Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01810/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01930/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1930 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bragagni e Marco Esposito, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliati ex lege presso la stessa, in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliati ex lege presso la stessa, in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola (A.N.P.), non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte d’Appello di Torino – Sezione Lavoro n. -OMISSIS-, e, nello specifico, per la corresponsione di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari a ventiquattro mensilità oltre interessi di legge e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, al netto di quanto già corrisposto alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, della Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa RT RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha chiesto la corretta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (come da relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria: doc. 3), nella parte in cui condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle ventiquattro mensilità a titolo di indennità risarcitoria: con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme non ancora liquidate in suo favore, sia in linea capitale che a titolo di interessi legali e ai contributi previdenziali e assistenziali spettanti, oltre all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia nonché la liquidazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114 c.p.a..
Il Ministero ha corrisposto alla ricorrente solo dodici mensilità di ventiquattro riconosciute dalla sentenza azionata a titolo di indennità risarcitoria, per detrazione dall’importo dovuto dell’ aliunde perceptum identificato nella remunerazione liquidata alla ricorrente per l’attività lavorativa prestata durante il periodo di preavviso.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. In particolare, il Ministero ha rappresentato di avere eseguito la sentenza azionata con decreto dell’Ufficio scolastico regionale del Piemonte (n. -OMISSIS-, doc. 2) che disponeva, oltre alla reintegra nel posto di lavoro della ricorrente dal -OMISSIS-, la corresponsione dell’indennità risarcitoria riconosciuta dalla sentenza azionata (pari a ventiquattro mensilità, commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto).
Il provvedimento in discorso, tuttavia, non superava il controllo preventivo di regolarità contabile per la presenza di alcuni errori materiali presenti nello stesso, tra i quali una sovrapposizione tra la retribuzione già corrisposta alla ricorrente nel periodo di preavviso di licenziamento (dal -OMISSIS- al -OMISSIS-) e l’indennità riconosciuta dal decreto di reintegrazione, con conseguente duplicazione dei pagamenti.
In osservanza a quanto rappresentato dalla Ragioneria territoriale, l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte ha emanato un nuovo decreto (n. -OMISSIS-), precisando che all’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a ventiquattro mensilità, sarebbe stata detratta, a titolo di aliunde perceptum , la retribuzione già corrisposta durante il periodo di preavviso (-OMISSIS-al -OMISSIS-), in cui la ricorrente ha continuato a prestare servizio come dipendente.
Secondo parte resistente, ciò non avrebbe comportato una modifica del giudicato bensì la sua corretta esecuzione stante il disposto dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, sul quale la pronuncia azionata si fonda.
3. Alla camera di consiglio del 6.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023: cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 28/10/2024, n. 3512) ed è stata così notificata, in data 27.12.2024, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc. 8). Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04/12/2024, n. 3479).
Il Ministero dell’Istruzione, con la memoria depositata in giudizio, ha riconosciuto il parziale adempimento della sentenza azionata.
Al riguardo, il Collegio ritiene che il motivo addotto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a giustificazione della parziale liquidazione dell’indennità risarcitoria che la sentenza azionata riconosce a favore della ricorrente non è passibile di accoglimento, trattandosi di un’ingiustificata e non ammessa modifica del giudicato effettuata unilateralmente dall’Ente pubblico in sede esecutiva. L’eventuale errore nel calcolo dell’indennità risarcitoria, che la sentenza ha riconosciuto a favore della ricorrente, avrebbe dovuto essere eventualmente eccepito dal Ministero con gli ordinari mezzi di impugnazione, approntati a tal fine dall’ordinamento (in questi termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità, cfr Corte di Cassazione, ord. n. 21919/2010, secondo la quale, i fatti impeditivi della domanda risarcitoria del lavoratore, riferiti al principio di detraibilità dell’ aliunde perceptum e percipiendum , di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970, sono da veicolare nel processo da parte del datore di lavoro ancorché sotto forma di eccezioni in senso lato).
Peraltro non sfugge al Collegio che la sentenza azionata ha riconosciuto innanzitutto l’illegittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente e, perciò, accordato un’indennità risarcitoria (commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari a ventiquattro mensilità, oltre interessi di legge e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali), che ha in primo luogo la funzione di ristorare il danno subito per via della misura riconosciuta illegittima.
In fattispecie simili la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sent. 10836/2015, Corte di Cassazione, ord. n. 20313/2022, Corte di Cassazione, 17051/2021), come correttamente citata anche dal ricorso introduttivo del presente giudizio, identifica l’ aliunde perceptum , detraibile dall’indennità risarcitoria secondo la previsione di cui all’art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970 (il cui principio è ripreso dall’art. 63 del d.lgs. 165/2001, applicato al caso di specie e invocato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a fondamento della detrazione), nelle utilità conseguite per aver potuto svolgere – in forza del licenziamento – altre attività lavorative, per giunta incompatibili con l’attività oggetto del licenziamento.
Va, dunque, ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare le somme ivi liquidate in favore della ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, si nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali nel termine di sessanta giorni. La ricorrente dovrà prontamente avvisare il Commissario ad acta, con apposita istanza indicante anche il proprio codice fiscale, dell’infruttuoso decorso del termine. Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 27/06/2025, n. 2439).
Appare, infine, meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato (quindi, in aggiunta agli interessi legali già disposti con la sentenza rimasta inottemperanza, stante il carattere sanzionatorio e sollecitatorio della penalità di mora: cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 07/01/2025, n. 21). Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.
5. Le spese processuali sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni, previa tempestiva segnalazione (indicante anche il codice fiscale), da parte della ricorrente, dell’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
3) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
4) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso (ove versato) del contributo unificato.
Demanda alla Segreteria la comunicazione della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta designato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
Marco Costa, Referendario
RT RD, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT RD | AN LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.