolo la dottoressa CP_9 Controparte_10
, residente in [...]. 2) Vero che la signora quanto Testimone_1 Parte_1
è passata a lavorare per la società con sede legale in Milano, Piazza Controparte_5
Sant'Ambrogio n. 2, C.F. e P. IVA n. ha apportato alla medesima società P.IVA_1 [...]
i clienti F2i spa, ( e consociate, e CP_5 CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
. Si indica a teste sul predetto capitolo la dottoressa (C.F.: CP_10 Controparte_6
, residente in [...]. C.F._3
Con vittoria delle spese del giudizio (onorari e rimborso forfettario delle spese di studio, come da DM
55/2014 e s.m.i.), oltre agli oneri previdenziali (CPA) e fiscali (IVA) di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha contratto matrimonio concordatario con il 16 luglio 2005 in Parte_1 Parte_2
RA (TR) in regime di separazione dei beni (trascritto nei registri dello stato civile del comune di
RA (TR) come atto n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati due figli: , nata il [...]; , nato il [...]. Per_2 Per_1
I coniugi si sono separati consensualmente avanti il Tribunale di Milano alle condizioni di cui al verbale di udienza del 11 luglio 2022 omologate con decreto in data 20 luglio 2022.
pagina 6 di 18 Con ricorso iscritto a ruolo in data 4 febbraio 2025, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
di affidare il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori;
di assegnare a sé la casa familiare in qualità di Per_1 genitore collocatario del figlio minore;
di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento della somma mensile di € 2.200,00, oltre rivalutazione
ISTAT come per legge, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di
Appello di Milano.
Con decreto dell'11/02/25 il Giudice delegato ha fissato udienza di comparizione personale delle parti e ha assegnato alle medesime i termini di legge.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa del 30/04/25, chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con conferma delle condizioni della separazione consensuale.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione del giorno 26/06/25 il Giudice delegato ha sentito le parti;
i difensori hanno insistito nell'accoglimento delle proprie domande ed istanze riportandosi agli atti.
In particolare, la difesa di parte ricorrente, riportandosi a quanto dedotto ed argomentato in atti, ha evidenziato che “dall'epoca della separazione consensuale la condizione complessiva della ricorrente ha subito un peggioramento, poiché non lavora più come dipendente, con tutte le conseguenze in termini di mancanza di stabilità. Inoltre, ha con sé i figli per un tempo maggiore rispetto al padre, con tutte le conseguenze in punto mantenimento diretto degli stessi, che si rivolgono a lei per le esigenze quotidiane, considerata anche l'età degli stessi. Fa altresì presente che la ricorrente, all'epoca della separazione consensuale, guadagnava circa € 10.000 al mese;
attualmente, per i mesi lavorati fino a maggio 2025, ha guadagnato € 2.800, come da dichiarazione del commercialista in atti;
la stessa commercialista, poi, con una valutazione prospettica, ha stimato un reddito futuro di 5.600 annui. Il convenuto ha invece visto crescere il proprio reddito in maniera consistente, poiché, secondo i calcoli fatti, è passato da € 6.000 circa a € 12.000 circa netti al mese. Sussistono quindi i presupposti per un assegno perequativo così come richiesto”.
pagina 7 di 18 Parte convenuta ha replicato “preciso che il mio reddito è attualmente di 4.400-4500 al mese.
Precedentemente avevo contratti di consulenza, moderazione e media training, come lavoratore autonomo per un reddito variabile tra i 160 e i 190.000 €. Ultimamente ho effettuato due moderazioni per complessivi 10-11.000 €, perché non è stato rinnovato il contratto Co.Co.Co. che avevo con
l'agenzia NMCOM;
esso prevedeva l'autoraggio di podcast e trasmissioni che sono cessate. Il media training si fa una volta l'anno, non è continuativo. Ho un rapporto di consulenza importante ma a chiamata, in base a singoli progetti;
quest'anno c'è stato un progetto ma non è stato ancora pagato.
Possiedo due immobili in comproprietà con mia moglie e due in comproprietà con mia sorella. Quello di Noto è stato affittato solo per due settimane, sono io a percepire il canone di locazione;
quello di
Roma è stato locato solo per 3 mesi e mezzo ed è sfitto dal dicembre 2023. Si tratta di immobili che producono un reddito limitato. Sulla cura dei figli: mi occupo del mantenimento diretto e indiretto;
ho acceso due conti correnti in loro favore con giacenza di € 50.000 e 75.000. Mia figlia ha usato la carta collegata al suo conto perché mi ha detto che la mamma non le dà soldi;
abbiamo pagato a metà le sue Per_ vacanze a;
vedo mio figlio regolarmente e sono stato con lui una settimana ad Ostia in occasione del suo esame di recupero scolastico”.
La difesa di parte convenuta ha contestato la diminuzione reddituale subita dalla ricorrente evidenziando che “proprio dalla dichiarazione del commercialista della signora (doc. 49 att.) risulta quanto segue: imposta IRPEF € 57.731 e oneri deducibili (contributi INPS) per € 35.955; pertanto, si ricava che la signora dichiara un reddito di € 187.330, quindi un imponibile di € 151.375 e un reddito netto annuo di € 93.644, pari a € 7.803 al mese su 12 mensilità; inoltre, ha contestato i prevalenti compiti di cura della ricorrente, in quanto il padre partecipa attivamente in tali compiti, con tutti gli oneri di mantenimento diretto conseguenti. Sottolinea che la ricorrente è proprietaria di un immobile a
Parigi, che produce un reddito 1.100,00 al mese come da estratti dei conti correnti, e che è assolutamente irrilevante ai nostri fini che la stessa intenda destinare detto reddito alla di lei madre”.
Parte ricorrente ha replicato dichiarando: “L'immobile di Parigi, cui fa riferimento il convenuto, è di proprietà di mia madre ed è locato a terzi. Io gestisco soltanto il canone: il conto su cui viene versato è intestato a me, poi trasferisco i soldi a mia madre. Sono proprietaria di un diverso immobile a Parigi di 16 mq, non attualmente locato perché occorre eseguire dei lavori. L'ultima locazione è cessata nel giugno 2024 se non erro, era locato per un canone di € 600 al mese, che percepiva mia madre perché
l'immobile era stato acquistato da lei, nonostante sia intestato a me. I ragazzi stanno con me il 70% del tempo;
dunque, mi occupo della loro cura in maniera pressoché totale.”
pagina 8 di 18 Il Giudice delegato ha assegnato alla ricorrente termine fino al 11/7/25 per il deposito dei contratti di collaborazione stipulati ed a parte convenuta termine fino al 25/7/25 per note di osservazione, rinviando per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 24/9/2025 ore 10:30.
In detta udienza il difensore di parte ricorrente ha insistito nelle domande di cui al ricorso e nell'accoglimento delle istanze istruttorie e ha discusso oralmente riportandosi agli atti.
Il difensore di parte convenuta ha discusso oralmente la causa, riportandosi agli atti e, ritenendo la causa matura per la decisione, si è opposto alle istanze istruttorie di controparte;
in subordine, ha insistito nelle istanze istruttorie formulate.
A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento in data 3/10/25, il Giudice delegato, ritenuta la causa di pronta soluzione, non ha emesso provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22
c.p.c.; ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dalle parti e ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Sulla domanda di divorzio
Dalla documentazione in atti risulta che ha contratto matrimonio concordatario con Parte_1 il 14 luglio 2005 in RA (TR) in regime di separazione dei beni;
matrimonio Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del comune medesimo al n. 4 parte II serie A anno 2005.
I coniugi si sono separati consensualmente avanti il Tribunale di Milano come da decreto di omologa n.
13148 in data 20 luglio 2022.
La separazione non ha subìto interruzioni e tra i coniugi non è intervenuta riconciliazione.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sulla responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di , nata il [...], e , nato il [...]. Per_2 Per_1
pagina 9 di 18 Le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni della separazione consensuale omologata con decreto n. 13148/2022.
Non essendo emerso alcun elemento di pregiudizio per il minore , il Tribunale reputa di Per_1 confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ed il collocamento prevalente dello stesso Per_1 presso la madre.
Frequentazione paterna previo accordo padre-figlio, tenuto conto dell'età raggiunta dal minore.
Sul contributo al mantenimento della prole
In sede di separazione consensuale, le parti hanno convenuto il mantenimento diretto dei figli nei tempi di rispettiva permanenza;
spese straordinarie al 50%.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo perequativo per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 2.200,00, oltre rivalutazione Istat;
spese straordinarie al 70% a carico del padre.
Il convenuto ha, invece, chiesto la conferma delle condizioni della separazione consensuale.
Sulla situazione patrimoniale e reddituale delle parti si osserva quanto segue.
Le parti sono comproprietarie al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale in Milano alla Via
AL Aleardi n. 17, oltre che degli immobili siti nel comune di Noto (RS) e consistenti in un fabbricato e terreni.
In relazione ai suindicati immobili le parti avevano acceso n. 2 mutui e, in sede di separazione consensuale, le stesse si erano determinate nel senso che la ricorrente avrebbe provveduto a pagare la rata di mutuo acceso per la casa familiare di Milano dove, peraltro, la medesima continuava a vivere con i figli minori mentre la parte convenuta si sarebbe fatta carico di pagare integralmente il mutuo ipotecario acceso per gli immobili siti nel comune di Noto.
In sede di separazione consensuale le parti avevano, altresì, convenuto il successivo reciproco trasferimento delle quote di proprietà dei cespiti immobiliari per cui la ricorrente sarebbe stata la proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Milano e il convenuto sarebbe stato il proprietario esclusivo degli immobili siti in Noto.
Non risulta che le parti abbiano effettuato i trasferimenti di proprietà sicché allo stato è invariato il regime di comproprietà dei suddetti immobili.
pagina 10 di 18 La ricorrente è comproprietaria con il di lei fratello di un immobile sito nel comune di Ameglia (SP)
(All. d) al ricorso).
Nel corso dell'udienza del 26.06.2025 la ricorrente ha dichiarato di essere, altresì, proprietaria di un immobile sito a Parigi di 16 mq locato fino al mese di giugno 2024 per un canone di € 600,00 al mese
“non attualmente locato perché occorre eseguire dei lavori”.
La ricorrente ha, inoltre, riferito di ricevere il canone di locazione di € 1.055,00 al mese relativo ad un altro immobile sito a Parigi di proprietà della di lei madre, ma di provvedere a restituire l'importo alla stessa, intestataria del relativo contratto di locazione.
Dalla documentazione prodotta (cfr. All. D “disclosure”; docc. 23.a, 23.b, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39) risulta che la ricorrente al 31 dicembre 2024 era titolare di n. 4 conti correnti il cui saldo era pari rispettivamente a € 87.941,84 (conto “Credem”), a €17,17 (conto “WeBank”), a € 13.468,69 (conto
“BNP Paribas”), € 1224,90 (conto “Credem”).
Le dichiarazioni della ricorrente relative agli immobili siti in Parigi trovano parziale corrispondenza con i dati risultanti dagli estratti del conto corrente “BNP Paribas”: in particolare risulta che fino al mese di giugno 2024 la ricorrente ha percepito mensilmente mediante bonifico bancario una somma corrispondente a € 650,00 a titolo di canone di locazione per l'immobile di Parigi di cui la stessa è proprietaria.
Le risultanze bancarie hanno dato evidenza, inoltre, che sul conto corrente della ricorrente viene accreditata la somma mensile di € 1.100,00 mediante bonifico costituente il canone di locazione dell'immobile di Parigi di proprietà della madre alla quale è intestato il contratto di locazione (doc. 47 allegato alla memoria ex art. 473 bis.17 cpc).
Con riferimento all'anno 2022, non risultano trasferimenti di somme in favore della madre.
Con riferimento al 2023, invece, risultano due bonifici in favore della madre della ricorrente per l'importo complessivo di Euro 10.000,00 con causale “motivo spese familiari” (doc. 36 allegato al ricorso).
Nel 2024, risultano bonifici in favore della madre della ricorrente dell'importo complessivo di Euro
30.000,00 sempre con causale “motivo spese familiari” (cfr. doc. 31 allegato al ricorso).
Quanto alla situazione patrimoniale immobiliare del convenuto, oltre ai beni sopra indicati in comproprietà con la ricorrente, il convenuto è comproprietario al 50% con la sorella OS CP_11 di n. 3 immobili siti nel comune di Roma, n. 2 nel comune di Santa Marinella (RM).
pagina 11 di 18 Dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che l'immobile sito nel comune di Noto in comproprietà con la ricorrente è inserito in una piattaforma per le locazioni brevi e/o con finalità turistica per un canone giornaliero corrispondente a una somma che oscilla tra € 970,00 e € 1.116,00 nei mesi di luglio e agosto integralmente percepita dal medesimo che ha riferito di provvedere in via esclusiva alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che alla corresponsione dei ratei di mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile (cfr. docc. 18, 18 bis allegati al ricorso).
Parte convenuta risulta intestataria di n. 3 conti correnti bancari il cui saldo al 31 dicembre 2024 era pari rispettivamente a € 44.927,30, a € 9.576,40 e a € 32.898,94; un conto titoli il cui saldo al 31 dicembre 2024 era pari a € 157.457,41 euro “e che ha subito una perdita di controvalore di €
28.959,10 euro sui titoli azionari, passando da un valore originario di 104.900 euro agli attuali €
81.406,24 del 17 aprile 2025” (cfr. allegato alla comparsa di costituzione doc. n. 36 “disclosure
[...]
). Pt_2
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti risulta che, all'epoca della separazione consensuale, la situazione reddituale delle parti era la seguente.
Quanto alla ricorrente, dalla dichiarazione dei redditi 2022 con riguardo al periodo di imposta 2021 si evince un reddito netto derivante dal rapporto di lavoro pari a € 114.157,00, ricavato sottraendo dal reddito imponibile pari a € 195.905,00 l'imposta netta di € 76.877,00, l'addizionale regionale Irpef pari a € 3.304,00, l'addizionale comunale Irpef € 1.567,00, corrispondente a un reddito mensile netto pari a circa a € 9.513,00 circa calcolato su dodici mensilità.
Con riguardo al periodo di imposta 2022 (dichiarazione dei redditi 2023) la ricorrente ha dichiarato un reddito netto pari a circa € 112.116,00 (ricavato sottraendo dal reddito imponibile € 191.436,00
l'imposta netta pari a € 74.574,00, l'addizionale regionale Irpef pari a € 3.215,00, l'addizionale comunale Irpef € 1.531,00) corrispondente a un reddito mensile netto di € 9.343,00 per 12 mensilità.
La disponibilità annuale netta della ricorrente, considerati i canoni di locazione dalla stessa percepiti come sopra ricostruiti, è, dunque, stata pari ad Euro € 130.341,60, per un importo netto mensile pari ad
€ 10.861,80 circa, calcolato su dodici mensilità.
Quanto al convenuto, dalla dichiarazione dei redditi 2022 con riguardo al periodo di imposta 2021 si evince un reddito netto di € 90.074,00 derivante dal rapporto di lavoro, ricavato sottraendo dal reddito imponibile pari a € 150.878,00 l'imposta netta di € 57.076,00, l'addizionale regionale Irpef pari a €
2.521,00, l'addizionale comunale Irpef € 1.207,00, corrispondente a un reddito mensile netto pari a circa € 7.506,00.
pagina 12 di 18 Con riguardo al periodo di imposta 2022 (dichiarazione dei redditi 2023) il convenuto ha dichiarato un reddito netto pari a circa € 75.478,00 (ricavato sottraendo dal reddito imponibile € 123.948,00
l'imposta netta pari a € 45.480,00, l'addizionale regionale Irpef pari a € 2.048,00, l'addizionale comunale Irpef € 992,00) corrispondente a un reddito mensile netto di € 6.289,00 per 12 mensilità.
La situazione reddituale delle parti ha subito dei cambiamenti a partire dal periodo di imposta 2023.
Dalla dichiarazione dei redditi 2024 e riferibile al periodo di imposta 2023 di parte ricorrente (doc. 5 allegato al ricorso) si ricava l'esistenza di un reddito annuale netto di € 104.444,00 derivante dal rapporto di lavoro (ricavato sottraendo dal reddito imponibile pari a € 174.993,00 l'imposta netta pari a
€ 66.218,00, l'addizione regionale Irpef pari a € 2.931,00, l'addizionale comunale Irpef pari a €
1.400,00) corrispondente a un reddito mensile netto pari a circa € 8.703,00.
Considerata la somma di circa € 9.900,00 versata sul conto corrente della ricorrente per le locazioni degli immobili di Parigi, al netto dei trasferimenti di somme in favore della di lei madre, la disponibilità mensile netta della ricorrente è stata pari a circa € 10.168,00.
Con riguardo a parte convenuta dalla dichiarazione dei redditi 2024, periodo di imposta 2023 (doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione) si ricava l'esistenza di un reddito annuale netto percepito pari a
€ 116.674,00 (ricavato sottraendo dal reddito imponibile di € 196.595,00 l'imposta netta pari a €
75.044,00, l'addizionale regionale Irpef pari a € 3.304,00, l'addizionale comunale Irpef pari a €
1.573,00) e corrispondente a un reddito mensile netto pari a circa € 9.722,00. La componente principale di tale reddito ha fonte nel rapporto di lavoro dipendente e, in misura minore e variabile, dipende, altresì, da attività di collaborazione occasionale, dall'utilizzazione di opere di ingegno.
A tale reddito occorre aggiungere l'importo di € 18.551,00 quale reddito da locazione (che si ricava sottraendo dall'importo di € 23.482,00 l'imposta cedolare secca pari a € 4.931,00).
Il reddito annuale netto complessivo è pari a circa € 135.225,00 corrispondente a un reddito medio mensile pari a circa € 11.268,00.
Pertanto, si registra un deciso incremento dei redditi del convenuto nel corso dell'anno di imposta 2023 rispetto alle precedenti annualità di imposta.
Non sono state depositate le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2024.
pagina 13 di 18 La situazione reddituale del convenuto è sostanzialmente rimasta immutata come si evince dalle buste paga prodotte dal medesimo (doc. 11 allegato alla comparsa) e non avendo il medesimo segnalato delle sostanziali sopravvenienze sfavorevoli impattanti sulla propria sfera reddituale e patrimoniale., come peraltro segnalato dal suo stesso difensore all'udienza del 24 settembre 2025 (“I redditi del convenuto sono quindi quelli da dichiarazione dei redditi prodotte. La situazione patrimoniale del convenuto è rimasta sostanzialmente immutata”).
Al contrario, la situazione lavorativa e reddituale della ricorrente è mutata in senso sfavorevole.
Nel luglio 2024 la ricorrente ha cessato, infatti, il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
(con inquadramento contrattuale di livello “quadro”) che aveva in corso con una società operante nel settore delle comunicazioni e della gestione degli eventi, percependo un incentivo all'esodo pari a un importo lordo di € 130.000,00.
Successivamente, la ricorrente ha avviato un'attività di lavoro autonomo di tipo consulenziale, previa attivazione della relativa partita Iva, instaurando delle collaborazioni professionali con terzi soggetti.
Più nello specifico, nel mese di gennaio 2025 la ricorrente ha costituito la alla quale Parte_3 la stessa ha ceduto i contratti di collaborazione in precedenza conclusi e il cui ricavo complessivo prospettico per l'anno 2025 è pari a circa € 221.000,00 come da documentazione elaborato dalla commercialista della ricorrente e prodotta in giudizio (cfr. doc. 56 allegato alla memoria parte ricorrente ex art. 473 bis.17 c.p.c.).
All'interno di detta società la ricorrente riveste il ruolo di socio unico e amministratore unico e, nella prospettazione di parte ricorrente, il compenso annuo lordo percepibile per la suddetta carica a fronte di un fatturato pari a € 221.000,00 (da cui devono esser decurtati i costi di gestione della società) è pari alla somma di € 150.000,00 annui a cui corrisponderebbe, sottratti gli oneri fiscali e contributivi, un compenso annuo netto di € 79.403,00 (pari a € 6.616,92 al mese su 12 mensilità).
La ricostruzione contabile prospettata dalla parte ricorrente è stata contestata dalla parte convenuta.
Parte convenuta ha contestato l'entità del fatturato prospettico per l'anno 2025 in quanto il medesimo sarebbe pari a € 248.000,00 (e non a € 221.000,00) quale totale dei compensi percepiti per i contratti di collaborazione in corso.
pagina 14 di 18 Inoltre, parte convenuta ha evidenziato la non plausibilità dei costi di gestione individuati nel citato allegato doc. 56 in ragione della circostanza per cui, non presentando tale società una struttura organizzativa complessa, i costi di gestione indicati sarebbero eccessivi in quanto legati, per la loro componente principale, alla tenuta della contabilità, alle spese legali, ai rimborsi spese per le trasferte
(che, peraltro, i contratti di collaborazione porrebbero, di regola, a carico dei clienti).
Non risultano, infatti, costi legati alla gestione di personale dipendente o costi legati alle utenze o alla locazione o, in generale, a uno spazio fisico dove l'attività lavorativa è concretamente svolta.
Infine, parte convenuta ha rilevato che gli stessi sono sprovvisti di una giustificazione documentale dettagliata.
Osserva il Tribunale che sebbene, ad oggi, non siano ancora disponibili le dichiarazioni fiscali relative al periodo di imposta 2025, né i bilanci societari, il reddito netto medio mensile della ricorrente per l'attività di amministratore unico della società è diminuito rispetto al periodo della Parte_3 separazione consensuale.
Di ciò, peraltro, ha contezza anche la parte convenuta che, all'udienza del 26.06.2025, ha dichiarato che il reddito della ricorrente derivante da tale carica di amministratore unico della Parte_3 potesse ritenersi pari, considerando un fatturato prospettico della società pari a circa € Parte_3
248.000,00, a un “reddito netto annuo di € 93.644,00 ossia pari a € 7.803,00 al mese su 12 mensilità”
Anche accedendo a detta ricostruzione e considerando la possibilità di locare a terzi l'immobile di
Parigi, le risorse in capo alla ricorrente risulterebbero inferiori rispetto a quelle del periodo della separazione consensuale.
Non può, inoltre, non evidenziarsi che la cessazione del rapporto di lavoro subordinato ha determinato il venir meno della stabilità lavorativa in capo alla ricorrente, la quale oggi sopporta un rischio d'impresa inesistente al tempo della separazione consensuale.
A ciò si aggiunga la riduzione degli spazi di frequentazione paterna del figlio minore così come Per_1 riferito dalle parti all'udienza del 24/9/25.
pagina 15 di 18 In ragione di tutto quanto sopra esposto, considerata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti così come sopra ricostruita, tenuto conto delle accresciute esigenze di vita dei figli per l'età raggiunta, soprattutto legate alla socialità, rapportate al tenore di vita a cui sono pacificamente abituati, nonché dei minori oneri di mantenimento diretto con riferimento al figlio , va posto a carico del padre Per_1
l'obbligo di corrispondere alla madre un contributo perequativo per il mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente che, si quantifica in € Per_1 Per_2
1.600,00 al mese (Euro 800,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo d'intesa della Corte d'Appello di
Milano del giugno 2025 riportate in dispositivo.
Sulle spese di lite
In ragione della parziale reciproca soccombenza si compensano tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando ove diversa domanda e /o eccezioni rigettata e disattesa per quanto riguarda le eccezioni, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
[...]
e il 15 luglio 2005 in RA (TR) trascritto nei registri dello stato Parte_1 Parte_2 civile del comune medesimo al n. 4 parte II serie A anno 2005;
2) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (TR) affinché provveda all'annotazione sui Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
3) Dispone che il figlio minore resti affidato a entrambi i genitori Per_1 secondo le norme sull'affidamento condiviso di cui all'art. 337-ter cod. civ., con residenza anagrafica presso la casa familiare sita in Milano, via AL Aleardi n. 17.
4) Assegna la casa familiare sita in Milano, via AL Aleardi n. 17, alla madre genitore collocatario prevalente del figlio minore;
5) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio previo Per_1 accordo diretto con lo stesso;
pagina 16 di 18 6) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento alla madre, con decorrenza dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma di € 1.600,00 al mese (Euro 800,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione Istat in data 4.02.2026); spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano del giugno 2025 di seguito riportate al 50% come di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 17 di 18 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Spese di lite compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 8 ottobre 2025.
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa RA AR Cosmai
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio Dott.ssa Ilaria Marrone
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RA AR Cosmai Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4207/2025 promossa da
Parte_1
Nata il 05/04/1968 a PARMA
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]N. 17 20154 MILANO
con l'avv. DEVERCELLI TERESA e avv. PEPE CECILIA MARIA ELISA come da procura in atti;
Parte ricorrente
Nei confronti di
Parte_2
Nata il 05/10/1968 a ROMA
cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
pagina 1 di 18 residente in [...]N. 11 00198 ROMA ITALIA
con l'avv. GRAGNANI ANDREA come da procura in atti;
Parte convenuta
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni
Oggetto: divorzio contenzioso
Conclusioni di parte ricorrente
in via temporanea e urgente ex art. 473-bis.22 c.p.c. e respinta ogni contraria istanza:
- affidare il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori;
- Per_1 confermare l'assegnazione della casa familiare, sita a Milano, Via Aleandro Aleardi n.17, alla
Signora in qualità di genitore collocatario di , con tutti quanti gli arredi Parte_1 Per_1 ivi esistenti e relative pertinenze;
- porre a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_2 mantenimento dei due figli (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e Per_2
(ancora minorenne) con le seguenti modalità: a) versando alla Signora Per_1 Parte_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda e per dodici mensilità all'anno, l'assegno mensile non inferiore a € 2.200,00 (€ 1.100,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
b) versando il 70% delle spese straordinarie relative ai due figli, così come indicate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano del
14 novembre 2017 e da intendersi qui integralmente trascritto.
In via istruttoria:
- Ordinare ex art. 210 c.p.c. a la produzione in giudizio Parte_2 della dichiarazione di successione della sorella Persona_3
- -Ordinare ex art. 210 c.p.c. a la produzione in giudizio Parte_2 dei contratti di locazione degli immobili di Noto, Contrada Gio, n. SNC, e Roma, Via Lutezia,
n. 11.
pagina 2 di 18 - Ordinare ex art. 210 c.p.c. a ovvero direttamente alle Parte_2 società interessate, la produzione in giudizio dei contratti sottoscritti con (i).
[...]
(ii). (iii). Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- Ammettere i seguenti capitoli di prova:
1. Vero che mensilmente
[...]
madre di riceve dalla figlia l'intero canone di locazione Per_4 Parte_1 dell'immobile sito in Parigi, 10 rue Dauphine 75006, come da come da documenti sub Doc. 31
e Doc. 47 che si rammostrano.
2. Vero che l'appartamento sito in Ameglia (SP), piazza Sforza in comproprietà al 50 % tra ed è disabitato e inutilizzabile dai Parte_1 CP_4 comproprietari, tanto che, nell'anno 2018 sono state disattivate le relative utenze. Si indicano a teste sui predetti capitoli di prova ed residenti rispettivamente in Persona_4 CP_4
Parma e in Milano.
- Dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi di cui in narrativa.
- Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, ammettere la ricorrente alla prova contraria con i testi indicati a prova diretta. Con ogni più ampia riserva istruttoria.
in sentenza definitiva:
respinte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
RA (TR) tra e contratto in data 14 luglio 2005 Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RA al n. 4 parte II serie A, anno 2005
(nonché trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Roma al n. 633, parte II, s.B2, anno 2005 e del Comune di Parma al n. 159, parte II, serie B, anno 2005) con ogni conseguenziale provvedimento di legge.
- Affidare il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori. Per_1
- Assegnare la casa familiare, sita a Milano, Via Aleandro Aleardi n.17, alla
Signora in qualità di genitore collocatario di , con tutti quanti gli arredi Parte_1 Per_1 ivi esistenti e relative pertinenze.
pagina 3 di 18 - Disporre l'obbligo in capo al Signor di contribuire al Parte_2 mantenimento dei due figli (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e Per_2
(ancora minorenne) con le seguenti modalità: a) versando alla Signora Per_1 Parte_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda e per dodici mensilità all'anno, l'assegno mensile non inferiore a € 2.200,00 (€ 1.100,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
b) versando il 70% delle spese straordinarie relative ai due figli, così come indicate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano del
14 novembre 2017 e da intendersi qui integralmente trascritto.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio oltre
CPA, IVA e spese generali.
Conclusioni di parte convenuta
Piaccia al Tribunale illustrissimo, disattesa ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione e premesse tutte le declaratorie del caso, così giudicare:
Nel merito:
- Pronunciare - anche con sentenza non definitiva qualora la causa debba proseguire per gli accertamenti necessaria alle determinazioni economiche - la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei signori e celebrato in Parte_2 Parte_1
RA (TR) in data 14 luglio 2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
RA (TR) come atto n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2005.
- Dare mandato alla Cancelleria di comunicare l'emananda sentenza al
Comune di RA (TR), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni previste dalla legge.
- Nonché, anche a conferma delle vigenti condizioni della separazione consensuale:
1) disporre che il figlio minore resti affidato a entrambi i genitori secondo le norme Per_1 sull'affidamento condiviso di cui all'art. 337-ter cod. civ.;
2) assegnare la casa familiare sita in Milano, via AL Aleardi n. 17, alla signora 5. Pt_1
pagina 4 di 18 3) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nelle seguenti modalità: – a fine Per_1 settimana alternati, dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino alla domenica sera, con riaccompagnamento a casa della madre dopo cena;
– tutte le settimane, per un giorno infrasettimanale, preferibilmente il martedì, con pernottamento, dall'uscita dalla scuola sino al rientro a scuola il giorno successivo;
– durante le vacanze estive, da intendersi coincidenti con il periodo della sospensione scolastica di fine anno scolastico, per una settimana nel mese di giugno, per due settimane consecutive nel mese di luglio, per due settimane consecutive nel mese di agosto, in periodi da concordare con la madre entro il giorno 30 aprile di ogni anno;
– durante le vacanze natalizie, ad anni alterni: dall'inizio della sospensione delle attività scolastiche al 30 dicembre;
oppure dal 30 dicembre alla ripresa delle attività scolastiche;
– per le vacanze invernali (settimana bianca) e per le vacanze pasquali ad anni alterni, nel senso che un genitore che li terrà per la settimana bianca e l'altro genitore per le vacanze pasquali, e così di anno in anno;
– durante le festività nazionali o cittadine (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 7 e 8 dicembre), secondo il principio della loro unione con il fine settimane più vicino, in modo da consentire a ciascun genitore di fare eventuali ponti nei fine settimana di competenza.
4. disporre che i tempi di permanenza del figlio presso la madre siano regolati di conseguenza a quelli del padre.
5. disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli in via diretta nei periodi in cui li terrà con sé, e con riferimento alla figlia maggiorenne anche con versamenti diretti in suo Per_2 favore, e porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie relative ai figli previste dal Protocollo d'intesa sulle spese extra assegno del 14 novembre
2017 in uso presso il Tribunale di Milano.
In via istruttoria:
– Ordinare, ai sensi dell'art. 210 cpc:
1) alla signora personalmente e alla società con sede legale in Parte_1 Controparte_5
Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 2, C.F. e P. IVA n. , in persona dell'amministratore P.IVA_1 delegato e legale rappresentante pro tempore, dottoressa , di produrre in giudizio i Controparte_6 contratti stipulati con i clienti F2i spa, ( e consociate, e CP_7 Controparte_8 CP_9
; Controparte_10
pagina 5 di 18 2) alla signora personalmente di produrre in giudizio copia del cassetto fiscale Parte_1 personale nella parte relativa alle fatture emesse in tutto il 2024 e per quanto concerne il 2025, dal 1° gennaio sino alla data di evasione dell'ordine di esibizione, nonché le fatture medesime;
3) alla società con sede legale in Milano, via AL Aleardi n. 17, C.F. e P. IVA Parte_3
, in persona dell'unica socia e legale rappresentante pro tempore, signora P.IVA_2 Parte_1
di produrre in copia del cassetto fiscale della società nella parte relativa alle fatture emesse in
[...] tutto il 2024 e per quanto concerne il 2025, dal 1° gennaio sino alla data di evasione dell'ordine di esibizione, nonché le fatture medesime;
4) ammettere i seguenti capitoli di prova per testimoni:1) Vero che la signora con la Parte_1 cessazione della collaborazione con l'agenzia di comunicazione Esclapon & Co. srl, con sede in Roma, via dell'Archetto n. 20 (C.F. e P. IVA n. , ha portato con sé i principali clienti dalla stessa P.IVA_3 seguiti presso la medesima agenzia, vale a dire F2i spa, ( e consociate, CP_7 Controparte_8
e . Si indica a teste sul predetto capitolo la dottoressa CP_9 Controparte_10
, residente in [...]. 2) Vero che la signora quanto Testimone_1 Parte_1
è passata a lavorare per la società con sede legale in Milano, Piazza Controparte_5
Sant'Ambrogio n. 2, C.F. e P. IVA n. ha apportato alla medesima società P.IVA_1 [...]
i clienti F2i spa, ( e consociate, e CP_5 CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
. Si indica a teste sul predetto capitolo la dottoressa (C.F.: CP_10 Controparte_6
, residente in [...]. C.F._3
Con vittoria delle spese del giudizio (onorari e rimborso forfettario delle spese di studio, come da DM
55/2014 e s.m.i.), oltre agli oneri previdenziali (CPA) e fiscali (IVA) di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha contratto matrimonio concordatario con il 16 luglio 2005 in Parte_1 Parte_2
RA (TR) in regime di separazione dei beni (trascritto nei registri dello stato civile del comune di
RA (TR) come atto n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati due figli: , nata il [...]; , nato il [...]. Per_2 Per_1
I coniugi si sono separati consensualmente avanti il Tribunale di Milano alle condizioni di cui al verbale di udienza del 11 luglio 2022 omologate con decreto in data 20 luglio 2022.
pagina 6 di 18 Con ricorso iscritto a ruolo in data 4 febbraio 2025, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
di affidare il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori;
di assegnare a sé la casa familiare in qualità di Per_1 genitore collocatario del figlio minore;
di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento della somma mensile di € 2.200,00, oltre rivalutazione
ISTAT come per legge, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di
Appello di Milano.
Con decreto dell'11/02/25 il Giudice delegato ha fissato udienza di comparizione personale delle parti e ha assegnato alle medesime i termini di legge.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa del 30/04/25, chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con conferma delle condizioni della separazione consensuale.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione del giorno 26/06/25 il Giudice delegato ha sentito le parti;
i difensori hanno insistito nell'accoglimento delle proprie domande ed istanze riportandosi agli atti.
In particolare, la difesa di parte ricorrente, riportandosi a quanto dedotto ed argomentato in atti, ha evidenziato che “dall'epoca della separazione consensuale la condizione complessiva della ricorrente ha subito un peggioramento, poiché non lavora più come dipendente, con tutte le conseguenze in termini di mancanza di stabilità. Inoltre, ha con sé i figli per un tempo maggiore rispetto al padre, con tutte le conseguenze in punto mantenimento diretto degli stessi, che si rivolgono a lei per le esigenze quotidiane, considerata anche l'età degli stessi. Fa altresì presente che la ricorrente, all'epoca della separazione consensuale, guadagnava circa € 10.000 al mese;
attualmente, per i mesi lavorati fino a maggio 2025, ha guadagnato € 2.800, come da dichiarazione del commercialista in atti;
la stessa commercialista, poi, con una valutazione prospettica, ha stimato un reddito futuro di 5.600 annui. Il convenuto ha invece visto crescere il proprio reddito in maniera consistente, poiché, secondo i calcoli fatti, è passato da € 6.000 circa a € 12.000 circa netti al mese. Sussistono quindi i presupposti per un assegno perequativo così come richiesto”.
pagina 7 di 18 Parte convenuta ha replicato “preciso che il mio reddito è attualmente di 4.400-4500 al mese.
Precedentemente avevo contratti di consulenza, moderazione e media training, come lavoratore autonomo per un reddito variabile tra i 160 e i 190.000 €. Ultimamente ho effettuato due moderazioni per complessivi 10-11.000 €, perché non è stato rinnovato il contratto Co.Co.Co. che avevo con
l'agenzia NMCOM;
esso prevedeva l'autoraggio di podcast e trasmissioni che sono cessate. Il media training si fa una volta l'anno, non è continuativo. Ho un rapporto di consulenza importante ma a chiamata, in base a singoli progetti;
quest'anno c'è stato un progetto ma non è stato ancora pagato.
Possiedo due immobili in comproprietà con mia moglie e due in comproprietà con mia sorella. Quello di Noto è stato affittato solo per due settimane, sono io a percepire il canone di locazione;
quello di
Roma è stato locato solo per 3 mesi e mezzo ed è sfitto dal dicembre 2023. Si tratta di immobili che producono un reddito limitato. Sulla cura dei figli: mi occupo del mantenimento diretto e indiretto;
ho acceso due conti correnti in loro favore con giacenza di € 50.000 e 75.000. Mia figlia ha usato la carta collegata al suo conto perché mi ha detto che la mamma non le dà soldi;
abbiamo pagato a metà le sue Per_ vacanze a;
vedo mio figlio regolarmente e sono stato con lui una settimana ad Ostia in occasione del suo esame di recupero scolastico”.
La difesa di parte convenuta ha contestato la diminuzione reddituale subita dalla ricorrente evidenziando che “proprio dalla dichiarazione del commercialista della signora (doc. 49 att.) risulta quanto segue: imposta IRPEF € 57.731 e oneri deducibili (contributi INPS) per € 35.955; pertanto, si ricava che la signora dichiara un reddito di € 187.330, quindi un imponibile di € 151.375 e un reddito netto annuo di € 93.644, pari a € 7.803 al mese su 12 mensilità; inoltre, ha contestato i prevalenti compiti di cura della ricorrente, in quanto il padre partecipa attivamente in tali compiti, con tutti gli oneri di mantenimento diretto conseguenti. Sottolinea che la ricorrente è proprietaria di un immobile a
Parigi, che produce un reddito 1.100,00 al mese come da estratti dei conti correnti, e che è assolutamente irrilevante ai nostri fini che la stessa intenda destinare detto reddito alla di lei madre”.
Parte ricorrente ha replicato dichiarando: “L'immobile di Parigi, cui fa riferimento il convenuto, è di proprietà di mia madre ed è locato a terzi. Io gestisco soltanto il canone: il conto su cui viene versato è intestato a me, poi trasferisco i soldi a mia madre. Sono proprietaria di un diverso immobile a Parigi di 16 mq, non attualmente locato perché occorre eseguire dei lavori. L'ultima locazione è cessata nel giugno 2024 se non erro, era locato per un canone di € 600 al mese, che percepiva mia madre perché
l'immobile era stato acquistato da lei, nonostante sia intestato a me. I ragazzi stanno con me il 70% del tempo;
dunque, mi occupo della loro cura in maniera pressoché totale.”
pagina 8 di 18 Il Giudice delegato ha assegnato alla ricorrente termine fino al 11/7/25 per il deposito dei contratti di collaborazione stipulati ed a parte convenuta termine fino al 25/7/25 per note di osservazione, rinviando per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 24/9/2025 ore 10:30.
In detta udienza il difensore di parte ricorrente ha insistito nelle domande di cui al ricorso e nell'accoglimento delle istanze istruttorie e ha discusso oralmente riportandosi agli atti.
Il difensore di parte convenuta ha discusso oralmente la causa, riportandosi agli atti e, ritenendo la causa matura per la decisione, si è opposto alle istanze istruttorie di controparte;
in subordine, ha insistito nelle istanze istruttorie formulate.
A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento in data 3/10/25, il Giudice delegato, ritenuta la causa di pronta soluzione, non ha emesso provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22
c.p.c.; ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dalle parti e ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Sulla domanda di divorzio
Dalla documentazione in atti risulta che ha contratto matrimonio concordatario con Parte_1 il 14 luglio 2005 in RA (TR) in regime di separazione dei beni;
matrimonio Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del comune medesimo al n. 4 parte II serie A anno 2005.
I coniugi si sono separati consensualmente avanti il Tribunale di Milano come da decreto di omologa n.
13148 in data 20 luglio 2022.
La separazione non ha subìto interruzioni e tra i coniugi non è intervenuta riconciliazione.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sulla responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di , nata il [...], e , nato il [...]. Per_2 Per_1
pagina 9 di 18 Le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni della separazione consensuale omologata con decreto n. 13148/2022.
Non essendo emerso alcun elemento di pregiudizio per il minore , il Tribunale reputa di Per_1 confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ed il collocamento prevalente dello stesso Per_1 presso la madre.
Frequentazione paterna previo accordo padre-figlio, tenuto conto dell'età raggiunta dal minore.
Sul contributo al mantenimento della prole
In sede di separazione consensuale, le parti hanno convenuto il mantenimento diretto dei figli nei tempi di rispettiva permanenza;
spese straordinarie al 50%.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo perequativo per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 2.200,00, oltre rivalutazione Istat;
spese straordinarie al 70% a carico del padre.
Il convenuto ha, invece, chiesto la conferma delle condizioni della separazione consensuale.
Sulla situazione patrimoniale e reddituale delle parti si osserva quanto segue.
Le parti sono comproprietarie al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale in Milano alla Via
AL Aleardi n. 17, oltre che degli immobili siti nel comune di Noto (RS) e consistenti in un fabbricato e terreni.
In relazione ai suindicati immobili le parti avevano acceso n. 2 mutui e, in sede di separazione consensuale, le stesse si erano determinate nel senso che la ricorrente avrebbe provveduto a pagare la rata di mutuo acceso per la casa familiare di Milano dove, peraltro, la medesima continuava a vivere con i figli minori mentre la parte convenuta si sarebbe fatta carico di pagare integralmente il mutuo ipotecario acceso per gli immobili siti nel comune di Noto.
In sede di separazione consensuale le parti avevano, altresì, convenuto il successivo reciproco trasferimento delle quote di proprietà dei cespiti immobiliari per cui la ricorrente sarebbe stata la proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Milano e il convenuto sarebbe stato il proprietario esclusivo degli immobili siti in Noto.
Non risulta che le parti abbiano effettuato i trasferimenti di proprietà sicché allo stato è invariato il regime di comproprietà dei suddetti immobili.
pagina 10 di 18 La ricorrente è comproprietaria con il di lei fratello di un immobile sito nel comune di Ameglia (SP)
(All. d) al ricorso).
Nel corso dell'udienza del 26.06.2025 la ricorrente ha dichiarato di essere, altresì, proprietaria di un immobile sito a Parigi di 16 mq locato fino al mese di giugno 2024 per un canone di € 600,00 al mese
“non attualmente locato perché occorre eseguire dei lavori”.
La ricorrente ha, inoltre, riferito di ricevere il canone di locazione di € 1.055,00 al mese relativo ad un altro immobile sito a Parigi di proprietà della di lei madre, ma di provvedere a restituire l'importo alla stessa, intestataria del relativo contratto di locazione.
Dalla documentazione prodotta (cfr. All. D “disclosure”; docc. 23.a, 23.b, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39) risulta che la ricorrente al 31 dicembre 2024 era titolare di n. 4 conti correnti il cui saldo era pari rispettivamente a € 87.941,84 (conto “Credem”), a €17,17 (conto “WeBank”), a € 13.468,69 (conto
“BNP Paribas”), € 1224,90 (conto “Credem”).
Le dichiarazioni della ricorrente relative agli immobili siti in Parigi trovano parziale corrispondenza con i dati risultanti dagli estratti del conto corrente “BNP Paribas”: in particolare risulta che fino al mese di giugno 2024 la ricorrente ha percepito mensilmente mediante bonifico bancario una somma corrispondente a € 650,00 a titolo di canone di locazione per l'immobile di Parigi di cui la stessa è proprietaria.
Le risultanze bancarie hanno dato evidenza, inoltre, che sul conto corrente della ricorrente viene accreditata la somma mensile di € 1.100,00 mediante bonifico costituente il canone di locazione dell'immobile di Parigi di proprietà della madre alla quale è intestato il contratto di locazione (doc. 47 allegato alla memoria ex art. 473 bis.17 cpc).
Con riferimento all'anno 2022, non risultano trasferimenti di somme in favore della madre.
Con riferimento al 2023, invece, risultano due bonifici in favore della madre della ricorrente per l'importo complessivo di Euro 10.000,00 con causale “motivo spese familiari” (doc. 36 allegato al ricorso).
Nel 2024, risultano bonifici in favore della madre della ricorrente dell'importo complessivo di Euro
30.000,00 sempre con causale “motivo spese familiari” (cfr. doc. 31 allegato al ricorso).
Quanto alla situazione patrimoniale immobiliare del convenuto, oltre ai beni sopra indicati in comproprietà con la ricorrente, il convenuto è comproprietario al 50% con la sorella OS CP_11 di n. 3 immobili siti nel comune di Roma, n. 2 nel comune di Santa Marinella (RM).
pagina 11 di 18 Dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che l'immobile sito nel comune di Noto in comproprietà con la ricorrente è inserito in una piattaforma per le locazioni brevi e/o con finalità turistica per un canone giornaliero corrispondente a una somma che oscilla tra € 970,00 e € 1.116,00 nei mesi di luglio e agosto integralmente percepita dal medesimo che ha riferito di provvedere in via esclusiva alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che alla corresponsione dei ratei di mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile (cfr. docc. 18, 18 bis allegati al ricorso).
Parte convenuta risulta intestataria di n. 3 conti correnti bancari il cui saldo al 31 dicembre 2024 era pari rispettivamente a € 44.927,30, a € 9.576,40 e a € 32.898,94; un conto titoli il cui saldo al 31 dicembre 2024 era pari a € 157.457,41 euro “e che ha subito una perdita di controvalore di €
28.959,10 euro sui titoli azionari, passando da un valore originario di 104.900 euro agli attuali €
81.406,24 del 17 aprile 2025” (cfr. allegato alla comparsa di costituzione doc. n. 36 “disclosure
[...]
). Pt_2
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti risulta che, all'epoca della separazione consensuale, la situazione reddituale delle parti era la seguente.
Quanto alla ricorrente, dalla dichiarazione dei redditi 2022 con riguardo al periodo di imposta 2021 si evince un reddito netto derivante dal rapporto di lavoro pari a € 114.157,00, ricavato sottraendo dal reddito imponibile pari a € 195.905,00 l'imposta netta di € 76.877,00, l'addizionale regionale Irpef pari a € 3.304,00, l'addizionale comunale Irpef € 1.567,00, corrispondente a un reddito mensile netto pari a circa a € 9.513,00 circa calcolato su dodici mensilità.
Con riguardo al periodo di imposta 2022 (dichiarazione dei redditi 2023) la ricorrente ha dichiarato un reddito netto pari a circa € 112.116,00 (ricavato sottraendo dal reddito imponibile € 191.436,00
l'imposta netta pari a € 74.574,00, l'addizionale regionale Irpef pari a € 3.215,00, l'addizionale comunale Irpef € 1.531,00) corrispondente a un reddito mensile netto di € 9.343,00 per 12 mensilità.
La disponibilità annuale netta della ricorrente, considerati i canoni di locazione dalla stessa percepiti come sopra ricostruiti, è, dunque, stata pari ad Euro € 130.341,60, per un importo netto mensile pari ad
€ 10.861,80 circa, calcolato su dodici mensilità.
Quanto al convenuto, dalla dichiarazione dei redditi 2022 con riguardo al periodo di imposta 2021 si evince un reddito netto di € 90.074,00 derivante dal rapporto di lavoro, ricavato sottraendo dal reddito imponibile pari a € 150.878,00 l'imposta netta di € 57.076,00, l'addizionale regionale Irpef pari a €
2.521,00, l'addizionale comunale Irpef € 1.207,00, corrispondente a un reddito mensile netto pari a circa € 7.506,00.
pagina 12 di 18 Con riguardo al periodo di imposta 2022 (dichiarazione dei redditi 2023) il convenuto ha dichiarato un reddito netto pari a circa € 75.478,00 (ricavato sottraendo dal reddito imponibile € 123.948,00
l'imposta netta pari a € 45.480,00, l'addizionale regionale Irpef pari a € 2.048,00, l'addizionale comunale Irpef € 992,00) corrispondente a un reddito mensile netto di € 6.289,00 per 12 mensilità.
La situazione reddituale delle parti ha subito dei cambiamenti a partire dal periodo di imposta 2023.
Dalla dichiarazione dei redditi 2024 e riferibile al periodo di imposta 2023 di parte ricorrente (doc. 5 allegato al ricorso) si ricava l'esistenza di un reddito annuale netto di € 104.444,00 derivante dal rapporto di lavoro (ricavato sottraendo dal reddito imponibile pari a € 174.993,00 l'imposta netta pari a
€ 66.218,00, l'addizione regionale Irpef pari a € 2.931,00, l'addizionale comunale Irpef pari a €
1.400,00) corrispondente a un reddito mensile netto pari a circa € 8.703,00.
Considerata la somma di circa € 9.900,00 versata sul conto corrente della ricorrente per le locazioni degli immobili di Parigi, al netto dei trasferimenti di somme in favore della di lei madre, la disponibilità mensile netta della ricorrente è stata pari a circa € 10.168,00.
Con riguardo a parte convenuta dalla dichiarazione dei redditi 2024, periodo di imposta 2023 (doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione) si ricava l'esistenza di un reddito annuale netto percepito pari a
€ 116.674,00 (ricavato sottraendo dal reddito imponibile di € 196.595,00 l'imposta netta pari a €
75.044,00, l'addizionale regionale Irpef pari a € 3.304,00, l'addizionale comunale Irpef pari a €
1.573,00) e corrispondente a un reddito mensile netto pari a circa € 9.722,00. La componente principale di tale reddito ha fonte nel rapporto di lavoro dipendente e, in misura minore e variabile, dipende, altresì, da attività di collaborazione occasionale, dall'utilizzazione di opere di ingegno.
A tale reddito occorre aggiungere l'importo di € 18.551,00 quale reddito da locazione (che si ricava sottraendo dall'importo di € 23.482,00 l'imposta cedolare secca pari a € 4.931,00).
Il reddito annuale netto complessivo è pari a circa € 135.225,00 corrispondente a un reddito medio mensile pari a circa € 11.268,00.
Pertanto, si registra un deciso incremento dei redditi del convenuto nel corso dell'anno di imposta 2023 rispetto alle precedenti annualità di imposta.
Non sono state depositate le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2024.
pagina 13 di 18 La situazione reddituale del convenuto è sostanzialmente rimasta immutata come si evince dalle buste paga prodotte dal medesimo (doc. 11 allegato alla comparsa) e non avendo il medesimo segnalato delle sostanziali sopravvenienze sfavorevoli impattanti sulla propria sfera reddituale e patrimoniale., come peraltro segnalato dal suo stesso difensore all'udienza del 24 settembre 2025 (“I redditi del convenuto sono quindi quelli da dichiarazione dei redditi prodotte. La situazione patrimoniale del convenuto è rimasta sostanzialmente immutata”).
Al contrario, la situazione lavorativa e reddituale della ricorrente è mutata in senso sfavorevole.
Nel luglio 2024 la ricorrente ha cessato, infatti, il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
(con inquadramento contrattuale di livello “quadro”) che aveva in corso con una società operante nel settore delle comunicazioni e della gestione degli eventi, percependo un incentivo all'esodo pari a un importo lordo di € 130.000,00.
Successivamente, la ricorrente ha avviato un'attività di lavoro autonomo di tipo consulenziale, previa attivazione della relativa partita Iva, instaurando delle collaborazioni professionali con terzi soggetti.
Più nello specifico, nel mese di gennaio 2025 la ricorrente ha costituito la alla quale Parte_3 la stessa ha ceduto i contratti di collaborazione in precedenza conclusi e il cui ricavo complessivo prospettico per l'anno 2025 è pari a circa € 221.000,00 come da documentazione elaborato dalla commercialista della ricorrente e prodotta in giudizio (cfr. doc. 56 allegato alla memoria parte ricorrente ex art. 473 bis.17 c.p.c.).
All'interno di detta società la ricorrente riveste il ruolo di socio unico e amministratore unico e, nella prospettazione di parte ricorrente, il compenso annuo lordo percepibile per la suddetta carica a fronte di un fatturato pari a € 221.000,00 (da cui devono esser decurtati i costi di gestione della società) è pari alla somma di € 150.000,00 annui a cui corrisponderebbe, sottratti gli oneri fiscali e contributivi, un compenso annuo netto di € 79.403,00 (pari a € 6.616,92 al mese su 12 mensilità).
La ricostruzione contabile prospettata dalla parte ricorrente è stata contestata dalla parte convenuta.
Parte convenuta ha contestato l'entità del fatturato prospettico per l'anno 2025 in quanto il medesimo sarebbe pari a € 248.000,00 (e non a € 221.000,00) quale totale dei compensi percepiti per i contratti di collaborazione in corso.
pagina 14 di 18 Inoltre, parte convenuta ha evidenziato la non plausibilità dei costi di gestione individuati nel citato allegato doc. 56 in ragione della circostanza per cui, non presentando tale società una struttura organizzativa complessa, i costi di gestione indicati sarebbero eccessivi in quanto legati, per la loro componente principale, alla tenuta della contabilità, alle spese legali, ai rimborsi spese per le trasferte
(che, peraltro, i contratti di collaborazione porrebbero, di regola, a carico dei clienti).
Non risultano, infatti, costi legati alla gestione di personale dipendente o costi legati alle utenze o alla locazione o, in generale, a uno spazio fisico dove l'attività lavorativa è concretamente svolta.
Infine, parte convenuta ha rilevato che gli stessi sono sprovvisti di una giustificazione documentale dettagliata.
Osserva il Tribunale che sebbene, ad oggi, non siano ancora disponibili le dichiarazioni fiscali relative al periodo di imposta 2025, né i bilanci societari, il reddito netto medio mensile della ricorrente per l'attività di amministratore unico della società è diminuito rispetto al periodo della Parte_3 separazione consensuale.
Di ciò, peraltro, ha contezza anche la parte convenuta che, all'udienza del 26.06.2025, ha dichiarato che il reddito della ricorrente derivante da tale carica di amministratore unico della Parte_3 potesse ritenersi pari, considerando un fatturato prospettico della società pari a circa € Parte_3
248.000,00, a un “reddito netto annuo di € 93.644,00 ossia pari a € 7.803,00 al mese su 12 mensilità”
Anche accedendo a detta ricostruzione e considerando la possibilità di locare a terzi l'immobile di
Parigi, le risorse in capo alla ricorrente risulterebbero inferiori rispetto a quelle del periodo della separazione consensuale.
Non può, inoltre, non evidenziarsi che la cessazione del rapporto di lavoro subordinato ha determinato il venir meno della stabilità lavorativa in capo alla ricorrente, la quale oggi sopporta un rischio d'impresa inesistente al tempo della separazione consensuale.
A ciò si aggiunga la riduzione degli spazi di frequentazione paterna del figlio minore così come Per_1 riferito dalle parti all'udienza del 24/9/25.
pagina 15 di 18 In ragione di tutto quanto sopra esposto, considerata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti così come sopra ricostruita, tenuto conto delle accresciute esigenze di vita dei figli per l'età raggiunta, soprattutto legate alla socialità, rapportate al tenore di vita a cui sono pacificamente abituati, nonché dei minori oneri di mantenimento diretto con riferimento al figlio , va posto a carico del padre Per_1
l'obbligo di corrispondere alla madre un contributo perequativo per il mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente che, si quantifica in € Per_1 Per_2
1.600,00 al mese (Euro 800,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo d'intesa della Corte d'Appello di
Milano del giugno 2025 riportate in dispositivo.
Sulle spese di lite
In ragione della parziale reciproca soccombenza si compensano tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando ove diversa domanda e /o eccezioni rigettata e disattesa per quanto riguarda le eccezioni, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
[...]
e il 15 luglio 2005 in RA (TR) trascritto nei registri dello stato Parte_1 Parte_2 civile del comune medesimo al n. 4 parte II serie A anno 2005;
2) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (TR) affinché provveda all'annotazione sui Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
3) Dispone che il figlio minore resti affidato a entrambi i genitori Per_1 secondo le norme sull'affidamento condiviso di cui all'art. 337-ter cod. civ., con residenza anagrafica presso la casa familiare sita in Milano, via AL Aleardi n. 17.
4) Assegna la casa familiare sita in Milano, via AL Aleardi n. 17, alla madre genitore collocatario prevalente del figlio minore;
5) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio previo Per_1 accordo diretto con lo stesso;
pagina 16 di 18 6) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento alla madre, con decorrenza dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma di € 1.600,00 al mese (Euro 800,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione Istat in data 4.02.2026); spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano del giugno 2025 di seguito riportate al 50% come di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 17 di 18 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Spese di lite compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 8 ottobre 2025.
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa RA AR Cosmai
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio Dott.ssa Ilaria Marrone
pagina 18 di 18