Articolo 23 della Legge 25 gennaio 1962, n. 20
Articolo 22Articolo 24
Versione
28 febbraio 1962
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Versione
7 giugno 1989
Art. 23. (((Poteri della Corte costituzionale). )) (( 1. La Corte puo', anche d'ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni.
Puo' altresi' revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all' articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , come modificato dall' articolo 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1 ))
Entrata in vigore il 7 giugno 1989