Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 02/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Cons. US di TR ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 25/2026 nel giudizio di pensione iscritto al n. 69816 del registro di segreteria, proposto da:
C. G., nato a [...], codice fiscale OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Fernando Risso ed Andrea Vadalà, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.;
avvocatirizzoevadala@pec.giuffre.it;
avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it;
ricorrente
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
NO, AN LI e AN AR, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente All’udienza del 16 settembre 2025, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, C. G. ha convenuto in giudizio l’INPS, per ottenere la riliquidazione della pensione sulla base della valorizzazione degli arretrati stipendiali percepiti ex art. 31 del DPR n. 761/79, quale dirigente sanitario di I livello, con la conseguente condanna dell’INPS alla corresponsione delle differenze sui ratei pensionistici arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della domanda, ha dedotto di essere stato dipendente dell’Università degli Studi di Messina, in servizio presso l’AOU Policlinico “G. Martino” della città peloritana; di essere stato collocato in quiescenza a far data dal giorno 1.11.2008; di essere stato erroneamente equiparato ex art. 31 del DPR n. 761/79 alla categoria DS; d’aver ottenuto in sede giuslavoristica il riconoscimento del diritto alla corretta equiparazione economica al superiore profilo di dirigente sanitario di I livello (sent. del Tribunale di Messina in
funzione di giudice del lavoro n. 4814/2012, confermata dalla Corte d’Appello di Messina con la sentenza n. 126/2015 e, infine, dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 23935/2020); di avere così percepito, a titolo di differenze retributive per il periodo 1.8.2003 –
30.10.2008, l’indennità equiparativa ex art. 31 del DPR n. 761/1979, da ritenere utile ai fini previdenziali e assistenziali in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 126/1981; d’aver inoltrato diverse diffide sia all’AOU che all’INPS, sulla base della sentenza passata in giudicato; d’aver ottenuto da parte dell’AOU il documento PA04 e la relativa attestazione, comprensiva del foglio di calcolo, da cui si evincerebbe la maggiore retribuzione aggiornata.
Pur essendo stato il documento PA04 tramesso dall’AOU all’INPS, la riliquidazione del trattamento pensionistico, dovuta sulla scorta della nuova retribuzione, non sarebbe mia stata effettuata. Pertanto, egli continuerebbe a percepire un trattamento economico inferiore al dovuto, non calibrato sulla riconosciuta posizione retributiva di dirigente.
L’INPS, costituendosi in giudizio, ha premesso che la domanda, incentrata su di un provvedimento del 2008 antecedente alla conclusione del contenzioso lavoristico, sarebbe impostata in maniera del tutto erronea, giacché dovrebbe essere più correttamente interpretata come volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico a seguito della variazione dei dati retributivi.
La domanda sarebbe di per sé inammissibile, in quanto non sarebbe stata preceduta, dopo l’invio del nuovo modello PA04 da parte dell’AOU, dall’apposita domanda amministrativa di riliquidazione, sicché l’obbligo per l’INPS di provvedere non sarebbe mai sorto e non si sarebbe formato il silenzio rifiuto. Le domande citate in ricorso, anteriori all’invio del nuovo modello PA04, sarebbero dunque inefficaci ai fini della riliquidazione richiesta.
Nel merito, l’INPS ha auspicato la reiezione del ricorso, col favore delle spese di lite, sull’assunto che l’importo in riliquidazione sarebbe stato erroneamente calcolato, in quanto il differenziale retributivo computato in sede giuslavoristica potrebbe essere valorizzato ai fini pensionistici soltanto nei limiti di cui all’art. 43 del DPR n. 1092/73.
In subordine, l’Ente ha eccepito la prescrizione del credito, per il quinquennio anteriore alla data di deposito del ricorso, che in difetto di utili diffide costituirebbe il dies a quo per il calcolo del termine;
inoltre, ha dedotto che la decorrenza degli interessi legali dovrebbe essere posticipata al passaggio in giudicato della sentenza del Giudice del Lavoro e che, in ogni caso, l’onere di effettuarne il pagamento graverebbe sulle Amministrazioni datoriali, non essendo mai sorto per lo stesso INPS alcun obbligo di riliquidazione del trattamento.
All’udienza di discussione, il procuratore del ricorrente ha contestato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, facendo leva sulle diffide del 2013 (all. 6) e del 2018 (all. 7) e sul ricorso amministrativo del 4.3.2024 (all. 8), inviato dopo che l’Amministrazione aveva già inoltrato all’INPS il documento PA04 ed il relativo foglio di calcolo.
Peraltro, una nuova istanza non sarebbe nemmeno dovuta, trattandosi per l’INPS di un obbligo di legge non dipendente dalla presentazione dell’apposita domanda amministrativa; ha concluso, pertanto, per l’accoglimento della domanda, indicando come dies a quo del pagamento degli interessi il momento del passaggio in giudicato della sentenza del Giudice del Lavoro; per il resto, si è riportato all’atto introduttivo del giudizio.
La difesa dell’INPS ha auspicato l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, sulla scorta delle argomentazioni già enucleate nella memoria di costituzione.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
1.La domanda non è stata impropriamente qualificata, giacché ha ad oggetto proprio la riliquidazione del trattamento pensionistico a seguito della variazione dei dati retributivi. Il riferimento alla nota dell’INPS del 2008 (all. 1) è del tutto irrilevante, non essendo quello pensionistico un giudizio a carattere impugnatorio, ma un giudizio sul rapporto.
Infatti, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, “il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori, dal momento che si instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto l’Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente, ovvero si sia formato il silenzio – rifiuto su un’istanza proposta dall’interessato (art. 153, co. 1, lett.
b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento/silenzio contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto”. Pertanto, “l’attività del giudice contabile” non è affatto “preordinata all’annullamento degli atti viziati adottati dall’Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, ma è incentrata sull’accertamento di tale diritto nell’ambito di un rapporto giuridico controverso”, sicché si sostanzia “in una cognizione piena sul rapporto”, ivi comprese “tutte le questioni inerenti l’an e il quantum”, “rimanendo esclusa ogni incidenza di eventuali vizi di legittimità degli atti amministrativi” (così, ex plurimis, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 549/2022).
Ne consegue che, per qualificare la domanda, non occorre fare riferimento tanto al provvedimento impropriamente indicato come impugnato, quanto al petitum sostanziale, che nel caso in esame ha ad oggetto expressis verbis la riliquidazione del trattamento pensionistico a seguito della variazione dei dati retributivi, oltre che la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati.
2.La domanda è ammissibile, in quanto, dopo le prime diffide del 2013 (all. 6) e del 2018 (all. 7), è stato inoltrato all’INPS il ricorso amministrativo del 4.3.2024 (all. 8), spedito dopo che l’Amministrazione aveva già trasmesso il documento PA04 ed il relativo foglio di calcolo.
3.Nel merito, il ricorso è fondato.
Infatti, dal nuovo modello PA04 elaborato dall’Amministrazione datoriale e dal relativo foglio di calcolo, si evince che, a seguito della corresponsione delle differenze retributive, sono dovute maggiori somme a titolo pensionistico. Peraltro, l’INPS non ha mai contestato la differenza tra i due calcoli, ma si è limitato a dedurre genericamente, senza nemmeno addentrarsi nello specifico dei dati indicati nel documento PA04 e nel relativo foglio di calcolo, che il differenziale retributivo computato in sede giuslavoristica debba essere valorizzato ai fini pensionistici soltanto nei limiti di cui all’art.
43 del DPR n. 1092/73.
Ne consegue il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico, in riferimento al trattamento economico ex art. 31 del DPR n. 761/79, di dirigente sanitario di I livello, in conformità al foglio di calcolo modello PA04 come rielaborato dal datore di lavoro, ovviamente sulla base dei criteri di cui all’art. 43 del DPR n. 1092/73.
L’INPS è tenuto anche al pagamento delle differenze sui ratei arretrati a decorrere dal 1° novembre 2008, data del collocamento in quiescenza, sia perché il diritto non poteva essere fatto valere anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza del Giudice del Lavoro, sia in quanto “la predisposizione di un nuovo PA04, quale effetto della risalente sentenza” dell’AGO, “si appalesava come atto dovuto per l’amministrazione datrice di lavoro”, sicché “la riliquidazione ad opera di INPS, per le peculiari ragioni che la impongono, si sottrae ad istanza amministrativa di parte” (sez. Giur. Sicilia, sent. n. 356/2023).
Le somme, così riconosciute a titolo di arretrati, dovranno essere maggiorate degli interessi legali e, solo per l’ipotesi e per i periodi in cui l’indice di svalutazione vi dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent.
n. 6/2008/QM; ex plurimis, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM;
Sez. III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n. 888/2017).
Le spese seguono la soccombenza.
Tenendo conto dei parametri forensi di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, devono essere liquidate in complessivi € 1.238,00 (mille e duecento trentotto/00), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
La non eccessiva semplicità della controversia giustifica l’indicazione di un termine più lungo per il deposito della motivazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da C. G. contro l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore;
ACCOGLIE
il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico nei termini indicati in motivazione, in riferimento al trattamento economico ex art. 31 del DPR n. 761/79, di dirigente sanitario di I livello, in conformità al foglio di calcolo modello PA04 come rielaborato dal datore di lavoro;
condanna l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, al pagamento delle differenze sui ratei arretrati a decorrere dal 1° novembre 2008, oltre agli accessori come in parte motiva.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.238,00 (mille e duecento trentotto/00), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 16 settembre 2025.
IL GIUDICE
US di TR
(f.to digitalmente)
Depositato in segreteria nei modi di legge Palermo, 31 gennaio 2026 Pubblicata il 2 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)