TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3172/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi e rappresentati dall'Avv. ANCILOTTO PAOLA, presso la C.F._2
stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“
1. i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio
ove meglio creda, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. stante la maggiore età di entrambi i figli, nulla viene disposto in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale;
3. la casa coniugale viene concordemente assegnata alla sig.ra , che vi risiederà Pt_2
unitamente ai figli e provvederà alle spese ordinarie di manutenzione e per riparazioni rese necessarie dall'uso, nonché al pagamento delle imposte relative all'immobile (asporto rifiuti e contributi consortili per bonifica) e delle utenze domestiche, per le quali chiederà
la voltura a proprio favore;
4. il sig. corrisponderà la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne e non economicamente Per_1
autosufficiente. Tale somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese mediante
versamento in conto corrente alle coordinate già comunicate dalla sig.ra ; Pt_2
5. le parti concordano che le detrazioni per il figlio a carico saranno effettuate dal sig.
; Pt_1
6. I coniugi provvederanno altresì al pagamento delle spese straordinarie inerenti il figlio
nella misura del 50% ciascuno, nei termini e con le modalità indicati agli artt. 15 e Per_1
16 del Protocollo del Tribunale di Venezia del 20/09/19, da intendersi qui interamente richiamato;
7. gli arredi e i corredi presenti nella casa coniugale e di proprietà comune verranno equamente ripartiti al momento del rilascio della casa coniugale da parte del sig. ; Pt_1 8. le parti convengono che l'autoveicolo Citroen C3 targato EC571AZ rimarrà in uso alla sig.ra mentre l'autoveicolo Fiat Freemont targato EM984SJ rimarrà in uso al sig. Pt_2
, provvedendo ciascuno autonomamente alle spese di uso e manutenzione dell'auto Pt_1
nella propria disponibilità;
9. i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione della giacenza del conto corrente cointestato 104167226 acceso presso Unicredit Banca – Filiale di Dolo, che
rimarrà acceso fino all'estinzione del mutuo di cui in premesse;
10. le parti faranno fronte alle rate residue del mutuo ipotecario contratto pe l'acquisto dell'immobile di comune proprietà versamento dell'importo residuo nella misura del 50% ciascuna;
11. resta inteso che, in caso di vendita della casa coniugale, la sig.ra rimborserà al Pt_2
sig. la somma di € 12.500,00 pari alla metà del valore da egli anticipato con Pt_1
denari di sua esclusiva proprietà al momento dell'acquisto dell'immobile;
12. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare a
qualsivoglia altra reciproca domanda di carattere economico;
13. Spese legali compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, mediante rito concordatario, in data 03.05.2003 a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 5, Parte II, Serie A, anno 2003, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli maggiorenni a Persona_2
Mirano (VE) il 18.04.2004, non economicamente autosufficiente, e a Persona_3 Mirano (VE) il 27.08.2005, economicamente autosufficiente;
che gli stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in Camponogara (VE), Largo Delle Repubbliche
Marinare n. 2, in comproprietà di entrambi.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 12.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 24.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 25.11.2025
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. La regolamentazione degli interessi della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio ove meglio creda, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. stante la maggiore età di entrambi i figli, nulla viene disposto in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale;
3. la casa coniugale viene concordemente assegnata alla sig.ra , che vi risiederà Pt_2
unitamente ai figli e provvederà alle spese ordinarie di manutenzione e per riparazioni rese necessarie dall'uso, nonché al pagamento delle imposte relative all'immobile (asporto rifiuti e contributi consortili per bonifica) e delle utenze domestiche, per le quali chiederà la voltura a proprio favore;
4. il sig. corrisponderà la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne e non economicamente Per_1
autosufficiente. Tale somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese mediante versamento in conto corrente alle coordinate già comunicate dalla sig.ra ; Pt_2
5. le parti concordano che le detrazioni per il figlio a carico saranno effettuate dal sig.
Pt_1
6. I coniugi provvederanno altresì al pagamento delle spese straordinarie inerenti il figlio nella misura del 50% ciascuno, nei termini e con le modalità indicati agli artt. 15 e 16 Per_1
del Protocollo del Tribunale di Venezia del 20/09/19, da intendersi qui interamente richiamato;
7. gli arredi e i corredi presenti nella casa coniugale e di proprietà comune verranno equamente ripartiti al momento del rilascio della casa coniugale da parte del sig. Pt_1
8. le parti convengono che l'autoveicolo Citroen C3 targato EC571AZ rimarrà in uso alla sig.ra mentre l'autoveicolo Fiat Freemont targato EM984SJ rimarrà in uso al sig. Pt_2
provvedendo ciascuno autonomamente alle spese di uso e manutenzione dell'auto Pt_1
nella propria disponibilità;
9. i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione della giacenza del conto corrente cointestato 104167226 acceso presso Unicredit Banca – Filiale di Dolo, che rimarrà
acceso fino all'estinzione del mutuo di cui in premesse;
10. le parti faranno fronte alle rate residue del mutuo ipotecario contratto pe l'acquisto dell'immobile di comune proprietà versamento dell'importo residuo nella misura del 50% ciascuna;
11. resta inteso che, in caso di vendita della casa coniugale, la sig.ra rimborserà al Pt_2
sig. la somma di € 12.500,00 pari alla metà del valore da egli anticipato con denari Pt_1
di sua esclusiva proprietà al momento dell'acquisto dell'immobile;
12. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare a qualsivoglia altra reciproca domanda di carattere economico.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3172/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi e rappresentati dall'Avv. ANCILOTTO PAOLA, presso la C.F._2
stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“
1. i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio
ove meglio creda, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. stante la maggiore età di entrambi i figli, nulla viene disposto in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale;
3. la casa coniugale viene concordemente assegnata alla sig.ra , che vi risiederà Pt_2
unitamente ai figli e provvederà alle spese ordinarie di manutenzione e per riparazioni rese necessarie dall'uso, nonché al pagamento delle imposte relative all'immobile (asporto rifiuti e contributi consortili per bonifica) e delle utenze domestiche, per le quali chiederà
la voltura a proprio favore;
4. il sig. corrisponderà la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne e non economicamente Per_1
autosufficiente. Tale somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese mediante
versamento in conto corrente alle coordinate già comunicate dalla sig.ra ; Pt_2
5. le parti concordano che le detrazioni per il figlio a carico saranno effettuate dal sig.
; Pt_1
6. I coniugi provvederanno altresì al pagamento delle spese straordinarie inerenti il figlio
nella misura del 50% ciascuno, nei termini e con le modalità indicati agli artt. 15 e Per_1
16 del Protocollo del Tribunale di Venezia del 20/09/19, da intendersi qui interamente richiamato;
7. gli arredi e i corredi presenti nella casa coniugale e di proprietà comune verranno equamente ripartiti al momento del rilascio della casa coniugale da parte del sig. ; Pt_1 8. le parti convengono che l'autoveicolo Citroen C3 targato EC571AZ rimarrà in uso alla sig.ra mentre l'autoveicolo Fiat Freemont targato EM984SJ rimarrà in uso al sig. Pt_2
, provvedendo ciascuno autonomamente alle spese di uso e manutenzione dell'auto Pt_1
nella propria disponibilità;
9. i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione della giacenza del conto corrente cointestato 104167226 acceso presso Unicredit Banca – Filiale di Dolo, che
rimarrà acceso fino all'estinzione del mutuo di cui in premesse;
10. le parti faranno fronte alle rate residue del mutuo ipotecario contratto pe l'acquisto dell'immobile di comune proprietà versamento dell'importo residuo nella misura del 50% ciascuna;
11. resta inteso che, in caso di vendita della casa coniugale, la sig.ra rimborserà al Pt_2
sig. la somma di € 12.500,00 pari alla metà del valore da egli anticipato con Pt_1
denari di sua esclusiva proprietà al momento dell'acquisto dell'immobile;
12. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare a
qualsivoglia altra reciproca domanda di carattere economico;
13. Spese legali compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, mediante rito concordatario, in data 03.05.2003 a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 5, Parte II, Serie A, anno 2003, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli maggiorenni a Persona_2
Mirano (VE) il 18.04.2004, non economicamente autosufficiente, e a Persona_3 Mirano (VE) il 27.08.2005, economicamente autosufficiente;
che gli stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in Camponogara (VE), Largo Delle Repubbliche
Marinare n. 2, in comproprietà di entrambi.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 12.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 24.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 25.11.2025
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. La regolamentazione degli interessi della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio ove meglio creda, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. stante la maggiore età di entrambi i figli, nulla viene disposto in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale;
3. la casa coniugale viene concordemente assegnata alla sig.ra , che vi risiederà Pt_2
unitamente ai figli e provvederà alle spese ordinarie di manutenzione e per riparazioni rese necessarie dall'uso, nonché al pagamento delle imposte relative all'immobile (asporto rifiuti e contributi consortili per bonifica) e delle utenze domestiche, per le quali chiederà la voltura a proprio favore;
4. il sig. corrisponderà la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne e non economicamente Per_1
autosufficiente. Tale somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese mediante versamento in conto corrente alle coordinate già comunicate dalla sig.ra ; Pt_2
5. le parti concordano che le detrazioni per il figlio a carico saranno effettuate dal sig.
Pt_1
6. I coniugi provvederanno altresì al pagamento delle spese straordinarie inerenti il figlio nella misura del 50% ciascuno, nei termini e con le modalità indicati agli artt. 15 e 16 Per_1
del Protocollo del Tribunale di Venezia del 20/09/19, da intendersi qui interamente richiamato;
7. gli arredi e i corredi presenti nella casa coniugale e di proprietà comune verranno equamente ripartiti al momento del rilascio della casa coniugale da parte del sig. Pt_1
8. le parti convengono che l'autoveicolo Citroen C3 targato EC571AZ rimarrà in uso alla sig.ra mentre l'autoveicolo Fiat Freemont targato EM984SJ rimarrà in uso al sig. Pt_2
provvedendo ciascuno autonomamente alle spese di uso e manutenzione dell'auto Pt_1
nella propria disponibilità;
9. i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione della giacenza del conto corrente cointestato 104167226 acceso presso Unicredit Banca – Filiale di Dolo, che rimarrà
acceso fino all'estinzione del mutuo di cui in premesse;
10. le parti faranno fronte alle rate residue del mutuo ipotecario contratto pe l'acquisto dell'immobile di comune proprietà versamento dell'importo residuo nella misura del 50% ciascuna;
11. resta inteso che, in caso di vendita della casa coniugale, la sig.ra rimborserà al Pt_2
sig. la somma di € 12.500,00 pari alla metà del valore da egli anticipato con denari Pt_1
di sua esclusiva proprietà al momento dell'acquisto dell'immobile;
12. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare a qualsivoglia altra reciproca domanda di carattere economico.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero