TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9061 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7035/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'udienza del 18 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7035 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
- Avv. F. Pallone Parte_1
- ricorrente in opposizione -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. - Avv. M. P. Teti CP_1
- resistente opposto -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato in data 20 febbraio 2024 e notificato il nominato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
39720230015324608000 notificatogli dall' in data 16 gennaio 2024 con il CP_1 quale gli veniva ingiunto di pagare la somma ivi indicata a titolo di contributi commercianti omessi per il periodo maggio 2020-dicembre 2022.
A fondamento della spiegata opposizione, parte ricorrente eccepiva sostanzialmente la nullità dell'avviso perché egli non aveva effettuato attività commerciale nel periodo di riferimento.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso, ammettendo CP_1 però lo sgravio parziale delle somme.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa con la presente contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni ulteriore deduzione e controdeduzione.
Il ricorrente è stato iscritto su accertamento, a seguito di delibera di variazione carica societaria, in data 26 gennaio 2022, con inizio imposizione 20/05/2020, data in cui è diventato socio unico ed amministratore unico della società c.f. . A dicembre 2020 il Controparte_2 P.IVA_1 ricorrente è diventato liquidatore della società che è stata cancellata dal registro delle Imprese a febbraio 2022, data in cui è stata cessata la posizione.
Tale società è risultata occupare lavoratori dipendenti fino a giugno 2020, con la qualifica di banchista di bar ed assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o come apprendisti.
Ciò premesso, risulta agli atti che da giugno 2020 in avanti la società risulta inattiva, tanto è vero che in sede di autotutela lo stesso ha di recente CP_3 sgravato la maggior parte delle somme richieste con l'avviso di addebito qui impugnato (all. 9 alla memoria).
Ne deriva l'accoglimento parziale del ricorso, e conseguentemente l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato e la condanna del ricorrente al pagamento della somma residua di euro 774,56, oltre accessori di legge.
Le spese possono essere compensate integralmente, attesa la soccombenza solo parziale di parte resistente.
DISPOSITIVO annulla l'avviso di addebito n. 39720230015324608000; condanna parte ricorrente in opposizione a corrispondere a parte resistente opposta la somma di euro 774,56, oltre accessori di legge;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 18 settembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'udienza del 18 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7035 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
- Avv. F. Pallone Parte_1
- ricorrente in opposizione -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. - Avv. M. P. Teti CP_1
- resistente opposto -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato in data 20 febbraio 2024 e notificato il nominato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
39720230015324608000 notificatogli dall' in data 16 gennaio 2024 con il CP_1 quale gli veniva ingiunto di pagare la somma ivi indicata a titolo di contributi commercianti omessi per il periodo maggio 2020-dicembre 2022.
A fondamento della spiegata opposizione, parte ricorrente eccepiva sostanzialmente la nullità dell'avviso perché egli non aveva effettuato attività commerciale nel periodo di riferimento.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso, ammettendo CP_1 però lo sgravio parziale delle somme.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa con la presente contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni ulteriore deduzione e controdeduzione.
Il ricorrente è stato iscritto su accertamento, a seguito di delibera di variazione carica societaria, in data 26 gennaio 2022, con inizio imposizione 20/05/2020, data in cui è diventato socio unico ed amministratore unico della società c.f. . A dicembre 2020 il Controparte_2 P.IVA_1 ricorrente è diventato liquidatore della società che è stata cancellata dal registro delle Imprese a febbraio 2022, data in cui è stata cessata la posizione.
Tale società è risultata occupare lavoratori dipendenti fino a giugno 2020, con la qualifica di banchista di bar ed assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o come apprendisti.
Ciò premesso, risulta agli atti che da giugno 2020 in avanti la società risulta inattiva, tanto è vero che in sede di autotutela lo stesso ha di recente CP_3 sgravato la maggior parte delle somme richieste con l'avviso di addebito qui impugnato (all. 9 alla memoria).
Ne deriva l'accoglimento parziale del ricorso, e conseguentemente l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato e la condanna del ricorrente al pagamento della somma residua di euro 774,56, oltre accessori di legge.
Le spese possono essere compensate integralmente, attesa la soccombenza solo parziale di parte resistente.
DISPOSITIVO annulla l'avviso di addebito n. 39720230015324608000; condanna parte ricorrente in opposizione a corrispondere a parte resistente opposta la somma di euro 774,56, oltre accessori di legge;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 18 settembre 2025
IL GIUDICE