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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/12/2025, n. 9627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9627 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29203/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29203/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 avv.ti Tarcisio Grechi e avv. Sabrina Ciceraro (C.F.: ) del Foro di Bergamo CodiceFiscale_2 presso il loro studio, sito in Bergamo al Passaggio Don A. Seghezzi n. 2, pure elettivamente domiciliato, giusto mandato in calce del presente atto,
ATTORE contro
. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAVALLERI ROBERTA elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. CAVALLERI ROBERTA
CONVENUTO
Conclusioni di parte attrice
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: dato atto ed acclarato quanto in atti dedotto in ordine alla violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto preliminare e del difetto dei presupposti per lo scioglimento dei contratti preliminari in data 13.1.2011 stipulati fra la
[...]
e la dante causa dell'odierno attore signora dichiararsi la Controparte_1 Parte_2 nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità dello scioglimento autorizzato con decreto del G.D. in data
21.8.2017 e, per l'effetto, acclararsi e dichiararsi la persistente validità ed efficacia dei contratti stessi, con ogni inerente e conseguente statuizione a carico della promittente venditrice ora in Concordato
pagina 1 di 12 Preventivo e, in specie, con condanna della Procedura convenuta, rispettivamente, al trasferimento della proprietà del box catastalmente identificato al foglio 270, mapp. 304, sub. 748 non ancora venduto e alla restituzione dell'intera somma pagata di € 62.000,00 oltre Iva 4%, oltre agli interessi come per legge e senza la falcidia concordataria, già versata a titolo di prezzo per l'acquisto della proprietà del box catastalmente identificato col mapp. n. 340, sub. 729, siccome non più nella disponibilità della procedura in quanto aggiudicato a terzi.
IN SUBORDINE: dato atto ed acclarata la violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto preliminare in capo alla promittente venditrice, ed acclarato altresì che le somme previste nel piano concordatario della quale indennizzo/risarcimento conseguente allo Controparte_1 scioglimento dei contratti non è integralmente satisfattiva delle ragioni risarcitorie pertoccanti al signor in quanto non riparative dell'intero pregiudizio da esso patito per il mancato Parte_1
Co adempimento dei contratti preliminari di cui sopra, condannarsi essa ora in Controparte_1 all'integrale restitutio in integrum e quindi al risarcimento nella misura che assicuri quantum minoris
l'integrale (i.e.: senza falcidia concordataria) restituzione del prezzo di vendita interamente versato per
€ 127.960,00 oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, cc e oltre al mancato guadagno, da liquidarsi anche in via equitativa.
IN VIA ULTERIORMENTE PRINCIPALE DI RITO E DI MERITO E DI RECONVENTIO
RECONVENTIONIS: dichiarare inammissibili e/o comunque rigettarsi perché infondate le avverse domande di condanna al pagamento delle somme di € 12.000,00 ed € 5.794,17 per come richieste dal
C.P. per le ragioni tutte in atti dedotte e, quindi, acclarare che (i) nulla è Controparte_1 dovuto dal sig. per indennità da abusiva occupazione stante la legittimità del possesso degli Pt_1 immobili e l'illegittimità del disposto scioglimento, ovvero in subordine (ii) che per i titoli ex adverso azionati le minor somme esigibili sono rispettivamente pari a € 400,00 o al massimo ad € 1.000,00, stante la dedotta erroneità del calcolo del dies a quo e ad € 4.749,32 stante l'erronea inclusione dell'Iva non dovuta e, che, in ogni caso, ove fosse denegatamene acclarata una qualche ragione di credito in favore della convenuta, (iii) dichiararsi che nulla è dovuto dall'attore, in quanto coperto da compensazione con il credito di cui è titolare esso e pari € 21.054,33, oltre interessi come per Pt_1 legge, a titolo di rifusione delle spese legali liquidate a carico del C.P. Vitruvio con la sentenza n.
5232/2020 e relativa imposta di registro da esso, talché deve ritenersi compensato sia l'eventuale denegato controcredito che fosse acclarato in capo alla Procedura per l'occupazione dei box, sia quello azionato (e già coperto da titolo) per rifusione spese legali liquidate in sede di reclamo, da accertarsi come pari al minor importo di € 4.749,32 (non essendo dovuta l'IVA in quanto non ripetibile).
IN OGNI CASO: compenso e anticipazioni rifusi come per legge. pagina 2 di 12 IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiama la documentazione in atti prodotta.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, disattesa e reietta, così giudicare:
1) In rito, in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande attoree, per come precisate, rispettivamente, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e nelle note scritte in data 17 maggio 2023, per i motivi sinora esposti e, di conseguenza, rigettare tali domande.
2) Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande proposte dal signor Parte_1 nell'atto di citazione e tutte le eccezioni dal medesimo sollevate, ex art. 183, comma 5, c.p.c.,
[...] all'udienza del 14 dicembre 2022, poiché infondate, per i motivi sinora esposti.
3) Nel merito, in via riconvenzionale:
a) in principalità, dato atto ed acclarato che la convenuta è creditrice del signor Parte_1
[...]
- dell'importo di Euro 12.000,00 in linea capitale a titolo di indennità di occupazione delle due autorimesse per il periodo dal 18 novembre 2016 al 3 dicembre 2021; e/o
- dell'importo di Euro 5.794,17 a titolo di spese legali comprensive di accessori e contributo generale statuite nel decreto del Tribunale di Milano in data 1° ottobre 2021, condannare il signor al pagamento di tali importi ovvero dei diversi – Parte_1 maggiori o minori – importi che risulteranno in esito all'istruttoria, per i motivi sinora esposti, con espressa riserva di richiesta di liquidazione in via equitativa, maggiorati di interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande e/o delle eccezioni del signor dichiarare la compensazione dell'importo che risulterà Parte_1 dovuto all'attore con l'importo che, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in principalità dalla convenuta, il signor dovesse pagare alla convenuta Parte_1 medesima.
In ogni caso: con vittoria di spese e di compensi professionali di avvocati, oltre accessori di legge.
Motivi della decisione
Con atto di citazione depositato il 19/7/2022, parte attrice ha chiesto di dichiararsi la nullità, inefficacia o inammissibilità del provvedimento di scioglimento di un contratto preliminare concluso con la pagina 3 di 12 convenuta e avente a oggetto due autorimesse site in Milano;
detto provvedimento è stato assunto dal giudice delegato nella procedura di concordato preventivo cui è stata Controparte_1 sottoposta.
Subordinatamente, parte attrice ha richiesto il risarcimento del danno patito per l'inadempimento del preliminare, al netto degli indennizzi ottenuti a seguito di falcidia concorsuale.
Parte convenuta si è costituita con atto del 23/11/2022, contestando le pretese attoree e chiedendone il rigetto, nonché, in via riconvenzionale, domandando la condanna al versamento delle somme derivanti dall'illegittima occupazione degli immobili e dalle spese di lite relative al procedimento di liberazione giudiziale degli immobili.
Applicandosi il rito precedente la riforma portata dal d.lgs. 149/2022, alla prima udienza del
14/12/2022 le parti hanno chiesto i termini di cui al previgente art. 183 c.p.c., che il Giudice ha concesso, rinviando all'udienza del 18/5/2023.
In tale sede, pur ritenendo la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato nuova udienza al fine di consentire l'esperimento di un ulteriore tentativo di conciliazione tra le parti.
All'udienza del 22/2/2024, tuttavia, le parti hanno comunicato il fallimento di detto tentativo;
pertanto, il Giudice ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14/5/2025.
In tale data, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui al previgente art. 190 c.p.c. per il deposito delle rispettive memorie conclusionali.
1. Circostanze fattuali
Le parti hanno esposto le seguenti circostanze in fatto.
In data 13/1/2011, la convenuta (in bonis) ha stipulato due contratti Controparte_1 preliminari di vendita (doc. n. 1 att.) con la sig.ra dante causa dell'odierno Parte_2 attore, impegnandosi a vendere due autorimesse in corso di costruzione a Milano, via Vitruvio n. 41
(docc. nn.
2-2a att.) destinate a formare un box doppio. Il prezzo per ciascun box è stato pattuito in
Euro 62.000,00, oltre IVA, mentre l'intero importo versato dalla ammonta a € 127.960,00 Pt_1
(docc. nn.
3-3a att.).
I contratti, tuttavia, non sono stati trascritti e il rilascio della fideiussione ex D.Lgs. n. 122/2005, previsto entro 30 giorni dal versamento del primo acconto e comunque entro il 31/12/2011, non è mai stato eseguito da parte dell'odierna convenuta.
Tuttavia, con lettera datata 20/9/2013 (doc. n. 1 conv.), ha comunicato l'avvio della consegna CP_1 delle autorimesse, mentre il pagamento dell'intero residuo prezzo è stato effettuato dalla promissaria acquirente mediante bonifico disposto il 26/9/2013 (doc. n. 3a att.). Entrambe le autorimesse sono state consegnate il 5/10/2013 (docc. nn. 4 e 4a att.). pagina 4 di 12 Ciononostante, il contratto definitivo non è mai stato concluso. Invero, sebbene il 18/9/2014 la società
abbia richiesto al promissario la documentazione necessaria per la stipula (doc. n. 5 att.), tale CP_1 comunicazione non ha avuto alcun seguito;
d'altra parte, i successivi solleciti dell'odierna attrice sono rimasti senza riscontro (docc. nn.
6-6a att.).
Successivamente, la società convenuta ha richiesto l'ammissione a una procedura concorsuale di concordato preventivo, con ricorso prenotativo ex art. 161, comma 6, L.F. pubblicato il 10/11/2016
(doc. n. 2 conv.). Dichiarata ammissibile la domanda, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura con decreto del 10-11/11/2016 (doc. n. 6b att.), comunicato all'odierna attrice con nota del 5/12/2016 (doc.
n. 6c att.).
All'interno di detta procedura, con istanza del 30/1/2017 (doc. n. 3 conv.), ha chiesto CP_1
l'autorizzazione allo scioglimento ex art. 169 bis L.F dei contratti preliminari conclusi dalla società in bonis rispetto ai quali non fosse stata già proposta e trascritta la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., compresi quelli conclusi con la sig.ra . Pt_1
Invero, l'odierno attore sig. ha promosso il procedimento ex art. 2932 c.c. avverso la società Pt_1 convenuta già in concordato preventivo, notificando l'atto di citazione soltanto in data 17/7/2017 (doc.
n. 11 att.), mentre la trascrizione della domanda giudiziale è avvenuta il successivo 19-25/9/2017 (doc.
n. 05 conv.).
Nel frattempo, con provvedimento del 21/8/2017 (doc. n. 9b att.), il giudice delegato ha disposto lo scioglimento dei contratti preliminari ex art. 169 bis L.F. (doc. n. 08 conv.).
Il successivo 14/6/2018 il Tribunale di Milano ha disposto l'omologazione del concordato preventivo
(doc. n. 10 conv.). Pertanto, il sig. ha inviato la precisazione del proprio credito restitutorio in Pt_1 data 3/9/2018 (doc. n. 11 conv.), quantificato in euro 133.400,00 e poi incluso nell'elenco analitico dei creditori del 12.9.2018 (doc. n. 12 conv.).
Il giudice delegato ha autorizzato la procedura competitiva per la liquidazione con provvedimento del
28/5/2019 (doc. n. 13 conv.); di conseguenza, una delle due autorimesse è stata aggiudicata il
16/7/2020 (doc. n. 16 conv.), benchè sia stata poi trasferita all'aggiudicatario soltanto con atto pubblico del 28/2/2022 (doc. n. 23 conv.).
Nondimeno, in data 9/9/2020 il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza n. 5232/2020 (doc. n. 12 att.), che ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c. accertando l'inadempimento della società CP_1 rispetto tanto all'obbligo di rilasciare fideiussione, quanto a quello di concludere il contratto definitivo.
Tuttavia, il liquidatore giudiziale ha inviato diffida in data 15/10/2020 (doc. n. 17 conv.) per la liberazione degli immobili, cui non ha fatto seguito la spontanea esecuzione da parte dell'odierno pagina 5 di 12 attore. Di conseguenza, il liquidatore ha proposto istanza ex art. 560, comma 3 c.p.c., accolta dal giudice delegato con l'ordine di liberazione del 14/5/2021 (doc. n. 13a att.).
Avverso tale provvedimento, il sig. ha proposto reclamo ex art. 26 L.F. in data 16/7/2021 (doc. Pt_1
n. 20 conv.), ma il Tribunale di Milano, con decreto depositato il 1/10/2021 (doc. n. 22 conv.), ne ha dichiarato l'improcedibilità per cessata della materia del contendere. Invero, in data 23/7/2021 il liquidatore giudiziale aveva già provveduto allo spossessamento, attraverso il mutamento della serratura dei due box (doc. n. 19 conv.). In ogni caso, parte convenuta asserisce che la definitiva e integrale liberazione degli immobili sia avvenuta soltanto in data 3/12/2021.
2. Le domande di parte
Parte attrice ha richiesto di accertare la “nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità” del provvedimento di scioglimento dei contratti preliminari autorizzato dal giudice delegato in sede di concordato preventivo, cui la convenuta è stata ammessa. Invero, si sarebbe trattato di un “abuso dello strumento concordatario”, utilizzato in assenza dei presupposti di legge poiché i contratti sarebbero stati ormai eseguiti e non più pendenti come richiesto dall'art. 169 della Legge fallimentare.
L'attore ricorda inoltre che, nonostante la riconosciuta inopponibilità alla massa concorsuale della sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932, poiché trascritta solo successivamente all'istanza di apertura della procedura di concordato, alla parte non è preclusa la tutela del proprio residuo credito avverso il debitore tornato in bonis.
In subordine, la parte ha chiesto il risarcimento delle somme versate alla convenuta, al netto della falcidia concordataria.
Di contro, parte convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, che sarebbero anzitutto improcedibili per carenza d'interesse dell'attore, poiché costui non potrebbe comunque opporre al debitore un'eventuale sentenza di accoglimento, dal momento che il preliminare non è stato trascritto e la domanda ex art. 2932, come ricordato, è stata trascritta soltanto dopo la trascrizione dell'istanza di concordato. La convenuta ricorda inoltre che la sentenza non sarebbe stata correttamente notificata alla procedura, il che ne avrebbe impedito, di fatto, l'impugnazione.
Nel merito, la convenuta ha contestato la fondatezza della domanda, dal momento che il provvedimento del giudice delegato, autorizzativo dello scioglimento dei preliminari di cui è causa, non è stato reclamato nei termini. Ancora, sussistevano i presupposti per lo scioglimento poiché il contratto era ancora pendente, dovendo qualificarsi l'avvenuto pagamento del corrispettivo e la messa a disposizione degli immobili quali meri effetti anticipati del preliminare, e non la tacita conclusione del contratto di vendita definitivo;
inoltre, l'utilità per i creditori è stata positivamente riconosciuta dagli organi della procedura e accertata dal giudice delegato. L'assenza di qualsivoglia abuso, poi, è comprovata dalla pagina 6 di 12 condotta della convenuta in bonis, che, pur costretta ad affrontare una crisi di mercato, non si era spinta a chiedere a parte attrice il pagamento degli acconti nei termini originariamente pattuiti, consapevole dei ritardi nella realizzazione dei manufatti;
soltanto con il definitivo perfezionamento di questi aveva richiesto il pagamento di quanto dovuto e immesso l'attrice nel possesso (rectius detenzione qualificata) dei box.
Quanto alla domanda risarcitoria, la convenuta eccepisce la necessità di fare valere anche tale istanza in sede concorsuale;
ulteriormente, segnala la condotta colposa dell'attore, che avrebbe omesso di sollecitare tanto il rilascio della fideiussione, quanto la stipula del contratto definitivo, cagionando un danno evitabile con l'ordinaria diligenza e, pertanto, incidendo sull'entità del danno risarcibile ex art. 1227, comma 2 c.c.
Infine, propone una domanda riconvenzionale, sollecitando l'attrice al pagamento CP_1 dell'indennità da occupazione illecita degli immobili, quantificata in euro 12.000,00, nonché delle spese del giudizio di reclamo avverso l'ordine di liberazione emanato dal giudice delegato e confermato in sede di reclamo, pari a euro 5.794,17.
3. Ammissibilità e fondatezza della domanda principale
Preliminarmente, occorre dichiarare la piena procedibilità della domanda, poiché sussiste l'interesse dell'attore a far dichiarare illegittimo lo scioglimento dei contratti disposto dal giudice delegato, il cui accertamento ha valenza esclusivamente endo-concorsuale. Come ricordato dalla parte attrice, è costituzionalmente necessaria la tutela dei diritti che non sia stata assicurata in sede concorsuale (v.
Cass. n. 11524/2020, 1442/2018 e 17520/2015). Invero, nel caso di specie, l'accoglimento della domanda determinerebbe l'accertamento della persistente validità dei preliminari, rispetto ai quali è già stata emessa una sentenza che tiene luogo del definitivo ex art. 2932, pur da eseguirsi nei limiti della
'possibilità'. Delle due autorimesse, infatti, una è già stata definitivamente ceduta a un terzo, con la conseguenza che con riguardo a questa andrebbe restituito il corrispettivo già versato;
l'altra, invece, andrebbe consegnata all'attore. Costui, tuttavia, dovrebbe rinunciare al quantum (eventualmente) percepito dalla procedura, dovendosi evitare un ingiustificato arricchimento.
Ancora, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, non si tratta della mera reiterazione della domanda ex art. 2932, già accolta, né dell'impugnazione del provvedimento autorizzatorio del giudice delegato, su cui è già sceso il giudicato (endoconcorsuale) per decorso dei termini decadenziali.
Infine, non è affatto leso il principio del contraddittorio, poiché la convenuta, pur avendo in parte
“rifiutato” il contraddittorio (v. memoria del 13/2/2023, p. 2), ha di fatto contestato le pretese attoree, legittimamente formulate alla prima udienza del 14/12/2022.
Nel merito, tuttavia, la domanda attorea non può trovare accoglimento. pagina 7 di 12 Anzitutto occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, l'abuso del diritto si configura al ricorrere di quattro presupposti: la titolarità di un diritto soggettivo;
la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico o extragiuridico;
la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte (v. già Cass., Sez. III, sent. 20106/2009).
Nel caso di specie, oltre a mancare tanto l'allegazione quanto la prova di predetti rigorosi requisiti, non si può sostenere che il convenuto abbia abusato dello strumento concordatario, cagionando un pregiudizio sproporzionato. Detto strumento, infatti, è esclusivamente ordinato alla tutela del ceto creditorio, oltre che alla (potenziale) conservazione dell'attività d'impresa. È implicito, cioè, nel concetto di “concorsualità” il pregiudizio di tutti i creditori, cui viene richiesto un (temporaneo e parziale) sacrificio delle proprie pretese al fine di consentire il buon esito della procedura, nonché la conservazione dell'attività imprenditoriale sul mercato. Nel caso del concordato preventivo, in particolare, la legge è chiara nel senso di vincolare l'intero ceto creditorio alle risultanze della procedura (v. art. 184 l. fallim.).
Inoltre, l'art. 169-bis della legge fallimentare consente lo scioglimento dei contratti conclusi dal debitore purché essi siano “ineseguiti o non compiutamente eseguiti”: è agevole riconoscere come quelli di cui è causa debbano essere rettamente qualificati come contratti preliminari a effetti anticipati e non come contratti (definitivi) di vendita. Infatti, il versamento del corrispettivo e la consegna del bene non possono, da soli, considerarsi sufficienti ad integrare un contratto di vendita immobiliare, per cui il codice civile prescrive ad substantiam la forma scritta. Tali effetti, invero, discendono dal preliminare sottoscritto, la cui obbligazione principale è rimasta inadempiuta, come riconosciuto, del resto, da questa stessa sezione con sentenza del 9/9/2020; tale obbligazione, del resto, è l'unica a venire in rilievo al fine della qualifica del preliminare come “eseguito” o meno, come affermato da pacifica giurisprudenza (v, già Cass. Sez. II, n. 5641/1982).
Alla luce di quanto precede, occorre rigettare la domanda proposta in via principale da parte attrice e, di conseguenza, passare all'esame della domanda proposta in subordine.
4. Sulla subordinata domanda risarcitoria
Nemmeno la domanda di risarcimento dei danni patiti dalla parte attrice può trovare accoglimento.
È vero che la sentenza n. 5232/2020, emessa da questa stessa Sezione in applicazione dell'art. 2932
c.c., ha già riconosciuto, ormai con effetto di giudicato, l'inadempimento di Controparte_1 pagina 8 di 12 in bonis con riguardo alle proprie obbligazioni di rilasciare la fideiussione e di concludere il definitivo;
pertanto, il danno “evento” rappresentato da tale inadempimento è oggetto di presunzione (v. Cass.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Incidentalmente, va rilevato che i problemi di notifica della sentenza predetta, invocati da parte convenuta, sono comunque privi di rilievo, essendosi perfezionato il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza, di cui all'art. 327 c.p.c.
Nondimeno, detta sentenza è inopponibile alla massa concorsuale, in quanto la domanda è stata trascritta soltanto dopo l'istanza di accesso alla procedura concordataria (v. Cass., SS.UU., n.
18131/2015). Ciò vale anche con riferimento all'accertamento nel merito, contenuto in tale sentenza, dell'inadempimento del promittente rispetti alle proprie obbligazioni prenegoziali.
Ancora, a fronte dell'impossibilità di eseguire il disposto di cui all'art. 2932 c.c., ossia l'emissione di un provvedimento che tenga luogo del contratto preliminare non concluso, deve riconoscersi che un provvedimento giudiziale quale quello emesso il 9/9/2020 costituirebbe astrattamente titolo per la restituzione di quanto anticipato al promittente venditore, determinandosi la risoluzione del preliminare per inadempimento.
Tuttavia, nel caso di specie, tale credito restitutorio è già stato fatto valere in apposita sede, ossia all'interno della procedura concordataria, trovando pieno riconoscimento nel concorso con gli altri creditori;
infatti, il preliminare è stato sciolto (ossia risolto) già in data 21/8/2017, attraverso gli strumenti propri della procedura concordataria.
Invero, a fronte di due contratti preliminari ad effetti anticipati, con l'integrale versamento dei prezzi da parte dell'attrice promissaria e la consegna degli immobili da parte della convenuta promittente, a seguito dell'istanza di concordato e della risoluzione autorizzata dal giudice delegato, la convenuta ha ottenuto la restituzione delle autorimesse, mentre l'attrice non ha ottenuto quella delle somme versate, che, pertanto, sono state contemplate nel piano concordatario nella misura di un indennizzo percentuale
(quantificato in euro 80.631,40 – doc. 4 conv.).
In questa fase, tuttavia, in assenza di prova dell'avvenuto versamento delle somme destinate all'attore a titolo restitutorio, non si può ritenere attuale il danno patrimoniale eventualmente patito dall'attore medesimo. L'attualità di tale pregiudizio, cioè, è subordinata alla mancata corresponsione dell'indennizzo e, quindi, all'inadempimento degli obblighi concordatari.
Va rimarcato, infatti, che nessuna delle parti ha documentato l'eventuale status della società convenuta, in particolare dando prova dell'esecuzione (o meno) del concordato preventivo, con eventuale ritorno della società in bonis.
pagina 9 di 12 Si rammenta, del resto, che l'omologa del concordato preventivo produce l'effetto dell'esdebitazione rispetto a tutti i creditori anteriori ex art. 184 l.fall., applicabile ratione temporis, pur condizionatamente all'effettiva esecuzione del piano concordatario (fatta salva, cioè, l'eventuale risoluzione del concordato per inadempimento). Pertanto, qualora il concordato venga eseguito, deve considerarsi estinto qualsiasi credito anteriore.
In considerazione di quanto precede, deve concludersi che la convenuta non possa, allo stato, essere condannata al risarcimento del danno da inadempimento cagionato a parte attrice, in quanto pregiudizio privo del connotato dell'attualità.
Si sottolinea, in ogni caso, che non hanno merito le considerazioni svolte dalla convenuta, circa la corresponsabilità dell'attrice ex art. 1227, comma 2 c.c., per cui costei avrebbe contribuito a cagionare il danno con la propria condotta omissiva. Invero, l'attrice ha prodotto una corrispondenza e-mail che dimostra svariati tentativi di convocare la convenuta per la conclusione del rogito notarile (doc.
6-6a att.), il che deve ritenersi sufficiente a soddisfare l'obbligo del promissario acquirente di attivarsi in buona fede al fine di ottenere la conclusione del preliminare sottoscritto. Parimenti non sussiste alcun obbligo di agire giudizialmente a tutela dei propri diritti;
pertanto, non può imputarsi all'attore alcuna responsabilità per non aver agito ex art. 2932 c.c. prima dell'istanza di concordato preventivo.
5. Sulle domande riconvenzionali
Circa le altre poste patrimoniali fatte valere dalle parti, in particolare dalla convenuta con domanda riconvenzionale e dall'attrice in via di reconventio reconventionis, valgono le seguenti considerazioni.
Vale preliminarmente osservare che l'ordine in rito dell'esame delle domande impone di verificare in via prioritaria la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta. Quest'ultima si articola in due domande, la prima svolta in principalità e la seconda in via subordinata all'accoglimento delle domande attoree. Essendo queste ultime state respinte, la domanda riconvenzionale svolta “nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree” va dichiarata assorbita e non può essere presa in esame.
Quanto alla domanda svolta in principalità e relativa all'indennizzo da occupazione (in realtà avente natura risarcitoria, stante la natura sine titulo dell'occupazione), si osserva che esso è dovuto anche se va diversamente quantificato, alla luce della ricostruzione della vicenda rappresentata dalle parti.
Invero, avendo parte attrice ottenuto la detenzione qualificata delle autorimesse di cui è causa in data
5/10/2013 ed essendo poi risultata vittoriosa nell'azione di cui all'art. 2932 con sentenza emessa il
9/9/2020, si può ritenere la buona fede del sig. nella occupazione delle autorimesse sussistente Pt_1 in maniera continuativa fino al 15/10/2020, data della diffida a rilasciare gli immobili da parte del liquidatore giudiziale (v. sopra). Di conseguenza, va ritenuta illecita la detenzione soltanto a partire da tale dies a quo, poiché solo in tale momento deve considerarsi venuta meno la buona fede dell'attore pagina 10 di 12 (nella diffida, invero, il liquidatore ricorda al l'inopponibilità alla massa della statuizione ex Pt_1 art. 2932 c.c.).
Quanto al dies ad quem, si ritiene di ricollocare anch'esso alla luce delle prospettazioni documentate dalle parti: in particolare, dovrà essere presa in considerazione la data del 23/7/2021, quando è avvenuto lo spossessamento attraverso il cambio delle serrature dei box;
per la medesima ragione, del resto, è stato dichiarato improcedibile il reclamo avverso l'ordine di liberazione.
Pertanto, stante la misura incontestata di euro 100 al mese per ogni box e considerando il predetto intervallo di nove mesi, l'ammontare dell'indennizzo è dovuto per euro 1.800,00.
In (soli) tali termini va accolta la domanda riconvenzionale principale svolta dalla parte convenuta;
infatti è inammissibile la richiesta di accertare e dare atto della esistenza dell'ulteriore debito della attrice nei confronti della convenuta e portato dal decreto del Tribunale di Milano del 1.10.2021, del quale si chiede altresì la condanna in questa sede, trattandosi di evidente duplicazione del credito che trova la sua fonte in provvedimento del Tribunale dotato di esecutività e già consolidato.
Quanto alla domanda svolta dall'attore in via di reconventio reconventionis rispetto ai crediti richiesti in via riconvenzionale dal convenuto si osserva che, sebbene essa sia stata formulata in diverse forme ed espressioni ( e per ciò fatta oggetto di specifiche contestazioni da parte della difesa della convenuta) essa è infondata e ciò consente di superare, in virtù della ragione più liquida, le plurime eccezioni e contestazioni formali della convenuta.
Infatti da un lato il credito allegato ed opposto in compensazione a quello riconosciuto per occupazione illegittima ha natura certa, liquida ed esigibile in quanto oggetto di titolo giudiziale non più soggetto a impugnazione e, pertanto, coperto dal giudicato (spese relative al giudizio ex art. 2932 definito con sentenza favorevole all'odierna attrice in data 9/9/2020, pari a euro 21.054,33 somma che l'odierna convenuta è tenuta al versamento in favore della parte attrice).
Va tuttavia osservato che detta sentenza, emanata da questa sezione e ormai più volte richiamata, relativa al giudizio ex art. 2932 c.c., essa, non essendo opponibile alla massa concorsuale nella sua prospettazione principale, poiché la domanda è stata trascritta dopo l'istanza concordataria, neppure è opponibile con riguardo alle spese di lite, che benchè costituenti un autonomo capo condannatorio all'interno del decisum (v. da ultimo Cass., Sez. II, ord. n. 33015/2023), tuttavia scontano il medesimo regime di inopponibilità accedendo ad una statuizione nel merito inopponibile alla convenuta.
In ogni caso la compensazione viene prospettata rispetto ad un credito contestato ( in quanto si ritiene non opponibile alla convenuta) di tal chè non può operare la compensazione, Sez. 2 -
, Ordinanza n. 27113 del 18/10/2024 ).
pagina 11 di 12 Per tale motivo, vanno rigettate anche le domande proposte dall'attore in via di reconventio reconventionis.
6. Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza;
pertanto, nel presente caso, devono essere imputate a parte attrice, complessivamente soccombente.
Infatti la convenuta, totalmente vittoriosa rispetto alla domanda principale, ha anche proposto una domanda riconvenzionale che è stata accolta parzialmente, mentre le domande proposte da parte attrice in via di reconventio reconventionis, sono state rigettate.
I parametri tariffari da utilizzare, avuto riguardo al valore della domanda come indicata in citazione, sono quelli medi per le fasi di studio e introduttiva, quelli minimi, invece, per la fase di trattazione, dal momento che l'istruttoria è stata meramente documentale, nonché per quella decisionale, in ragione del contenuto meramente reiterativo delle precedenti memorie delle comparse conclusionali depositate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
- Rigetta le domande proposte dall'attore in via principale e subordinata;
- Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e, per l'effetto, condanna parte attrice al versamento a favore di parte convenuta della somma di euro 1.800,00 a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo delle autorimesse di cui è causa;
- Rigetta le domande proposte da parte attrice in via di reconventio reconventionis;
- Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta che liquida in euro 9.142,00, oltre spese esenti (contributo unificato pari a euro 759,00), IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
Milano, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Valentina Boroni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29203/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 avv.ti Tarcisio Grechi e avv. Sabrina Ciceraro (C.F.: ) del Foro di Bergamo CodiceFiscale_2 presso il loro studio, sito in Bergamo al Passaggio Don A. Seghezzi n. 2, pure elettivamente domiciliato, giusto mandato in calce del presente atto,
ATTORE contro
. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAVALLERI ROBERTA elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. CAVALLERI ROBERTA
CONVENUTO
Conclusioni di parte attrice
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: dato atto ed acclarato quanto in atti dedotto in ordine alla violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto preliminare e del difetto dei presupposti per lo scioglimento dei contratti preliminari in data 13.1.2011 stipulati fra la
[...]
e la dante causa dell'odierno attore signora dichiararsi la Controparte_1 Parte_2 nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità dello scioglimento autorizzato con decreto del G.D. in data
21.8.2017 e, per l'effetto, acclararsi e dichiararsi la persistente validità ed efficacia dei contratti stessi, con ogni inerente e conseguente statuizione a carico della promittente venditrice ora in Concordato
pagina 1 di 12 Preventivo e, in specie, con condanna della Procedura convenuta, rispettivamente, al trasferimento della proprietà del box catastalmente identificato al foglio 270, mapp. 304, sub. 748 non ancora venduto e alla restituzione dell'intera somma pagata di € 62.000,00 oltre Iva 4%, oltre agli interessi come per legge e senza la falcidia concordataria, già versata a titolo di prezzo per l'acquisto della proprietà del box catastalmente identificato col mapp. n. 340, sub. 729, siccome non più nella disponibilità della procedura in quanto aggiudicato a terzi.
IN SUBORDINE: dato atto ed acclarata la violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto preliminare in capo alla promittente venditrice, ed acclarato altresì che le somme previste nel piano concordatario della quale indennizzo/risarcimento conseguente allo Controparte_1 scioglimento dei contratti non è integralmente satisfattiva delle ragioni risarcitorie pertoccanti al signor in quanto non riparative dell'intero pregiudizio da esso patito per il mancato Parte_1
Co adempimento dei contratti preliminari di cui sopra, condannarsi essa ora in Controparte_1 all'integrale restitutio in integrum e quindi al risarcimento nella misura che assicuri quantum minoris
l'integrale (i.e.: senza falcidia concordataria) restituzione del prezzo di vendita interamente versato per
€ 127.960,00 oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, cc e oltre al mancato guadagno, da liquidarsi anche in via equitativa.
IN VIA ULTERIORMENTE PRINCIPALE DI RITO E DI MERITO E DI RECONVENTIO
RECONVENTIONIS: dichiarare inammissibili e/o comunque rigettarsi perché infondate le avverse domande di condanna al pagamento delle somme di € 12.000,00 ed € 5.794,17 per come richieste dal
C.P. per le ragioni tutte in atti dedotte e, quindi, acclarare che (i) nulla è Controparte_1 dovuto dal sig. per indennità da abusiva occupazione stante la legittimità del possesso degli Pt_1 immobili e l'illegittimità del disposto scioglimento, ovvero in subordine (ii) che per i titoli ex adverso azionati le minor somme esigibili sono rispettivamente pari a € 400,00 o al massimo ad € 1.000,00, stante la dedotta erroneità del calcolo del dies a quo e ad € 4.749,32 stante l'erronea inclusione dell'Iva non dovuta e, che, in ogni caso, ove fosse denegatamene acclarata una qualche ragione di credito in favore della convenuta, (iii) dichiararsi che nulla è dovuto dall'attore, in quanto coperto da compensazione con il credito di cui è titolare esso e pari € 21.054,33, oltre interessi come per Pt_1 legge, a titolo di rifusione delle spese legali liquidate a carico del C.P. Vitruvio con la sentenza n.
5232/2020 e relativa imposta di registro da esso, talché deve ritenersi compensato sia l'eventuale denegato controcredito che fosse acclarato in capo alla Procedura per l'occupazione dei box, sia quello azionato (e già coperto da titolo) per rifusione spese legali liquidate in sede di reclamo, da accertarsi come pari al minor importo di € 4.749,32 (non essendo dovuta l'IVA in quanto non ripetibile).
IN OGNI CASO: compenso e anticipazioni rifusi come per legge. pagina 2 di 12 IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiama la documentazione in atti prodotta.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, disattesa e reietta, così giudicare:
1) In rito, in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande attoree, per come precisate, rispettivamente, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e nelle note scritte in data 17 maggio 2023, per i motivi sinora esposti e, di conseguenza, rigettare tali domande.
2) Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande proposte dal signor Parte_1 nell'atto di citazione e tutte le eccezioni dal medesimo sollevate, ex art. 183, comma 5, c.p.c.,
[...] all'udienza del 14 dicembre 2022, poiché infondate, per i motivi sinora esposti.
3) Nel merito, in via riconvenzionale:
a) in principalità, dato atto ed acclarato che la convenuta è creditrice del signor Parte_1
[...]
- dell'importo di Euro 12.000,00 in linea capitale a titolo di indennità di occupazione delle due autorimesse per il periodo dal 18 novembre 2016 al 3 dicembre 2021; e/o
- dell'importo di Euro 5.794,17 a titolo di spese legali comprensive di accessori e contributo generale statuite nel decreto del Tribunale di Milano in data 1° ottobre 2021, condannare il signor al pagamento di tali importi ovvero dei diversi – Parte_1 maggiori o minori – importi che risulteranno in esito all'istruttoria, per i motivi sinora esposti, con espressa riserva di richiesta di liquidazione in via equitativa, maggiorati di interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande e/o delle eccezioni del signor dichiarare la compensazione dell'importo che risulterà Parte_1 dovuto all'attore con l'importo che, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in principalità dalla convenuta, il signor dovesse pagare alla convenuta Parte_1 medesima.
In ogni caso: con vittoria di spese e di compensi professionali di avvocati, oltre accessori di legge.
Motivi della decisione
Con atto di citazione depositato il 19/7/2022, parte attrice ha chiesto di dichiararsi la nullità, inefficacia o inammissibilità del provvedimento di scioglimento di un contratto preliminare concluso con la pagina 3 di 12 convenuta e avente a oggetto due autorimesse site in Milano;
detto provvedimento è stato assunto dal giudice delegato nella procedura di concordato preventivo cui è stata Controparte_1 sottoposta.
Subordinatamente, parte attrice ha richiesto il risarcimento del danno patito per l'inadempimento del preliminare, al netto degli indennizzi ottenuti a seguito di falcidia concorsuale.
Parte convenuta si è costituita con atto del 23/11/2022, contestando le pretese attoree e chiedendone il rigetto, nonché, in via riconvenzionale, domandando la condanna al versamento delle somme derivanti dall'illegittima occupazione degli immobili e dalle spese di lite relative al procedimento di liberazione giudiziale degli immobili.
Applicandosi il rito precedente la riforma portata dal d.lgs. 149/2022, alla prima udienza del
14/12/2022 le parti hanno chiesto i termini di cui al previgente art. 183 c.p.c., che il Giudice ha concesso, rinviando all'udienza del 18/5/2023.
In tale sede, pur ritenendo la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato nuova udienza al fine di consentire l'esperimento di un ulteriore tentativo di conciliazione tra le parti.
All'udienza del 22/2/2024, tuttavia, le parti hanno comunicato il fallimento di detto tentativo;
pertanto, il Giudice ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14/5/2025.
In tale data, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui al previgente art. 190 c.p.c. per il deposito delle rispettive memorie conclusionali.
1. Circostanze fattuali
Le parti hanno esposto le seguenti circostanze in fatto.
In data 13/1/2011, la convenuta (in bonis) ha stipulato due contratti Controparte_1 preliminari di vendita (doc. n. 1 att.) con la sig.ra dante causa dell'odierno Parte_2 attore, impegnandosi a vendere due autorimesse in corso di costruzione a Milano, via Vitruvio n. 41
(docc. nn.
2-2a att.) destinate a formare un box doppio. Il prezzo per ciascun box è stato pattuito in
Euro 62.000,00, oltre IVA, mentre l'intero importo versato dalla ammonta a € 127.960,00 Pt_1
(docc. nn.
3-3a att.).
I contratti, tuttavia, non sono stati trascritti e il rilascio della fideiussione ex D.Lgs. n. 122/2005, previsto entro 30 giorni dal versamento del primo acconto e comunque entro il 31/12/2011, non è mai stato eseguito da parte dell'odierna convenuta.
Tuttavia, con lettera datata 20/9/2013 (doc. n. 1 conv.), ha comunicato l'avvio della consegna CP_1 delle autorimesse, mentre il pagamento dell'intero residuo prezzo è stato effettuato dalla promissaria acquirente mediante bonifico disposto il 26/9/2013 (doc. n. 3a att.). Entrambe le autorimesse sono state consegnate il 5/10/2013 (docc. nn. 4 e 4a att.). pagina 4 di 12 Ciononostante, il contratto definitivo non è mai stato concluso. Invero, sebbene il 18/9/2014 la società
abbia richiesto al promissario la documentazione necessaria per la stipula (doc. n. 5 att.), tale CP_1 comunicazione non ha avuto alcun seguito;
d'altra parte, i successivi solleciti dell'odierna attrice sono rimasti senza riscontro (docc. nn.
6-6a att.).
Successivamente, la società convenuta ha richiesto l'ammissione a una procedura concorsuale di concordato preventivo, con ricorso prenotativo ex art. 161, comma 6, L.F. pubblicato il 10/11/2016
(doc. n. 2 conv.). Dichiarata ammissibile la domanda, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura con decreto del 10-11/11/2016 (doc. n. 6b att.), comunicato all'odierna attrice con nota del 5/12/2016 (doc.
n. 6c att.).
All'interno di detta procedura, con istanza del 30/1/2017 (doc. n. 3 conv.), ha chiesto CP_1
l'autorizzazione allo scioglimento ex art. 169 bis L.F dei contratti preliminari conclusi dalla società in bonis rispetto ai quali non fosse stata già proposta e trascritta la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., compresi quelli conclusi con la sig.ra . Pt_1
Invero, l'odierno attore sig. ha promosso il procedimento ex art. 2932 c.c. avverso la società Pt_1 convenuta già in concordato preventivo, notificando l'atto di citazione soltanto in data 17/7/2017 (doc.
n. 11 att.), mentre la trascrizione della domanda giudiziale è avvenuta il successivo 19-25/9/2017 (doc.
n. 05 conv.).
Nel frattempo, con provvedimento del 21/8/2017 (doc. n. 9b att.), il giudice delegato ha disposto lo scioglimento dei contratti preliminari ex art. 169 bis L.F. (doc. n. 08 conv.).
Il successivo 14/6/2018 il Tribunale di Milano ha disposto l'omologazione del concordato preventivo
(doc. n. 10 conv.). Pertanto, il sig. ha inviato la precisazione del proprio credito restitutorio in Pt_1 data 3/9/2018 (doc. n. 11 conv.), quantificato in euro 133.400,00 e poi incluso nell'elenco analitico dei creditori del 12.9.2018 (doc. n. 12 conv.).
Il giudice delegato ha autorizzato la procedura competitiva per la liquidazione con provvedimento del
28/5/2019 (doc. n. 13 conv.); di conseguenza, una delle due autorimesse è stata aggiudicata il
16/7/2020 (doc. n. 16 conv.), benchè sia stata poi trasferita all'aggiudicatario soltanto con atto pubblico del 28/2/2022 (doc. n. 23 conv.).
Nondimeno, in data 9/9/2020 il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza n. 5232/2020 (doc. n. 12 att.), che ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c. accertando l'inadempimento della società CP_1 rispetto tanto all'obbligo di rilasciare fideiussione, quanto a quello di concludere il contratto definitivo.
Tuttavia, il liquidatore giudiziale ha inviato diffida in data 15/10/2020 (doc. n. 17 conv.) per la liberazione degli immobili, cui non ha fatto seguito la spontanea esecuzione da parte dell'odierno pagina 5 di 12 attore. Di conseguenza, il liquidatore ha proposto istanza ex art. 560, comma 3 c.p.c., accolta dal giudice delegato con l'ordine di liberazione del 14/5/2021 (doc. n. 13a att.).
Avverso tale provvedimento, il sig. ha proposto reclamo ex art. 26 L.F. in data 16/7/2021 (doc. Pt_1
n. 20 conv.), ma il Tribunale di Milano, con decreto depositato il 1/10/2021 (doc. n. 22 conv.), ne ha dichiarato l'improcedibilità per cessata della materia del contendere. Invero, in data 23/7/2021 il liquidatore giudiziale aveva già provveduto allo spossessamento, attraverso il mutamento della serratura dei due box (doc. n. 19 conv.). In ogni caso, parte convenuta asserisce che la definitiva e integrale liberazione degli immobili sia avvenuta soltanto in data 3/12/2021.
2. Le domande di parte
Parte attrice ha richiesto di accertare la “nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità” del provvedimento di scioglimento dei contratti preliminari autorizzato dal giudice delegato in sede di concordato preventivo, cui la convenuta è stata ammessa. Invero, si sarebbe trattato di un “abuso dello strumento concordatario”, utilizzato in assenza dei presupposti di legge poiché i contratti sarebbero stati ormai eseguiti e non più pendenti come richiesto dall'art. 169 della Legge fallimentare.
L'attore ricorda inoltre che, nonostante la riconosciuta inopponibilità alla massa concorsuale della sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932, poiché trascritta solo successivamente all'istanza di apertura della procedura di concordato, alla parte non è preclusa la tutela del proprio residuo credito avverso il debitore tornato in bonis.
In subordine, la parte ha chiesto il risarcimento delle somme versate alla convenuta, al netto della falcidia concordataria.
Di contro, parte convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, che sarebbero anzitutto improcedibili per carenza d'interesse dell'attore, poiché costui non potrebbe comunque opporre al debitore un'eventuale sentenza di accoglimento, dal momento che il preliminare non è stato trascritto e la domanda ex art. 2932, come ricordato, è stata trascritta soltanto dopo la trascrizione dell'istanza di concordato. La convenuta ricorda inoltre che la sentenza non sarebbe stata correttamente notificata alla procedura, il che ne avrebbe impedito, di fatto, l'impugnazione.
Nel merito, la convenuta ha contestato la fondatezza della domanda, dal momento che il provvedimento del giudice delegato, autorizzativo dello scioglimento dei preliminari di cui è causa, non è stato reclamato nei termini. Ancora, sussistevano i presupposti per lo scioglimento poiché il contratto era ancora pendente, dovendo qualificarsi l'avvenuto pagamento del corrispettivo e la messa a disposizione degli immobili quali meri effetti anticipati del preliminare, e non la tacita conclusione del contratto di vendita definitivo;
inoltre, l'utilità per i creditori è stata positivamente riconosciuta dagli organi della procedura e accertata dal giudice delegato. L'assenza di qualsivoglia abuso, poi, è comprovata dalla pagina 6 di 12 condotta della convenuta in bonis, che, pur costretta ad affrontare una crisi di mercato, non si era spinta a chiedere a parte attrice il pagamento degli acconti nei termini originariamente pattuiti, consapevole dei ritardi nella realizzazione dei manufatti;
soltanto con il definitivo perfezionamento di questi aveva richiesto il pagamento di quanto dovuto e immesso l'attrice nel possesso (rectius detenzione qualificata) dei box.
Quanto alla domanda risarcitoria, la convenuta eccepisce la necessità di fare valere anche tale istanza in sede concorsuale;
ulteriormente, segnala la condotta colposa dell'attore, che avrebbe omesso di sollecitare tanto il rilascio della fideiussione, quanto la stipula del contratto definitivo, cagionando un danno evitabile con l'ordinaria diligenza e, pertanto, incidendo sull'entità del danno risarcibile ex art. 1227, comma 2 c.c.
Infine, propone una domanda riconvenzionale, sollecitando l'attrice al pagamento CP_1 dell'indennità da occupazione illecita degli immobili, quantificata in euro 12.000,00, nonché delle spese del giudizio di reclamo avverso l'ordine di liberazione emanato dal giudice delegato e confermato in sede di reclamo, pari a euro 5.794,17.
3. Ammissibilità e fondatezza della domanda principale
Preliminarmente, occorre dichiarare la piena procedibilità della domanda, poiché sussiste l'interesse dell'attore a far dichiarare illegittimo lo scioglimento dei contratti disposto dal giudice delegato, il cui accertamento ha valenza esclusivamente endo-concorsuale. Come ricordato dalla parte attrice, è costituzionalmente necessaria la tutela dei diritti che non sia stata assicurata in sede concorsuale (v.
Cass. n. 11524/2020, 1442/2018 e 17520/2015). Invero, nel caso di specie, l'accoglimento della domanda determinerebbe l'accertamento della persistente validità dei preliminari, rispetto ai quali è già stata emessa una sentenza che tiene luogo del definitivo ex art. 2932, pur da eseguirsi nei limiti della
'possibilità'. Delle due autorimesse, infatti, una è già stata definitivamente ceduta a un terzo, con la conseguenza che con riguardo a questa andrebbe restituito il corrispettivo già versato;
l'altra, invece, andrebbe consegnata all'attore. Costui, tuttavia, dovrebbe rinunciare al quantum (eventualmente) percepito dalla procedura, dovendosi evitare un ingiustificato arricchimento.
Ancora, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, non si tratta della mera reiterazione della domanda ex art. 2932, già accolta, né dell'impugnazione del provvedimento autorizzatorio del giudice delegato, su cui è già sceso il giudicato (endoconcorsuale) per decorso dei termini decadenziali.
Infine, non è affatto leso il principio del contraddittorio, poiché la convenuta, pur avendo in parte
“rifiutato” il contraddittorio (v. memoria del 13/2/2023, p. 2), ha di fatto contestato le pretese attoree, legittimamente formulate alla prima udienza del 14/12/2022.
Nel merito, tuttavia, la domanda attorea non può trovare accoglimento. pagina 7 di 12 Anzitutto occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, l'abuso del diritto si configura al ricorrere di quattro presupposti: la titolarità di un diritto soggettivo;
la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico o extragiuridico;
la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte (v. già Cass., Sez. III, sent. 20106/2009).
Nel caso di specie, oltre a mancare tanto l'allegazione quanto la prova di predetti rigorosi requisiti, non si può sostenere che il convenuto abbia abusato dello strumento concordatario, cagionando un pregiudizio sproporzionato. Detto strumento, infatti, è esclusivamente ordinato alla tutela del ceto creditorio, oltre che alla (potenziale) conservazione dell'attività d'impresa. È implicito, cioè, nel concetto di “concorsualità” il pregiudizio di tutti i creditori, cui viene richiesto un (temporaneo e parziale) sacrificio delle proprie pretese al fine di consentire il buon esito della procedura, nonché la conservazione dell'attività imprenditoriale sul mercato. Nel caso del concordato preventivo, in particolare, la legge è chiara nel senso di vincolare l'intero ceto creditorio alle risultanze della procedura (v. art. 184 l. fallim.).
Inoltre, l'art. 169-bis della legge fallimentare consente lo scioglimento dei contratti conclusi dal debitore purché essi siano “ineseguiti o non compiutamente eseguiti”: è agevole riconoscere come quelli di cui è causa debbano essere rettamente qualificati come contratti preliminari a effetti anticipati e non come contratti (definitivi) di vendita. Infatti, il versamento del corrispettivo e la consegna del bene non possono, da soli, considerarsi sufficienti ad integrare un contratto di vendita immobiliare, per cui il codice civile prescrive ad substantiam la forma scritta. Tali effetti, invero, discendono dal preliminare sottoscritto, la cui obbligazione principale è rimasta inadempiuta, come riconosciuto, del resto, da questa stessa sezione con sentenza del 9/9/2020; tale obbligazione, del resto, è l'unica a venire in rilievo al fine della qualifica del preliminare come “eseguito” o meno, come affermato da pacifica giurisprudenza (v, già Cass. Sez. II, n. 5641/1982).
Alla luce di quanto precede, occorre rigettare la domanda proposta in via principale da parte attrice e, di conseguenza, passare all'esame della domanda proposta in subordine.
4. Sulla subordinata domanda risarcitoria
Nemmeno la domanda di risarcimento dei danni patiti dalla parte attrice può trovare accoglimento.
È vero che la sentenza n. 5232/2020, emessa da questa stessa Sezione in applicazione dell'art. 2932
c.c., ha già riconosciuto, ormai con effetto di giudicato, l'inadempimento di Controparte_1 pagina 8 di 12 in bonis con riguardo alle proprie obbligazioni di rilasciare la fideiussione e di concludere il definitivo;
pertanto, il danno “evento” rappresentato da tale inadempimento è oggetto di presunzione (v. Cass.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Incidentalmente, va rilevato che i problemi di notifica della sentenza predetta, invocati da parte convenuta, sono comunque privi di rilievo, essendosi perfezionato il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza, di cui all'art. 327 c.p.c.
Nondimeno, detta sentenza è inopponibile alla massa concorsuale, in quanto la domanda è stata trascritta soltanto dopo l'istanza di accesso alla procedura concordataria (v. Cass., SS.UU., n.
18131/2015). Ciò vale anche con riferimento all'accertamento nel merito, contenuto in tale sentenza, dell'inadempimento del promittente rispetti alle proprie obbligazioni prenegoziali.
Ancora, a fronte dell'impossibilità di eseguire il disposto di cui all'art. 2932 c.c., ossia l'emissione di un provvedimento che tenga luogo del contratto preliminare non concluso, deve riconoscersi che un provvedimento giudiziale quale quello emesso il 9/9/2020 costituirebbe astrattamente titolo per la restituzione di quanto anticipato al promittente venditore, determinandosi la risoluzione del preliminare per inadempimento.
Tuttavia, nel caso di specie, tale credito restitutorio è già stato fatto valere in apposita sede, ossia all'interno della procedura concordataria, trovando pieno riconoscimento nel concorso con gli altri creditori;
infatti, il preliminare è stato sciolto (ossia risolto) già in data 21/8/2017, attraverso gli strumenti propri della procedura concordataria.
Invero, a fronte di due contratti preliminari ad effetti anticipati, con l'integrale versamento dei prezzi da parte dell'attrice promissaria e la consegna degli immobili da parte della convenuta promittente, a seguito dell'istanza di concordato e della risoluzione autorizzata dal giudice delegato, la convenuta ha ottenuto la restituzione delle autorimesse, mentre l'attrice non ha ottenuto quella delle somme versate, che, pertanto, sono state contemplate nel piano concordatario nella misura di un indennizzo percentuale
(quantificato in euro 80.631,40 – doc. 4 conv.).
In questa fase, tuttavia, in assenza di prova dell'avvenuto versamento delle somme destinate all'attore a titolo restitutorio, non si può ritenere attuale il danno patrimoniale eventualmente patito dall'attore medesimo. L'attualità di tale pregiudizio, cioè, è subordinata alla mancata corresponsione dell'indennizzo e, quindi, all'inadempimento degli obblighi concordatari.
Va rimarcato, infatti, che nessuna delle parti ha documentato l'eventuale status della società convenuta, in particolare dando prova dell'esecuzione (o meno) del concordato preventivo, con eventuale ritorno della società in bonis.
pagina 9 di 12 Si rammenta, del resto, che l'omologa del concordato preventivo produce l'effetto dell'esdebitazione rispetto a tutti i creditori anteriori ex art. 184 l.fall., applicabile ratione temporis, pur condizionatamente all'effettiva esecuzione del piano concordatario (fatta salva, cioè, l'eventuale risoluzione del concordato per inadempimento). Pertanto, qualora il concordato venga eseguito, deve considerarsi estinto qualsiasi credito anteriore.
In considerazione di quanto precede, deve concludersi che la convenuta non possa, allo stato, essere condannata al risarcimento del danno da inadempimento cagionato a parte attrice, in quanto pregiudizio privo del connotato dell'attualità.
Si sottolinea, in ogni caso, che non hanno merito le considerazioni svolte dalla convenuta, circa la corresponsabilità dell'attrice ex art. 1227, comma 2 c.c., per cui costei avrebbe contribuito a cagionare il danno con la propria condotta omissiva. Invero, l'attrice ha prodotto una corrispondenza e-mail che dimostra svariati tentativi di convocare la convenuta per la conclusione del rogito notarile (doc.
6-6a att.), il che deve ritenersi sufficiente a soddisfare l'obbligo del promissario acquirente di attivarsi in buona fede al fine di ottenere la conclusione del preliminare sottoscritto. Parimenti non sussiste alcun obbligo di agire giudizialmente a tutela dei propri diritti;
pertanto, non può imputarsi all'attore alcuna responsabilità per non aver agito ex art. 2932 c.c. prima dell'istanza di concordato preventivo.
5. Sulle domande riconvenzionali
Circa le altre poste patrimoniali fatte valere dalle parti, in particolare dalla convenuta con domanda riconvenzionale e dall'attrice in via di reconventio reconventionis, valgono le seguenti considerazioni.
Vale preliminarmente osservare che l'ordine in rito dell'esame delle domande impone di verificare in via prioritaria la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta. Quest'ultima si articola in due domande, la prima svolta in principalità e la seconda in via subordinata all'accoglimento delle domande attoree. Essendo queste ultime state respinte, la domanda riconvenzionale svolta “nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree” va dichiarata assorbita e non può essere presa in esame.
Quanto alla domanda svolta in principalità e relativa all'indennizzo da occupazione (in realtà avente natura risarcitoria, stante la natura sine titulo dell'occupazione), si osserva che esso è dovuto anche se va diversamente quantificato, alla luce della ricostruzione della vicenda rappresentata dalle parti.
Invero, avendo parte attrice ottenuto la detenzione qualificata delle autorimesse di cui è causa in data
5/10/2013 ed essendo poi risultata vittoriosa nell'azione di cui all'art. 2932 con sentenza emessa il
9/9/2020, si può ritenere la buona fede del sig. nella occupazione delle autorimesse sussistente Pt_1 in maniera continuativa fino al 15/10/2020, data della diffida a rilasciare gli immobili da parte del liquidatore giudiziale (v. sopra). Di conseguenza, va ritenuta illecita la detenzione soltanto a partire da tale dies a quo, poiché solo in tale momento deve considerarsi venuta meno la buona fede dell'attore pagina 10 di 12 (nella diffida, invero, il liquidatore ricorda al l'inopponibilità alla massa della statuizione ex Pt_1 art. 2932 c.c.).
Quanto al dies ad quem, si ritiene di ricollocare anch'esso alla luce delle prospettazioni documentate dalle parti: in particolare, dovrà essere presa in considerazione la data del 23/7/2021, quando è avvenuto lo spossessamento attraverso il cambio delle serrature dei box;
per la medesima ragione, del resto, è stato dichiarato improcedibile il reclamo avverso l'ordine di liberazione.
Pertanto, stante la misura incontestata di euro 100 al mese per ogni box e considerando il predetto intervallo di nove mesi, l'ammontare dell'indennizzo è dovuto per euro 1.800,00.
In (soli) tali termini va accolta la domanda riconvenzionale principale svolta dalla parte convenuta;
infatti è inammissibile la richiesta di accertare e dare atto della esistenza dell'ulteriore debito della attrice nei confronti della convenuta e portato dal decreto del Tribunale di Milano del 1.10.2021, del quale si chiede altresì la condanna in questa sede, trattandosi di evidente duplicazione del credito che trova la sua fonte in provvedimento del Tribunale dotato di esecutività e già consolidato.
Quanto alla domanda svolta dall'attore in via di reconventio reconventionis rispetto ai crediti richiesti in via riconvenzionale dal convenuto si osserva che, sebbene essa sia stata formulata in diverse forme ed espressioni ( e per ciò fatta oggetto di specifiche contestazioni da parte della difesa della convenuta) essa è infondata e ciò consente di superare, in virtù della ragione più liquida, le plurime eccezioni e contestazioni formali della convenuta.
Infatti da un lato il credito allegato ed opposto in compensazione a quello riconosciuto per occupazione illegittima ha natura certa, liquida ed esigibile in quanto oggetto di titolo giudiziale non più soggetto a impugnazione e, pertanto, coperto dal giudicato (spese relative al giudizio ex art. 2932 definito con sentenza favorevole all'odierna attrice in data 9/9/2020, pari a euro 21.054,33 somma che l'odierna convenuta è tenuta al versamento in favore della parte attrice).
Va tuttavia osservato che detta sentenza, emanata da questa sezione e ormai più volte richiamata, relativa al giudizio ex art. 2932 c.c., essa, non essendo opponibile alla massa concorsuale nella sua prospettazione principale, poiché la domanda è stata trascritta dopo l'istanza concordataria, neppure è opponibile con riguardo alle spese di lite, che benchè costituenti un autonomo capo condannatorio all'interno del decisum (v. da ultimo Cass., Sez. II, ord. n. 33015/2023), tuttavia scontano il medesimo regime di inopponibilità accedendo ad una statuizione nel merito inopponibile alla convenuta.
In ogni caso la compensazione viene prospettata rispetto ad un credito contestato ( in quanto si ritiene non opponibile alla convenuta) di tal chè non può operare la compensazione, Sez. 2 -
, Ordinanza n. 27113 del 18/10/2024 ).
pagina 11 di 12 Per tale motivo, vanno rigettate anche le domande proposte dall'attore in via di reconventio reconventionis.
6. Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza;
pertanto, nel presente caso, devono essere imputate a parte attrice, complessivamente soccombente.
Infatti la convenuta, totalmente vittoriosa rispetto alla domanda principale, ha anche proposto una domanda riconvenzionale che è stata accolta parzialmente, mentre le domande proposte da parte attrice in via di reconventio reconventionis, sono state rigettate.
I parametri tariffari da utilizzare, avuto riguardo al valore della domanda come indicata in citazione, sono quelli medi per le fasi di studio e introduttiva, quelli minimi, invece, per la fase di trattazione, dal momento che l'istruttoria è stata meramente documentale, nonché per quella decisionale, in ragione del contenuto meramente reiterativo delle precedenti memorie delle comparse conclusionali depositate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
- Rigetta le domande proposte dall'attore in via principale e subordinata;
- Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e, per l'effetto, condanna parte attrice al versamento a favore di parte convenuta della somma di euro 1.800,00 a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo delle autorimesse di cui è causa;
- Rigetta le domande proposte da parte attrice in via di reconventio reconventionis;
- Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta che liquida in euro 9.142,00, oltre spese esenti (contributo unificato pari a euro 759,00), IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
Milano, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Valentina Boroni
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