Art. 23. (((Poteri della Corte costituzionale). )) (( 1. La Corte puo', anche d'ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni.
Puo' altresi' revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all' articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , come modificato dall' articolo 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1 ))
Puo' altresi' revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all' articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , come modificato dall' articolo 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1 ))