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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LISI PIETRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 618/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240010382845000 CONTRIBUTO CONS 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.7.24 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 02420240010382845000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione di Brindisi, quale concessionario del servizio della riscossione per il Consorzio_1 (ente impositore). Si costituivano l'ADER di Brindisi e il Consorzio_1, instando per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, va dicharata l'incompetenza per territorio di questa Corte per essere competente la Corte di Bari.
Ed invero la competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4, D. Lgs. n° 546/92, riformato ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n° 156/2015, a seguito della sentenza n° 44/2016
(GU n° 10 del 9/3/2016), con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della precedente formulazione del comma 1.
In virtù della prefata disposizione normativa la competenza per territorio delle Corti di Giustizia Tributaria è così individuata: per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n° 446/97, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede. Orbene la sede del Consorzio_1, Ente Impositore, è in Bari, di talché la Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente a conoscere della presente controversia è dunque quella di Bari, innanzi alla quale andrà riassunto il giudizio entro il termine di mesi sei.
E' appena il caso di rilevare che trattasi di questione rilevabile anche d'ufficio ex art. 5, commi 1 e 2, d.lgs.
546/92.
Spese compensate, trattandosi di questione rilevata d'ufficio da questo giudice.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza per territorio, per essere competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, innanzi alla quale il processo andrà riassunto entro il termine di mesi sei. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LISI PIETRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 618/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240010382845000 CONTRIBUTO CONS 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.7.24 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 02420240010382845000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione di Brindisi, quale concessionario del servizio della riscossione per il Consorzio_1 (ente impositore). Si costituivano l'ADER di Brindisi e il Consorzio_1, instando per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, va dicharata l'incompetenza per territorio di questa Corte per essere competente la Corte di Bari.
Ed invero la competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4, D. Lgs. n° 546/92, riformato ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n° 156/2015, a seguito della sentenza n° 44/2016
(GU n° 10 del 9/3/2016), con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della precedente formulazione del comma 1.
In virtù della prefata disposizione normativa la competenza per territorio delle Corti di Giustizia Tributaria è così individuata: per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n° 446/97, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede. Orbene la sede del Consorzio_1, Ente Impositore, è in Bari, di talché la Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente a conoscere della presente controversia è dunque quella di Bari, innanzi alla quale andrà riassunto il giudizio entro il termine di mesi sei.
E' appena il caso di rilevare che trattasi di questione rilevabile anche d'ufficio ex art. 5, commi 1 e 2, d.lgs.
546/92.
Spese compensate, trattandosi di questione rilevata d'ufficio da questo giudice.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza per territorio, per essere competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, innanzi alla quale il processo andrà riassunto entro il termine di mesi sei. Spese compensate.