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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3808 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2452/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025, vertente
1
TRA
C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni De' Parte_1 P.IVA_1
Capitani Di Vimercate, Bruno Fondacaro e Lelio Galdieri.
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mattei.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“preliminarmente, insiste affinché venga disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio, nei termini meglio precisati con il VI motivo d'appello (cfr. appello, par. 6, pagg. 34-38; in particolare leggasi quesito ultimo cpv pag. 37 – primo cpv pag. 38);
b) in ogni caso, precisa le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle formulate con l'atto di appello;
c) ferma restando la predetta istanza di C.T.U., considerato quanto già disposto da Codesto Ecc.mo
Collegio con il provvedimento del 3 aprile 2025, e dunque solo per mero scrupolo difensivo, chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex 190 c.p.c. (previgente formulazione “vecchio rito”);
d) con riserva di meglio controdedurre nei successivi scritti difensivi, eccepisce l'inammissibilità ed infondatezza di tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte nella sua comparsa di costituzione e
2 risposta in appello del 20 giugno 2019, ed in particolare chiede il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..”.
L'appellata ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa verifica dei fatti esposti in comparsa e negli scritti difensivi e delle ragioni di diritto evidenziate in favore dell'appellata:
a) in via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello proposto da per carenza Parte_1 dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.;
b) in via preliminare dichiarare improponibile e/o inammissibile l'appello proposto da Parte_1 per i motivi tutti dedotti in narrativa;
[...]
c) nel merito rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in punto di fatto Parte_1
e di diritto e, comunque, non provato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
d) in via istruttoria rigettare le richieste di parte appellante in quanto infondate, inconferenti e/o comunque inammissibili per i motivi tutti dedotti in narrativa;
e) con vittoria delle spese processuali e compensi del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Parte_1 [...]
Cont
(d'ora in poi anche solo o ), riferendo di avere Controparte_1 CP_1
intrattenuto con l'istituto di credito il conto corrente n. 03/001338/0045, acceso in data
22.4.1999, e il finanziamento fondiario mediante apertura di credito in conto corrente per l'importo di € 150.000,00, stipulato in data 29.11.2007.
L'attrice lamentava che la aveva illegittimamente applicato interessi anatocistici, CP_1
commissioni di massimo scoperto e interessi usurari a tali rapporti, in totale spregio della
3 normativa bancaria e delle disposizioni regolamentari di trasparenza e correttezza nei rapporti con i clienti, addebitando all'attrice somme non dovute per un importo complessivo, alla data del 31.3.2015, di € 135.502,20.
In particolare la aveva applicato interessi anatocistici ai rapporti in violazione CP_1
della disciplina dettata dalla delibera CICR 2000 sia per i contratti già in essere alla sua entrata in vigore sia per le nuove convenzioni.
Con riferimento al rapporto di conto corrente 03/001338/0045, risalente al 1999, la CP_1
non aveva provveduto all'adeguamento richiesto dall'art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000,
Parte_ posto che non era stata trasmessa alcuna comunicazione di adeguamento a entro il 31
gennaio 2000.
Pertanto la società attrice chiedeva accertare e dichiarare la nullità delle condizioni economiche applicate ai rapporti di conto corrente e al finanziamento fondiario mediante apertura di credito in conto corrente e per l'effetto dichiarare l'illegittima applicazione di interessi usurari, della capitalizzazione degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto. Chiedeva inoltre di accertare conseguentemente il saldo dei rapporti, applicando l'azzeramento delle remunerazioni ex art. 1815, comma 2, c.c., oppure l'art. 117 , comma 7,
T.U.B.. Infine chiedeva condannare la convenuta a restituire quanto indebitamente percepito, per le ragioni esposte, nella misura di € 135.502,20 (per il periodo fino al 31.3.2015)
e delle ulteriori somme per il periodo successivo, con rivalutazione monetaria e interessi legali sin dall'apertura dei rapporti bancari dedotti in causa, per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa.
Contr La , oltre a dedurre l'infondatezza di tutte le pretese attoree, eccepiva in via preliminare la prescrizione dell'azione di ripetizione con riguardo a tutte le rimesse effettuate sul conto corrente oltre il decennio anteriore alla data della notifica della citazione introduttiva del giudizio.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4405/2019, rigettava le domande attoree,
ritenendole non provate, oltre che generica la stessa allegazione dei presupposti.
4 3. La società attrice ha proposto appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo ha lamentato che le proprie allegazioni erano in realtà specifiche e che pertanto il Tribunale avrebbe dovuto esaminare nel merito le singole contestazioni.
Con il secondo motivo ha contestato l'affermazione in sentenza secondo cui la CP_1
aveva dato dimostrazione di essersi adeguata al dettato della Delibera del CICR del 9.2.2000
in tema di anatocismo.
In particolare ha riaffermato che per il periodo precedente al 1 luglio 2000 non era possibile alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, che per il periodo successivo non era stata data prova dell'ottemperanza all'art. 7 della CICR né mediante ulteriore pattuizione né mediante pubblicazione in Gazzetta dell'adeguamento e comunicazione al cliente, e che comunque a partire dal 1.1.2014 era vietata qualsiasi forma di anatocismo.
Con particolare riferimento al contratto di apertura di credito, l'appellante ha ribadito la mancata sottoscrizione specifica della pattuizione della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in violazione dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000.
Con il terzo motivo l'appellante ha ribadito che dalla perizia econometrica, di cui ha riportato i sintetici risultati, risultava il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri, sulla base della formula indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia e ha dedotto che non poteva applicarsi al contratto di apertura di credito in conto corrente il principio dell'irrilevanza dell'usura c.d. sopravvenuta sancito dalle Sezioni Unite nel 2017 con riferimento al mutuo,
trattandosi di rapporto in cui gli interessi erano ricollegati al concreto utilizzo del credito.
Con il quarto motivo ha lamentato che le pattuizioni delle commissioni di massimo scoperto erano indeterminate, così come era già stato specificamente dedotto nel primo grado di giudizio, e infatti non erano indicati contemporaneamente la percentuale degli interessi applicati, le modalità e criteri di calcolo degli interessi, il periodo di riferimento e la base di calcolo.
In particolare, quanto al contratto n. 03/001338/0045, la c.m.s. era genericamente indicata nella misura dello 0,6250% e, quanto al rapporto di finanziamento con apertura di credito
5 in conto corrente, tale commissione entro il fido era genericamente indicata nella misura di
0,250 entro il fido e di 0,90 oltre il fido.
In ogni caso non vi era stato alcun successivo adeguamento contrattuale della commissione di massimo scoperto ai mutamenti normativi intercorsi durante il rapporto,
con conseguente violazione dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. n. 2/2009, per il periodo dal 1.7.2009 e fino al 28.12.2011, dell'art. 117 T.U.B.
per il periodo dal 29.12.2011 e fino al 1.10.2012, dell'art. 117 bis T.U.B. e della delibera CICR
del 30.6. 2012 n. 644 per il periodo dal 2.10.2012.
Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva tenuto in considerazione la contestazione relativa alla mancata indicazione dell'ISC e alla conseguente applicabilità del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B..
Con il sesto motivo ha lamentato il mancato espletamento di C.T.U., ritenuta erroneamente esplorativa.
4. La ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione CP_1
dell'art. 342 c.p.c.
Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'azione di ripetizione in quanto riferita a un rapporto di conto corrente ancora in corso e non avendo parte appellante specificamente dedotto l'esistenza di annotazioni relative a rimesse aventi carattere solutorio in quanto effettuate in assenza di affidamenti o in presenza di saldi negativi di ammontare maggiore rispetto agli affidamenti concessi.
L'appellata ha dedotto che tale inammissibilità si estendeva, peraltro, anche alle domande c.d. presupposte aventi a oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto e di conseguente rideterminazione del saldo, atteso che l'esame di queste ultime e l'interesse a esse sotteso non poteva essere isolato e prescindere dalla richiesta restitutoria, essendo la domanda di accertamento strumentale all'accoglimento della domanda di condanna.
6 In via preliminare e subordinata la ha comunque ribadito l'eccezione di CP_1
prescrizione dell'azione di ripetizione svolta da parte attrice con riferimento a tutte le rimesse per le quali era decorso un periodo superiore a quello decennale, avuto riguardo a eventuali atti interruttivi della prescrizione compiuti dalla controparte.
5. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
6. Il primo motivo d'appello è parzialmente fondato, essendo invece risultate specifiche alcune delle allegazioni di parte attrice, come sarà meglio illustrato nell'esame degli ulteriori motivi.
7. Sempre preliminarmente, deve tenersi conto delle eccezioni di inammissibilità delle domande e di prescrizione, sulla base della circostanza per cui si tratta di domande introdotte con riferimento a un conto corrente ancora aperto.
La Corte di Cassazione ha di recente precisato che “In tema di operazioni bancarie regolate
in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza
di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata
illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come
ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria.” (Cass. n.
4214/2024, Rv. 670268 - 01) e inoltre che “In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse
solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima
della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale
ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse
7 dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente
apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro,
di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e
nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla
cessazione del rapporto” (Cass. n. 21646/2018, Rv. 650473 - 01).
Infine la Corte di Cassazione ha anche precisato che “In tema di conto corrente bancario,
qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare
l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi,
sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da
effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la
prescrizione.”(Cass. n. 9756/2024, Rv. 670724 - 01).
Sulla base di tali principi può quindi affermarsi che sussiste l'interesse della società
attrice a far valere le ragioni di nullità del rapporto, così come alla conseguente rideterminazione del saldo, tenuto conto dei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e dell'eventuale ripetibilità di rimesse aventi carattere solutorio non prescritte.
8. Passando quindi all'esame del secondo motivo d'appello, l'anatocismo applicato è
illegittimo.
Per quanto riguarda il rapporto di conto corrente, acceso prima del 2000, la Corte di
Cassazione, a partire dal 1999 (n. 3096/1999, n. 2374/1999) ha ritenuto nulle le relative clausole, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
All'art. 120, comma 2 T.U.B., con D.Lgs n. 342/1999 è stato aggiunto che “Il CICR stabilisce
modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori
sia creditori”. Il comma 2 dell'art. 2 della delibera CICR del 9.2.2000, a sua volta, ha disposto che: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi creditori e debitori”.
8 Infine la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma 3, D.Lgs. n.
342 del 1999 che aveva fatto salva la validità e l'efficacia fino all'entrata in vigore della predetta delibera CICR del 9.2.2000 delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati in relazione a un contratto anteriore al 22.4.2000, data di entrata in vigore della citata delibera CICR, il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. n. 24156/2017, n. 24153/2017, n. 17150/2016).
La delibera CICR, all'art. 7, ha previsto la possibilità di adeguamento delle condizioni applicate entro il 30 giugno 2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile (comunque, entro il
31.12.2000), salva la necessità dell'approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (cfr. Cass.
6987/2019).
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in alcuni recenti pronunce, che in questa sede si condividono, che, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25,
comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate,
sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass. n. 9140/2020, n. 26769/2019, n. 26779/2019, n.
28215/2024).
9 Nella fattispecie in esame, a fronte di esplicita contestazione, non è stata provata la comunicazione alla correntista dell'adeguamento della alle nuove condizioni previste CP_1
dalla legge e non risulta nemmeno dedotta una intervenuta nuova pattuizione.
Anche con riferimento al contratto di finanziamento in forma di apertura di credito,
stipulato dopo il 30.6.2000, comunque non risulta rispettata la condizione prevista dall'art. 6 della CICR del 9.2.2000 secondo cui “Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi
non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Pur essendo stato stipulato un atto notarile al quale sono allegate le condizioni contrattuali, nel testo dell'atto si fa riferimento, richiamandole, ad alcune di tali condizioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., ma tra queste non è ricompresa la clausola della capitalizzazione trimestrale.
Il conto deve quindi essere epurato da ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi anche successivamente al 30.6.2000, mediante nomina di C.T.U. contabile, in accoglimento anche del sesto motivo d'appello.
9. Il terzo motivo è infondato. Anche nell'atto di appello viene fatto generico riferimento al superamento del tasso soglia in alcuni trimestri, senza tenere conto che, in virtù del principio affermato dalle Sezioni Unite sulla irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta,
secondo cui “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e
mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in
base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola
contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore
della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia
quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi
secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto
superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.”(Cass.
Sez. Un. n. 24675/2017, Rv. 645811 - 01).
10 Tale principio è applicabile anche nell'ambito dei rapporti di conto corrente affidati, salva la possibilità di allegare specificamente (diversamente da quanto avvenuto nel presente giudizio) che l'usura si sia verificata per effetto di una modifica delle condizioni originarie.
10. Il quarto motivo d'appello è infondato.
Trattandosi di pattuizione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008,
introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, appare opportuno richiamare innanzitutto quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 12965/2016 la quale ha effettuato il seguente excursus della clausola arrivando ad ammettere che la stessa
è fornita una causa lecita: “Chiamata a pronunciarsi, per la prima volta, sulla natura della CMS,
la Corte di Cassazione ebbe a sostenere argomentativamente che "o tale commissione è un accessorio
che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella
prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi
sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato, che solitamente è trimestrale, e dalla
pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale - o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della
banca di tenere a diposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di
tempo, indipendente dal suo utilizzo, come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare
della Banca d'Italia dell'1 ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c. d. tasso-soglia, in cui è
stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata ai fini della
rilevazione dell'interesse globale di cui alla L n. 108 del 1996 ed allora dovrebbe essere conteggiata
alla chiusura definitiva del conto" (Cass. 11722/2002), con la conclusione per cui, quale che sia la
soluzione preferibile secondo la Corte "non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché,
se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le
clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in rigore della L n. 154 del 1992, sono
nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità; se invece è un corrispettivo autonomo dagli
interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 c.c.
espressamente per gli interessi scaduti". A tale osservazione si è poi conformata questa Corte in modo
più diretto, ove chiamata a pronunciarsi proprio sulla validità della clausola in esame: la CMS sarebbe 11 così la "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del
correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma', sancendone, sia pure ed
ancora in un passaggio collaterale, la non illegittimità (Cass. 870/2006). In un successivo recente
arresto, peraltro, la Cassazione ha ritenuto che "la natura e la funzione della commissione non si
discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei
finanziamenti erogati" (Cass. 4518/ 2014)”.
Tenuto dei principi affermati in ordine alla causa della c.m.s., e sulla base del complesso delle condizioni contrattuali, può ritenersi sufficientemente determinata la pattuizione della c.m.s. nell'originario contratto di conto corrente mediante indicazione della percentuale da ritenersi da calcolare sul massimo scoperto trimestrale, così come nel contratto di apertura di credito vengono pure indicate le diverse percentuali entro e oltre fido con riferimento alla percentuale, da intendersi sempre su base trimestrale secondo la periodicità concordata di chiusura del conto.
A tal riguardo deve anche richiamarsi il principio affermato dalla Corte di Cassazione
secondo cui “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui
la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun
riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo
corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità
di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo
buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti.” (Cass. n. 1373/2024, Rv. 670232
- 01).
11. Infine è infondato il quinto motivo d'appello, essendo ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione
12 automatica ex art. 117 D. Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (così Cass. n. 39169/2021).
12. L'appello pertanto può trovare solo accoglimento con riferimento all'omessa epurazione delle competenze per anatocismo.
La causa andrà quindi rimessa sul ruolo istruttorio per la rideterminazione del saldo,
anche ai fini della valutazione della domanda di ripetizione di indebito.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello dichiara la nullità delle clausole con cui viene pattuita la capitalizzazione degli interessi;
2) Rigetta l'appello con riferimento ai rimanenti motivi;
3) Spese al merito;
4) Provvede con separata ordinanza per il prosieguo dell'istruttoria.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 17.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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